POLITICA COMUNE PESCA

POLITICA COMUNE PESCA (Reg. 1380/13)  (pesca07)

Soggetti interessati:

Chiunque interviene nel settore della pesca ed acquicoltura nel territorio di Stati membri, acque comunitarie (anche da parte di pescherecci battenti bandiera di Paesi Terzi e immatricolati in tali Paesi), pescherecci comunitari fuori da acque CE, cittadini CE

Iter procedurale:

Commissione approvata Politica Comunitaria Pesca (PCP), al fine di:

  1. conservare risorse biologiche marine e gestione attività di pesca e flotte che sfruttano tali risorse;
  2. definire misure di mercato e finanziarie a sostegno di PCP, risorse biologiche di acqua dolce, acquicoltura, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca ed acquicoltura;
  3. garantire attività di pesca ed acquicoltura attuate in modo sostenibile dal punto di vista ambientale, attraverso:
  • eliminare gradualmente rigetti caso per caso, evitando per quanto possibile catture accidentali e facendo si che progressivamente catture vengono sbarcate;
  • fare migliore uso possibile di catture accidentali, senza creare mercati per catture inferiori a soglia minima di riferimento per conservazione;
  • garantire coerenza con normativa ambientale CE, in particolare obiettivo conseguimento del buono stato ecologico 2020;
  • garantire che sfruttamento delle risorse biologiche marine vive mantenga popolazioni di specie pescate sopra livelli “in grado di produrre rendimento massimo sostenibili” (tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile ottenuto entro 2015 esteso progressivamente entro 2020 a tutti gli stock);
  • garantire che attività di acquicoltura e pesca evitino degrado ambiente marino;
  1. gestione attività di pesca ed acquicoltura in modo da conseguire vantaggio a livello economico, sociale, occupazionale attraverso:
  • creare condizioni necessarie per rendere settore delle catture, trasformazione, attività a terra, connesse a pesca “economicamente redditizi e competitivi”;
  • prevedere misure per adeguare capacità delle flotte a livello possibilità di pesca, in modo da avere flotte economicamente redditizie senza sfruttare in modo eccessivo risorse biologiche marine;
  • promuovere sviluppo di acquicoltura sostenibile per contribuire ad alimentazione ed occupazione;
  • contribuire ad offrire equo tenore di vita a quanti dipendono da attività di pesca;
  • contribuire a mercato interno prodotti della pesca ed acquicoltura, garantendo condizioni di parità per prodotti di pesca ed acquicoltura commercializzati in CE;
  • tenere conto interessi di consumatori e produttori;
  • promuovere attività di pesca costiera, tenendo conto aspetti socio economici;
  1. attuazione principi di buona governance, attraverso:
  • chiara definizione di responsabilità a livelli CE, nazionale, regionale, locale;
  • considerazione specificità regionale;
  • definizione misure conformi a migliore pareri scientifici disponibili;
  • prospettive di lungo termine;
  • efficienza in termini di costi sul piano amministrativo;
  • adeguato coinvolgimento di parti interessate in tutte le fasi (da concezione ad attivazione delle misure);
  • responsabilità primaria dello Stato di bandiera;
  • coerenza con altre politiche CE;
  • eventuale uso di valutazione di impatto ambientale;
  • coerenza tra dimensione interna ed esterna di PCP;
  • trasparenza trattamento dati nel rispetto protezione dati personali e disponibilità dati per organismi scientifici o di gestione “ed altri particolari utilizzatori finali”.

Politica Comunitaria Pesca comprende:

  • norme generali su accesso alle acque ed alle risorse comunitarie da parte di pescherecci CE. Nelle acque situate entro 12 miglia nautiche da linea base soggette a propria sovranità. Stati membri autorizzati fino a 31/12/2022a limitare attività di pesca a pescherecci, che pescano tradizionalmente in tali acque, provenienti da porti situati su coste adiacenti, fermo restando disposizioni per pescherecci battenti bandiera di altri Stati membri previsti da relazioni di vicinato CE a quanto disposto in Allegato I pubblicato su G.U.CE 354/13 che stabilisce per ogni Stato membro zone geografiche di fasce costiere di altri Stati membri informano Commissione di limitazioni imposte e successive modalità attuative approvate dopo 31/12/2022
  • misure dei conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche adottate da Commissione, nonché raccomandazioni di Stati membri che possono cooperare tra loro per adottare misure, specie per quanto concerne Mediterraneo. Misure possono includere:
  1. piani pluriennali adottati sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici
  2. obiettivi specifici per conservazione e sfruttamento sostenibile di stock e misure correlate intese a ridurre al minimo impatto di pesca su ambiente marino
  3. misure intese ad adeguare capacità di pesca dei pescherecci a possibilità di pesca disponibili
  4. incentivi, anche di natura economica, quali possibilità di pesca per promuovere metodi di pesca più selettiva, così da evitare/ridurre catture accidentali e pesca con scarso impatto su ecosistema marino e risorse alieutiche
  5. misure per fissazione e ripartizione di possibilità di pesca
  6. misure finalizzate a perseguire obiettivi relativi a limitazione catture
  7. taglie minime di riferimento per conservazione
  8. progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione di pesca ed attrezzi da pesca, in grado di aumentare selettività o ridurre impatto negativo di attività pesca su ambiente marino
  9. misure necessarie per rispetto obblighi previsti da normativa ambientale CE
  10. misure tecniche quali: caratteristiche attrezzi di pesca e norme che ne disciplinano uso; dispositivi supplementari volti a migliorare selettività o ridurre al minimo impatto negativo su ecosistema, o ridurre catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette; limitazioni o divieti di utilizzo di determinati attrezzi da pesca di pescherecci in zona determinata per periodo minimo  definito così da proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione stock ittici in riproduzione; pesci di taglia inferiore a soglia minima di riferimento per conservazione ed altre risorse marine vulnerabili.

