PRODUZIONE ANIMALE BIOLOGICA

PRODUZIONE ANIMALE BIOLOGICA (Reg. 834/07, 889/08; D.M. 27/11/2009)  (agreco24)

Soggetti interessati:

Imprenditori che intendono adottare metodi di allevamento biologici per le seguenti specie animali: bovini, bufalini, bisonti, suini, ovini, caprini, equini, pollame, conigli, api. Esclusi prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici

Iter procedurale:

Nella produzione animale biologica occorre rispettare seguenti norme:

·         vietato nel biologico allevamento di animali senza terra, che deve essere pertanto disponibile a titolo di proprietà, od in base ad accordo scritto di cooperazione con altro agricoltore;

·         isolamento, riscaldamento, aerazione dell’edificio che ospita gli animali deve essere costruito in modo da garantire che la circolazione dell’aria, i livelli della polvere, la temperatura, l’umidità, la concentrazione dei gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali stessi. In particolare l’edificio deve consentire una “abbondante illuminazione naturale”. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione in zone climatiche dove animali possono vivere all’aperto. La densità degli animali in tali edifici deve consentire loro un adeguato benessere ed andrà calcolata in funzione della specie, razza, età degli animali, tenendo conto delle loro esigenze comportamentali dipendenti dal sesso, dall’entità del gruppo, dalla necessità di disporre di “superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere posizioni naturali e fare movimenti naturali” (v. sgranchirsi, sbattere le ali). In tale contesto le superfici minime a disposizione del bestiame dovranno essere pari a:

–          1,5 mq./capo di superficie coperta e 1,1 mq./capo di superficie scoperta per bovini ed equini da riproduzione ed ingrasso fino a 100 kg. di peso vivo (2,5 mq./capo e 1,9 mq./capo di peso vivo fino a 200 kg.; 4 mq./capo e 3 mq./capo di peso vivo fino a 350 kg.; 5 mq./capo e 3,7 mq./capo con minimo di 1 mq./100 kg. e 0,75 mq./100 kg. di peso vivo oltre 350 kg.);

–          6 mq./capo di superficie coperta e 4,5 mq./capo di superficie scoperta per le vacche da latte;

–          10 mq./capo di superficie coperta e 30 mq./capo di superficie scoperta per i tori da riproduzione;

–          1,5 mq./capo di superficie coperta e 2,5 mq./capo di superficie scoperta per pecora e capra;

–          0,35 mq./capo di superficie coperta e 0,5 mq./capo di superficie scoperta per agnello e capretto;

–          2,5 mq./capo di superficie coperta e 1,9 mq./capo di superficie scoperta per scrofa;

–          7,5 mq./capo di superficie coperta e 2,5 mq./capo di superficie scoperta per scrofa in allattamento con suinetti fino a 40 giorni;

–          0,6 mq./capo di superficie coperta e 0,4 mq./capo di superficie scoperta per suinetti di oltre 40 kg. e fino a 30 kg.;

–          0,8 mq./capo di superficie coperta e 0,6 mq./capo di superficie scoperta per suini da ingrasso fino a 50 kg. di peso vivo (1,1 mq./capo e 0,8 mq./capo di peso vivo per suini da ingrasso fino a 85 kg.; 1,3 mq./capo e 1 mq./capo di peso vivo per suini da ingrasso fino a 110 kg.);

–          6 mq./capo di superficie coperta e 8 mq./capo di superficie scoperta per verro;

–          6 mq./gallina ovaiola (comprese pollastrelle) di superficie coperta con 18 cm. di trespolo/animale e 7 galline ovaiole/nido (se il nido è comune deve avere dimensione di almeno 120 cmq./volatile) e 4 mq./gallina ovaiola di superficie scoperta;

–          6 mq./avicoli da ingrasso di superficie coperta (aventi massimo 21 kg. di peso vivo) di superficie coperta, con 20 cm. di trespolo/animale e 4 mq./avicoli da ingrasso o faraona di superficie scoperta (4,5 mq./anatra, 10 mq./tacchino, 15 mq./oca).

