PROGRAMMA QUADRO COOPERAZIONE (L.R. 5/03; D.G.R. 14/10/19; DDS 31/18/18) (coop09)
Soggetti interessati:
Ministero Sviluppo Economico (MISE), Servizio Regionale PF Programmazione integrata, commercio, cooperazione, internazionalizzazione (Servizio)
Cooperative e loro consorzi, comprese le cooperative sociali di tipo B, purché al momento di invio della domanda (requisiti da mantenere per almeno 3 anni dalla data del decreto di concessione del contributo):
1) iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio ed all’Albo nazionale delle società cooperative (nel caso delle cooperative sociali iscrizione all’Albo delle cooperative sociali di cui alla LR 34/01);
2) aventi sede legale ed operativa nelle Marche;
3) in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
4) in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, contratti collettivi del lavoro;
5) assenza di contenzioso con la Regione per precedenti contributi concessi;
6) applicato nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori un trattamento economico almeno pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro;
7) in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 220/02 in materia di vigilanza sugli Enti cooperativi, essendo state sottoposte a controllo nel 2018 nel caso di cooperative soggette a vigilanza annuale (o nel 2016/2017 se soggette a vigilanza biennale), salvo le cooperative costituitesi dopo il 01/01/2018. Tutte le cooperative prive di revisione debbono inviare dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante richiesta di revisione per anno di riferimento;
8) operanti in qualsiasi settore, con esclusione di: pesca; acquacoltura; produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti in Allegato I del Trattato; attività connesse all’esportazione verso Paesi Terzi o Stati membri; importazione di prodotti in regime preferenziale; trasporto merci su strada per conto terzi; carbone;
9) non rientranti tra le imprese in difficoltà finanziaria (cioè con perdite accertate di oltre il 50% del capitale sottoscritto, di cui oltre il 25% negli ultimi 12 mesi), salvo imprese costituitesi da meno di 3 anni;
10) in possesso di un patrimonio netto (PN) positivo. Se PN è negativo, allegare una delibera di organo competente relativa alla ricapitalizzazione della cooperativa, o un documento attestante l’impegno dei soci a sottoscrivere e versare il capitale (in entità tale da avere un PN positivo) prima della liquidazione dell’aiuto;
11) non sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o altre procedure concorsuali in corso;
12) in regola con il regime “de minimis” (200.000 € di aiuto complessivo percepito nell’ambito di tale regime nei 2 anni precedenti e nell’anno in corso)
Iter procedurale:
Regione con LR 5/03 “promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione, sostiene l’innovazione della impresa cooperativa e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, sostegno e sviluppo dell’occupazione e la valorizzazione delle aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio”. A tal fine la Giunta Regionale:
1) coordina le politiche regionali per la valorizzazione e diffusione dell’esperienza cooperativa in tutti i settori economici e sociali della realtà marchigiana;
2) promuove la concertazione ed il confronto tecnico-operativo tra le varie strutture competenti;
3) sostiene il finanziamento della cooperazione, attraverso la concessione di contributi per favorirne: i processi di capitalizzazione; gli investimenti; la costituzione di nuove cooperative; gli interventi sperimentali;
4) favorisce l’iscrizione delle cooperative nelle rispettive sezioni e categorie dell’Albo nazionale, istituito presso il MISE, in quanto solo queste potranno beneficiare degli aiuti di cui alla LR 5/03
5) attua un’azione sia promozionale a favore della cooperazione (comprendente acquisizione di beni e servizi necessari all’espletamento della sua attività), sia di controllo nei confronti dell’attività di questa (art. 9 di LR 5/03)
6) redige il “Quadro attuativo annuale degli interventi per la promozione della cooperazione”, che per l’anno 2019 è stato approvato con DGR 1242 del 14/10/2019 ed attivato con DDS …. del …. per quanto concerne la concessione di un sostegno a favore della ricapitalizzazione delle cooperative e dei loro consorzi. Cooperative in possesso dei requisiti di cui in premessa presentano entro il 30/09/18 domanda in bollo (modello pubblicato su BUR 76/18) con firma digitale e scansionata in formato PDF tramite PEC (regione.marche.intercom@emarche.it), recante per oggetto la dicitura “LR 5/2003 art. 2 bando di accesso ai contributi per la capitalizzazione – anno 2018” nonché le generalità della cooperativa (ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale, nome del legale rappresentante). Alla domanda occorre allegare (sempre in formato PDF):
a)dichiarazione di essere in regola con regime “de minimis” (Modello D pubblicato su BUR 76/18)
b)documentazione attestante il possesso di eventuali condizioni di priorità
c)autovalutazione del punteggio di priorità (Modello E pubblicato su BUR 76/18)
d)dichiarazione di vigenza (Modello F pubblicato su BUR 76/18). Documentazione da produrre comunque prima della liquidazione del contributo
e)dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la situazione occupazionale (Modello G pubblicato su BUR 76/18). In caso di cooperative con soci in possesso di contratto di lavoro autonomo, allegare copia dei contratti e dichiarazione del legale rappresentante attestante che nell’esercizio precedente non esisteva alcun contratto con il suddetto socio
f)dichiarazione relativa al conto dedicato (Modello H pubblicato su BUR 76/18)
g)copia della revisione (se effettuata). Esiti di successive eventuali revisioni comunicate a Regione entro 90 giorni
h)copia dell’ultimo bilancio di esercizio (se esistente), con indicazione del PN al 31 Dicembre
i)dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale (o dal responsabile del controllo contabile) attestante: l’effettivo versamento delle quote sociali nel periodo di riferimento; elenco nominativo dei soci con le relative quote versate da ognuno e modalità di versamento
j)copia dell’atto costitutivo della cooperativa e del regolamento interno
k)copia degli UNILAV e del libro soci
Domanda ed allegati (compresa copia del documento di identità del legale rappresentante) conservati presso il soggetto abilitato ad apporre la firma digitale. Sono ritenute non ammissibili le domande pervenute oltre il termine fissato, o mancanti degli allegati richiesti (in particolare della richiesta di revisione ad Organismi preposti).
