PREVIDENZA AGRICOLA

PREVIDENZA AGRICOLA (Legge 81/06)   (lavoro38)

Soggetti interessati:

AGEA, INPS, Centri di Assistenza Agricola (CAA), datori di lavoro agricoli, operai agricoli a tempo determinato od indeterminato,

Iter procedurale:

Legge 81/06, come modificata da ultimo da Legge 233/21, ad Art. 01 prevede, tra l’altro, che:

  • a decorrere dal 1/1/2006 le agevolazioni contributive previste dalla Legge 67/1988 sono così determinate:
  1. nei territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro pari a 75%;
  2. nelle zone agricole svantaggiate: riduzione pari a 68%
  • a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati dovuti per tutte le categorie dei lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato è quella indicata da Legge 389/1989. Tale retribuzione vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore di operai agricoli a tempo determinato ed assimilati
  • a decorrere dal 1/7/2006 datori di lavori agricoli inviano ad INPS ogni 3 mesi, entro mese successivo, dichiarazioni di manodopera agricola con dati retributivi ed informazioni necessarie al calcolo dei contributi per aggiornare posizioni assicurative individuali ed erogare relative prestazioni
  • a decorrere da 1/7/2006 denuncia aziendale di cui al D.Lgs. 375/1993 venga inviato per via telematica sulla base di modello predisposto da INPS. Datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato debbono indicare tipo di coltura praticata e/o allevamento condotto con relativo fabbisogno di manodopera. INPS verifica denunce aziendali con priorità per quelle che presentano valore di manodopera impiegata inferiore ai valori medi
  • datori di lavoro effettuano comunicazioni di assunzione, trasformazione, cessazione del rapporto di lavoro per via telematica a sedi INPS competenti per territorio, che provvede ad inviarle a sede centrale di INPS ed INAIL
  • a decorrere dal 1/7/2006 datori di lavoro agricoli che anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico di INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, importi anticipati
  • INPS istituisca apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare normative di settore e gestire rapporti con aziende, lavoratori e loro Associazioni con riferimento sia ai contributi, sia alle prestazioni fornite
  • INPS ed AGEA, al fine di rendere più efficaci i controlli e favorire emersione del lavoro irregolare in agricoltura “procedono sistematicamente ad integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni ed allevamenti realizzati ogni anno nelle particelle catastali su cui insistono i terreni”
  • AGEA, fermo restando rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato per le imprese agricole, è autorizzato in sede di pagamento degli aiuti UE e nazionali, a compensare tali aiuti (Esclusi quelli derivanti dai diritti di precedenti impegni) con contributi previdenziali scaduti dovuti da impresa agricola beneficiaria, compresi interessi di legge e somme dovute a titolo di sanzione. A tal fine INPS comunica dati relativi a contributi previdenziali scaduti ad AGEA ed ai diretti interessati (anche tramite CAA). In caso di contestazione “la legittimazione processuale passiva” compete ad INPS

 

 

 

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