PLEUROPOLMONITE BOVINA E BUFALINA (D.M. 248/91; Ord. 22/3/93, 3/2/95) (igizoo15)
Soggetti interessati:
Allevatori con bovini e bufalini, USL, Istituto Zooprofilattico
Iter procedurale:
Veterinari USL dovranno:
– effettuare entro 31/12/95 prelievo sierologici su bovini e bufalini di età superiore a 12 mesi se da riproduzione (Escluse aziende con meno di 10 capi) ed inferiore a 6 mesi se da ingrasso (Escluse aziende con meno di 20 capi) per accertare presenza di pleuropolmonite essudativa contagiosa, sulla base di piani di campionamento predisposta da Regione. Per animali importati, controlli presso azienda di prima destinazione entro 72 ore da arrivo (Nessuna stalla di sosta esclusa);
– vietare somministrazione vaccini contro pleuropolmonite durante periodo controlli
– procedere identificazione animali controllati, mediante contrassegni;
– inviare campioni prelevati ad Istituti Zooprofilattici per analisi;
– vietare trasferimenti animali, se non per macellazione, prima del risultato delle analisi. Ammesso trasferimento animali fuori Regione, se controllo sierologico eseguito 30 giorni prima spedizione, ha dato esito negativo. In caso di epidemiologia, Regione può adottare analoghi provvedimenti anche per spostamenti entro Regione;
– in caso di irregolarità nella identificazione capo, certificato sanitario di scorta, trasporto, procedere a nuovi controlli;
– se 1 o più animali sono risultati positivi, procedere:
1) sequestro cautelativo animali dell’azienda;
2) esecuzione visita clinica sanitaria e controllo sierologico in stalla;
3) esecuzione indagine epidemiologica in azienda riferita ai precedenti 12 mesi.
Se da analisi derivano risultati positivi, USL procede a dissequestro azienda, altrimenti eseguiti ulteriori accertamenti od abbattimento di 1 o più animali a titolo conoscitivo.
Dopo dissequestro, se rimangono in azienda animali ricettivi, vanno isolati e trasferiti solo per macellazione o a seguito controlli negativi eseguiti dopo 21 giorni. Nel caso di azienda bovine da ingrasso, sequestro fino alla data macellazione della sola partita di animali ritenuta infetta “qualora non si configuri rischio di diffusione della malattia”;
– in caso di epidemia, delimitare zone infette (Raggio 3 km. intorno azienda colpita) e zone protezione in accordo con Regione. Provvedimenti subito comunicati ed altre Regioni;
– vietare spostamenti bovini nelle zone infette se non per essere avviati a macellazione e scortati da certificati veterinari. Spostamenti ripresi se animali reagiscono negativamente a 3 prove sierologiche consecutive;
– autorizzare immediato abbattimento animali dopo notifica Sindaco. Carni messe in vendita per consumo umano, salvo che non risultino inadatte a seguito controlli veterinari. Nel caso di animali importati, proprietario può chiedere rinvio partita al Paese di provenienza o macellazione senza indennizzo;
– definire indennità abbattimento da corrispondere a proprietari bovini e bufalini abbattuti. Regione eroga indennizzo entro 60 giorni da abbattimento;
– eseguire controlli presso macelli pubblici e privati (v. apparato respiratorio su animali post mortem), sulla base di un piano di campionamento predisposto da Regione. Verbali ispezioni riportati su appositi registri conservati da USL. In caso di lesioni sospette, veterinario esegue indagine presso azienda provenienza animale macellato, prelevando sangue su tutti i capi di età superiore a 6 mesi.
USL segnala a Regione ogni 3 mesi, numero capi macellati presso impianti controllati;
– eseguire controlli presso fiere e mercati (Escluse manifestazioni locali che impiegano animali già controllati) o centri genetici e di fecondazione artificiale (Almeno 1 controllo annuo, i cui esiti riportati in registro di stalla);
– eseguire prelievi su animali oggetto di transumanza seguendo direttive fornite da Regione.
Spostamento animali solo se esito negativo controlli;
– controllare che ripopolamento aziende avvenga dopo abbattimento di tutti i capi sieropositivi ed esecuzione lavaggio, disinfezione azienda e con capi controllati (Esito negativo) nei 30 giorni precedenti invio;
– segnalare casi sospetti a Ministero Sanità, Regione, Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME) di Teramo.
Entità aiuto:
CEE eroga ad Italia contributi per anno 1995 pari a 50% delle spese sostenute per esami e risarcimenti concessi ad allevatori per animai abbattuti fino ad un massimo di 1.625.000 ECU, purché inviata relazione trimestrale su stato attuazione programma e relazione finale entro 1/6/96 su risultati conseguiti e spese sostenute