PROGRAMMI RICERCA EUROPEA (Reg. 1217/10) (ssa21)
Soggetti interessati:
PMI, gruppi di imprese pubbliche e private, gruppi europei di interesse economico europeo (GEIE), Organizzazione internazionale di interesse europeo, centri comuni di ricerca (CCR), Università per attività di ricerca e sviluppo tecnologico, o procedimenti fino allo stadio dell’applicazione industriale, nonché diffusione dei risultati della ricerca, purché:
1) indipendenti tra loro, cioè non esiste relazione di controllo tra soggetti giuridici (Non detenuto oltre 30% valore nominale delle azioni o maggioranza diritti di voto o controllo diretto ed indiretto dei poteri decisionali. Nessun rapporto di dipendenza se tali vincoli in possesso di Istituzioni od Enti di investimento pubblico;
2) in possesso “delle conoscenze e competenze necessarie alla realizzazione dell’azione indiretta”
Iter procedurale:
Accordo di ricerca e sviluppo deve stabilire che tutte le parti abbiano accesso per eventuale svolgimento di ulteriori ricerche o sfruttamento dei risultati finali di attività comune di ricerca “compresi eventuali diritti di proprietà immateriale e know how”. Accordo può:
1) limitare diritti di sfruttamento dei risultati della ricerca alle parti od “obbligarsi ad utilizzare risultati della ricerca e sviluppo soltanto per ulteriori ricerche”;
2) prevedere remunerazione reciproca delle parti per accesso ai risultati finalizzati ad ulteriori attività di ricerca o sfruttamento, purché questa non sia troppo elevata così da impedirne di fatto l’accesso.
Sfruttamento comune può riguardare solo risultati protetti da diritti di proprietà immateriale indispensabili per fabbricazione dei prodotti contrattuali. Imprese incaricate della fabbricazione debbono essere obbligate a fornire prodotti ottenuti a controparte, “salvo che le parti abbiano concordato distribuzione esclusiva dei prodotti contrattuali ad opera della parte che fabbrica i prodotti contrattuali”.
Se parti non sono in concorrenza tra loro, esenzione relativa “accessione o concessione in licenza di diritto di proprietà immateriale a favore di 1 o più parti o Enti costituiti dalle parti stesse per svolgimento di attività comuni di ricerca e sviluppo”, applicata per intera durata di attività di ricerca e sviluppo. In caso di sfruttamento comune dei risultati, esenzione applicata per 7 anni “a decorrere da data in cui prodotti e tecnologie contrattuali sono per la prima volte messi in commercio”. Se 2 o più parti sono imprese concorrenti, esenzione si applica per 7 anni solo se al momento conclusione di accordo di ricerca e sviluppo quota mercato detenuta insieme dalle parti inferiore a 25% nel settore tecnologico o merceologico rilevante, oppure se quota di mercato detenuta insieme da parte finanziatrice e da tutte le parti con cui questa ha concluso accordo di ricerca per medesimi prodotti o tecnologie contrattuali inferiore a 25% nel settore merceologico o tecnologico rilevante. Esenzione continua ad applicarsi fino a quando non superata soglia del 25%.
Esenzione non si applica ad accordi di ricerca e sviluppo che direttamente od indirettamente perseguono seguenti obiettivi:
a) limitazione libertà delle parti di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo “in campo non connesso a quello di accordo o dopo completamento attività comune di ricerca e sviluppo in campo di accordo o in un campo connesso”;
b) limitazione alla produzione e alle vendite, con esclusione di: fissazione obiettivi di produzione se accordo prevede fabbricazione comune dei prodotti contrattuali; fissazione obiettivi di vendita se accordo preveda distribuzione comune dei prodotti contrattuali o concessione comune di licenze di tecnologie contrattuali; prassi configuranti specializzazioni relative ad attività di sfruttamento; restituzione della libertà delle parti di produrre, vendere, concedere in licenza prodotti, tecnologie o procedimenti in concorrenza con prodotti e tecnologie contrattuali durante periodo concordato “in cui risultati sfruttati in comune”;
c) fissazione prezzi per vendita prodotti contrattuali o concessione in licenza di tecnologie contrattuali a terzi, salvo prezzi praticati nei confronti di clienti diretti o diritti di licenza praticati nei confronti di licenziatari diretti se sfruttamento comune dei risultati prevede distribuzione comune di prodotti contrattuali o concessione in comune di licenze tecnologiche contrattuali;
d) limitazione del territorio o dei clienti a cui parti possono vendere prodotti contrattuali o concedere in licenza tecnologie contrattuali, salvo obbligo di concedere in licenza esclusiva risultati ad altra parte;
e) obbligo di non effettuare o limitare vendite di prodotti o tecnologie contrattuali in territorio a clienti “che non siano stati assegnati esclusivamente ad una delle parti nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento”;
f) obbligo di non soddisfare domanda di “clienti situati in territori reciproci delle parti o clienti altrimenti ripartiti tra le parti nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento che intendono commercializzare prodotti contrattuali in altri territori del mercato stesso”;
g) obbligo di limitare facoltà di utilizzatori e rivenditori di acquistare prodotti contrattuali presso altri rivenditori.
Esenzione non si applica a seguenti obblighi contenuti in accordi di ricerca e sviluppo:
a) obbligo di non contestare, dopo completamento attività di ricerca o dopo scadenza accordo di ricerca, validità diritti di proprietà immateriale detenuti dalle parti ed intesi a tutelare risultati attività di ricerca, “fatta salva facoltà di prevedere scioglimento accordo di ricerca e sviluppo nel caso in cui una delle parti contesti validità diritti di proprietà intellettuali”;
b) obbligo di non concedere a terzi licenza per fabbricazione di prodotti contrattuali od applicazione di tecnologie contrattuali a meno che accordo non prevede sfruttamento “ad opera di almeno 1 delle parti dei risultati e che tale sfruttamento abbia luogo nel mercato interno nei confronti di terzi”.
Ai fini della quota massimo di mercato questa è calcolata in base a valore di vendite del mercato o dei dati relativi ad anno precedente. Quota di mercato detenuta da imprese è ripartita in misura uguale tra ogni impresa coinvolta in accordo. Se quota di mercato inizialmente inferiore a 25%, ma poi sale senza superare 30%, esenzione continua ad applicarsi nei 2 anni civili successivi a quello di superamento soglia del 25% (Se invece superata anche quota 30%, esenzione continua ad applicarsi solo per anno successivo a quello di superamento quota 30%)