CE, tenendo conto di zone di conservazione esistenti, istituisce zone protette, comprendenti zone dove esistono elevata concentrazione di pesci di taglia inferiore a soglia minima e zone di deposito delle uova. In tali zone, attività di pesca limitate o vietate per contribuire a conservazione di risorse alieutiche e di ecosistemi marini. Stati membri individuano zone adeguate. Nell’ambito di piano pluriennale, Commissione ha potere di istituire zone biologicamente sensibili protette, di cui riferisce periodicamente a Parlamento europeo e Consiglio

  • misure specifiche adottate attraverso piani pluriennali al fine di ricostruire e mantenere stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre rendimento massimo sostenibili o quanto meno “approccio precauzionale che garantisca almeno livello comparabile di conservazione degli stock in questione”. Piani pluriennali riguardano singole specie o nel caso di pesca multispecie o se dinamiche di stock si intersecano attività di pesca ed ecosistemi marini. Misure da includere nei piani e tempi di esecuzione proporzionate ad obiettivi specifici, tenendo conto del loro impatto economico e sociale. Piani pluriennali contengono:
  1. obiettivi e misure di conservazione specifici basati su approccio ecosistemico, al fine di affrontare problemi specifici di attività di pesca multispecifica per svariati stock, compresi nel piano su pareri scientifici indicano che è impossibile aumentare selettività. Piano può includere misure di conservazione alternative per alcuni stock compresi nel piano stesso, basate su approccio ecosistemico;
  2. ambito di applicazione di ogni Piano in termini di stock, attività di pesca, zona;
  3. obiettivi specifici quantificabili, quali tasso di mortalità per pesca e/o biomassa riproduttiva;
  4. scadenze ben definite per conseguire obiettivo quantificabile;
  5. valori di riferimento per conservazione coerenti con obiettivi generali CE;
  6. obiettivi per misure tecniche di conservazione e misure tecniche da adottare, al fine di conseguire obiettivi specifici e misure intese a ridurre o evitare, per quanto possibile, catture accidentali;
  7. misure di tutela per garantire conseguimento di obiettivi specifici quantificabili ed azioni correttive anche per situazioni in cui deterioramento di disponibilità e qualità dei dati mette a rischio sostenibilità di stock;
  8. altre misure di conservazione, quali misure per eliminare gradualmente rigetti o ridurre al minimo impatto negativo di attività di pesca su ecosistema;
  9. indicatori quantificabili per valutazione periodica di progressi compiuti nel conseguimento di obiettivi del Piano pluriennale;
  10. obiettivi specifici per parte del ciclo vitale in acque dolci delle specie anadrome e catadrome.

Piano pluriennale da rivedere dopo iniziale valutazione ex post, anche per tenere conto di evoluzione di pareri scientifici.

Stati membri possono adottare misure di conservazione (Esclusi pescherecci di altri Stati membri) applicabili in acque poste sotto loro sovranità o giurisdizione, purché queste compatibili con obiettivi CE e non meno vincolanti delle misure diritto UE. Se altro Stato membro ritiene che queste misure possono danneggiarlo, interviene Commissione su richiesta di questo, con atti delegati. Stato membro che ha adottato misure fornisce informazioni a Commissione e Stato membro interessato su misure prese, comprese motivazioni, prove scientifiche, attuazione pratica. Commissione sulla base di informazioni ricevute adotta provvedimenti entro 3 mesi (tempo minore in caso di urgenza, per cui “a rischio conseguimento di obiettivi associati con introduzione misure di conservazione in questione”, comunque validità di tali misure non superiore a 12 mesi, eventualmente prorogato di altri 12 mesi se continuano a sussistere condizioni di emergenza). Commissione facilita collaborazione tra Stati membri aventi interessi economici nella gestione della pesca e quindi delle misure di conservazione.

Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine può adottare di propria iniziativa o su richiesta di Stato membro atti di immediata esecuzione, validi per 6 mesi (Stato membro può presentare osservazioni entro 7 giorni lavorativi da notifica), Prima di scadenza, Commissione può estendere misure di emergenza e prorogarla di altri 6 mesi.