Servizio redige la graduatoria delle domande ammesse, in base ai seguenti criteri di priorità generale:
a)cooperative costituite in maggioranza da giovani sotto i 35 anni: 3 punti
b)assunzione di lavoratori svantaggiati (quali: tossicodipendenti; invalidi fisici o psichici o sensoriali; ex degenti di istituti psichiatrici; soggetti in trattamento psichiatrico; alcolisti; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; condannati ammessi a misure alternative alla detenzione), o di lavoratori disabili: 0,8 punti/unità assunta a tempo pieno fino a 4,8 punti (punteggio ridotto del 50% in caso di part time)
c)assunzione di lavoratori provenienti da procedure di mobilità: 0,8 punti/unità assunta a tempo pieno fino a 4,8 punti (punteggio ridotto del 50% in caso di part time)
d)cooperative costituite in maggioranza da donne: 1 punto
e)incrementi occupazionali in cooperative esistenti (cioè numero superiore di soci lavoratori e dipendenti non soci vigenti alla data di invio della domanda rispetto a quelli esistenti al 01/01/2018), o presenza di occupati in cooperative costituite dopo il 01/01/2018: 0,8 punti/unità assunta a tempo pieno fino a 4,8 punti (punteggio ridotto del 50% in caso di part time)
f)entità dell’incremento del capitale nelle cooperative già esistenti o del versamento del capitale in cooperative di nuova costituzione
g)capitale pro capite versato/incrementato dal 1/1/2018 al momento di invio della domanda
h)entità del capitale sociale in possesso delle cooperative già esistenti
i)cooperative di nuova costituzione (cioè dopo 01/01/2018), i cui soci lavoratori provengono per oltre il 25% da procedure di mobilità: 1,5 punti
j)cooperative di nuova costituzione: 1 punto (punteggio non cumulabile con quello del criterio precedente)
k)cooperative a mutualità prevalente: 1,1 punto
l)cooperative sociali di tipo B: 0,5 punti
m)cooperative che non hanno usufruito di alcun prestito nei 2 bandi precedenti: 2 punti
Criteri di priorità aggiuntivi sono:
a)entità dell’incremento di capitale in cooperative esistenti o versamento di capitale in cooperative di nuova costituzione: 4 punti per incremento/versamento dopo 01/01/2017 pari almeno a 12.000 € (24.000 € in caso di Consorzio tra cooperative): 2 punti se pari almeno a 6.000 € (12.000 € in caso di Consorzio tra cooperative)
b)capitale pro capite versato (inteso come totale del capitale sociale/totale del numero dei soci) al momento di invio della domanda: 3 punti se superiore a 5.000 €; 2 punti se superiore a 3.000 €; 1 punto se superiore a 1.000 € (in caso di Consorzi tra cooperative il punteggio e assegnato se il capitale pro capite versato è pari rispettivamente a 25.000 €, 15.000 €, 5.000 €)
c)patrimonio netto (PN) indicato nello stato patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/17: 2 punti se l’importo è minore a 10.000 €; 1 punto se l’importo è compreso tra 10.000 e 50.000 €; 0,5 punti se l’importo è compreso tra 50.000 e 100.000 €. Criterio valido solo per le cooperative esistenti
A parità di punteggio, la priorità è assegnata al soggetto che non ha mai beneficiato di aiuti ai sensi della LR 5/03, poi ai soggetti che non hanno beneficiato dei suddetti aiuti nei 2 bandi precedenti, poi in base a sorteggio.