Istituito presso MI.P.A.F. specifico gruppo di lavoro per definire tipi genetici avicoli a lento accrescimento;

·         locali di stabulazione debbono avere pavimenti lisci, ma non sdrucciolevoli, dove almeno il 50% della superficie coperta è costituita da materiale solido (Vietato l’uso di assicelle o graticciato), con la presenza di una “zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo di animali, sufficientemente ampia, costruita con materiale solido non grigliato, munita di lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o materiali naturali adatti”. È vietato l’allevamento di vitelli in recinti individuali dopo la 1° settimana di età. Le scrofe vanno mantenute in gruppo, salvo le ultime fasi della gestazione e durante l’allattamento, mentre i suinetti vanno tenuti in gabbie apposite, e comunque gli spazi a loro disposizione debbono consentire deiezioni e grufolamento (utilizzati diversi tipi di substrato). È vietato tenere in gabbia i volatili, mentre deve essere consentito agli uccelli acquatici l’accesso ad un corso di acqua, stagno, lago ogni qual volta le condizioni climatiche lo consentono. I ricoveri per gli avicoli debbono rispettare le seguenti condizioni minime:

1)       almeno 1/3 della superficie del suolo deve essere solida, cioè non composta da grigliato o graticciato e dotata di lettiera (realizzata con paglia, trucioli di legno, sabbia, erba);

2)       nei fabbricati destinate alle galline ovaiole, una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni;

3)       disponibilità di un numero sufficiente di trespoli, aventi dimensione adatta all’entità del gruppo ed alla taglia dei volatili;

4)       strutture costruite in modo tale da consentire un facile accesso degli avicoli allo spazio esterno, i cui passaggi debbono avere dimensioni adeguate ai volatili presenti, con lunghezza cumulativa pari almeno a 4 m./100 mq. di superficie disponibile;

5)       ogni struttura non deve contenere più di 4.800 polli, 3.000 galline ovaiole, 5.200 faraone, 4.000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3.200 maschi di anatra muta di Pechino o di altre anatre, 2.500 capponi, oche, tacchini;

6)       superficie totale utilizzabile nelle strutture di allevamento degli avicoli da carne non deve superare 1.600 mq./unità di produzione;

7)       luce naturale, integrata con l’illuminazione artificiale, deve essere tale da assicurare un massimo di 16 ore luce/giorno, con un periodo di riposo senza luce di almeno 8 ore;  

·         autorizzata la stabulazione fissa nelle piccole aziende (meno di 30 UBA), se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo, o, se accesso al pascolo è impossibile, abbiano accesso 2 volte alla settimana accesso a spazi liberi all’aperto;

·         garantita la separazione degli animali biologici da quelli non biologici, da allevare in unità distinte (Edifici e terreni nettamente separati) ed appartenente a specie diverse. In deroga è ammesso il pascolo di animali non biologici su terreni biologici per periodo limitato di anno e purché non siano presenti contemporaneamente nel suddetto pascolo animali biologici. Gli animali biologici possono utilizzare un pascolo comune qualora:

1)       area non risulti trattata con prodotti non autorizzati per l’agricoltura biologica da almeno 3 anni;

2)       animali non allevati in biologico che utilizzano il pascolo, provengono da azienda che adottano metodi a basso impatto ambientale;

3)       prodotti ottenuti da animali biologici durante il pascolo comune non possono essere considerati biologici, salvo dimostrazione che gli animali biologici sono stati tenuti nettamente separati dagli altri.

Nei periodi di transumanza, gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono trasferiti da un’area all’altra, purché “l’erba ed altre piante non biologiche, di cui si nutrono tali animali al pascolo, non coprono più del 10% della razione alimentare annua complessiva”.

