PENSIONI COMPLEMENTARI

PENSIONI COMPLEMENTARI (D.Lgs. 252/05; Legge 124/15, 205/17, 157/19)          (lavoro36)

 

Soggetti interessati:

Cittadini che intendono beneficiarie di forme pensionistiche complementari (FPC) istituite tramite:

  1. contratti ed accordi collettivi (anche  aziendali) promossi da sindacati e firmati da lavoratori aderenti
  2. accordi tra lavoratori autonomi e liberi professionisti, promossi da loro Associazioni di rilievo almeno regionale
  3. regolamenti di Enti ed aziende, i cui rapporti di lavoro non sono disciplinati da contratti collettivi (anche aziendali)
  4. leggi regionali
  5. accordi tra soci lavoratori di cooperative, promossi da loro Associazioni di rappresentanza nazionale
  6. accordi tra soggetti destinatari di D.Lgs. 565/96 promossi da loro sindacati ed Associazioni di rilievo almeno regionale
  7. Enti di diritto privato con obbligo di gestione separata
  8. soggetti inerenti a Fondi di pensione aperti

.

Iter procedurale:

D.Lgs. 252/05 ad art. 8 prevede impegno di datore di lavoro a fornire al lavoratore adeguate informazioni su: diverse scelte possibili; FPC verso cui destinare il TFR nel caso lavoratore che non ha manifestato  alcuna scelta (almeno 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi previsti).

Statuto di FPC deve prevedere, in caso di conferimento tacito di TFR, modalità per un investimento prudenziale di tali somme, in modo da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili  al tasso di rivalutazione del TFR.

D.Lgs 205/05 art. 9 istituita il FPC presso INPS, abrogato con Legge 205/17 ad art. 1 comma 176

D.Lgs. 252/05 ad art. 10 stabilisce che FPC preveda:

  1. modalità di accesso a prestazioni pensionistiche che si acquisiscono dopo almeno 5 anni di partecipazione a FPC
  2. in caso di cessazione di attività lavorativa, con conseguente inoccupazione per oltre 24 mesi, possibilità per aderente di chiedere prestazioni pensionistiche: anticipate di 5 anni rispetto ai requisiti per il loro accesso (statuti o regolamenti di FPC possono elevare anticipo a 10 anni); erogate in forma di rendita temporanea “fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio”
  3. in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari da questo indicati del montante residuo o in alternativa della rendita, calcolata in base al montante residuale (in tal caso autorizzata stipula di contratti assicurativi collaterali contro rischio di morte).

D.Lgs. 252/05 ad art. 14  prevede che statuto o regolamento di FPC definisca:

  1. modalità di esercizio relative alla “portabilità delle posizioni individuali e contribuzione, riscatto totale o parziale delle posizioni individuali”
  2. in  caso di perdita dei requisiti di partecipazione a FPC, modalità di:
  • trasferimento ad altra FPC,  nel momento in cui lavoratore accede a nuova attività
  • riscatto parziale (non oltre 50% della posizione individuale maturata) se: cessazione attività determina un periodo di inoccupazione di oltre 12 mesi ma inferiore a 48 mesi; lavoratore accede a procedura di mobilità o a cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria)
  • riscatto totale di posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa inferiore a 66% e conseguente inoccupazione per oltre 48 mesi

In caso di morte di aderente a FPC  prima della maturazione del diritto a prestazione pensionistica, intera posizione individuale maturata può essere riscattata da eredi e beneficiari designati (in mancanza devoluta a finalità sociali).

In caso di  cessazione da FPC  per cause diverse dalle precedenti è previsto il riscatto della posizione in forma collettiva o individuale.

Dopo 2 anni da partecipazione a FPC, aderente può trasferire posizione individuale maturata ad altra FPC (inefficaci clausole statutarie sia limitative di tale diritto, sia che prevedono voci di costo “significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto”, costituendo quindi un ostacolo al trasferimento). Se esercitato il trasferimento, il lavoratore  ha diritto al versamento ad una FPC prescelta sia del TFR maturato, sia dell’eventuale  contributo a carico di datore di lavoro nei limiti fissati da contratti collettivi (adempimenti da effettuarsi entro 6 mesi da esercizio di tale facoltà).

