PREVENZIONE INFORTUNI

PREVENZIONE INFORTUNI (D.Lgs. 81/08; D.M. 2/12/08, 31/6/11; L.R. 4/11; D.G.R.M. 9/2/10, 23/12/10)  (sanità05)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA), Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS).

Datori di lavoro (cioè soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o soggetto che ha responsabilità “dell’organizzazione dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa”; nella pubblica amministrazione è il dirigente “preposto ad ufficio avente autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”), lavoratori subordinati (cioè persona che svolge attività lavorativa nell’ambito di organizzazione di datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza attribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere o professione, compreso socio lavoratore di cooperativa o società, associato in partecipazione), lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio a favore di committente imprenditore o professionista (esclusi piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compreso insegnamento privato supplementare, assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati, disabili),  collaboratori familiari, soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento, allievi di Istituti di istruzione ed universitari o partecipanti a corsi di formazione con uso di laboratorio ed attrezzature, lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, lavoratori autonomi, lavoratori in prova, lavoratori a tempo parziale “computati in base al numero ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un semestre (Nel settore a agricolo, operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, computati per frazioni di unità lavorativa anno) impiegati in qualunque settore di attività, pubblica e privata, ed esposti a qualunque tipologia di rischio

Limitatamente a Forze Armate e di Polizia, Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, servizio di protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, Università ed Istituti di alta formazione e quelli di educazione di ogni ordine e grado, Uffici all’estero, mezzi di trasporto aereo e marittimo disposizioni in materia di sicurezza del lavoro applicate, tenendo conto particolari esperienze connesse al servizio prestato.

In caso di distacco del lavoratore obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, mentre distaccante deve informare lavoratore dei rischi connessi a mansioni oggetto di distacco.

In caso di lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi se loro attività svolta non in forma esclusiva a favore del committente, disposizioni applicate se prestazione si svolge nel luogo di lavoro del committente

In caso di lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio a favore di committente imprenditore o professionista (esclusi “piccoli lavori domestici a carattere straordinario compreso insegnamento privato supplementare, assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati, disabili”).

In caso di lavoratori a domicilio e lavoratori che rientrano nel contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati obbligo di informazione e formazione, nonché di fornire “dispositivi di protezione individuali in relazione ad effettive mansioni assegnate”.

In caso di lavoratori che prestano lavoro a distanza mediante collegamento informatico o telematico debbono essere informati sui pericoli del video terminale e possibilità di accesso al luogo di lavoro per verificarne conformità (se prestazione svolta presso domicilio del lavoratore occorre il suo assenso).

In caso di componenti  impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci di società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti possono beneficiare di sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purché:

  1. utilizzare attrezzature di lavoro conformi a disposizioni di cui Lgs. 81/08;
  2. munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente a dispostivi di cui a D.Lgs. 81/08;
  3. munirsi di tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente proprie generalità, quando effettuano attività in regime di appalto o subappalto

In caso di cooperative sociali, organizzazioni del volontariato della protezione civile (Organismo liberamente costituito senza fini di lucro, compresi gruppi comunali di protezione civile, che svolge, avvalendosi di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di prevenzione e soccorso in occasione di eventi), compresi volontari della Croce rossa, Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, Corpo Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del servizio civile, soggetti che svolgono attività di volontariato in favore di Associazioni di promozione sociale, Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni religiose, volontari accolti nell’ambito di programmi internazionali di educazione non formale, norme in materia di salute e sicurezza del lavoro applicate, tenendo conto particolari esigenze delle attività svolte (v. necessità di intervento immediato, “imprevedibilità ed indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali volontario è chiamato ad operare”; attività di lavoro con persone disabili), volontario equiparato al lavoratore solo per quanto concerne le necessità di ricevere formazione, informazione ed addestramento, sottoporlo a sorveglianza sanitaria assicurata da ASL, o componenti mediche interne delle organizzazioni, fornirlo di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei ai compiti affidati. Volontario deve comunque prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nella sede di organizzazione o luogo di intervento

Ministero del lavoro e salute, “in considerazione delle specificità di attività esercitate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali che non superano 50 giornate lavorative annue“, può emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi ad informazione, formazione e sorveglianza sanitaria (compresa nomina del rappresentante dei lavoratori per sicurezza”)

Iter procedurale:

D.Lgs. 81/08 istituisce:

  • Comitato per indirizzo e valutazione delle politiche attive e per coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro, le cui riunioni sono svolte presso MISA con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate da regolamento interno approvato a maggioranza qualificata, Comitato, ha il compito di:
  1. stabilire linee comuni di politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  2. individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
  3. definire programmazione annuale in ordine a settori prioritari di intervento azione di vigilanza piani di attività, progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto indicazioni provenienti da Regioni e UE;
  4. programmare coordinamento di vigilanza nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  5. garantire scambio di informazioni tra soggetti istituzionali al fine di promuovere uniformità applicazione di normativa vigente;
  6. individuare, consultando parti sociali, INAIL, ISPESL, priorità nella ricerca in tema di prevenzione rischi per salute e sicurezza lavoratori. Comitato effettua verifiche annuale su efficacia azioni;
  • Commissione consultiva permanente per salute e sicurezza sul lavoro presso MILOS, i cui componenti durano in carica 5 anni con il compito di:
  1. esaminare problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposta per lo sviluppo e perfezionamento di legislazione vigente;
  2. esprimere pareri su piani annuali elaborati dal Comitato;
  3. definire attività di promozione ed azione di prevenzione;
  4. valicare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  5. redigere annualmente, sulla base di dati forniti dal sistema informativo, relazione sullo stato di applicazione della normativa su salute e sicurezza e suo possibile sviluppo da inviare a Commissioni parlamentari competenti e Presidenti di Regione;
  6. elaborare procedure standard per valutazione rischi recepito con decreto MILPOS. Commissione procede a monitoraggio delle suddette procedure al fine di loro eventuale rielaborazione;
  7. definire criteri finalizzati a sistemi di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi;
  8. valorizzare accordi sindacali e codici di condotta etici adottati su base volontaria che in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientano comportamento datori di lavoro secondo principi di responsabilità sociale, lavoratori e tutti i soggetti interessati;
  9. valutare problematiche connesse ad attuazione direttive CE e convenzioni internazionali in materia di salute e sicurezza del lavoro;
  10. promuovere considerazione delle differenze di genere in relazione a valutazione dei rischi e predisposizione di misure di prevenzione;
  11. indicare modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Commissione monitora applicazione di tali modelli, entro 24 mesi da loro attivazione, ed eventualmente rielabora procedure ai fini di una semplificazione dei modelli  ;
  12. elaborare criteri di qualificazione delle figure di formatore per salute e sicurezza sul lavoro;
  13. elaborare procedure standard per redazione documento valutazione dei rischi;
  14. elaborare indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress di lavoro. Commissione ne monitora applicazione per verificare efficacia di metodologia individuata anche ai fini di eventuale integrazione
  15. promuovere cultura ed azioni di prevenzione con finanziamento da parte INAIL, previo trasferimento risorse da Ministero Lavoro e Salute di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di PMI e progetti formativi dedicati a PMI;
  • Commissione per interpelli a cui è possibile inviare da parte di Organismi associativi a rilevanza nazionale di Enti territoriali, Enti pubblici nazionali, Organismi sindacali di datori di lavoro e lavoratori più rappresentativi a livello nazionale, Consigli nazionali di ordini o collegi professionali “quesiti di ordine generale su applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro

Istituiti presso ogni Regione, Comitati regionali di coordinamento al fine di realizzare una programmazione coordinata degli interventi, nonché uniformità degli stessi e necessario raccordo con Comitato nazionale.

Istituito Sistema informativo nazionale per prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro presso Ministero del Lavoro e gestito da INAIL, al fine di “fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare efficacia attività di prevenzione di infortuni e malattie professionali relativamente a tutti i lavoratori, nonché indirizzare attività di vigilanza”. Flussi informativi di SINP riguardano: quadro produttivo ed occupazionale; quadro dei rischi anche in un’ottica di genere; quadro della salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici; quadro interventi di prevenzione e degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte; dati degli infortuni sotto soglia indennizzabile da INAIL. Dati resi pubblici in particolare alle parti sociali.

ISPESL, INAIL, IPSEMA sono Enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di:

  1. elaborare ed applicare rispettivi programmi triennali di attività;
  2. assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro, verificare adeguatezza sistemi di prevenzione assicurativi, studiare e proporre normative tecniche atte a ridurre fenomeno di infortuni e malattie professionali;
  3. effettuare consulenza ad azienda per suggerire mezzi più efficaci alla riduzione di livelli di rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuazione elementi di innovazione tecnologica ai fini della prevenzione. Consulenza non fornita da funzionari incaricati dei controlli (Tali soggetti non possono esercitare attività di consulenza entro 3 anni da cessazione incarico). Nell’esercizio attività di consulenza non vi è obbligo di denuncia ove rilevate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  4. progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  5. formare responsabili ed addetti ai servizi di prevenzione e protezione;
  6. promuovere e divulgare cultura della salute e sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari, previa stipula di convenzioni con questi;
  7. partecipare con funzioni consultive a Comitato per indirizzo e valutazione o fornire consulenza a Commissione permanente per salute e sicurezza;
  8. elaborare, raccogliere, diffondere buone prassi;
  9. predisporre linee guida;
  10. contribuire al SINP.