In caso di prove di esistenza “grave minaccia per conservazione di risorse biologiche marine o ecosistema marino connesse ad attività di pesca”, Stato membro può adottare per non oltre 3 mesi misure di emergenza nelle acque soggette a sua giurisdizione, purché compatibile con obiettivi CE e non meno vincolanti da quella CE. Se tali misure rischiano di avere conseguenza su pescherecci di altri Stati membri, queste adottate dopo consultazione con Commissione, Stati membri in questione, fornendo loro almeno 1 mese di tempo per presentare osservazioni. Commissione può chiedere a Stato membro di modificare o abrogare misure se ritenuta non conforme ad obiettivi CE.

Per facilitare obbligo di sbarco di tutte le catture effettuate in attività di pesca, Stati membri possono:

  1. condurre progetti pilota al fine di evitare o ridurre al minimo di eliminare catture accidentali;
  2. compilare atlante dei rigetti in mare di ciascuna attività di pesca.

Tutte le catture soggette a limiti e nel Mediterraneo anche le catture soggette a taglia minima (Elenco specie riportato in Allegato III a reg. 1380/13 pubblicato su G.U.CE 354/13) effettuate nel corso di attività di pesca in acque CE o da pescherecci CE fuori da acque CE non soggette a giurisdizione di Paesi Terzi sono portate e mantenute a bordo di pescherecci, registrate, sbarcate ed imputate ai contingenti, salvo se vengono usate come esche vive, secondo seguente calendario:

  1. al più tardi a decorrere da 1/1/2015: piccola pesca pelagica (pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina, spratto); grande pesca pelagica (pesca a tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin blu o bainco); pesca a fini industriali (pesca di capelin, cicerello, pesce gatto di Norvegia); pesca del salmone in Mare Baltico;
  2. al più tardi a decorrere da 1/1/2015per specie che definiscono attività di pesca ed entro 1/1/2017 per altre specie in attività di pesca, in acque CE del Mare Baltico per specie soggette a limiti di cattura diversi da quelli di cui sopra;
  3. al più tardi a decorrere da 1/1/2016per specie che definiscono attività di pesca ed entro 1/1/2019 per tutte le altre specie nel Mare del Nord (pesca merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, scampi, sogliola comune, passera di mare, nasello, gambero boreale), in acque Nord occidentali (pesca del merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, scampo, sogliola comune, passare di mare, nasello), acque Sud occidentali (pesca di scampo, sogliola comune, passera di mare, nasello), altre attività di pesca soggette a limiti di cattura;
  4. al più tardi a decorrere da 1/1/2017per specie che definiscono attività di pesca ed entro 1/1/2019 per tutte le altre specie con attività di pesca non rientranti in quella di cui alla lettera a), Mediterraneo, Mar Nero ed in acque CE ed in quelle non CE e non soggette a giurisdizione di Paesi Terzi.

Commissione può adottare atti per modificare diritto pesca CE per recepire obblighi internazionali, comprese deroghe ad obblighi di sbarco. Stati membri con interesse diretto in determinata specie possono concordare su opportunità che obbligo di sbarco applicato a specie diverse da quelle elencate sopra. Obbligo di sbarco non si applica a:

  1. specie la cui pesca è vietata ed identificate come tali in atto giuridico CE;
  2. specie per cui prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto caratteristiche di attrezzi, pratiche di pesca, ecosistema;
  3. catture rientranti in esenzioni “de minimis”.

Dettagli obbligo di sbarco sono specificati in piani pluriennali, comprese:

  1. disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie a cui applicato obbligo di sbarco;
  2. indicazione di esenzione da obbligo di sbarco di specie di cui sopra;
  3. disposizioni per esenzioni “de minimis” fino a 5% di totale annuo di catture di tutte le specie soggetto ad obbligo di sbarco. Esenzione applicata “qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire aumento di selettività;
  4. evitare costi sproporzionati di trasformazione di catture accidentali per attrezzi da pesca per catture accidentali, per attrezzo non rappresentano altra percentuale da fissare in piano pluriennale, totale annuo di catture effettuate da attrezzo in questione. Tali catture non imputate a contingenti pertinenti, ma registrate. Per periodo transitorio di 4 annipercentuale del totale annuo di tali catture aumentato di 2 punti percentuali nei primi 2 anni di obbligo di sbarco e di 1 punto percentuale nei 2 anni successivi;
  5. disposizioni su documentazione catture;
  6. fissazione di eventuali soglie minime di riferimento per conservazione al fine di assicurare protezione di novellame.

Se per tale attività di pesca non adottato il piano pluriennale o il piano di gestione, Commissione può adottare atti delegati che stabiliscono (eventualmente in collaborazione con Stati membri) specifici piani di rigetto, contenenti le indicazioni di cui sopra (salvo la lettera f) validi per un periodo massimo di 3 anni, rinnovabile per altri 3 anni. Se non adottate misure per esenzione “de minimis”, o piano specifico di rigetto, Commissione adotta atti delegati che stabiliscono esenzione “de minimis” non superiore a 5% del totale annuo di catture di tutte le specie soggette ad obbligo di sbarco.

