PIANO CASA (Legge 133/08, 144/14; D.G.R.M. 19/4/11, 3/10/11, 22/9/14) (casa53)
Soggetti interessati:
Regione, Enti locali, Enti pubblici, soggetti privati che intendono investire in edilizia abitativa.
Beneficiari sono:
– nuclei familiari a basso reddito (Limite fissato da Comune in sede di avviso pubblico per assegnazione alloggi calcolato in base ISEE per favorire “fasce di reddito di particolare disagio”), anche monoparentali o monoreddito;
– giovani coppie legate da vincolo di matrimonio o vincoli affettivi da non oltre 2 anni o effettuano pubblicazioni di matrimonio celebrato prima di assegnazione alloggio, aventi reddito inferiore a limite stabilito da Comune in base ad ISEE;
– anziani oltre 65 anni in condizioni sociali od economiche svantaggiate, o anziani portatori di handicap, o anziani che vivono soli;
– studenti fuori sede, cioè residenti in Comune che dista oltre 25 km. da Comune di studio;
– soggetti sottoposti a procedure di rilascio dell’immobile ove risiede a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione/divorzio con assegnazione alloggio di residenza all’altro coniuge;
– altri soggetti che, oltre a procedure esecutive di rilascio di cui sopra si trovano nelle condizioni di presenza nel nucleo familiare di persone con oltre 65 anni, o portatore di handicap (Menomazione riconosciuta come superiore a 67% da Autorità competenti), o malato terminale, o figli fiscalmente a carico;
– immigrati in regola con disposizioni in materia di ingresso e/o soggiorno, residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5 anni nelle Marche, in possesso di reddito inferiore a livello fissato da Comune in base ad ISEE
purché:
a) cittadini italiani o UE o in caso di Paesi Terzi in possesso di carta o permesso di soggiorno di durata 2 anni;
b) in possesso di residenza o attività lavorativa in Comune delle Marche o cittadini italiani residenti ad estero che intendono rientrare in Italia;
c) non titolari in Italia a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di altra abitazione adeguata ad esigenze di nucleo familiare dichiarata soggetta ad IMU;
d) in possesso di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati, “salvo che alloggio non più utilizzabile senza aver dato luogo ad indennizzo o risarcimento del danno”;
e) requisiti posseduti al momento invio domanda e comunque al momento stipula contratto di locazione da parte tutti componenti del nucleo familiare
Iter procedurale:
Presidente Consiglio Ministri con decreto approva Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) al fine di “incrementare patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso offerta di abitazioni di edilizia residenziale da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e riduzione emissioni inquinanti con coinvolgimento di capitali pubblici e privati”. Piano nazionale di edilizia abitativa punta a costruire nuove abitazioni e recuperare patrimonio edilizio esistente.
Ministero Infrastrutture promuove stipula di appositi accordi di programma “al fine di concentrare interventi su effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati a dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento”, attraverso realizzazione programmi integrati promozione edilizia residenziale e riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica. Accordi approvati entro 90 giorni se non raggiunta intesa con CIPE e Consiglio Ministri.
Accordi programma tendono a migliorare anche tramite interventi di sostituzione edilizia, abitabilità specie “in zone caratterizzate da diffuso degrado di costruzioni e di ambiente urbano”
Adottate modalità e termini per verifica periodica delle fasi di realizzazione accordi programma, in base a cronoprogramma approvato ed esigenze finanziarie, così da spostare risorse, in caso di scostamento, “verso modalità di attuazione più efficienti”.
Regione approva proposta di programma coordinato di intesa con Enti locali, previa selezione degli interventi effettuata da Servizio Regionale Edilizia Pubblica in base a seguenti criteri di valutazione:
1) incidenza fabbisogno abitativo Comune su totale fabbisogno provinciale: fino a 40 punti;
2) apporto di risorse aggiuntive, in particolare da parte di privati: fino a 25 punti;
3) fattibilità urbanistica: fino a 10 punti;
4) rapida cantierabilità: fino a 15 punti;
5) perseguimento livelli elevati di efficienza energetica e sostenibilità ambientale: fino a 20 punti;
6) provvedimenti mirati a riduzione del prelievo fiscale od oneri di costruzione comunali: fino a 10 punti;
7) incidenza numero alloggi a canone sociale in rapporto a totale alloggi interessati: fino a 40 punti;
Regione e Comuni stipulano accordo programma con Ministero Infrastrutture per inserimento delle proposte nel piano casa nazionale.
Regione Marche, con D.G.R. 559 del 19/4/11 ha sottoscritto protocollo di intesa con Organizzazioni sindacali interessate “relativo alle misure anticrisi per il settore delle politiche abitative” attraverso cui approfondire:
– revisione Regolamento regionale riguardante criteri di calcolo canoni locativi di alloggi (istituire specifico ISEE regionale per alloggi ERP per accesso a finanziamenti pubblici);
– vigilanza uso delle risorse regionali per misure anticrisi settore edilizio;
– revisione condizioni di punteggio per accesso ad edilizia pubblica sovvenzionata in base a dati forniti da Osservatorio regionale condizione abitativa;
– adozione misure a favore di senza tetto e famiglie soggette a sfratto o pignoramento per morosità od impossibilità a rispettare scadenze delle rate di mutuo prima casa;
– formulazione nuovo piano regionale casa in cui prevedere anche interventi per agevolare accesso a 1° abitazione in particolare a giovani con meno di 35 anni
Regione Marche con D.G.R. 1045 del 22/9/2014 costituito Fondo regionale di garanzia per sostegno ad acquisto, locazione di immobili residenziali al fine di favorire:
a) soddisfacimento diritto di abitazione
b) ripresa del settore edilizio colpito dalla crisi economica
c) efficientamento energetico di immobili residenziali
Regione indice gara per individuare Ente gestore del Fondo, scegliendo offerta economicamente più vantaggiosa pervenuta. Nel bando di gara rivolto a banche iscritte ad Albo ed intermediari finanziari iscritti in Elenco speciale, specificare:
– prezzo commissione di gestione del Fondo posto a base di asta (pari a 2%/anno dotazione pubblica iniziale di Fondo, cioè 2.000.000 )
– misura di eventuale cofinanziamento del Fondo da parte di offerente
– piano per promuovere e pubblicizzare Fondo
– moltiplicatore di valore del Fondo non inferiore a 10, calcolato in base ad ammontare garanzie prestate (almeno pari a 20.000.000 )
Aggiudicatario stipula contratto con Regione, avente durata di 3 anni, alla cui scadenza Regione può rinnovare affidamento per altri 5 anni
Gestore è tenuto a:
1) garantire accesso al Fondo a soggetti e per operazioni che soddisfano requisiti stabiliti da Regione, nel rispetto di procedure, criteri di selezione e priorità da questa indicata
2) utilizzare per esame domande piattaforma informatica fornita da Regione o in mancanza procedure che consentono a Regione di acquisire informazioni in tempo reale su iter ed esiti di istruttoria
Domande di accesso al Fondo di garanzia presentate da:
– persone fisiche (avente limite di valore ISEE inferiore a 39.701,19 ) od Enti pubblici operanti nella edilizia residenziale pubblica (Comuni, ERAP non in dissesto finanziario o in commissariamento per infiltrazioni mafiose) per operazioni creditizie volte ad acquisto di immobili da destinare a 1° casa o alloggi di edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata ed agevolata) con esclusione di abitazioni di categoria A/1, A/7, A/8, A/9 (Ammesse “villette a schiera”) con prezzo di acquisto non superiore a quello fissato da Osservatorio Mercato Immobiliare (salvo diverse stime di tecnico professionista), comunque entro “limiti massimi di costo stabiliti da Regione per operazioni di acquisto, con o senza recupero, di immobili da destinare ad edilizia residenziale pubblica”
– persone fisiche (in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti per accesso ad edilizia residenziale pubblica agevolata, cioè ISEE entro 39.701,19 ), o imprese (aventi caratteristiche di micro, piccola o media impresa, non in difficoltà, accreditata come ESCO presso Autorità per energia elettrica e gas, in possesso iscrizione SOA OG9 o superiore o SOA OG11 o superiore) o Enti pubblici (Comuni e ERAP Marche non in stato di dissesto finanziario, né in stato di commissariamento per infiltrazione mafiosa) in caso di interventi su alloggi di edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata o agevolata) di loro proprietà, per garanzia per miglioramento di efficienza energetica di edifici
Gestore del Fondo istruisce domande presentate, verificando possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed assegna garanzia “in base ad ordine di presentazione delle richieste senza che siano costituite specifiche riserve per le 3 fattispecie di garanzie”
In caso di cofinanziamento da parte di aggiudicatario, Regione versa a Fondo quote di spettanza dopo versamento delle quote private. Risorse pubbliche del Fondo contabilizzate da gestore in apposite voci di bilancio in modo distinto dalle proprie
Entità aiuto:
Legge 144/14 concede possibilità per acquisto effettuato nel periodo 1/1/2014 31/12/2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione alla data del 11/11/2014 od oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, o “prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute da contribuente prima di inizio lavori o su cui riconosciuti diritti edificatori”, o per acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare a locazione di dedurre da parte acquirente (Persona fisica non esercente attività commerciale) da reddito complessivo:
– fino a 20% del prezzo di acquisto di immobile risultante da atto di compravendita nel limite di 300.000
– interessi passivi derivanti da mutui contratti per acquisto immobile
Deduzione concessa purché:
– unità immobiliare acquistata destinata, entro 6 mesi da acquisto o termine dei lavori, a locazione per almeno 8 anni con carattere continuativo. Diritto a deduzione non viene meno se per motivi non imputabili a locatore, contratto di locazione si risolve prima di tale periodo e viene stipulato nuovo contratto locazione entro 1 anno da risoluzione del precedente
