PMI ED ECONOMIA SOCIALE (DM 03/07/15, 14/02/17, 08/03/17) (PMI 20)
Soggetti interessati:
Ministero Sviluppo Economico (MISE), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Associazione Bancaria Italiana (ABI), Banca finanziatrice italiana o succursale di banca estera (autorizzata ad operare in Italia per esercizio di attività bancaria) aderente a convenzione sottoscritta tra MISE, ABI e CDP (con cui Banca si impegna a svolgere per conto di CDP attività di valutazione del merito creditizio, rilascio delibera di finanziamento, stipula del contratto di finanziamento e sua gestione “assicurando adeguata trasparenza delle operazioni e contenimento degli oneri a carico di imprese beneficiarie”).
Micro, piccole, medie e grandi imprese che intendono creare e sviluppare imprese operanti nell’ambito di economia sociale, costituite in forma di società, o cooperative sociali e relativi consorzi, o società cooperative con qualifica di ONLUS, purché:
- regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ed in Elenchi o Albi anagrafici previsti da normativa di riferimento
- si trovano nel pieno esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte nè a liquidazione volontaria, nè a procedure concorsuali
- aventi sede legale ed operativa in Italia
- in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia, urbanistica, lavoro, prevenzione di infortuni, tutela ambiente, obblighi contributivi
- in regime di contabilità ordinaria
- in possesso di una valutazione positiva del merito creditizio rilasciata da Banca finanziatrice (nel caso di grande impresa avente rating almeno B), scelta tra quelle iscritte in Elenco pubblicato su siti MISE, ABI, CDP, in quanto aderenti a convenzione di cui sopra, ed in possesso di:
- criteri di valutazione interna per ammissione al credito di persone giuridiche
- finanziamento erogato ad imprese operanti nel sociale pari almeno al 50% del credito totale erogato da Banca negli ultimi 5 anni, comunque non inferiore a 100.000.000 €
7. intendono presentare un programma di investimenti:
- compatibile con le finalità statutarie
- organico e funzionale ad attività esercitata
- da avviare (cioè data dei inizio di lavori strutturali e/o degli ordinativi per attrezzature) dopo invio della domanda, fermo restando che acquisto del suolo, richiesta di permessi, realizzazione studi di fattibilità non sono considerati avvio del programma
- almeno pari a 20.000 € e non superiore a 10.000.000 €
- avente durata non superiore a 36 mesi da data di stipula del contratto di finanziamento (ammessa proroga di non oltre sei mesi su richiesta motivata). Mancato rispetto di tale scadenza comporta revoca di agevolazioni.
Escluse imprese:
- nei cui confronti applicate sanzioni interdittive
- il cui legale rappresentante o amministratore è sottoposto a misura cautelare, o rinviato a giudizio, o condannato per delitti contro Amministrazione Pubblica (salvo che sia intervenuta riabilitazione)
- che hanno ricevuto e non ancora rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili da Commissione UE
- destinatarie di provvedimenti di revoca ( parziale o totale) di agevolazioni concesse da MISE, non ancora restituite
- controllate da soci che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti domanda, attività analoga a quella oggetto di agevolazione
- esercitanti attività connesse ad esportazione verso Paesi terzi o Stati membri.
Iter procedurale:
MISE istituisce un Comitato tecnico di valutazione, composto da 3 rappresentanti di MISE, 3 rappresentanti di Ministero Lavoro, 1 rappresentante di ABI, nominati da MISE stesso tra esperti in materia di economia sociale ed incentivazione alle imprese (ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, nè rimborso spese), con il compito di:
- esprimere parere in merito ad ammissibilità dei programmi di investimento
- formulare proposte in merito ad attuazione di interventi, anche tenendo conto della evoluzione della normativa di settore e dei fabbisogni specifici di imprese.
Agevolazione prevista da DM 03/07/2015 è concessa mediante procedura a sportello, con domande presentate fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie stabilite. Se al raggiungimento di tale limite, esistono ancora domande in corso di valutazione, agevolazioni concesse in misura parziale rispetto ad ammontare delle spese previste. MISE comunica avvenuto esaurimento delle risorse (atto pubblicato su GU e sul sito www.mise.gov.it) e restituisce, alle imprese richiedenti, domande non finanziate con relativa documentazione. Se reperite ulteriori risorse, MISE provvede alla riapertura dei termini di presentazione delle domande.