In deroga ad obbligo di imputare catture a contingenti pertinenti, catture soggette ad obbligo di sbarco che superano contingenti di stock in questione o catture per cui Stato membro non prevede contingenti possono detrarre da contingente di specie bersaglio, purché in misura inferiore a 9% di questo (Deroga applicata solo se stock di specie non bersaglio si mantiene entro limiti biologici di sicurezza)

Per specie soggette ad obbligo di sbarco, uso di catture di specie di taglia inferiore a minimo autorizzato solo a fini diversi da consumo umano diretto (compresa farina di pesca, olio di pesca, alimenti per animali, additivi alimentari, prodotti farmaceutici e cosmetici)

Per specie non soggette ad obbligo di sbarco, catture di pesca con taglia inferiore a soglia minima, non conservate a bordo, ma subito rigettate in mare.

Stati membri, al fine di monitorare obbligo di sbarco, garantiscono documentazione di tutte le “bordate di pesca”, osservatori e sistemi di televisione a circuito chiuso.

Possibilità di pesca assegnate a Stati membri ne garantiscono attività di pesca per ogni stock ittico o tipo di pesca e tengono conto loro interessi. Se introdotto obbligo di sbarco per stock ittico, possibilità di pesca fissate “evidenziando le catture basandosi sul fatto che per il 1° anno e successivi non saranno consentiti rigetti in mare di quello stock”. Se nuove prove scientifiche evidenziano “divario significativo tra possibilità di pesca fissate e reale situazione di tale stock”, Stato membro interessato presenta richiesta a Commissione di attenuare tale divario. Possibilità di epsca assegnata nel rispetto di obiettivi generali e specifici.

Misure di fissazione e ripartizione di possibilità di pesca per Paesi Terzi in acque CE stabilite in conformità a Trattato. Stato membro decide come ripartire possibilità di pesca tra navi battenti propria bandiera, creando sistema concessioni di pesca trasferibili e possibilità di pesca individuali, utilizzando criteri trasparenti ed oggettivi, impatto di pesca su ambiente, contributo ad economia locale, livelli storici di cattura. Nell’ambito possibilità di pesca assegnate, Stato membro prevede incentivi per pescherecci che impiegano attrezzi di pesca selettivi o utilizzano tecniche di pesca a ridotto impatto ambientale (v. minor consumo energetico, danni ad habitat più contenuti). Stato membro informa Commissione del metodo di ripartizione utilizzato. Per assegnazione possibilità di pesca relative ad attività multispecifica, Stati membri tengono conto di composizione probabile di catture effettuate da navi partecipanti a tale attività. Stati membri possono procedere a scambio tra loro di parte o totalità di possibilità di pesca assegnate, previa informazione a Commissione

  • Se misure di conservazione applicate ad area geografica specifica, Commissione può adottare misure ad hoc, acquisite eventuali raccomandazioni al riguardo da parte Stati membri interessati da inserire in misure di conservazione CE o nei piani pluriennali o nei piani specifici di rigetto, anche cooperando tra loro, affinché raccomandazioni fornite siano:
  1. basate su “migliori pareri scientifici disponibili”;
  2. compatibili con obiettivi fissati da CE in materia di pesca, nonché con obiettivi misure di conservazione pertinente;
  3. vincolando almeno quanto misure previste da CE

Raccomandazione accolta da Commissione se compatibile con misure di conservazione pertinenti e/o piano pluriennale. Se misure di conservazione applicate a specifico stock ittico condiviso con Paesi Terzi e gestito da Organizzazioni multilaterali di pesca, o in base ad accordi bilaterali o multilaterali, CE concorda con partner misure da adottare.

Se Stati membri non aggiungono accordo su invio raccomandazioni comuni entro termine stabilito o se queste ritenute incompatibili con obiettivi generali e specifici, Commissione propone in modo autonomo misure da adottare.

In alternativa Stati membri autorizzati ad adottare, entro termine fissato, misure in grado di precisare meglio quella di conservazione per specifica area geografica approvata da CE, previa cooperazione tra loro e tenendo conto di osservazioni Commissione al riguardo. Adozione misure nazionali solo se tutti gli Stati membri interessati d’accordo. Se Stato membro non rispetta condizioni di misura di conservazione, Commissione chiede a Stato membro di modificare o abrogare misure in questione;

  • misure nazionali. Stato membro può adottare mi9sure precauzionali di stock ittici in acque CE, purché:
  1. applicate solo a pescherecci battenti sua bandiera o a persone stabilite nel loro territorio;
  2. compatibili con obiettivi generali CE in materia di pesca;
  3. vincolanti almeno quanto misure previste da CE.