D.Lgs 252/05 ad art. 20 stabilisce che FPC, indipendentemente da natura del datore di lavoro, deve essere dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate. Operazioni necessarie per adeguarsi alle nuove disposizioni sono esenti da ogni onere fiscale. Operazioni di conferimento non concorrono  in alcun modo a formare reddito imponibile  di soggetto conferente mentre  relativi  atti sono soggetti ad imposta di registro, ipotecaria, catastale in misura fissa pari a 51,64 €/imposta.

FPC sono iscritte in appositi sezioni speciale di Albo delle forme pensionistiche e su di esse vigila la COVIP (secondo piani di attività differenziati), che riferisce sui risultati conseguiti a MILPOS e MEF.

Al fine di favorire educazione finanziaria e previdenziale MILPOS secondo quanto previsto  da Legge 124/17 istituisce un Tavolo di  consultazione, a cui partecipano Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, COVIP ed esperti in materia previdenziale, per procedere a:

  • revisione dei requisiti per esercizio delle attività di FPC, mirata a “onorabilità e professionalità dei componenti organi collegiali, responsabile  di FPC, responsabili delle principali funzioni”
  • fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima, in funzione di: dimensioni dei patrimoni gestiti; settori di appartenenza; natura delle imprese interessate; categorie dei lavoratori interessati, regimi gestionali
  • individuazione forme di aggregazione volte ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre costi di gestione e rischi
  • individuazione forme di informazione volte ad accrescere educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini riguardo alle forme di gestione del risparmio impegnato nelle prestazioni previdenziali complementari

Legge 205/17 ad art. 1 commi 171-175  stabilisce che, salvo diversa volontà del lavoratore, il versamento ai Fondi pensione negoziali di categoria, si intende effettuato nei confronti dei Fondi territoriali di riferimento esistenti alla data del 30/12/2017, anche qualora il lavoratore non abbia destinato il proprio TFR alla previdenza complementare. Se il lavoratore, seppure invitato, non esprime alcuna scelta al riguardo, per individuare il Fondo di riferimento si applicano  i criteri del D.Lgs. 252/05, salvo che il lavoratore risulti già iscritto in un Fondo di pensione nazionale o territoriale (in tal caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente nella posizione vigente).

Entro il 30/06/2018 i Fondi di pensione negoziali territoriali debbono adeguare il proprio ordinamento a quanto stabilito sopra, e comunque assicurare entro tale data la “portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati”, con riferimento alle posizioni dei lavoratori che già destinato ai suddetti Fondi il TFR, o ai contributi ordinari a loro carico o a carico del datore di lavoro.

Forma pensionistica complementare istituita presso INPS viene soppressa con decreto MILPOS, sentite le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative nei vari comparti del settore privato, con conseguente individuazione (tra quelle “negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotata di assetto organizzativo conforme”) della forma pensionistica presso cui far confluire le quote di TFR maturate,. A tale forma pensionistica verranno altresì trasferite le posizioni individuali costituite presso la forma pensionistica complementare INPS soppressa

Entità aiuto:

D.Lgs. 252/05 ad art. 8 stabilisce che il finanziamento di FPC può essere attuato mediante: versamento di contributi a carico di lavoratore, datore di lavoro o committente; conferimento del TFR maturato. Nel caso di lavoratori autonomi e liberi professionisti, o di soggetti  diversi dai titolari di reddito o di impresa, il finanziamento è attuato direttamente da questi, mentre nel caso  di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento avviene tramite quest’ultimi.

Fermo restando la libertà per tutti i lavoratori di determinare l’entità della contribuzione a proprio carico da destinare a FPC, per lavoratori aderenti a fondi su base collettiva la misura minima di contribuzione a loro carico e del datore di lavoro è fissata dagli accordi collettivi (anche aziendali) in cifra fissa o in percentuale sulla retribuzione, compresa quella assunta  per il calcolo del TFR (nel caso di lavoratori autonomi o di liberi professionisti sulla percentuale di reddito o di impresa dichiarato ai fini IRPEF nell’anno precedente; nel caso di soci lavoratori di cooperative sulla percentuale di retribuzione assunta a base del calcolo del TFR o dell’imponibile considerato ai fini dei contributi previdenziali, nel caso di Amministrazione pubblica sui contributi definiti in sede di trattamento  economico).