Servizio comunica agli interessati, entro 10 giorni successivi all’approvazione della graduatoria, il finanziamento o meno della domanda ed eroga il finanziamento agevolato, in base alla graduatoria approvata, fino all’esaurimento delle risorse stanziate entro 10 giorni dall’invio (da attuarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione graduatoria, salvo richiesta di proroga per eccezionali motivi) di:
- convenzione sottoscritta (Modello pubblicato su BUR 73/18)
- garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata da banca, o da assicurazione, o da intermediario finanziario iscritto ad Albo, “irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta”.
Beneficiario ha diritto di:
- accesso agli atti previa richiesta scritta alla Regione
- presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione (entro 120 giorni al Capo dello Stato).
Beneficiari, su richiesta del Servizio, debbono:
1) presentare attestato di revisione entro 90 giorni dal suo rilascio
2) fornire tutte le informazioni utili alla valutazione, monitoraggio, controllo
3) consentire l’accesso e propri impianti, locali, documenti ai funzionari incaricati dei controlli
Servizio esegue ispezioni, volte ad accertare il possesso dei requisiti e/o la veridicità delle dichiarazioni inviate ed in caso di irregolarità accertate comunica l’avvio del procedimento di revoca del contributo (specificare: oggetto del procedimento promosso; persona responsabile del procedimento; Ufficio presso cui visionare gli atti) agli interessati; che nei 30 giorni successivi possono presentare “scritti difensivi” a mezzo PEC. Servizio esamina la documentazione pervenuta e decide, comunicandolo ad interessato, se accettare le motivazioni del ricorso (con conseguente archiviazione della pratica) o mantenere il provvedimento di revoca. Se interessato non versa quanto dovuto alla Regione, entro 30 giorni dalla notifica della decisione definitiva, Servizio informa la Struttura regionale competente per attivare le procedure di recupero coattivo.
Eventuali risorse liberate, a seguito di revoca o di decadenza del contributo, sono impiegate nello scorrimento della graduatoria.
Sanzioni:
In caso di:
a)cooperativa in condizioni di difficoltà finanziaria
b)intervenuta (prima o dopo la erogazione del contributo) liquidazione coatta amministrativa, o liquidazione volontaria, o dichiarazione di fallimento della cooperativa
c)perdita della natura cooperativa della società
d)perdita dei requisiti di accesso nei 3 anni successivi alla data del decreto di concessione aiuto
e)mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro
f)rinuncia del beneficiario
g)mancata presentazione della fideiussione e/o mancata sottoscrizione della convenzione nei termini prescritti
h)fideiussione presentata provoca, anche prima della restituzione del prestito, la liquidazione od il fallimento del fideiussore, e quindi non ritenuta più idonea a garantire la Regione (nessuna decadenza se la cooperativa presenta una nuova fideiussione)
i)accertata, in sede di ispezione, la mancanza dei requisiti, o la non veridicità delle dichiarazioni riportate in domanda:
decadenza/revoca del contributo, con restituzione di eventuali contributi concessi maggiorati degli interessi legali (Risorse così liberate impegnate per scorrimento di graduatoria)
Entità aiuto:
Regione istituisce un “Fondo per la capitalizzazione della cooperazione” (art. 11 di LR 5/03) alimentato ogni anno dalle risorse rimborsate dalle cooperative, a seguito dell’erogazione dei finanziamenti agevolati.
Per anno 2019 stanziati 182.342,52 € volti a concedere alle cooperative prestiti, senza interessi, in proporzione al capitale sociale versato dai soci delle cooperative costituite dopo il 01/01/2018 o al capitale sociale delle cooperative esistenti incrementato a partire dal 01/01/2018 fino al momento di invio della domanda, comunque non oltre 30.000 €/cooperativa e 3 volte il capitale sociale versato nel caso di cooperative costituite dopo 1/1/2018 (2 volte per cooperative già costituite al 01/01/2018). Finanziamento da restituire, dopo 2 anni dall’erogazione, in 6 rate semestrali (con scadenza al 30 Giugno e 31 Dicembre).
In caso di “perdurante difficoltà aziendale” e previa “motivata e circostanziata richiesta da parte della cooperativa”, la Regione può autorizzare questa a:
- effettuare fino a 3 sospensioni temporanee dei pagamenti rateali, “senza modificare il termine finale per la restituzione del finanziamento”
- effettuare 1 solo slittamento (per un massimo di 12 mesi) del termine di pagamento delle rate, con conseguente adeguamento della scadenza della relativa fideiussione
- detrarre dal pagamento dell’ultima rata i costi sostenuti per la fideiussione (fino a 3% del contributo complessivo concesso).