Stato membro informa Commissione ed altri Stati membri delle decisioni prese.

Stato membro può adottare misure non discriminatorie per conservazione e gestione di stock ittici e tutela o miglioramento di stato conservazione di ecosistemi marini entro 12 miglia nautiche da proprie coste, purché CE non adottato analoghe misure di conservazione o “affrontato problema specifico individuato da Stato membro”. Misure debbono rispondere ad obiettivo generale CE su pesca ed essere vincolanti come quelle CE, senza però avere conseguenze su pescherecci di altri Stati membri, altrimenti misure adottate previa consultazione Commissione e Stati membri interessati (Invia documenti con relative motivazioni su cui esprimere parere entro 2 mesi). Se Commissione ritiene che misure non siano pertinenti chiede a Stato membro di modificarle o abrogarle

  • gestione capacità di pesca. Stati membri possono istituire sistemi di concessioni di pesca trasferibili con relativo registro delle concessioni. Stati membri adottano misure per adeguamento progressivo delle capacità di pesca della loro flotta a possibilità di pesca, tenendo conto tendenza mercato e progresso scientifico. A tal fine Stato membro invia entro 31 Maggioa >Commissione relazione su equilibrio capacità di pesca di loro flotta e loro possibilità di pesca (Relazione redatta sulla base di modelli predisposti da Commissione, contenente valutazione annuale di esperti flotta nazionale e di tutti i segmenti di flotta di Stato membro, mirando per ogni segmento ad individuare “sovracapacità strutturale e valutare redditività a lungo termine”). Valutazioni di Stato membro basate su “equilibrio tra capacità di pesca della loro flotta e loro possibilità di pesca”. Se evidenziato disequilibrio, Stato membro inserisce in relazione piano di azioni per segmenti di flotta di cui rilevata sovracapacità strutturale, in cui riportare interventi adottati per raggiungere equilibrio e calendario di esecuzione. Mancata elaborazione di relazione o mancata attivazione del piano di azione danno luogo a sospensione proporzionale di sostegno finanziario nei segmenti interessati di flotta. Commissione invia relazione entro 31/3/2015 a Parlamento europeo e Consiglio su equilibrio tra capacità di pesca di flotte Stati membri e loro possibilità di pesca. Ritiro di nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici ammesso solo se preceduta da ritiro di licenza ed autorizzazione di pesca, e capacità di pesca corrispondente a peschereccio ritirata non sostituita. Stati membri verificano che capacità di pesca a partire da 1/1/2014 non superi limiti fissati da CE (Per Italia: 173.503 cv di stazza lorda e 1.070.028 kw di potenza motrice). Stati membri gestiscono entrate ed uscite di navi da flotta in modo che entrata di nuova capacità nella flotta senza aiuti pubblici sia compensata da ritiro preliminare senza aiuti pubblici di capacità almeno identica. Entro 30/12/2018 Commissione valuta piano di entrata/uscita, tenendo conto evolversi rapporto t5ra capacità flotta e possibilità pesca, proponendo eventuali modifiche al piano. Stati membri registrano informazioni relative a proprietà, caratteristiche delle navi ed attrezzi, nonché attività di pescherecci CE battenti loro bandiera necessarie a gestione di misure. Stato membro presenta informazioni a Commissione che li riporta in registro di flotta peschereccia (Registro reso pubblico)
  • basi scientifiche per gestione della pesca. Stati membri raccolgono e gestiscono dati relativi ad:
  1. stato di risorse biologiche marine sfruttate
  2. livello di pesca ed impatto di attività di pesca su risorse biologiche marine ed ecosistemi marini
  3. risultati socioeconomici ottenuti dai settori pesca, acquicoltura, trasformazione entro e fuori acque CE

Dati messi a disposizione di utilizzatori finali. Operazione finanziata con Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP).

Raccolta dati effettuata in modo tempestivo ed affidabile, coordinata (Evitare raccolta stessi dati più volte), conservati in sicurezza, accessibili a pubblico (dati forniti in forma aggregata per garantirne riservatezza) ed Organismi di Commissione. Stati membri inviano relazione annuale su raccolta dati a Commissione che la valuta.

Stati membri individuano corrispondente nazionale per coordinamento raccolta dati all’interno di Stato membro con Commissione e Paesi Terzi. Mancata raccolta e/o invio tempestivo dati ad utilizzatori finali comporta sospensione o interruzione proporzionale di sostegno finanziario CE alla politica di pesca.

Commissione consulta Organismi scientifici su tematiche relative a conservazione e gestione di risorse marine vive, compresi aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici, evitando comunque duplicazione di lavori.