Contributi versati a FPC sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore per un importo non superiore a 5164,57 € (comprese le quote  accantonate dal datore di lavoro a fini previdenziali). Per  le quote contributive non deducibili, il contribuente comunica a FPC, entro 31 dicembre di anno successivo a quello di versamento, importo non dedotto.

Ai lavoratori di 1°  occupazione è consentito, nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione a FPC, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 €  fino alla differenza tra l’importo di 25.822,85 €  ed i contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione a FPC, comunque non oltre 2.582,29 €/anno.

Conferimento di TFR maturato a FPC avviene con cadenza annuale secondo:

  1. modalità esplicite, cioè lavoratore entro 6 mesi dalla data di 1° assunzione, indica di voler conferire intero importo del TFR a FPC, o di mantenerlo nella disponibilità del datore di lavoro (scelta può essere poi revocata a favore di FPC)
  2. modalità tacite, cioè lavoratore non esprime alcuna volontà entro i 6 mesi prescritti, con datore di lavoro che trasferisce il TFR  presso: FPC  scelto nell’ambito di accordi collettivi (anche territoriali) dal maggior numero di lavoratori di azienda; FPC individuato con decreto MILPOS
  3. possibilità, per lavoratori iscritti a previdenza obbligatoria prima di 29/04/1993  ed a FPC prima del 01/01/2018,  di decidere successivamente, in caso di nuova assunzione, se mantenere TFR residuo maturato presso datore di lavoro o conferirlo a FPC   a cui si è aderito

Adesione a FPC solo tramite conferimento  di TFR  non comporta l’obbligo di contribuzione da parte del datore di lavoro o del lavoratore (questo può comunque decidere di destinare parte della sua contribuzione a FPC scelto, comunicando a datore di lavoro l’entità del contributo ed il fondo a cui  destinarlo). Datore di lavoro può a sua volta decidere di contribuire  al FPC a cui lavoratore ha aderito.

Contribuzione a FPC può proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, purchè aderente, al momento della pensione, possa attestare almeno 1 anno di contribuzione a FPC.

  1. Lgs. 252/05 ad art. 11 come modificato da Legge 205/17 prevede che le prestazioni pensionistiche:
  2. in regime di contribuzione definita, siano erogate sotto forma di capitale (al valore attuale), fino ad un massimo di 50% del montante finale accumulato  (previa detrazione delle somme erogate a titolo di anticipazione, per cui non si è provveduto al reintegro)
  3. in regime di rendita (erogabile sotto forma di capitale, se la conversione di almeno il 70% del montante finale risulta inferiore al 50% di assegno sociale).

Ai lavoratori compresi dipendenti pubblici aderenti a FPC che cessa l’attività lavorativa dopo aver maturato almeno 20 anni di contributi ma avendo ancora 5 anni prima di maturare età anagrafica per pensione di vecchiaia possono essere erogate, in tutto od in parte prestazioni di FPC (escluse quelli regime di prestazioni definite), su loro richiesta, sotto forma di “rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), di corrente dal momento di accettazione di richiesta e fino al conseguimento di età anagrafica per pensione di vecchiaia. Prestazione costituente “nell’erogazione frazionata di capitale per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto”. Ai fini della richiesta (in forma di rendita o di capitale del montante residuo) non rientra la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA. RITA viene riconosciuta anche ai lavoratori inoccupati da oltre 24 mesi che matura l’età per la pensione di vecchiaia nei 10 anni successivi.

Parte imponibile di RITA è assoggettata a ritenuta, a titolo di imposta, con aliquota pari a 15%, ridotta di 0,3% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a FPC (comunque riduzione non oltre 6%).  A tal fine, se data di iscrizione a FPC è anteriore al 01/01/2007 gli anni di iscrizione precedenti a tale data, vengono computati fino ad un massimo di 15. Percettori di RITA possono non avvalersi di tassazione sostitutiva, purchè tale scelta riportata nella dichiarazione dei redditi (in tal caso RITA è soggetta a tassazione ordinaria).

Sono erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del reddito imponibile, prioritariamente agli importi delle suddette prestazioni maturate fino al 31/12/2000 e per la parte eccedente prima a quelle maturate nel periodo 01/01/2001 – 31/12/2006 e poi a quelle maturate dopo 01/01/2007.