Ogni soggetto può presentare un’unica domanda di agevolazione in due anni, allegando:
- scheda tecnica, in cui riportare: dati relativi ad impresa; programma di investimento
- progetto, comprensivo di studio di fattibilità tecnico economica e finanziaria di investimenti proposti
- dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante in merito a: informazioni antimafia; dimensione di impresa; eventuali aiuti in regime “de minimis” ricevuti nell’anno in corso e nei due anni precedenti
- delibera di finanziamento adottata da Banca finanziatrice, attestante capacità economico finanziaria di impresa corredata da un allegato (redatto secondo lo schema definito in convenzione) in cui evidenziata validità del programma in termini di impatto socio ambientale
MISE procede, in base ad ordine cronologico di presentazione delle domande, a loro istruttoria entro 60 giorni, verificando in particolare:
- ammissibilità e validità tecnico economica e finanziaria del programma, nonché pertinenza delle spese riportate in domanda (indispensabile per definire importo delle agevolazioni concedibili), tenendo conto di istruttoria eseguita da Banca finanziatrice, sulla base di una procedura interna incentrata su valutazione di: capacità di impresa di restituire il finanziamento; validità degli investimenti in termini di impatto socio-ambientale, tenendo conto del territorio di riferimento, soggetti destinatari, sussistenza di potenziali ricadute positive (con riferimento a: incremento occupazionale di categorie svantaggiate; inclusione sociale di soggetti vulnerabili; raggiungimento obiettivi di salvaguardia e valorizzazione di ambiente, territorio, beni storico-culturali; conseguimento di ogni altro beneficio di interesse pubblico o di utilità sociale atto a “colmare specifico fabbisogno di comunità in termini di beni o servizi”); esistenza di altre imprese od Organizzazioni operanti nell’area per stesse finalità sociali
- sussistenza delle condizioni per concedere l’agevolazione (compresa completezza della documentazione inviata).
Ai fini istruttori MISE può chiedere ad impresa chiarimenti ed integrazioni da far pervenire entro termine fissato, pena decadenza della domanda
Se domanda ritenuta inammissibile, MISE comunica ad impresa richiedente ad a Banca finanziatrice motivi di non accoglimento. Se domanda invece giudicata positivamente, MISE trasmette risultato a Comitato tecnico di valutazione, affinché esprima un proprio parere, sotto il profilo degli impatti attesi dalla realizzazione del programma, nella 1° seduta mensile successiva al ricevimento di istruttoria.
Acquisito parere positivo del Comitato, MISE lo trasmette a CDP, che nei 10 giorni lavorativi successivi delibera in merito a finanziamento agevolato e la invia a MISE, affinchè adotti provvedimento di concessione dell’agevolazione, in cui specificare: ammontare di spesa ammissibile; ammontare del finanziamento agevolato e misura minima del finanziamento ordinario; tasso da applicare al finanziamento agevolato; durata del finanziamento e piano di preammortamento; obblighi del beneficiario; condizioni di revoca; eventuali sanzioni in caso di inadempienza.
Provvedimento di concessione, trasmesso ad impresa, CDP, Banca finanziatrice, diviene efficace dopo la stipula del contratto di finanziamento tra Banca ed impresa beneficiaria, che deve avvenire entro 90 giorni da invio del provvedimento (MISE può prorogare tale termine su richiesta di impresa o Banca), pena decadenza delle agevolazioni. Copia del contratto inviata da Banca a CDP, che comunica avvenuta stipula a MISE.
Finanziamento agevolato erogato da Banca finanziatrice in non oltre 6 rate, in relazione a stato di avanzamento del programma (erogato fino a 90% di importo approvato), a seguito di richiesta presentata da impresa a MISE (allegare documentazione attestante attività svolta e spese sostenute adeguatamente quietanzate).
MISE, verificata (anche a seguito di controlli in loco a campione) completezza della documentazione inviata e pertinenza delle spese sostenute, comunica, entro 30 giorni da richiesta, a Banca finanziatrice esito della valutazione effettuata e quota di finanziamento erogabile. Banca esegue verifiche di propria competenza previste nel contratto di finanziamento e dispone erogazione della quota spettante, purchè CDP abbia messo a disposizione le risorse necessarie.
Ai fini di erogazione del saldo (almeno 10% di importo approvato) impresa invia a MISE entro sei mesi dalla conclusione del programma:
- rapporto tecnico finale concernente il programma attuato
- documentazione delle spese complessive sostenute
Esito di istruttoria comunicato da MISE entro 60 giorni a Banca, al fine di erogare il saldo o procedere ad eventuale recupero di somme erogate non spettanti.