Gli allevatori conservano documenti giustificativi attestanti il ricorso al pascolo non biologico;   

·         garantito agli animali l’accesso in permanenza agli spazi all’aria aperta (questi possono essere parzialmente coperti), ed in particolare:

1)       erbivori debbono avere accesso a pascolo ogni qual volta le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo lo permettono, e non sussistono “restrizioni ed obblighi per motivi di tutela della salute umana ed animale” (tori con più di 1 anno di età debbono sempre avere accesso al pascolo o a spazi all’aperto). Se gli erbivori hanno accesso al pascolo ed il sistema di stabulazione invernale consente loro ampia libertà di movimento, si può derogare dall’obbligo della disponibilità di spazi all’aperto nei mesi invernali. La fase finale di ingrasso dei bovini adulti da carne può avvenire in stalla, purché il periodo trascorso in stalla risulti inferiore a 20% della vita dell’animale e comunque non superiore a 3 mesi;

2)       avicoli debbono avere accesso, per almeno 1/3 della loro vita, a spazi all’aperto ricoperti di vegetazione, dotati di dispositivi di recinzione, contenenti un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie di facile accesso. Gli avicoli mantenuti al chiuso per obblighi sanitari debbono avere accesso ad una quantità sufficiente di foraggi grossolani e di altri materiali, in grado di soddisfare le loro esigenze etologiche;

·         presenza di un numero limitato di animali al pascolo, in modo da ridurre al minimo i problemi di sovrapascolo, calpestio, erosione o inquinamento del suolo, spandimento delle loro deiezioni (mai superiore a 170 kg. di azoto/anno/ha., pari ad un carico di bestiame ad ha. di: 2 equini di oltre 6 mesi; 5 vitelli da ingrasso o bovini di meno di 1 anno; 3,3 bovini da 1 a 2 anni; 2 bovini maschi di oltre 2 anni; 2,5 manze da riproduzione o da ingrasso; 2 vacche da latte; 2,5 altre vacche; 100 conigliere riproduttrici; 13,3 pecore e capre; 74 suinetti; 6,5 scrofe riproduttrici; 14 suini da ingrasso o altri suini; 580 polli da carne; 230 galline ovaiole). Per “aree di pascolo ad uso civico” ed “aree di pascolo comune” si debbono intendere aree di proprietà  di Enti pubblici o su cui gravano diritti di uso civico di pascolo ( Regione può estendere definizione ad aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli “debitamente regolamentate e registrate”). Regione informa MI.P.A.F. circa decisione presa in merito a “numero di unità di animali adulti equivalenti nel limite di 170 kg. di azoto/anno/ha.;

·         ubicazione di apiari deve essere tale da garantire che nel raggio di 3 km. si trova sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline, costituite da coltivazioni biologiche, e/o da flora spontanea, e/o da coltivazioni trattate solo con metodi a basso impatto ambientale, aree comunque ubicate ad una distanza sufficiente “da fonti potenzialmente contaminanti nocive alla salute delle api”. Tali requisiti non si applicano quando le suddette aree non si presentano in fioritura, o quando gli alveari sono inoperosi. Lo Stato membro può indicare le aree dove non è possibile praticare l’apicoltura biologica;

·         arnie e materiale utilizzato in apicoltura deve essere fabbricato con materiali naturali, che non presentano rischi di contaminazione per l’ambiente o per i prodotti dell’agricoltura. Cera (intesa come fogli cerei pronti all’uso) per nuovi telaini deve provenire da unità biologiche (nel caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione è ammesso l’uso di cera non biologica, qualora: cera biologica non risulta disponibile; adottato sistema di tracciabilità in ogni fase del processo di trasformazione di cera; dimostrato tramite analisi che cera non biologica esente da sostanze non autorizzate; cera non biologica impiegata proviene da opercoli). Al fine di verificare disponibilità di cera grezza biologica e/o  fogli cerei ottenuti con cera biologica sul mercato istituita presso MI.P.A.F. banca dati. Negli alveari vanno usati solo prodotti naturali (come propoli, cera, oli vegetali), mentre è vietato l’uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura;