Stati membri realizzano programmi di ricerca ed innovazione nel settore pesca ed acquicoltura, coordinandosi con analoghe attività di altri Stati membri e Commissione. Attività ammesse a beneficiare di finanziamenti CE. Stati membri, con partecipazione di parti interessate ed avvalendosi di risorse CE, assicurano risorse umane necessarie per processo di consulenza scientifica

  • politica esterna. Al riguardo CE si propone di:
  1. contribuire allo sviluppo di conoscenze e consulenze scientifiche;
  2. migliorare coerenza politica di iniziative CE (in particolare quella di attività ambientali, commerciali, di sviluppo), rafforzando coerenza con azioni di cooperazione allo sviluppo, cooperazione scientifica, tecnica ed economica;
  3. contribuire ad attività di pesca sostenibile, economicamente redditizia, promuovendo occupazione CE;
  4. assicurare che attività CE fuori da acque comunitarie basate su stessi numeri enorme applicabili con PCP, promuovendo condizioni di parità tra pescatori CE e di Paesi Terzi;
  5. promuovere in ogni ambito internazionale, azioni necessarie per eliminare pesca illegale, non dichiarata e regolamentata;
  6. promuovere istituzione e rafforzamento di Comitati di conformità, eseguire verifiche periodiche indipendenti, apportare correzioni, adottare sanzioni dissuasive
  • organizzazioni internazionali di pesca. CE:
  1. sostiene attività di Organizzazioni internazionali operanti nel settore pesca, basate su migliori parchi scientifici in modo da garantire idonea gestione di risorse alieutiche;
  2. mette a punto meccanismi idonei di assegnazione possibilità di pesca;
  3. promuove cooperazione tra Organizzazioni ed offre sostegno per sviluppo di conoscenze in modo da consentire loro “di meglio conservare e gestire risorse marine non comprese in ambito di competenza”;
  4. collabora, tramite Agenzia europea di controllo pesca, con Paesi Terzi ed Organizzazioni internazionali per rafforzare misure di contrasto a pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata (INN)
  • accordi di partenariato per pesca sostenibile con Paesi Terzi istituiscono contesto di governance giuridica, comprendente:
  1. sviluppo e sostegno di istituti scientifici e di ricerca necessari;
  2. capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza;
  3. altri elementi che consentono di rafforzare capacità di sviluppo di politica di pesca sostenibile di Paese Terzo.

Al fine sfruttamento sostenibile di surplus di risorse marine, CE si adopera affinché accordo di partenariato con Paesi Terzi siano reciprocamente vantaggiosi per entrambe le parti, compresa popolazione e settore pesca locale e “condivisione appropriata del surplus disponibile, commisurata ad interesse di flotta UE”. Navi CE che pescano in ambito di accordo di partenariato operano in base a norme analoghe a quelle vigenti per pesca in acque CE (v. obbligo sbarco di pesca e prodotti della pesca). Accordi di partenariato contengono:

  1. clausola su rigetto di principi democratici e diritti umani;
  2. clausola che vieta di concedere a diverse flotte che pescano in acque oggetto di accordo a condizioni più favorevoli di quelle accordate ad operatori CE, comprese condizioni, sviluppo gestione di risorse, accordi finanziari, canoni, diritti relativi a rilascio autorizzazioni di epsca;
  3. clausola di esclusività per cui pescherecci CE non possono operare nelle acque di Paese Terzo con cui vigente accordo di partenariato per pesca sostenibile, salvo che non in possesso di specifica autorizzazione.

Pescherecci CE catturano solo surplus di catture ammissibili determinati da CE e Paesi Terzi “con riguardo a sforzo totale di pesca di tutte le flotte per stock interessati”. In merito a stock ittici fortemente migratori, determinazione risorse accessibili fissate tenendo conto di valutazioni scientifiche condotte a livello regionale, misure di conservazione e gestione adottate.

CE effettua monitoraggio attività di pescherecci CE operanti in acque non CE fuori da accordi di partenariato. Stati membri assicurano che pescherecci battenti loro bandiera ed operanti fuori da acque CE in grado di fornire documentazione accurata di tutte le attività di pesca e trasformazione.

Autorizzazione pesca non concessa a nave uscita dal registro di flotta CE e successivamente rientrata entro 24 mesi, salvo che proprietario nave non fornito a Stato membro di bandiera dati necessari per stabilire che:

  1. nel suddetto periodo, operato dalla nave è stato pienamente conforme a norme CE;
  2. Stati che concesso propria bandiera in tale periodo sia stato riconosciuto “come Stato che non coopera per prevenire, scoraggiare e far cessare pesca INN o come Stato che consente sfruttamento non sostenibile di risorse marine vive”;
  3. operazioni di pesca della nave cessate e proprietario preso provvedimenti immediati per cancellare nave da registro Stato in questione.

Commissione predisposte valutazioni ex ante ed ex post di ogni accordo di partenariato per pesca sostenibile e le invia a Parlamento europeo e Consiglio, anche al fine di aprire “negoziati per successivo protocollo”.