Impresa beneficiaria comunica a MISE ed a Banca finanziatrice ogni variazione relativa a dati riportati in domanda. Se modifiche comportano variazione del programma di investimento, o della natura societaria o cessione di attività, la comunicazione va corredata da una relazione. Variazioni approvate da MISE, previa verifica del mantenimento delle condizioni per agevolazioni (MISE può chiedere chiarimenti ad impresa in merito a modifiche apportate), entro 30 giorni (60 giorni se Banca deve effettuare nuova valutazione del merito di credito) e comunicate ad impresa. Se Banca evidenzia che modifica ha impatto socio-ambientale sul programma di investimento, MISE ne informa Comitato tecnico, affinchè rinnovi il suo parere.
Banca provvede ad apportare eventuali modifiche al contratto di finanziamento seguito di variante approvata.
Banca comunica a MISE ogni variazione soggettiva ed oggettiva rilevata, in grado di pregiudicare il merito creditizio di impresa, ai fini della concessione di agevolazioni.
Impresa beneficiaria può estinguere anticipatamente (anche in forma parziale) il finanziamento, previo versamento di “commissione contrattualmente prevista per detta evenienza nel contratto”.
MISE stipula specifici protocolli d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione e Nucleo speciale spesa pubblica di Guardia Finanza per effettuare controlli ed ispezioni (anche a campione) in ogni fase del procedimento dei programmi approvati, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni.
Programmi di investimento sono soggetti al monitoraggio e valutazione di MISE in termini di ricaduta economico finanziaria ed occupazionale, in base ad indicatori e valori obiettivo definiti da MISE stesso prima della presentazione delle domande. Tali indicatori possono essere rideterminati, in funzione ai cambiamenti della situazione economico-giuridica, o alle modifiche che incidono su tempi e modalità di realizzazione dei programmi finanziati.
MISE presenta entro 30 Giugno una specifica relazione sui risultati conseguiti dai programmi di investimento e sull’efficacia degli interventi finanziati con le risorse assegnate. A tal fine impresa beneficiaria invia, a partire da stipula del contratto di finanziamento e fino al 3° anno successivo ad ultimazione del programma, una dichiarazione in cui riportare elementi utili a suddetta verifica. Obblighi informativi a carico di Banche finanziatrici (come lo scambio di informazioni con CDP) sono fissati nella convenzione.
Impresa beneficiaria è altresì tenuta a:
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni avanzate da MISE
- favorire lo svolgimento dei controlli disposti da MISE, per verificare lo stato di avanzamento delle iniziative ed il mantenimento dei requisiti prescritti
- aderire a forme di pubblicizzazione del programma agevolato con le modalità definite da MISE
Entità aiuto:
Finanziamenti agevolati concessi a valere su FRI (Fondo rotativo per sostegno ad imprese e investimenti in ricerca) fissati con DM 14/02/17 in 200.000.000 € (con possibilità per CIPE di incrementarli), di cui 60% destinati a PMI ( almeno 25% riservate a micro e piccole imprese). A questi fondi, DM 08/03/2017 ha aggiunto 23.000.000 € a carico del Fondo per la crescita sostenibile, di cui 2% destinato ad Agenzia nazionale per attrazione degli investimenti e sviluppo di impresa.
MISE può stipulare convenzioni con Regioni concernente la loro partecipazione finanziaria ad iniziative in oggetto, anche utilizzando risorse confinanziate con fondi strutturali UE.
Sono concessi finanziamenti a tasso agevolato a programmi di investimento aventi:
- tasso di interesse pari a 0,5 %
- durata inferiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento (non oltre 4 anni), decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento
- assistenza di idonea garanzia pubblica
- piano di ammortamento che prevede rimborso del finanziamento in rate semestrali costanti, con scadenza al 30 Giugno ed al 31 Dicembre
In base al DM 14/02/17 finanziamento agevolato deve essere associato ad un finanziamento al tasso di mercato di pari durata erogato da Banca finanziatrice, attraverso sottoscrizione di un unico contratto di finanziamento, in cui stabilita la copertura massima dei costi di investimento (pari a 80%, di cui almeno 30% a carico del finanziamento bancario). Rimborso della quota di capitale del finanziamento bancario avviato solo dopo che almeno 50% del differenziale (in termini di capitale) tra finanziamento agevolato e bancario è stato rimborsato.
