PROMOZIONE LIBRO E LETTURA

PROMOZIONE LIBRO E LETTURA (LR 15/20)       (cultura30)

Soggetti interessati:

Regione, Enti locali, Università, Istituti della cultura, Ufficio scolastico regionale, scuole, ed altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio ed impegnati nella promozione della lettura, librerie indipendenti, imprenditoria editoriale, cittadini

Iter procedurale:

Regione Marche con L.R. 15/20 ad:

Art. 1 promuove la diffusione del libro e della lettura, quale strumento fondamentale di crescita di collettività marchigiana, sviluppo della conoscenza, pensiero critico ed autonomia di giudizio, diffusione della cultura e promozione del progresso civile, sociale, economico. A tal fine Regione sostiene “molteplicità di competenze e professionalità che dalla ideazione alla fruizione, concorrono ad assicurare diffusione del libro e della lettura

Art.2  promuove azioni che incrementano numero di lettori, incentivano lettura su qualsiasi supporto e nei diversi contesti della vita quotidiana ed in particolare:

a)iniziative di incentivazione alla lettura nei confronti di minori e giovani;

b)interventi mirati ad incrementare la lettura nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati e di territori ad elevato tasso di povertà educativa e culturale, anche per prevenire fenomeni di esclusione sociale ed analfabetismo;

c)sviluppo di azioni volte a promuovere lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita;

d)iniziative volte a promuovere frequentazione di biblioteche e librerie;

e)iniziative per favorire accesso al libro ed all’esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriale o cognitive;

f)iniziative di invito alla lettura, anche tramite accordi interistituzionali, in contesti sociali e territoriali disagiati (v. strutture socio assistenziali per anziani, strutture sanitarie, istituti penitenziari);

g)sviluppo della biodiversità;

h)occasioni di formazione per i diversi operatori della filiera libro e lettura;

i)sperimentazione di nuove modalità di promozione della lettura;

j)iniziative a supporto, tramite lettura, dello scambio interculturale e percorsi “di cittadinanza attiva”;

k)eventi, manifestazioni, festival e premi che diffondono cultura del libro e promuovono lettura ed autori;

l)sviluppo di infrastrutture per la promozione e sostegno della lettura, quali sistema bibliotecario regionale e locale (in particolare quelle scolastiche);

m)promozione opere edite da Assemblea regionale

Regione istituisce premio per migliore attività di promozione della lettura, conferito secondo modalità definite da Giunta Regionale

Art. 3 promuove:

a)iniziative di produzione e diffusione di contenuti editoriali digitali, al fine di assicurare ampia consultazione del patrimonio culturale e sua libera fruizione nel rispetto del diritto di autore;

b)accesso aperto e gratuito ai contenuti digitali di fonte pubblica non coperti da diritto di autore

Art. 4 promuove e valorizza nelle Marche:

a)librerie di qualità iscritte ad apposito Albo ministeriale;

b)sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente (cioè soggetti iscritti nel Registro regionale non appartenenti ad un grande gruppo editoriale, avente sede legale e produttiva in Comune delle Marche ed attività produttiva prevalente quella di progettazione e pubblicazione di libri) ed imprese (singole od associate) che contribuiscono a diffondere e promuovere il libro; in particolare Regione sostiene piccole imprese editoriali al fine di incrementare competitività a livello regionale, nonché incentiva la produzione, diffusione e commercializzazione delle opere editoriali regionali;

c)librerie indipendenti, intese quali imprese commerciali non appartenenti a grandi catene, impegnate prevalentemente a vendere e promuovere libri e lettura;

d)partecipazione di imprese editoriali a manifestazioni fieristiche nazionali

Art. 5 promuove la stipula di patti a livello locale, con il coinvolgimento di Enti locali, biblioteche, scuole ed altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio ed impegnati nella promozione della lettura, che prevedono interventi volti ad aumentare numero di lettori per aree di riferimento in relazione ad indicazioni del programma di cui ad Art. 6 ed al piano nazionale di azione per la lettura

Giunta Regionale promuove forme di coordinamento con lo Stato, Università, Istituti della cultura, Ufficio scolastico regionale e scuole per individuare ambiti di collaborazione, progetti di interesse comune, armonizzazione degli interventi in modo d ottimizzare le risorse

Art. 6 definisce modalità di approvazione da parte di Giunta Regionale, sentita competente Commissione assembleare, entro 90 giorni da adozione del bilancio di previsione, programma avente durata di 3 anni di promozione alla lettura di imprenditoria editoriale marchigiana, comprendente:

a)studio del contesto (inclusa abitudine alla lettura della popolazione regionale) e del quadro delle azioni intraprese dalla Regione e degli altri soggetti riportati in  5

b)individuazione delle azioni ed interventi da finanziare con risorse regionali

c)definizione dei criteri di erogazione dei suddetti finanziamenti

d)modalità di valutazione degli effetti delle azioni finanziate

Art. 7 modifica L.R. 4/10

Art. 8 stabilisce che in sede di prima applicazione il programma triennale va approvato entro 30/6/2020

Art. 9 autorizza per anno 2021 la spesa di 150.000 € per sostenere interventi della presente legge, mentre per anni successivi risorse indicate nelle rispettive leggi di bilancio

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