INAIL svolge inoltre seguenti compiti:

  1. raccoglie e registra a fini statistici dati relativi ad infortuni che comportano assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello di evento;
  2. concorre a realizzare studi e ricerche su infortuni e malattie;
  3. partecipa alla elaborazione su normativa tecnica in materia;
  4. eroga prestazioni del Fondo contro infortuni;
  5. eroga prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera;
  6. finanzia con fondi propri sulla base di accordi con parti sociali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti a PMI e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative “ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese”, con priorità per quelle imprese che adottano le buone prassi;
  7. finanzia con fondi pubblici “senza incremento di oneri per imprese”, tutte le cure necessarie ad infortunati e tecnopatici.

ISPESL (Istituto superiore per prevenzione e sicurezza sul lavoro) è organo tecnico scientifico del servizio sanitario nazionale che:

  1. svolge e promuove programmi di studio su prevenzione degli infortuni, malattie professionali, sicurezza sul lavoro, promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e lavoro;
  2. intervenie in materia di competenze di Istituto su richiesta di Stato e Regioni nell’ambito di controlli che chiedono competenze specifiche (esecuzione controlli su luoghi di lavoro);
  3. svolge compiti di sorveglianza per conto di Autorità nazionali in materia di requisiti di sicurezza e salute dei prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
  4. svolge attività di organismo notificato per compiti relativi a sorveglianza del mercato;
  5. è titolare di verifiche su attrezzature di lavoro;
  6. fornisce consulenza di Ministero della Salute, altri Ministeri, Regioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, compresa elaborazione Piano nazionale e regionale prevenzione, monitoraggio e verifica raggiungimento livelli essenziali di assistenza;
  7. supporta Servizio Sanitario Nazionale, fornendo informazioni e consulenza per promozione di salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
  8. può svolgere azione di vigilanza su ASL;
  9. esegue divulgazione risultati derivanti da attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolto da ASL;
  10. partecipa ad elaborazione norme di carattere generale, formula pareri circa congruità norme con requisiti di sicurezza, previsti da legislazione nazionale vigente;
  11. assicura standardizzazione tecnico scientifica delle procedure per valutazione e gestione rischi ed accertamento stato di salute dei lavoratori;
  12. diffonde le buone prassi in materia di prevenzione infortuni;
  13. coordina network nazionale in materia di salute e sicurezza luoghi di lavoro;
  14. supporta attività di monitoraggio Ministero Salute su applicazione livelli essenziali di assistenza relativa a sicurezza luoghi di lavoro;

IPSEMA (Istituto di previdenza per settore marittimo) svolge attività finalizzate a ridurre fenomeno infortunistico e malattie professionali nel settore marittimo.

Regione, tramite ASL, Ministero Interno, tramite Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ISPESL, Ministero della Salute e Lavoro, Ministero Sviluppo Economico, INAIL, ISPEMA, Enti di patronato svolgono anche mediante convenzione “attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti di imprese artigiane, imprese agricole, piccole e medie imprese e rispettive associazioni datori di lavoro.

Regioni, con propri fondi, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche ed organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche in base a specifici protocolli di intesa tra parti sociali ed INAIL, nonché a formazione di immigrati.

Vigilanza su applicazione legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di competenza di ASL e Vigili del Fuoco, fermo restando ruolo attribuito a personale ispettivo di Ministero Lavoro (Su controlli effettuati da tale personale informato preventivamente ASL competente per territorio). Personale delle pubbliche amministrazioni assegnato ad uffici di vigilanza non può prestare ad alcun titolo attività di consulenze sul territorio nazionale.

Disciplina prevista da D.Lgs. 81/08 riguarda:

  • gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (v. scheda “sanità19”)
  • sicurezza nei luoghi di lavoro (v. scheda “sanità22”)
  • uso di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (scheda “sanità20”)
  • sicurezza in cantieri temporanei o mobili (v. scheda “sanità21”)
  • segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Modello in Allegato XXV a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09) con esclusione di segnaletica impiegata per regolare traffico stradale, ferroviario, marittimo ed aereo. Segnaletica può essere costituita da cartello, colore, segnale luminoso o acustico, comunicazione verbale o segnale gestuale. Nell’ambito di tale segnaletica vi può essere:
  1. segnale di divieto che vieta comportamento in grado di causare pericolo;
  2. segnale di avvertimento che avverte su rischio o pericolo;
  3. segnale di prescrizione che impone determinato comportamento;
  4. segnale di salvataggio o soccorso che fornisce indicazioni circa uscite di sicurezza o mezzi di soccorso;
  5. segnale di informazione.