·         scelta di razze o linee genetiche in grado di adattarsi alle condizioni locali, selezionate in nodo da evitare malattie specifiche o problemi sanitari, soprattutto in caso di produzione intensiva (v. sindrome da stress dei suini; sindrome PSE con carni molli, pallide, essudative; morte improvvisa; aborto spontaneo; parti difficili che richiedono taglio cesareo). Priorità sarà accordata a razze e varietà autoctone (per le api privilegiare la specie Apis mellifera ligustica e le sue sottospecie locali). Al fine di evitare l’allevamento intensivo, gli avicoli debbono provenire da tipi genetici a lento accrescimento (Stato membro fornisce un elenco di tali razze alla CE) od essere allevati fino al raggiungimento di un’età minima alla macellazione di: 81 giorni per polli; 150 giorni per capponi; 49 giorni per anatre Pechino; 70 giorni per femmine di anatra muta; 84 giorni per maschi di anatra muta; 92 giorni per anatre bastarde; 94 giorni per faraone; 140 giorni per tacchine e oche; 100 giorni per femmine di tacchino;

·         animali debbono essere nati ed allevati nell’azienda biologica o introdotti in azienda solo se allevati con metodo biologico. Se non disponibili animali biologici in numero sufficiente, ammessa introduzione in azienda di animali allevati in modo non biologico (aventi: meno di 6 mesi per bufali, vitelli e puledri; meno di 60 giorni per agnelli e capretti; peso inferiore a 35 kg. per suinetti) nel caso di:

1)       prima dotazione del patrimonio zootecnico, gli animali non biologici vengono allevati con metodo biologico solo dopo lo svezzamento;

2)       rinnovo del patrimonio zootecnico, le femmine non biologiche non possono rappresentare oltre il 10% del patrimonio di bovini ed equini (20% nel caso di suini, ovini, caprini). Se l’azienda è costituita da meno di 10 capi bovini o equini, o da meno di 5 capi suini, ovini e caprini il rinnovo con femmine non biologiche è ammesso solo nella misura di 1 capo/anno. Tali percentuali possono essere elevate al 40%, previa autorizzazione di Regione, in caso di estensione significativa dell’azienda (Incremento di capitale animale adulto in produzione almeno pari a 20% per bovini e 30% per altre categorie), cambiamento di razza, avviamento di un nuovo indirizzo produttivo, razze minacciate di abbandono;

3)       prima dotazione, rinnovo, ricostituzione del patrimonio avicolo, od in mancanza di un numero sufficiente di avicoli allevati con metodo biologico, è ammessa l’introduzione di avicoli non biologici, purché pollame, destinato alla produzione di carne, abbia meno di 3 giorni di età (Regione possono autorizzare anche introduzione di pollastrelle, destinate alla produzione di uova, con età inferiore a 18 settimane);  

4)       elevata mortalità a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, è ammesso il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali non biologici, in mancanza di animali biologici;

5)       rinnovo degli apiari, è ammessa la introduzione di api regine e sciami non biologici nel limite del 10% della consistenza, purché questi siano collocati in favi o fogli cerei provenienti da aziende biologiche;

6)       elevata mortalità di api, a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, è ammessa ricostituzione degli apiari con api non biologiche, in mancanza di apiari biologici.

Azienda invia richiesta di deroga al proprio Organismo di controllo che predisposta relazione tecnica, evidenziando “accertamento di indisponibilità di mercato di animali biologici”, presenta richiesta di nulla osta a Regione. Regione entro 30 giorni rilascia nulla osta (vale regola del silenzio-assenso) o motiva il diniego.

Al fine di verificare disponibilità di animali biologici istituita presso MI.P.A.F. apposita banca dati, consultabile presso sito www.sinab.it ed aggiornata in base a dati forniti da produttori.

Il rinnovo con animali non biologici non è più ammesso dopo il 31/12/2012 (Pollastrelle fino al 31/12/2014). Gli animali ed i prodotti da questi derivati sono considerati biologici solo dopo aver completato il periodo di conversione;

·         riproduzione del bestiame da attuare con metodi naturali, anche se è ammessa la inseminazione artificiale, mentre è vietata la:

1)       riproduzione indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili, salvo che non si tratti di terapia veterinaria prescritta per singolo animale;

2)       riproduzione artificiale (v. clonazione, trasferimento embrione);

