PREZZI GAS E ENERGIA ELETTRICA

PREZZI GAS E ENERGIA ELETTRICA (Legge 218/17; D.Lgs. 504/95; DM 08/08/96) (energy11)

Soggetti interessati:

Ufficio Tecnico Finanza (UTF), Autorità per energia elettrica, gas e sistema idrico (ARERA), Autorità Garante della Concorrenza (AGC).

Chiunque produce od utilizza energia elettrica in abitazioni o attività imprenditoriali deve pagare un’imposta sui consumi, con esclusione di energia elettrica:

  1. destinata da parte di Stato, Provincia, Enti pubblici ad illuminare aree pubbliche, autostrade, aree scoperte nell’ambito di fiere, aeroporti, segnalazioni luminose per sicurezza traffico stradale Esenzione non estesa a “locali ed ambienti pertinenti ad autostrade”;
  2. consumata nelle sedi diplomatiche;
  3. impiegata per esercizio delle ferrovie;
  4. impiegata per esercizio linee di trasporto urbano ed interurbano gestite da Enti locali o aziende autonome date in concessione;
  5. impiegate in esperienze scientifiche o didattiche eseguite in aule o laboratori;
  6. impiegata per generazione o trasformazione in altra energia;
  7. impiegata nelle comunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiofoniche, RAI-TV;
  8. impiegata da Stato, Province, Comuni, Enti pubblici per illuminazione esterna di monumenti civili e religiosi o zone “dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico”;
  9. impiegata per aerazione gallerie autostradali;
  10. prodotta nei territori montani da piccoli generatori con potenza inferiore a 30 KW ed in impianti ovunque ubicati con potenza elettrica inferiore ad 1 KW;
  11. fornita ai comandi militari della NATO installati in Italia;
  12. impiegata nell’industria come riscaldamento “negli usi indispensabili al compimento dei processi industriali veri e propri”;
  13. consumata nelle abitazioni di residenza utente, purché con potenza impiegata fino a 3 KW e fino ad un consumo mensile di 150 KWh;
  14. prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, purché con potenza inferiore a 20 KW ed assenza cessione energia elettrica prodotta da rete pubblica;
  15. impiegata su navi, aerei, autoveicoli purché prodotta “a bordo con mezzi propri”;
  16. prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
  17. prodotta in imprese con gruppi elettrogeni di soccorso con potenza inferiore a 200 KW;
  18. prove e collaudo di apparecchiature in imprese per attivazione ciclo produttivo per non oltre 3 giorni.

Iter procedurale:

Chiunque acquista energia elettrica per rivenderla o la utilizza con impiego promiscuo e potenza superiore a 200 KW per uso proprio. deve inviare una denuncia dell’impianto ad UTF che, verificato impianto., rilascia la rilascia licenza di esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.

Chiusura dell’impianto o “eventuali modificazioni o variazioni apportate allo stesso” vanno denunciate ad UTF entro 1 mese da evento. Nel caso di cessione totale o parziale dell’impianto, impresa subentrante invia, entro 1 mese, denuncia ad UTF che rilascia nuova licenza, annullando la precedente.

Fabbricante, entro giorno 20 del mese successivo al bimestre di riferimento:

  • presenta ad UTF dichiarazione di consumo, contenente “elementi necessari ad accertamento del debito di imposta”. UTF può autorizzare il fabbricante a presentare unica  dichiarazione annuale entro mese di Febbraio.  Fabbricante è tenuto ad inviare una nuova dichiarazione di consumo “in occasione della scoperta di sottrazioni fraudolente” da parte di utente, corredata dai relativi verbali di accertamento;
  • versa imposta relativa ad energia elettrica “con diritto di rivalsa sui consumatori”, ai quali viene rilasciata una bolletta indicante i quantitativi energia elettrica consumati ed importo da pagare (compresa imposta e relative addizionali). In caso dichiarazione annuale, versamento in forma di anticipo viene calcolato sulla base dei consumi di anno precedente ed conguaglio eseguito entro 20 Marzo. A tal fine fabbricante costituisce una cauzione pari ad imposta dovuta calcolata sulla base di quanto versato nell’anno precedente. Fabbricanti di energia elettrica destinata ad uso proprio non dotata di misuratori od esercenti impianti di produzione di energia elettrica inferiore a 100 KW. corrispondono l’imposta mediante il canone annuo di abbonamento, dichiarando qualunque variazione dei consumi superiore al 10%  ai fini della “revisione straordinaria del canone”. In caso di ritardato pagamento viene applicata indennità di mora ed interessi. Eventuali supplementi di imposta decisi successivamente, o derivati da accertamenti saranno versati mediante avviso di pagamento emesso da UTS. UTF può prescrivere installazione di “speciali congegni di sicurezza per impedire l’impiego di energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato”

Fabbricanti che distribuiscono energia elettrica per uso promiscuo ad utenze con potenza inferiore a 20 KW. fissano, d’intesa con UTF, canone di imposta per utenti “in base a presunti consumi tassabili ed alle rispettive quote”.