– unità immobiliare abbia destinazione residenziale non classificata in categoria catastale A1, A8, A9
– unità immobiliare non ubicata in zone classificata E
– unità immobiliare consegue prestazioni energetiche certificate in classe A o B
– canone di locazione non superiore a quello indicato in convenzione di cui a D.P.R. 380/01
– non sussistono rapporto di parentela entro 1° grado tra locatore e locatario
– in caso di cessione in usufrutto, anche al momento atto di acquisto e prima di scadenza di 8 anni contratto di locazione, delle unità immobiliari acquistate con agevolazioni fiscali a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore alloggi sociali, mantenendo vincolo di locazione alle stesse condizioni e corrispettivo di usufrutto calcolato su base annua inferiore ad importo canone di locazione
– ripartita in 8 quote annuali di pari importo a partire da periodo imposta di stipula contratto di locazione
– non cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per medesime spese
Per tali agevolazioni stanziati: 10.100.000 per 2015; 19.200.000 per 2016; 31.00.000 per 2017; 47.700.000 per 2018; 45.500.000 per 2019; 43.000.000 per 2020 e 2021; 43.600.000 per 2022; 24.900.000 per 2023; 13.900.000 per 2024; 2.900.000 per 2025
Piano nazionale di edilizia abitativa agisce avvalendosi di:
a) costituzione fondi immobiliari destinati a valorizzare ed incrementare offerta abitativa, o promuovere strumenti finanziari immobiliari innovativi con partecipazione di soggetti pubblici o privati, articolati in sistema integrato nazionale e locale per acquisizione e realizzazione immobili per edilizia residenziale;
b) risorse derivanti da alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore di occupanti muniti di titolo possesso legittimo, da destinare ad incrementare del patrimonio abitativo di edilizia;
c) promozione di interventi da parte privati anche mediante agevolazione contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra soggetti destinatari di interventi (Ammessi anche tempi transitori di partecipazione di ogni socio);
e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.
Ammessi interventi di nuova costruzione, recupero, acquisto anche con recupero, da parte di operatori privati, ERAP e Comuni (che possono anche proporre interventi già inseriti nel “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canoni sostenibili” se non finanziati per mancanza di risorse).
Nell’ambito dei programmi integrati di riqualificazione urbana, Regione può finanziare per non oltre 80% costi di urbanizzazione primaria e secondaria
Fondo regionale garanzia, istituito con D.G.R. 1045 del 22/9/2014 con risorse pari a 2.000.000 /anno (Regione si riserva di rifinanziare Fondo con risorse aggiuntive allo scopo di raggiungere obiettivo moltiplicatore del Fondo). Fondo ha durata di 3 anni, presta garanzie di 1° grado, a prima richiesta, per sostegno ad acquisto e locazione di immobili residenziali riguardante:
a) garanzie su operazioni di credito fondiario per acquisto di 1° casa, compreso acquisto alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata da parte di Comuni ed ERAP Marche. Fondo garantisce fino a 30% contratto di mutuo ipotecario che non può superare 100% spesa periziata di acquisto immobile. Per Enti pubblici Fondo garantisce fino a 80% del prestito sotteso comunque non superiore a 3.750.000 /Ente
b) garanzia su operazioni di finanziamento volto a sanare morosità incolpevole maturata su contratti di locazione di 1° casa (v. scheda “casa41”)
c) garanzia di operazioni di finanziamento per esecuzione lavori di miglioramento di efficienza energetica di edifici residenziali di proprietà pubblica o privata. Garanzia fino a 90% operazione di finanziamento fino a 30.000 /unità immobiliare per persone fisiche, mentre impresa accreditata come ESCO, Fondo garantisce fino a 80% finanziamento, comunque non oltre 250.000 /impresa e 30.000 /unità immobiliare. Nel caso di Enti pubblici, Fondo garantisce fino a 80% prestito sotteso comunque non oltre 30.000 /unità immobiliare e 3.750.000 /Ente
Risorse pubbliche del Fondo investite solo in: titoli di Stato; obbligazioni di Istituto di credito vigilati; depositi bancari, i cui proventi versati a Regione con cadenza annuale.
Pagamento di commissione di gestione liquidato da Regione dopo approvazione rendiconto annuale da parte gestore
Fondo presta garanzie per operazioni creditizie per: 25 anni in caso di acquisto 1° casa; 3 anni in caso di inquilini morosi incolpevoli; 12 anni per miglioramento efficienza energetica in edifici.
Garanzia concessa e pagamenti effettuati da Fondo in caso di insolvenza imputati a risorse pubbliche del Fondo in misura pari a 60% (restante 40% a carico di gestore che ne risponde con dotazione privata di Fondo o proprio patrimonio)
Al termine di affidamento del servizio, Organismo gestore restituisce a Regione le risorse pubbliche di Fondo:
– rimaste inutilizzate entro termini fissati in contratto (minor volume di garanzie prestate rispetto a volume di garanzie obiettivo del Fondo pari a 20.000.000 )
– utilizzate per prestare garanzie “in corrispondenza della estinzione delle operazioni garantite se realizzata condizione espressa dalla seguente formula: G (60% valore garanzie non estinte) + S (60% valore di sofferenze) minore di 20.000.000
Aggiudicatario del servizio può chiedere commissioni per istruttoria delle domande solo nei confronti di impresa ed entro limite massimo fissato in atto di gara