Oltre al finanziamento agevolato, MISE può erogare un “contributo non rimborsabile” a copertura della quota di spesa ammissibile nella misura determinata con successivo Decreto.
Agevolazione è concessa nell’ambito del regime “de minimis”, cioè fino ad un aiuto massimo di 200.000 € percepito da impresa nell’anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti (100.000 € nel caso di trasporto merci su strada per conto terzi; 15.000 € nel caso di imprese operanti nel settore agricolo e 30.000 € nel caso di imprese della pesca ed acquacoltura, purché tali imprese dispongono di contabilità separata). Se valore complessivo delle agevolazioni supera il massimale di aiuti in “de minimis”, importo del finanziamento agevolato viene ridotto in modo da rientrare nei suddetti limiti. Agevolazione in questione è cumulabile con altre agevolazioni concesse ad imprese a titolo “de minimis”, purché entro i massimali fissati.
Sono ammesse ad agevolazione le seguenti spese sostenute a partire da data di invio domanda:
- acquisto di suolo aziendale (non oltre 10% di investimento globale) e sue sistemazioni
- fabbricati, opere edili e murarie, compresa loro ristrutturazione (da sole tali spese non sono ammesse)
- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature di nuova fabbricazione
- programmi informatici commisurati ad esigenze produttive e gestionali di impresa
- brevetti, licenze, marchi
- formazione specialistica di soci e dipendenti di impresa, funzionale ad esecuzione del progetto
- consulenze specialistiche (v. studi di fattibilità economico finanziaria; progettazione; direzione lavori; studi di Valutazione Impatto Ambientale)
- oneri per concessione edilizia e collaudi
- spese per ottenimento di certificazione ambientale o di qualità
- spese generali (non oltre 20% del totale)
Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da fondi strutturali UE si possono stabilire ulteriori limitazioni alle spese.
Escluse spese per:
- acquisto di veicoli destinati al trasporto merci su strada
- non pagate mediante conto corrente bancario dedicato a programma
- beni non ammortizzabili, o non utilizzati, nel caso di beni mobili, nell’unità produttiva destinataria di aiuto (fatto salvo che tali beni, per loro funzione nel ciclo produttivo, debbono essere localizzati altrove)
- beni non acquistati a condizioni di mercato da terzi, non aventi relazioni con acquirente (v. beni oggetto di compravendita tra due imprese che, nei 24 mesi precedenti domanda, sono entrambe partecipate per oltre 25% delle quote da stessi soggetti)
- beni non figuranti nell’attivo di bilancio di impresa beneficiaria per almeno tre anni (5 anni per grandi imprese)
- studi di fattibilità, richiesta di permessi, acquisto suolo, od altre spese sostenute prima di invio domanda.
Per quanto concerne le risorse del DM 83/2017 il contributo è concedibile in unica soluzione ad avvenuta realizzazione dei programmi di investimento per un importo inferiore a 3.000.000 €, in aggiunta al finanziamento agevolato di cui sopra e fino ad un massimo di 5% delle spese ammissibili, fermo restando il massimale degli aiuti in regime “de minimis”.
Sanzioni:
MISE provvede in caso di:
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, o documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili all’impresa,
- fallimento di impresa, o apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale liquidatoria, o cessazione di attività,
- mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni,
- mancata restituzione per oltre 1 anno di interessi di preammortamento, o delle rate di finanziamento agevolato,
- mancata realizzazione del programma di investimento entro i termini previsti (in caso di realizzazione parziale di investimento: revoca parziale delle agevolazioni qualora investimento realizzato si configura come organico e funzionale),
- trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, salvo autorizzazione di MISE, dei beni mobili oggetto di agevolazione prima di 3 anni dalla conclusione del programma (5 anni per grandi imprese),
- esito negativo delle verifiche su variazioni intervenute, o ingiustificata violazione degli obblighi a carico di impresa beneficiaria (v. mancato invio di: rapporto tecnico finale su programma attuato; comunicazione di variazioni intervenute; invio dati per monitoraggio), o gravi violazioni a specifiche norme settoriali,
- altri casi previsti nel contratto di finanziamento:
revoca (totale o parziale) delle agevolazioni concesse + risoluzione del contratto di finanziamento + obbligo di restituzione da parte di impresa del debito residuo + restituzione importo del beneficio goduto, in termini di differenza di interessi, fino alla data del provvedimento di revoca + obbligo di restituzione eventuale “contributo non rimborsabile” erogato.
Recupero di somme versate (anche tramite detrazione da erogazioni successive) sempre maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale