PISTE CICLABILI ED ITINERARI PEDONALI

PISTE CICLABILI ED ITINERARI PEDONALI (D.M. 30/11/99; L.R. 38/12)  (strada47)

Soggetti interessati:

Enti locali, Enti gestori di Parchi regionali che intendono realizzare infrastrutture al servizio dei ciclisti e piste ciclabili, cioè:

a)       sedi viarie destinate solo al traffico ciclistico in ambito urbano ed extraurbano;

b)       percorsi ciclistici ricavati nella sede stradale destinata a traffico automobilistico e motociclistico “adeguatamente separati con protezioni o segnalazioni che ne permettono uso in condizioni di sicurezza”;

c)       percorsi ciclabili nell’ambito Parchi e riserve regionali realizzati con materiali idonei, anche lungo fiumi e torrenti collegati con sistema viario esistente;

d)       percorsi realizzati nelle zone pedonali adeguatamente segnalati.

Comuni che intendono realizzare percorsi pedonali per consentire ad alunni scuola dell’obbligo di raggiungere Istituti scolastici.

Iter procedurale:

Regione Marche con L.R. 38/12 persegue obiettivi di “mobilità sostenibile” attraverso creazione di rete ciclabile regionale relative infrastrutture, realizzazione e completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali, realizzazione interventi finalizzati a coesistenza di utenza motorizzata e non motorizzata “mediante politiche di moderazione del traffico”. In particolare L.R. 38/12 persegue seguenti obiettivi strategici per:

–          ciclomobilità extraurbana:

a)       creazione di circuiti connessi a mobilità collettiva prioritariamente nella Zona A;

b)       creazione di rete interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonale “attraverso località di valore ambientale, paesaggistica, culturale e turistico anche con creazione di rete di punti di ristoro”;

c)       creazione in ambiente rurale e montano, costiero, aree protette e parchi ed in quelli di rilievo paesistico ambientale, turistico storico di percorsi dedicato e strutture di supporto;

d)       creazione rete di ciclostazioni;   

–          ciclomobilità urbana:

a)       incremento rete ciclabile esistente, privilegiando completamento su intero territorio urbano e sua messe in rete;

b)       messa in sicurezza percorsi ciclabili anche tramite specifica segnalazione;

c)       connessione con sistema della mobilità collettiva.

Piano regionale infrastrutture, tenendo conto obiettivi strategici di ciclomobilità extraurbana, individua sistema ciclabile su scala regionale, considerato “elemento di connessione ed integrazione di sistemi ciclabili provinciali e comunali”, in relazione a morfologia di territorio, sviluppo urbanistico, fiumi, laghi, parchi nazionali e regionali, grandi poli attuatori”. Piano, redatto sentite Province, Comuni, Associazioni che promuovono in modo specifico utilizzo di bicicletta, deve favorire recupero conservativo, utilizzo per riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali di:

a)       area di sedime di tratte ferroviarie dismesse o in disuso;

b)       area di sedime di tratte stradali, comprese quelle militari dismesse o in disuso;

c)       argini, alvei di fiumi, torrenti, canali, laghi se utilizzabili e tracciati di acquedotti dismessi, dove compatibili;

d)       ponti dismessi ed altri manufatti stradali               

Province redigono piani provinciali di mobilità ciclistica, coerenti con quello regionale, riguardanti interventi a livello sovracomunale

Comuni redigono piani comunali per mobilità ciclistica, che definiscono interventi a livello comunale. Nell’ambito di piani regionali, provinciali, comunali, quota delle superfici e dei posti auto previsti adeguatamente attrezzata riservata al parcheggio di biciclette.

Piani provinciali e piani comunali individuano rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete regionale e provinciale ed in connessione con i “grandi attrattori di traffico” (v. centri scolastici ed universitari, uffici pubblici, centri commerciali, aree industriali, sistemi di mobilità pubblica quali poli di interscambio modale, poli sanitari ed ospedalieri, aree verdi ricreative e sportive, elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica).

Regione promuove:

a)       mediante intese con proprietari e gestori di rete ferroviarie, recupero e conservazione delle stazioni, caselli ferroviari esistenti su tratte ferroviarie dismesse, mediante specifico adeguamento funzionale da destinare a “strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per ospitalità dei cicloturisti”;

b)       accordi con gestori del trasporto pubblico locale per agevolare trasporto combinato di passeggeri e cicli su mezzi ferroviari e su mezzi di trasporto pubblico locale;

c)       attività di informazione e formazione, di intesa con Province e Comuni, sentite Associazioni di categoria e sostegno scolastico, volte a diffusione di bicicletta, con particolare riferimento od ai patti inerenti sicurezza stradale, benessere fisico, miglioramento stili di vita;

d)       sistema di informazione e consultazione tramite accesso ad internet, di offerta ciclabile con tracciati di percorsi, punti di scambio, intermodale e punti di assistenza e ristoro. Sistema sempre aggiornato in collaborazione con Provincia e Comuni.