·         vietato tenere gli animali legati od in isolamento, salvo il caso di singoli capi per un periodo limitato di tempo e per “giustificati motivi veterinari, di sicurezza o benessere degli animali”. È vietato applicare anelli di gomma alle code degli ovini, o praticare la recisione della coda o dei denti, o la spuntatura del becco, o la decornazione, salvo autorizzazione dal veterinario ASL per “motivi di sicurezza, o al fine di migliorare la salute, benessere o igiene degli animali”, comunque riducendo al minimo le sue sofferenze (v. applicazione di anestesia sufficiente; esecuzione operazione all’età più opportuna; impiego di personale qualificato). La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti tradizionali, mentre è sempre vietata la spuntatura delle ali delle api regine. Pratiche tradizionali sempre consentite su parere del veterinario ASL, sotto controllo di Organismo di controllo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione animali;

·         alimentazione degli animali:

1)       erbivori, ad esclusione dei periodi in cui questi si trovano in transumanza, alimentati per almeno il 60% con materie prime ottenute nella stessa unità di produzione o, se ciò non è possibile, ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche ubicate nella stessa Regione. Priorità deve essere data al pascolo, “tenendo conto della disponibilità di questo nei vari periodi dell’anno”, ma facendo comunque in modo che almeno il 60% della razione giornaliera sia costituita da foraggi grossolani freschi, essiccati od insilati. Nel caso di animali da latte è ammessa all’inizio della lattazione una riduzione del 50% per un periodo massimo di 3 mesi. Nel caso dei suini e del pollame, alimentati per almeno 20% con materie prime ottenute nella stessa unità di produzione o, se ciò non è possibile, in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano metodo di produzione biologico. Nel caso di api, occorre lasciare a fine stagione produttiva negli alveari, scorte di miele e polline sufficienti per superare il periodo invernale. Alimentazione colonie di api con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologico autorizzata solo quando sopravvivenza di alveari minacciata da condizioni climatiche. È vietato sia tenere gli animali in condizioni di regime alimentare tale da provocare anemia, sia praticare l’alimentazione forzata; inoltre le pratiche di ingrasso debbono risultare reversibili a qualunque stadio dell’allevamento; 

2)       giovani mammiferi vanno nutriti con latte materno (da preferirsi a quello naturale), per almeno 3 mesi nel caso di bovini ed equini, 45 giorni nel caso di ovini e caprini, 40 giorni nel caso di suini;

3)       autorizzata l’incorporazione degli alimenti in conversione nella razione alimentare fino ad un massimo del 30% (100% se gli alimenti in conversione provengono dalla stessa unità aziendale). Fino al 20% della quantità media, gli alimenti somministrati al bestiame può essere costituito da pascolo o prati permanenti al 1° anno di conversione, purché tali prati e pascoli facciano parte della stessa azienda e non siano stati oggetto di metodi biologici negli ultimi 5 anni. In caso di contemporaneo utilizzo di alimenti in conversione e di alimenti ottenuti da appezzamenti al 1° anno di conversione, la percentuale combinata di questi non può superare il 30% dell’alimentazione complessiva. Tali percentuali vanno sempre calcolate sulla sostanza secca dagli alimenti di origine vegetale; 

4)       in caso di “circostanze calamitose” in determinate zone del proprio territorio Regione può autorizzare uso di mangimi non biologici per periodo inferiore ad 1 anno e “nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggiera indicata nel provvedimento di autorizzazione stesso”, purché informato di deroga concessa da MI.P.A.F. entro 1 mese 

·         impiego prioritario di mangimi provenienti da azienda o da altre aziende biologiche presenti nella stessa Regione, in quantità tale da soddisfare “il fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo”. Parte della razione alimentare può contenere mangimi provenienti da aziende in conversione al biologico, o materie prime non biologiche di origine vegetale ed animale:

1)       nella percentuale annua massima per le specie non erbivore del 10% nel periodo 1/1/2009 – 31/12/2009 e del 5% nel periodo 1/1/2010 – 31/12/2011 con possibilità di arrivare al 25% nella razione giornaliera (percentuale calcolata sulla sostanza secca degli alimenti di origine agricola);

2)       impiegando sostanze riportate in scheda “agreco25”:

3)       in caso di allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti solo con metodo biologico. Ammesso uso di mangimi proteici non biologici per specie suine ed avicole in proporzioni limitate, comunque non oltre 5% per anni 2012, 2013 e 2014 (Percentuale calcolata su sostanza secca di alimenti di origine agricola). Operatori conservano documentazione attestante necessità di fare ricorso a tale deroga;   

·         adottate adeguate misure di profilassi, quali:

1)       idonee pratiche zootecniche (v. selezione delle razze e dei ceppi, somministrazione mangimi di qualità, adeguata densità degli animali negli edifici, idonee condizioni di stabulazione ed igiene);

2)       divieto impiegare sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici, altri stimolanti artificiali della crescita), nonché di usare ormoni o sostanze analoghe destinate a controllare la riproduzione o ad altri scopi (v. indurre o sincronizzare gli estri);

3)       esecuzione di controlli preventivi e adozione periodi di quarantena in caso di animali provenienti da unità non biologiche;

4)       idonea pulizia e disinfezione dei fabbricati, recinti, attrezzature, utensili per evitare contaminazioni incrociate e proliferazione di organismi patogeni, utilizzando prodotti autorizzati quali: saponi a base di sodio e di potassio; acqua e vapore; latte di calcio; calce; calce viva; ipoclorito di sodio; soda caustica; potassa caustica; acqua ossigenata; essenze naturali di vegetali; acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico, acetico; alcole; acido nitrico; acido fosforico; formaldeide; prodotti per pulizia e disinfezione delle mammelle; carbonato di sodio. Rodenticidi sono utilizzabili solo nelle trappole e per eliminare gli insetti ed altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame;

5)       rimozione frequente di feci, urine, alimenti non consumati o loro frammenti, al fine di eliminare odori ed evitare di attirare insetti o roditori;

6)       attuato vuoto sanitario tra allevamento di 2 gruppi di avicoli attraverso: pulizia e disinfezione del fabbricato e relativi attrezzi; parchetto lasciato a riposo per almeno 40 giorni. Operatore conserva documenti giustificativi attestanti rispetto di vuoto sanitario. Vuoto sanitario non necessario se gli avicoli non vengono allevati in gruppi, né chiusi in parchetto, ma liberi di razzolare tutto il giorno;    

·         animali malati o feriti vanno subito trattati in modo da evitare loro sofferenze ed in caso di necessità isolati in appositi locali;

·         nella cura degli animali prodotti fitoterapici, oligoelementi e prodotti elencati in Allegato V Sezione 1 ed Allegato VI a Reg. CE 889/08 pubblicati su GUCE 154/12, sono da preferirsi a medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, o agli antibiotici, purché aventi efficacia terapeutica sulla malattia, tenuto conto della specie animale e delle circostanze che ne hanno richiesto l’impiego. Il tempo di sospensione tra ultima somministrazione di medicinali veterinari all’animale e la commercializzazione di alimenti ottenuti da questo deve avere durata doppia rispetto a quella stabilita per legge, comunque  almeno di 48 ore. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione delle malattie infettive, qualora l’animale od il gruppo di animali, avente una vita produttiva inferiore ad 1 anno, viene sottoposto a più di 3 cicli di trattamenti, con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, non può essere venduto come biologico (analogamente i prodotti da questo derivati) e deve sottostare al periodo di conversione. I medicinali veterinari allopatici e gli antibiotici si possono conservare in azienda solo se: prescritti dal veterinario ASL; tenuti in un luogo sorvegliato; iscritti nel registro stalla;

·         adottate specifiche misure di profilassi e di trattamento veterinario in apicoltura, quali:

1)       protezione di telaini, alveari e favi dai parassiti attraverso rodenticidi (solo in trappole) e prodotti fitosanitari autorizzati per agricoltura biologica;

2)       disinfezione degli apiari da effettuare mediante trattamenti fisici (v. vapore o fiamma diretta);

3)       pratica della soppressione della covata maschile ammessa solo al fine di contenere le infestazioni di varroa;

4)       immediata cura ed isolamento delle colonie in un apposito apiario se, nonostante le precedenti misure preventive, queste continuano ad essere malate o infestate;