CE fornisce sostegno finanziario a Paesi Terzi nell’ambito di accordi di partenariato pesca sostenibile per:

  1. farsi carico di parte dei costi di accesso a risorse alieutiche in acque Paesi Terzi che debbono pagare armatori CE calcolate per ogni accordo di partenariato
  2. istituire contesto di governance, compreso sviluppo e mantenimento di Istituti scientifici e ricerca, promuovere processi di consultazione con gruppi di interesse, capacità di monitoraggio e controllo, capacità di elaborazione politica di pesca sostenibile da parte Paese Terzo.

Sostegno finanziario per aiuto settoriale è disaccoppiato da pagamenti per accesso a risorse alieutiche e subordinato a conseguimento risultati specifici (Pagamento da parte CE in base a progressi compiuti)

  • gestione stock di interesse comune anche da parte Paesi Terzi, con CE che avvia dialogo con questi per gestione sostenibile di tali stock, “promuovendo condizioni di parità tra operatori di Unione e stabilità delle operazioni di pesca delle sue flotte” nel rispetto di accordi di bilaterali o multilaterali con Paesi Terzi, in cui definiti, tra l’altro, modalità di accesso alle acque, armonizzazione misure di conservazione e scambio possibilità di pesca
  • Commissione Europea definisce obiettivi scientifici volti a:
  1. migliorare competitività del settore acquicoltura, sostenerne sviluppo e innovazione;
  2. ridurre anche amministrativo e rendere più efficace e rispondente ad esigenze di parti interessate diritto UE;
  3. favorire attività economica;
  4. diversificare e migliorare qualità della vita in zone costiere ed interne;
  5. integrare attività di acquicoltura nella pianificazione di spazio marino, costiero e delle zone interne.

Stati membri definiscono piano strategico pluriennale per sviluppo attività di acquicoltura entro 30 Giugno 2014  finalizzato a:

  1. semplificazione amministrativa a livello di studi di impatto e licenze;
  2. ragionevole certezza per operatori del settore acquicoltura in merito accesso alle acque e territori;
  3. fissazione indicatori di sostenibilità ambientale, economico e sociale;
  4. valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri su risorse biologiche marine ed ecosistemi marini in Stati membri limitrofi;
  5. creazione di sinergie tra programmi di ricerca nazionali e collaborazione tra settore e comunità scientifica;
  6. promozione di vantaggio competitivo di alimenti sostenibili e di qualità elevata;
  7. promozione di pratiche e ricerca relative ad acquicoltura per accentuare effetti positivi su ambiente e risorse alieutiche e ridurre impatti negativi, anche tramite minore pressione su stock ittici usati per produzione di alimenti ed uso più efficiente di risorse.

Stati membri prevedono scambio di informazioni e buone pratiche, agevolando coordinamento di misure nazionali contenute nei piani strategici pluriennali

  • Organizzazione comune di mercato dei prodotti della pesca ed acquicoltura (v. scheda “pesca31”), al fine di:
  1. contribuire a raggiungere obiettivi PCP, in particolare sfruttamento sostenibile di risorse biologiche marine vive;
  2. consentire al settore pesca ed acquicoltura di applicare PCP a livello adeguato;
  3. rafforzare competitività del settore pesca ed acquicoltura CE per quanto riguarda produttori;
  4. migliorare trasparenza e stabilità dei mercati, in particolare conoscenze economiche e comprensione dei mercati prodotti di pesca ed acquicoltura, garantire maggiore equilibrio nella distribuzione di valore aggiunto lungo catena di approvvigionamento del settore, rafforzare informazione e consapevolezza dei consumatori tramite comunicazioni ed etichettatura che forniscono informazioni comprensibili;
  5. contribuire a garantire condizioni di parità per tutti i prodotti commercializzati in CE, promuovendo sfruttamento sostenibile di risorse alieutiche;
  6. contribuire a garantire a consumatori offerta di prodotti di pesca ed acquicoltura diversificata;
  7. fornire a consumatori informazioni verificabili e precise su origine prodotti e modo di produzione, in particolare tramite marchiatura ed etichettatura.

OCM applicato a prodotti di pesca ed acquicoltura di cui Allegato I Reg. CE 1379/13 pubblicato su G.U.CE 353/13, comprendente:

  1. organizzazione di settore incluse misure di stabilizzazione dei mercati;
  2. piani di produzione e commercializzazione di Organizzazioni produttori di pesca ed acquicoltura;
  3. norme comuni di commercializzazione;
  4. informazioni dei consumatori
  • esecuzione controlli relativi a PCP, comprende:
  1. approccio globale integrato e comune;
  2. cooperazione e coordinamento tra Stati membri, Commissione, Agenzia ;
  3. rapporto costo efficienza e proporzionalità;
  4. uso tecnologie di controllo efficienti per garantire disponibilità e qualità dei dati relativi alla pesca;
  5. contesto comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione;
  6. strategia basata sul rischio ed incentrata su controlli incrociati sistematici ed automatizzati di tutti i dati;
  7. diffusione cultura del rispetto di norme e collaborazione fra operatori e pescatori.

CE adotta misure idonee per lotta contro pesca INN e nei confronti di Paesi Terzi che consentono pesca non sostenibile, anche attraverso introduzione di sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive”.