Interventi per mobilità ciclistica, finalizzati a progettazione, realizzazione e promozione di:

a)       reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili, ciclopedonali, ciclovie, comprendenti

1)       realizzazione di sottopassi e sovrappassi  ciclabili e ciclopedonali;

2)       dotazioni infrastrutturali utili a sicurezza del traffico ciclistico;   

b)       itinerari ciclabili turistici ed infrastrutture connesse a:

1)       costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, nonché centri di noleggio riservati a biciclette (priorità a quelli in corrispondenza di centri intermodali di trasporto pubblico di intesa con società di gestione, strutture pubbliche);

2)       messa in opera di segnaletica, verticale ed orizzontale, specializzato per traffico ciclistico, nonché segnaletica, integrativa dedicata ad itinerari ciclabili;   

c)       poli di interscambio modale, comprendenti:

1)       predisposizione di strutture mobili ed infrastrutture atte a realizzare intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;

2)       intese con soggetti esercenti servizi ferroviari ed infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere intermodalità tra bicicletta e treno, in particolare realizzazione parcheggi per biciclette in area di pertinenza stazioni ferroviarie e promozione di biciclette al seguito;

3)       intesa con aziende di trasporto pubblico per integrazione uso di bicicletta, nonché predisposizione di strutture per trasporto di biciclette con mezzi pubblici;

4)       realizzazione servizi di biciclette a noleggio;    

d)       interventi di miglioramento della sicurezza e fruibilità ciclabile delle reti ordinarie stradali, comprendenti:

1)       predisposizione sistema di sicurezza e prevenzione al furto, tramite identificazione del mezzo ciclabile con targa anti effrazione;

2)       interventi finalizzati a sviluppo e sicurezza del traffico ciclistico, anche tramite creazione di punti di manutenzione della bicicletta;   

e)       strutture e centri di servizio per ciclabilità, comprendenti:

1)       attivazione presso Enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;

2)       redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo elettronico.

Province e Comuni realizzano interventi di cui sopra, anche mediante forma di concertazione con soggetti privati, compresi accordi di programma.

Regione, Province, Comuni adottano misure idonee per incrementare uso di biciclette da parte di propri dipendenti.

Comuni dotati di stazioni ferroviarie o poli di interscambio modale, provvedono all’interno od in prossimità di tali strutture a realizzare ciclostazioni o adeguati impianti per deposito custodito di biciclette, con eventuale annesso servizio di noleggi e manutenzione biciclette. A tal fine Comuni possono stipulare convenzioni con aziende che gestiscono stazioni ferroviarie, metropolitane, automobilistiche.

Enti proprietari si debbono occupare della “manutenzione dei tracciati e percorsi ciclabili, realizzati in attuazione di piani provinciali e comunali” ricadenti nel proprio territorio. Nel caso di percorsi ricadenti in più Comuni, accordi di programma debbono definire ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali percorsi. Regione può concedere contributi per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di Enti che prevedono in sede di pianificazione, infrastrutture ciclabili.                           

D.M. 55 del 30/11/1999 definisce “Regolamento recante norme per definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”, che in rodine decrescente di sicurezza, sono  realizzate: piste ciclabili in sede propria; piste ciclabili su corsia riservata, percorsi promiscui pedonabili e ciclabili (in genere entro parchi o zone a traffico pedonale, strade con larghezza adeguata, traffico pedonale ridotto, assenza di “attività attrattrici di traffici pedonali” quali attività commerciali, insediamenti abitativi ad alta densità), percorsi promiscui ciclabili e veicolari (Ammessi solo per dare continuità alla rete di itinerari ciclistici ed oggetto di costante manutenzione).

Pista ciclabile può essere unica o a doppio senso di marcia, o su corsia riservata ricavata da carreggiata stradale, o da marciapiede. Vietata pista ciclabile a doppio senso di marcia con corsie ubicate  nello stesso lato della strada. Vietate piste ciclabili su autostrade urbane ed extraurbane e sulle strade extraurbane principali (Ammessa in caso di necessità su strade extraurbane secondarie, ma solo se realizzate in sede e ben protette da traffico veicolare).

Pista ciclabile deve avere:

–          larghezza minima di 1,50 m. (Ridotta a 1,25 m. in caso di 2 corsie contigue di marcia ed in casi eccezionali e per brevi tratti ad 1 m.);

–          larghezza spartitraffico che separa pista ciclabile da carreggiata dove transitano veicoli pari almeno a 0,50 m.;

–          pendenza sempre inferiore a 5%, tranne per le rampe (Non oltre 10%), comunque pendenza media itinerario ciclabile inferiore a 2%;

–          curve aventi raggio di almeno 5 m. (In casi particolari 3 m.);

–          velocità massima di 30 km./ora (In situazioni di potenziale pericolo posti limiti di velocità);

–          specifica segnaletica verticale ad inizio e fine percorso e dopo ogni interruzione (Frecce direzionali su pavimentazione per segnalare ogni cambio di direzione);

–          fondo pista curato al massimo per garantire incolumità ciclista (Vietate griglie raccolta acqua piovana trasversali alla pista).

Entità aiuto:

Regione in sede di bilancio annuale determina fondi a favore di:

a)       Comuni dotati di piani comunali per la mobilità ciclistica, purché via sia compartecipazione di Enti attuatori;

b)       Enti e soggetti proprietari di strade classificate come extraurbane secondarie, urbane di scorrimento urbane di quartiere, locali, che provvedono in caso di manutenzione straordinario della rete stradale a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché conformi a interventi previsti nei piani regionali, provinciali, comunali

Regione riserva almeno 10% dello stanziamento per investimenti relativi a modernizzare infrastrutture ed efficienza del sistema regionale dei trasporti, ad interventi per mobilità ciclistica     

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