5)       impiego di medicinali veterinari utilizzati in agricoltura biologica. In caso di infestazione da varroa è ammesso l’uso di acido formico, acido lattico, acido acetico, acido ossalico, mentolo, timolo, eucaliptolo, canfora. In caso di trattamento con prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate vanno isolate in apposito apiario e la cera deve essere sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica; le colonie andranno poi sottoposte ad un periodo di conversione di 1 anno;  

·         vietata la distruzione delle api nei favi come metodo di raccolta dei prodotti dell’apicoltura, come è vietato l’uso di favi contenenti covate nell’estrazione del miele. Al termine della stagione produttiva occorre lasciare negli alveari scorte di miele e di polline sufficienti per il periodo invernale;

·         trasporto degli animali biologici deve avere una durata il più possibile limitata. Nelle operazioni di carico e scarico è vietato fare uso di stimolazione elettrica per costringere gli animali a salire o scendere dall’automezzo. Vietato anche l’uso di calmanti allopatici prima o durante il trasporto;

·         persone addette alla cura degli animali debbono essere dotate di idonee conoscenze e competenze in materia di salute e benessere degli animali;

·         adottati, in fase di macellazione, metodi che limitano al minimo le sofferenze agli animali.

Nella produzione di animali in acquicoltura occorre rispettare le seguenti norme:

·         animali biologici vanno tenuti separati da altri animali in allevamento;

·         pratiche di allevamento (compresa la somministrazione di mangime, la progettazione degli impianti, la densità degli animali, la qualità delle acque) debbono risultare idonee a soddisfare le esigenze dello sviluppo fisiologico e comportamentale degli animali, limitando al massimo l’impatto ambientale negativo;

·         allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche. Se questi non sono disponibili, animali non biologici possono essere introdotti in azienda a determinate condizioni;

·         vietata l’induzione artificiale della poliplodia, l’ibridazione artificiale, la clonazione e la produzione di ceppi monosessuali, salvo il caso della selezione manuale;

·         scelta di ceppi appropriati, individuando le condizioni  più idonee per la gestione dei riproduttori, della riproduzione, della produzione di seme in relazione della specie;

·         animali vanno nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi dello sviluppo;

·         frazione vegetale dell’alimentazione deve provenire dalla produzione biologica;

·         materie prime per non biologiche di origine vegetale, animale, minerale per mangimi, o additivi per mangimi, o ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati nell’alimentazione degli animali in acquacoltura solo se autorizzati;

·         vietato l’uso di stimolanti della crescita e degli amminoacidi sintetici;

·         molluschi bivalvi od altri animali non alimentati dall’uomo ma si debbono nutrono del plancton marino presente nelle acque di classe A e B (salvo caso di seme allevato negli schiuditoi e nei vivai);

·         prevenzione delle malattie viene attuata mantenendo animali in ottime condizioni, attraverso un’appropriata ubicazione e progettazione dell’impianto, l’applicazione di buone pratiche zootecniche (compresa la pulizia e disinfezione periodica degli impianti, la somministrazione di mangimi di qualità, un’adeguata densità degli animali nell’impianto, la selezione delle razze e dei ceppi);

·         malattie rilevate subito curate per evitare inutili sofferenze agli animali, utilizzando medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica (compresi antibiotici) solo in caso di necessità, o qualora risultino inadatti i prodotti omeopatici, fitoterapici ed altri prodotti, e comunque stabilendo particolari restrizioni in merito ai cicli di trattamento ed ai tempi di attesa;

·         consentito l’utilizzo di medicinali veterinari ad azione immunologica;

·         utilizzare per la pulizia e disinfezione degli specchi di acqua, gabbie, edifici, impianti solo prodotti autorizzati dalla Comunità Europea;   

·         persone addette alla cura degli animali debbono possedere idonee conoscenze e competenze in materia di salute e benessere degli animali;

·         assicurare il mantenimento del benessere degli animali durante il trasporto;

·         risparmiare agli animali, per quanto possibile, sofferenze al momento della macellazione.