PREVENZIONE INCENDI E TURISMO (Legge 87/21; D.M. 16/3/12, 14/7/15, 9/8/16) (turism35)
Soggetti interessati:
Strutture turistico alberghiere.
Iter procedurale:
Ministero Interno con DM 9/8/2016 ha definito norme tecniche di prevenzione incendi, riportate in Allegato su GU 186/16, a favore di attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto (quali alberghi, pensioni, hotel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per gioventù, bad and breakfast, dormitori, case per ferie) esistenti al 23/8/2016 o di nuova realizzazione (escluse strutture all’aria aperta e rifugi alpini).
Ministero Interno, con DM 14/7/2015, ha definito le procedure che le strutture turistiche debbono adottare ai fini della prevenzione incendi, quali:
- minimizzare le cause di incendio
- garantire stabilità delle strutture portanti
- limitare la insorgenza e propagazione di incendio entro la struttura ricettiva
- assicurare possibilità che occupanti lascino indenni i locali e le aree, o che vengano soccorsi agevolmente
- limitare la propagazione di incendio ad edifici o a aree limitrofe
- garantire possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza
A tal fine le strutture turistico alberghiere sono tenute a rispettare le regole tecniche riportate in Allegato al DM 14/7/2015 pubblicato su GU 170/15, anche in caso di interventi di ristrutturazione od ampliamento limitatamente alle parti interessate e comportanti un eventuale rifacimento di solai per non oltre il 50%.
Ai fini della prevenzione incendio impiegati nel settore turistico materiali regolamentati da disposizioni UE. Estintori portatili, estintori carrellati, liquidi schiumogeni, prodotti per cui richiesto il requisito della reazione al fuoco, elementi di chiusura per cui richiesto il requisito della resistenza al fuoco, sono impiegabili se:
- disciplinati da normativa nazionale (sottoposta con esito positivo a procedura di informazione UE) ai fini della loro omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano
- utilizzabili nel settore turistico in conformità alle disposizioni del DM 14/7/2015.
Tipologie di materiali non contemplati sopra impiegabili, purché:
- legalmente fabbricati o commercializzati in uno Stato membro, o Turchia, o Stato firmatario di accordo EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio)
- in grado di garantire livello di sicurezza antincendio equivalente a quello prescritto dal DM 14/7/2015
Ministero Interno, con D.M. 16/3/2012, definito un piano straordinario di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi a favore di strutture turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, purché in possesso al 30/3/2012 di:
- requisiti di sicurezza antincendio (Riportati nel titolo II di Allegato a D.M. 9/4/1994, con particolare riferimento a: capacità di deflusso; larghezza della scala; vie di esodo ad uso promiscuo dimensionate in funzione al numero di persone potenzialmente ospitate);
- misure integrative di gestione della sicurezza (presenza di un servizio interno di sicurezza permanente durante esercizio, compreso nel piano di emergenza “al fine di consentire tempestivo intervento di contenimento ed assistenza allo esodo”).
Legge 87/21 ad Art. 11 duodecies stabilisce che a causa COVID19 attività turistico ricreative all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici) possono adeguare proprie strutture alle norme di prevenzione incendi entro 7/10/2021
Strutture già dotate del servizio interno di sicurezza debbono integrarlo, “tenendo conto di valutazione rischi antincendio”, prevedono un numero minimo di addetti almeno pari a: 1 fino a 100 posti letto; 2 da 100 a 300 posti letto; 2+1 unità ogni 150 posti letto oltre 300. Addetti a tale servizio debbono aver:
- frequentato corsi di tipo B per strutture ricettive di categoria A e B e di tipo C per strutture ricettive di tipo C
- conseguito attestato di idoneità tecnica per alberghi con oltre 100 posti letto