Se a seguito valutazione emergono rischi che non possono essere evitati, datore di lavoro fa ricorso a segnaletica di sicurezza, seguendo prescrizioni riportate in Allegato XXIV e XXXII a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09. Datore di lavoro per regolare traffico all’interno di impresa adotta segnaletica prevista da codice stradale, fatto salvo quanto previsto in Allegato XXVIII a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 101/08. Datore di lavoro provvede a:

  1. informare rappresentante lavoratori per sicurezza e lavoratori di misure adottate in materia di segnaletica di sicurezza impiegata in azienda
  2. fornire adeguata formazione a lavoratori circa significato segnaletica di sicurezza, specie se questa riguarda uso di gesti o parole e relativi comportamenti da seguire;
  • movimentazione manuale di carichi, con rischi per lavoratori a livello dorso lombare (Operazione di trasporto o sostegno di carico, comprendente azioni di sollevamento, deposizione, spinta, spostamento). Datore di lavoro deve ricorrere a mezzi appropriati di tipo meccanico per evitare movimentazione manuale dei carichi. Se ciò non è possibile deve:
  1. organizzare posti di lavoro in modo che movimentazione avvenga in condizioni di sicurezza;
  2. valutare anche in fase di progettazione condizioni di sicurezza del lavoro, tenendo conto prescrizioni riportate in Allegato XXXIII a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09;
  3. adottare misure adeguate per ridurre rischi di patologie dorso lombari, tenendo conto fattori ambientali di rischio, caratteristiche ambiente di lavoro, esigenze di attività;
  4. sottoporre lavoratori a costante sorveglianza sanitaria;
  5. fornire a lavoratori informazioni adeguate circa peso e caratteristiche del carico da movimentazione;
  6. fornire a lavoratori corretto addestramento e formazione in merito a rischi lavorativi e modalità di corretta esecuzione delle attività
  • uso di attrezzature munite di video terminali con esclusione di: posti guida di veicoli e macchine; sistemi informatici a bordo di mezzo di trasporto o destinati prioritariamente ad uso del pubblico; macchine calcolatrici; registratori di cassa; macchine di videoscrittura senza schermo separato. Datore di lavoro deve:
  1. valutare rischi per vista ed occhi, problemi di postura ed affaticamento fisico e mentale, condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;
  2. adottare misure adeguate per ovviare a tali rischi predisponendo posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi riportati in Allegato XXXIV a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09;
  3. concedere a lavoratore pause o cambiamento attività secondo quanto stabilito in contratto nazionale od almeno pausa di 15 minuti o per 120 minuti di applicazione videoterminale, salvo maggiore frequenza stabilita da medico competente. Esclusa cumulabilità di pause ad inizio o fine orario di lavoro. Pausa considerata parte integrante orario di lavoro;
  4. sottoporre lavoratore a costante sorveglianza sanitaria, in particolare vista ed apparato scheletrico (almeno ogni 5 anni, ridotti a 2 anni per lavoratori con oltre 50 anni). In caso di non idoneità temporanea, medico competente fissa termine per successiva visita. Lavoratore può chiedere visita di controllo;
  5. fornire a sue spese a lavoratore dispositivi speciali di correzione visiva, quando esito delle visite ne evidenzi necessità;
  6. fornire a lavoratore idonee informazioni e formazione circa modalità attività da svolgere e protezione della vista e degli occhi;
  • agenti fisici (v. scheda “sanità23”);
  • sostanze pericolose (v. scheda “sanità24”);
  • agenti biologici (v. scheda “sanità25”);
  • protezione da atmosfere esplosive (Miscela con aria di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri) compresi lavoro in sotterranei, ma escluse: aree utilizzate direttamente per cure mediche; uso di apparecchi a gas; produzione, manipolazione, stoccaggio, trasporto di esplosivi o sostanze instabili; industrie estrattive; mezzo di trasporto terrestre, aereo, marittimo, fluviale per cui applicati accordi internazionali. Datore di lavoro deve:
  1. adottare sulla base di valutazione dei rischi, misure tecniche ed organizzative idonee a prevenire e proteggere contro esplosioni, mediante divieto di accensione di atmosfere esplosive, attenuare effetti pregiudizievoli di esplosione su lavoratori. Misure riesaminate ogni volta che intervengono cambiamenti significativi nel processo produttivo;
  2. provvedere a valutazione rischi specifici di esplosioni, tenendo conto: probabilità e durata di presenza atmosfere esplosive; probabilità che fonti di accensione presenti divengono attive; caratteristiche di impianto, sostanze usate, processi e loro possibili interazioni; entità di effetti prevedibili; luoghi in possibile collegamento, tramite aperture, con quello dove si formano atmosfere esplosive;
  3. prendere idonee misure affinché ambienti di lavoro dove possono svilupparsi atmosfere esplosive, strutturati in modo da consentire lavoro in condizioni di sicurezza, compreso uso di mezzi tecnici adeguati;
  4. coordinare lavoratori di più imprese in cantiere temporaneo e mobile essendo responsabile di loro salute e sicurezza contro esplosioni;
  5. ripartire aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive a norme di Allegato XLIX a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09, applicando in queste prescrizioni minime di cui ad Allegato L a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09 e segnalandola nei punti di accesso come indicati in Allegato LI a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09, nonché munendole di sistemi di allarme ottico/acustico, in grado di segnalare avvio e fermata di impianto durante normale ciclo di lavoro ed emergenza;
  6. redigere documento sulla protezione contro esplosivi contenente: rischi di esplosione individuati e valutati; misure prese per prevenire rischi di esplosione; luoghi classificati luoghi pericolosi dove applicate prescrizioni di cui ad Allegato L; luoghi ed attrezzature (compresi dispositivi di allarme) impiegati e mantenuti in efficienza per sicurezza; accorgimenti da adottare per impiegare attrezzature in sicurezza. Documenti compilato prima di inizio lavori e rivisto ad ogni modifica rilevante del processo. Documento parte integrante del documento di valutazione dei rischi;
  7. formare ed informare lavoratori in merito a: misure adottate per prevenire rischi da esplosione; classificazione della zona; modalità operative necessarie a minimizzare presenza ed efficacia sorgenti di accensione; rischi connessi a sistemi di protezione di impianto; rischi connessi a manipolazione e travaso di liquidi infiammabili e/o polvere combustibile; significato di segnaletica di sicurezza e sistema di allarme ottico e acustico; eventuali rischi connessi a presenza di sistemi di prevenzione di atmosfere esplosive (v. asfissia); uso corretto di dispositivo di protezione individuale;
  8. provvedere affinché installazioni elettriche ubicate in zone a rischio sottoposte a verifiche.