Utenti denunciano a fabbricante qualunque variazione in aumento del consumo superiore al 10%, affinché vi sia variazione del canone.

Fabbricante:

  • invia ogni anno ad UTF elenco degli utenti con relativa imposta
  • comunica ogni mese le variazioni intervenute
  • tiene registrazioni distinte per utenti a contatore ed a cottimo.

UTF:

  • svolge controlli
  • impone applicazione sigilli, contatore, apparecchi di sicurezza sia nelle fabbriche sia presso utenti. Strumenti non debbono essere manomessi e qualunque guasto subito denunciato;
  • esegue verifiche a qualunque ora del giorno su strumenti e su documenti contabili (Bollette energia elettrica) che imprese ed utenti debbono conservare a disposizione.

Legge 215/17 ad art. 1 comma 4 stabilisce che nei contratti di fornitura di energia elettrica  (a partire da 1 Marzo 2018), gas (a partire da 1 Gennaio 2019) servizio idrico (a partire dal 1 Gennaio 2020) il diritto alla riscossione del corrispettivo cade in prescrizione entro 2 anni per quanto concerne i rapporti vigenti tra: utenti domestici o micro imprese o professionisti e venditore; distributore e venditore o con operatore del trasporto ed altri soggetti della filiera.

ARERE definisce  la tempistica di fatturazione tra gli operatori della filiera. In caso di emissione di fatture a debito nei confronti di utente per conguagli riferiti a periodi superiori di 2 anni, qualora AGC ha aperto un procedimento nei confronti di operatore (lo deve comunicare all’utente insieme ai suoi diritti, compreso diritti (v. diritto ad ottenere entro 3 mesi il rimborso dei pagamenti eseguiti a titolo di indebito conguaglio) per violazione del codice del consumo a causa delle sue modalità di rilevazione  dei consumi, o di esecuzione dei conguagli, o di fatturazione, l’utente può presentare reclamo, nelle forme previste da ARERA, con diritto alla sospensione del pagamento fino a quando non sia “verificata la legittimità della condotta dell’operatore”. Queste disposizioni non si applicano se la mancata o erronea rilevazione dei dati del consumo dipende da una responsabilità accertata dell’utente.

ARERA definisce le misure a tutela dei consumatori, comprese le forme attraverso cui i distributori acquisiscono ed accertano i dati relativi ai consumi effettivi, nonché le misure atte ad incentivare l’autolettura senza oneri per l’utente.

Entro il 1 Luglio 2019 Gestore del sistema informatico integrato dei flussi informativi relativi ai mercati del gas e dell’energia elettrica provvede ad adeguare tale sistema in modo da consentire, pur nel rispetto della privacy, ai clienti di accedervi (senza oneri) per reperire i dati riguardanti ai propri consumi.

AGC stabilisce le modalità operative che il servizio postale è tenuto ad osservare per certificare la data di spedizione delle fatture agli utenti da parte del gestore dei servizi di pubblica utilità.

Credito di imposta dovuto allo Stato gode di priorità nei privilegi legali

Sanzioni:

Chiunque produce energia elettrica senza licenza di esercizio, o manomette gli strumenti di misurazione applicati da UTF o omette o presenta in modo incompleto od inesatto la dichiarazione annuali di produzione o consumo, o non tiene i registri prescritti, o non presenta i documenti contabili ai controlli, od ostacola i controlli stessi, od utente che destina ad altri usi l’energia esclusa da imposta, o sottrae energia elettrica all’accertamento di imposta: multa pari a 2-10 volte importo di imposta evasa, comunque superiore a 250 €.

Chiunque rilascia bolletta con imposta superiore a quanto dovuto: multa pari a 2 volte importo indebitamente riscosso, comunque superiore a 12 €/bolletta.

Qualunque altra infrazione a norme su imposta di energia elettrica od imposte addizionali: multa da 250 a 1.500 €.

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