PMI E ACE

PMI E ACE (Legge. 214/11; D.M. 14/3/12) (pmi19)

Soggetti interessati:

Imprese che rafforzano propria struttura patrimoniale, con esclusione di società:

a)       assoggettate a procedure di fallimento, o di liquidazione coatta o di amministrazione straordinaria nel corso di esercizio oggetto agevolazione;

b)       che svolgono come attività prevalente (cioè dove acquisiti maggiori ricavi) quelle oggetto di opzione 

Iter procedurale:

Legge 214/11 punta a rilanciare sviluppo economico del Paese tramite aiuto a crescita economica (ACE) di imprese e stabilisce che dal 4° periodo di imposta dopo esercizio anno 2010, aliquota percentuale per calcolo di rendimento nozionale determinata con decreto Ministero Finanze entro 31 Gennaio, tenendo conto di rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio (Aliquota fissata al 3% per periodo 2011, 2012, 2013)     

Entità aiuto:

Per società ed Enti ammesso in deduzione da reddito complessivo netto dichiarato importo corrispondente a rendimento nozionale di variazione in aumento del capitale proprio (Se importo di rendimento nozionale supera reddito netto complessivo dichiarato computato in aumento di importo deducibile da reddito complessivo netto dei periodi di imposta successivi) rispetto a quello esistente a chiusura esercizio in corso al 31/12/2010 (Capitale proprio esistente alla data del 31/12/2010 è costituito da patrimonio netto risultante da relativo bilancio, senza tener conto di utile del medesimo esercizio). Se periodo di imposta superiore od inferiore ad 1 anno, variazione in aumento adeguata a durata del periodo stesso. Variazioni in aumento di capitale proprio rispetto a quello vigente al 31/12/2010 è dato da:

a)       conferimenti in denaro versati da soci o partecipanti, nonché versato per acquisire qualifica di soci o partecipanti (con “rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso società o compensazione dei crediti in sostituzione di aumento di capitale). Incrementi derivanti da: incrementi in denaro validi da data versamento; quelli derivanti da rinuncia di crediti da data rinuncia; quelli derivanti da compensazione crediti da data di compensazione; quelli derivanti da accantonamento utili da inizio esercizio in cui ricevute si sono formate. Per imprese o stabili organizzazioni di imprese costituite dopo 31/12/2010, versamento in denaro comprende anche patrimonio di restituzione o fondo di dotazione;

b)       utili accantonati a riserva, a seguito delibera assembleare presa entro 31/12/2010 (esclusi quelli destinati a riserve non disponibili, cioè quelle derivanti da processi di valutazione o formate con utili divenuti non distribuibili, né utilizzabili per aumento di capitale a copertura perdite o formate dopo 31/12/2010).

Variazioni in diminuzione di capitale proprio in caso di riduzione di patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo a socio partecipante. 

In caso di società ed Enti commerciali non residenti, agevolazioni applicate solo a “stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo a variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente a chiusura esercizio 2010.

Per società ed Enti aderenti a regime di consolidamento fiscale importo corrispondente a rendimento nozionale determinato come sopra che supera reddito complessivo netto dichiarato ammesso in deduzione da reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza di questo. Eccedenza computata in aumento del rendimento nozionale esercizio successivo da ogni società o Ente, mentre se eccedenze generate prima di opzione per consolidato ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato da singola impresa.

In caso di opzione per trasparenza fiscale, importo del rendimento nozionale di società partecipata che supera reddito noto complessivo dichiarato attribuito ad ogni socio in proporzione a quota di partecipazione ad utili, salvo eccedenze formatesi prima di opzione trasparenza.

Quota attribuita ad ogni socio concorre a formare rendimento nozionale di socio stesso ammesso in deduzione dal reddito complessivo noto dichiarato

Analoghe agevolazioni applicate a persone fisiche e società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria assumendo in luogo di variazione in aumento di capitale proprio, patrimonio netto risultante da bilancio al termine di ogni esercizio. Per persone fisiche importo del rendimento nozionale eccedente reddito di impresa, al netto delle perdite, computato in aumento di importo deducibile determinato per periodi di imposta successivi (Nel caso di imprese familiari ed aziende coniugali importo rendimento nozionale superiore a reddito di impresa attribuito a familiare/coniuge in base a quota di partecipazione al reddito). Ai fini imposta IRPEF quota dedotta dal reddito di impresa concorre a formazione reddito complessivo di persone fisiche e soci di società partecipate beneficiarie di deduzione.

Nel caso di soggetti che possono considerarsi “controllanti o controllati di soggetti beneficiari di agevolazioni di cui sopra: variazione in aumento ridotta di importo pari a conferimenti in denaro effettuati dopo 31/12/2010 a favore di soggetti controllati o divenuti tali a seguito del conferimento”. Variazione in aumento residuale non ha effetto fino a concorrenza:

a)       dei corrispettivi per acquisizione o incremento di partecipazione in società controllate;

b)       dei corrispettivi per acquisizione di aziende o rami di aziende già appartenenti a soggetti beneficiari;

c)       dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati diversi da quelli individuati da Ministero Economia;

d)       di incremento, rispetto a quelli risultanti da bilancio anno 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti beneficiari.

Se ogni esercizio variazione in aumento non superiore a patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluse riserve per acquisto di azioni proprie