Commissione istituisce gruppo di esperti (composto da rappresentanti di Commissione e Stati membri, nonché esperti esterni), incaricato di verificare rispetto obblighi previsti da regime CE di controllo della pesca. Gruppo di esperti provvede a:

  1. esaminare periodicamente questioni inerenti rispetto ed attuazione regime CE di controllo della pesca ed individuare eventuali difficoltà di interesse comune nella attuazione norme PCP
  2. formulare pareri in merito ad attuazione PCP, anche in termini di priorità del sostegno finanziario CE
  3. scambiare informazioni su attività di controllo, compresa lotta contro pesca INN.

Gruppo di controllo informa periodicamente Parlamento europeo e Consiglio su attività svolta.

Commissione e Stati membri possono condurre progetti pilota su nuove tecnologie di controllo e gestione dati

Stati membri possono chiedere ad operatori di contribuire in misura proporzionale a costi operativi di attuazione del regime CE di controllo di pesca e raccolta dati

  • strumenti finanziari. CE può concedere sostegni finanziari a:
  1. Stati membri per conseguire obiettivi di PCP. Se Stati membri non rispettano norme PCP si ha interruzione o sospensione dei pagamenti o applicazione di rettifica al sostegno finanziario CE (Misure proporzionate a “gravità, durata, ripetizione di inadempienza”);
  2. operatori purché rispettano norme PCP. In caso di violazioni gravi a tali norme, può essere negato loro accesso a sostegno finanziario CE e/o applicazione di riduzioni finanziarie, proporzionate a “natura, gravità, durata, ripetizione di violazione grave”.

Stato membro assicura che sostegno finanziario CE concesso solo ad operatori non soggetti a sanzioni per violazioni gravi nell’anno precedente ad invio domanda

  • Consigli esecutivi istituiti per ogni zona geografica o ambito di competenza di cui ad Allegato III pubblicato su G.U.CE 354/13, al fine di promuovere rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate e contribuire al conseguimento di obiettivi fissati da PCP. In particolare istituiti: Consiglio consultivo per regioni ultraperiferiche; Consiglio consultivo per acquicoltura; Consiglio consultivo per mercati; Consiglio consultivo per Mar Nero. Commissione consulta Consigli che possono:
  1. inviare a Commissione e Stato membro interessato raccomandazione e suggerimenti su questioni riguardanti gestione della pesca ed aspetti socio-economici di conservazione pesca ed acquicoltura (v. semplificazione norme gestione pesca);
  2. informare Commissione e Stati membri in merito problemi connessi a gestione pesca ed acquicoltura nelle zone geografiche o ambiti di loro competenza e proporre soluzioni per superare tali problemi;
  3. contribuire, in collaborazione con esperti scientifici, a raccolta, fornitura, analisi di dati necessari per sviluppo misure di conservazione;
  4. rispondere a richieste di parere di Commissione e Stati membri su altre misure di PCP con pareri trasmessi a tutti gli Stati membri interessati.

Se questione interessa 2 o più Consigli consultivi, questi coordinano le loro posizioni in modo da fornire raccomandazioni comuni

Commissione e Stato membro risponde entro 2 mesi a raccomandazioni, suggerimenti, informazioni ricevute da Consiglio consultivo. Se misure adottate divergono da quanti suggerito da Consiglio, Commissione e Stato membro fornisce spiegazione su motivi di divergenza.

Consigli consultivi composti da Organizzazioni rappresentanti operatori del settore pesca ed acquicoltura, rappresentanti settore di trasformazione e commercializzazione, gruppi di interesse su cui incide PCP (Organizzazioni ambientaliste, Associazioni dei consumatori). Consiglio composto da Assemblea generale e Comitato esecutivo con istituzione di segreteria e gruppi di lavoro per trattare specifiche questioni di cooperazione regionale. Consigli funzionano e ricevono finanziamenti secondo quanto previsto in Allegato III pubblicato su G.U.CE 354/13

  • disposizioni procedurali. Commissione dispone di potere di emanare atti delegati in merito a PCP per 5 anni a decorrere da 29/12/2013(Prorogabile per altri 5 anni, salvo che Parlamento o Consiglio non si opponga entro 3 mesi prima di scadenza o procede a sua revoca in qualunque momento) e si impegna ad inviare relazione su delega di potere entro 9 mesi da scadenza 5 anni. Commissione non appena adotta atto delegato lo notifica a Parlamento europeo e Consiglio, che possono sollevare obiezioni entro 2 mesi, poi entra in vigore. Commissione assistita da Comitato per pesca ed acquicoltura, che esprime parere obbligatorio su qualunque atto Commissione debba adottare, pena suo annullamento. Commissione riferisce a Parlamento europeo e Consiglio in merito a funzionamento PCP entro 31/12/2022, nonché relazioni annuali in merito a progressi realizzati nell’attuazione del rendimento massimo sostenibile e situazione di stock ittici

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