Organi di vigilanza impartiscono disposizioni ai fini applicazione di buone tecniche e prassi da parte di datore di lavoro in sede di ispezione qualora riscontrata non corretta adozione. Contro tali decisioni ammesso ricorso entro 30 giorni, con sospensione di esecutività dei provvedimenti a Dirigente provinciale del lavoro competente che decide nei 15 giorni successivi, trascorsi i quali ricorso si intende respinto.

Contro provvedimenti di sospensione attività ammesso ricorso entro 30 giorni a Direzione regionale del lavoro e Presidente Giunta Regionale che decide nei successivi 15 giorni, pena decadenza provvedimenti di sospensione.

Regione Marche, con D.G.R.M. 236 del 9/2/2010, approvato programma di attività formative per la “promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (in particolare nei settori della metalmeccanica, edilizia, agricoltura rivolta a dipendenti e collaboratori agricoli e dipendenti di agroindustria, scuola), nonché progetti trasversali di 2° livello per datori di lavoro e responsabili lavoratori per sicurezza e lavoratori con compiti tecnici di controllo (i cosiddetti preposti).

Province, Servizio Regionale Agricoltura e Servizio Istruzione emanano bandi pubblici nel rispetto delle risorse assegnate a cui possono partecipare Enti formativi accreditati o che hanno presentato domanda di accreditamento. Al termine dei corsi ai partecipanti che hanno frequentato almeno 75% ore corso previste (16 ore elevate a 32 ore nel caso di corsi riservati a datori di lavoro, preposti, responsabili lavoratori per sicurezza) rilasciato attestato di frequenza, in cui riportato durata e contenuti del programma formativo attuato.

Province dovranno redigere “rapporto semestrale” da inviare entro 15 Luglio o 15 Gennaio a Regione

Giunta Regione Marche, con delibera n. 1858 del 23/12/2010, approvato Piano regionale della prevenzione 2010-2012, comprendente, tra l’altro, seguenti azioni:

  • incentivazione dellaattività di prevenzione e sicurezza nel comparto agricolo forestale con obiettivo di ridurre infortuni mortali od invalidanti del 15% nel periodo 2020-2012, attraverso:
  1. alimentazione flussi relativi al registro nazionale macchine agricole ed infortuni gravi e mortali in agricoltura;
  2. miglioramento percorsi di informazione e comunicazione volti a far acquisire maggiore sensibilità e consapevolezza ad addetti a commercializzazione ed uso di macchine ed attrezzature;
  3. miglioramento capacità e competenza del personale degli SPSAL addetto al processo di monitoraggio e controllo di azienda agricola e lavoratori autonomi;
  4. attività di monitoraggio e controllo di imprese agricole effettuata con processi uniformi e strumentali predisposti a livello nazionale (schede sopralluogo), ai fini di istituire anagrafe regionale delle imprese agricole. Individuazione imprese eseguita secondo criteri nazionali.

Azione rivolta ad operatori del settore agricolo e forestale (Lavoratori subordinati, piccoli imprenditori, coltivatori diretti), operatori del servizio SPSAL, associazioni di categoria, INAIL, Assessorato regionale agricoltura;

  • miglioramento efficacia dei controlli ufficiali degli alimenti, al fine di aumentare livello di sicurezza delle produzioni delle industrie alimentari marchigiane (Ridurre infezioni od intossicazioni chimico fisiche determinate da alimenti), attraverso programmazione interventi di controllo sulla base di graduazione del rischio redatta tenendo conto: tipologia di attività; caratteristiche dello stabilimento; entità produttiva; igiene della produzione; sistema di autocontrollo; dati storici (per ogni criterio previste 4 classi ognuna con punteggio specifico). Avviata altresì attività di formazione ed informazione finalizzata “a razionalizzare ed uniformare operazioni di attribuzione di punteggio oggettivo di rischio agli stabilimenti”. Azione rivolta a servizi igiene degli alimenti ASL, Associazioni produttori alimentari
  • “Più frutta, più benessere”, al fine di prevenire obesità infantile, con obiettivo di contenimento sotto al 10% “attraverso maggior consumo di frutta a scuola da realizzare mediante” intervento “Evvai con la frutta” si propone di favorire consumo di frutta da parte alunni della scuola primaria e secondaria dei 1° e 2° grado. Negli Istituti prescelti (26 classi di intervento) avviate azioni educative espletate da insegnanti, consegna di frutta alle scuole, installazione di distributori automatici di frutta o alimenti salutari, visite a fattorie didattiche, orti botanici, invito a genitori a fornire ai ragazzi per almeno 1 giorno/settimana frutta a merenda. Azione rivolta ad alunni, genitori, insegnanti delle classi partecipanti, Assessorato Agricoltura Marche, Cittadinanzattiva, servizi igiene degli alimenti e nutrizione ASL;
  • “Sorvegliamo e comunichiamo per cambiare; OKKIO alla salute; HBSCI lo stato nutrizionale della popolazione”, allo scopo di “prevenire obesità infantile con obiettivo di contenimento al di sotto di 10% attraverso 6 interventi di comunicazione, preceduti da incontri di sensibilizzazione e distribuzione di depliant, con cui si intende portare a conoscenza di politici, operatori, popolazione dati emersi dalle indagini condotte nella Regione Marche su ragazzi di 6-15 anni. Inoltre nell’anno scolastico 2011/12 verrà riproposto “OKKIO alla salute” che consentirà di monitorare nella Regione evolversi della condizione di eccesso di peso in età scolare, evidenziando abitudini alimentari di giovani (a scuola ed in famiglia) verrà anche attuato intervento formativo per operatori sanitari che partecipano ad attività di sorveglianza sul comportamento a rischio nei giovani. Azione rivolta a Istituzioni scolastiche, insegnanti, genitori dei ragazzi, Cittadinanzattiva, medici e pediatri, Associazioni consumatori, servizi igiene degli alimenti ASL, Osservatorio Epidemiologico Regionale, Associazione dei ristoratori.

Regione Marche, con L.R. 4/11, stabilisce criteri di premialità nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubbliche di interesse generale intraprese da Regione, Enti, aziende ed agenzie dipendenti da Regione, società partecipate da questi, Enti pubblici territoriali ed Organismi di diritto pubblico a questi collegati, Associazioni, Unioni, consorzi costituiti da soggetti di cui sopra (Escluse opere strumentali di competenza statale) a favore di quei soggetti che prestano particolare attenzione a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nelle gare di appalto comportanti rischi particolari per lavoratori (v. rischi di seppellimento o sprofondamento, sostanze chimiche o biologiche, lavori con radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di linee elettriche, rischio di annegamento, lavori in pozzi, sterri sotterranei, gallerie, lavori subacquei con respiratori o in cassoni ad area compressa, esplosivi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti) adottato in genere criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, autorizzando presentazione di varianti connesse con miglioramento condizioni di tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare a:

  • eliminazione o riduzione interferenze tra le attività di cantiere e contesto ambientale;
  • eliminazione o riduzione interferenze tra varie fasi lavorative, anche in queste attuate da stesso operatore economico;
  • eliminazione o riduzione  di rischi specifici, specie in fasi critiche di lavoro;
  • definizione di organigramma del cantiere, specificamente dedicato a gestione delle problematiche inerenti salute e sicurezza nell’esecuzione dei lavori;
  • definizione di programma e modalità di controllo delle attrezzature ed apprestamenti, sia prima di inizio che durante esecuzione dei lavori;
  • ottimizzazione di gestione a livello quantitativo e qualitativo dei subappalti con specifico riferimento alle problematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Negli atti posti a base gara per definizione contratto per affidamento dei lavori od opere pubbliche di importo inferiore a 150.000 €, occorre prevedere:

  • soglia minima di ammissibilità di offerte relativamente ad elementi di valutazione connessi con tutela della salute e sicurezza nel lavoro (almeno 20% dei punteggi assegnati);
  • requisito relativo al costo complessivo sostenuto per personale dipendente impiegato, tenendo conto della sua idoneità tecnico-professionale;
  • requisiti relativo ad adeguata attrezzatura tecnica di lavoro ed elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione o forniti ai lavoratori

Entità aiuto:

Regione Marche stanziati 1.413.200 € per corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui 1.057.000 € provenienti da Ministero del lavoro, 234.000 €€ provenienti da POR-FSE Asse 1 Ob. b) categ. 62, 121.600 € provenienti da PSR e destinati per: 380.000 € a settore metalmeccanico; 76.000 € ad agroindustria; 152.000 € ad imprenditori agricoli; 106.400 € a dipendenti e collaboratori agricoli; 144.400 € ad edilizia (in particolare lavoratori stranieri); 228.000 € a favore di datore di lavoro, preposti e responsabili lavoratori per sicurezza; 237.120 € a dirigenti scolastici, docenti e personale ATA; 89.280 € a studenti di Istituti tecnici e professionali

Percentuale di finanziamento pubblico pari a 80% delle spese formative sostenute (100% nel caso di scuola) per un costo massimo fissato per allievo di 152 € (16 ore durata corso x 9,5 €/ora) nel caso di formazione a datori di lavoro, preposti e responsabili lavoratori per sicurezza.

Fondi assegnati a Servizio Regionale Agricoltura (150.000 €), Servizio Istruzione e Diritto allo Studio (326.400 €), Province (934.800 €) per i necessari atti di impegno ed erogazione.

Ministero Lavoro, con D.M. 2/12/2008, deciso che somme presenti nel capitolo di bilancio su assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali utilizzate per:

  • 30% a favore di realizzazione studi e ricerche su discipline infortunistiche e di medicina sociale;
  • 70% a favore di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro ed in particolare a realizzazione di campagne informative nei settori a più elevato rischio infortunistico

Ai sensi di art. 234 di D.P.R. 1124/1965 “Testo unico per assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali”, Ministero del Lavoro deciso con D.M. 13/1/2011 che retribuzione annua convenzionale per liquidazione rendita per inabilità permanente nel settore agricoltura è fissata a partire da 1/7/2011 in 22.156,41 € (Nel caso di morte od inabilità permanente intervenuta decorrente da 1/6/1993 fissata in 14.681,1 €). Assegno per assistenza personale continuativa fissato a decorrere da 1/7/2011 in 483,37 €, mentre assegno una tantum da corrispondere ad aventi diritto in caso di morte per infortunio o malattie professionali fissato a decorrere da 1/7/2011 in 1.936,90 €.€

Assegni mensili a partire da 1/7/2011 in caso di inabilità da 50% a 59% pari a 339,76 €; da 60% a 79% pari a 474,1 €; da 80% a 89% pari a 813,92 €; da 90% a 100% pari a 1.153,72 €; 100% con assistenza 1.637,11€€

Sanzioni:

Organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione di quella attività imprenditoriale interessata da violazioni se riscontrato impiego del personale non risultante da documentazione obbligatoria in misura superiore a 20% del totale lavoratori, nonché in caso di gravi e reiterate, cioè più violazioni commesse nel periodo di 5 anni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (v. mancata elaborazione documento di valutazione dei rischi o del piano di emergenza ed evacuazione o formazione ed addestramento del personale o costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile o elaborazione del piano operativo di sicurezza o fornitura del dispositivo di protezione individuale contro cadute dall’alto, o di protezione verso il vuoto, o applicazione di armatura di sostegno contro rischio di seppellimento, o notifica ad organo di vigilanza prima di inizio lavori che possono comportare esposizione a rischio di amianto). Adozione sospensione impone “interdizione alla stipula di contratti di lavoro, servizi, forniture con Amministrazioni pubbliche ed alla partecipazione a gare pubbliche per periodi pari a quello di sospensione se lavoratori irregolari oltre 50% e comunque non oltre 2 anni. Nel caso di reiterazione decorrenza interdizione decorre dal precedente periodo di interdizione. Nel caso di non intervenuta revoca provvedimento di sospensione entro 4 mesi dalla sua emissione, interdizione è pari a 2 anni, salvo successivi provvedimenti della sua durata. Provvedimento di sospensione revocata da parte Organo di vigilanza che lo ha adottato in caso di:

  1. regolarizzazione lavoratori non risultanti da documentazione obbligatoria;
  2. accertamento ripristino di regolari condizioni di lavoro in caso di reiterate violazioni in materia di superamento tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale o di tutela di salute e sicurezza sul lavoro;
  3. pagamento somma aggiuntiva oltre a “sanzioni penali, civili, amministrative vigenti” pari a 1.500 € in caso di sospensione per lavoro irregolare e 2.500 € in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Somma da versare al Fondo per occupazione per contrastare lavoro sommerso ed irregolare, nonché attività di prevenzione nei luoghi di lavoro

Datore di lavoro che non ottempera a provvedimento di sospensione: arresto fino a 6 mesi in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e salute e sicurezza sul lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o multa da 2.500 a 6.400 € in caso di disposizione per lavoro irregolare).

Provvedimento di sospensione per lavoro irregolare non applicato in caso di unico lavoratore di impresa ed applicato a decorrere da ore 12 giorno lavorativo successivo “salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o grave rischio per salute e sicurezza di lavoratori o terzi”

Datore di lavoro che non fa ricorso a segnaletica di sicurezza: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €.€

Datore di lavoro che non informa lavoratori circa segnaletica di sicurezza: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 €€

Datore di lavoro che non adotta idonee misure organizzative per movimentazione manuale dei carichi: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €.€

Datore di lavoro che non fornisce a lavoratori informazioni su carico da movimentare manualmente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 €€

Datore di lavoro che non adotta misure adeguate per prevenire rischi da videoterminale o non consente a lavoratore pause di almeno 15 minuti ogni 120 o non sottopone lavoratori a sorveglianza sanitaria periodica: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €€

Datore di lavoro che non fornisce informazioni a lavoratori addetti a videoterminali o non fornisce a proprie spese dispositivi speciali di correzione visiva se necessario: arresto da 2 a 4 mesi o multa da 750 a 4.000 €€

Violazione di più prescrizioni al riguardo considerata unica violazione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €€

Datore di lavoro che non procede a valutazione rischi da esplosione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €€

Datore di lavoro e dirigente che non previene rischi da atmosfere esplosive, o non prende provvedimenti necessari a prevenirli, o non coordina misure di prevenzione di tutte le imprese impiegate in cantieri mobili, o non individua aree dove possono formarsi atmosfere esplosive, o non vi adotta prescrizioni minime, o non redige documento su protezione contro esplosioni, o non informa lavoratori circa rischio da atmosfere esplosive, o non procede a verifiche di installazione elettriche in aree a rischio: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400€€

Sanzioni inerenti materia di sicurezza e salute dei lavoratori applicate anche a “colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto poteri giuridici riferiti a ciascun datore di lavoro o preposto”. In caso di omicidio colposo e lesione grave o gravissima commessa in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, oltre a sanzioni del codice penale:  ammenda pari a 1000 quote + interdizione da esercizio attività da 3 mesi ad 1 anno

Nelle violazioni delle norme sulla salute e sicurezza del lavoro per cui prevista pena alternativa di arresto e/o ammenda si applicano disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui a D.Lgs. 758/1984 e trasgressore può beneficiare di sanzione minima se regolarizza propria posizione non oltre termine fissato in verbale di contestazione.

Nel caso di sanzione che prevede arresto, giudice può, su richiesta di imputato, sostituire arresto con pagamento di ammenda determinata (comunque di almeno 2.000 €), purché “eliminate tutte le fonti di rischio e conseguenze dannose del reato”, salvo caso che violazione non abbia determinato infortunio al lavoratore per periodo superiore a 40 giorni. Se dopo 3 anni da commutazione pena di arresto in ammenda, trasgressore non ha commesso altri reati relativi a materia di salute e sicurezza sul lavoro, il reato iniziale si estingue.

Entità di ammenda in materia di sicurezza sul lavoro rivalutata ogni 5 anni in base ad indice ISTAT dei prezzi al consumo

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