Titolare di FPC può chiedere anticipo della posizione individuale maturata:

  1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per pagare le spese sanitarie inerenti a se stesso, o al coniuge e figli per terapie e/o interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche. Su importo erogato (al netto dei redditi già assoggettati ad imposta)  si applica una ritenuta con aliquota pari al 15% (ridotta di 0,3% per ogni anno eccedente i 15 di partecipazione a FPC, fino ad una riduzione massima di 6%)
  2. dopo 8 anni da iscrizione a FPC, per un importo inferiore a 75%,   per acquisto di 1°  casa di abitazione per se stesso o figli, o per interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione. Su importo erogato (al netto dei redditi già assoggettati ad imposta)  si applica una ritenuta con aliquota pari al 23%
  3. dopo 8 anni da iscrizione a FPC, per un importo inferiore  a 30%, per sue ulteriori esigenze. Su importo erogato (al netto dei redditi già assoggettati ad imposta) si applica una ritenuta con aliquota pari al 23%

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta di anticipi sono considerati tutti i periodi di partecipazione a FPC da parte di aderente, su cui non ha esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Somme percepite a titolo di anticipo comunque mai superiori al 75% dei versamenti totali a FPC (comprese quote di TFR  versato, maggiorate delle plusvalenze realizzate).  Anticipazioni sono reintegrate, a scelta di aderente, in ogni momento, anche mediante contribuzione annuale eccedente il limite di 5164,57 € (su cui riconosciuto al contribuente un credito di imposta  pari a quella pagata al momento della fruizione di anticipo, “proporzionalmente riferibile ad importo reintegrato”).

Prestazioni pensionistiche in capitale o sottoforma di rendita o di anticipo di quella lettera a) sono   sottoposte ai “limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità”  vigenti per le pensioni INPS, a differenza dei crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale alle anticipazioni di cui alle precedenti lettere b) e c).

D.Lgs. 252/05 ad art. 14 prevede  che sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale è operata una ritenuta di imposta con aliquota pari al 15% (ridotta di 0,3% per ogni anno eccedente i 15 di partecipazione a FPC, fino ad una riduzione massima di 6%). In  caso di riscatto dovuto a cause diverse da cessazione o trasferimento di attività, o invalidità permanente, o morte si applica una ritenuta di imposta con aliquota pari al 23%. Operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche o delle risorse da una FPC ad altra FPC  sono esenti da ogni onere fiscale.

Legge 205/17 ad art. 1 commi 171-176 prevede che, salvo diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva nazionale prevede un versamento ai Fondi di pensione negoziali di categoria, tale versamento è effettuato nei confronti del Fondo pensione territoriale di riferimento esistente al 30/12/2017, anche se i lavoratori non decidono di destinare il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare. Se il lavoratore, pur invitato ad esprimere una scelta al riguardo, non individua alcun Fondo, si applicano le  disposizioni di cui ad art. 8 del D.Lgs. 252/05, salvo che il lavoratore risulti già iscritto in un Fondo pensione negoziale nazionale/territoriale (in tal caso il contributo confluisce automaticamente in questo).

MILPOS con decreto, sentite le Organizzazioni  dei datori di lavoro e dei lavoratori, individua la forma pensionistica in cui fare confluire il TFR, tra quelle negoziali di maggiore dimensione sul piano patrimoniale e dotate di un assetto organizzativo conforme ad art. 8 del D.Lgs. 252/05.

Legge 157/19 ad art. 58 bis prevede che i Fondi pensione che a partire dal 01/01/2020 investono risorse per la capitalizzazione e ripatrimonializzazione delle micro, piccole e medie imprese (Presidente Consiglio dei Ministri individua con decreto le iniziative beneficiarie) possono usufruire, nei limiti di una dotazione complessiva di 12.000.000 €/anno per il periodo 2020/2034 della garanzia del Fondo nazionale, purchè siano versate le “commissioni di accesso, a parziale copertura delle spese del Fondo”. Da tener presente che la garanzia non afferisce all’entità della prestazione pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria. MISE istituisce un apposito Comitato, denominato “Previdenza Italia” (comprendente anche rappresentanti delle Associazioni dei Fondi pensione), con il compito di:

  • supportare i soggetti interessati nelle analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione ed internazionalizzazione delle PMI
  • attuare e coordinare le iniziative di promozione ed informazione, al fine di costituire Consorzi volontari per investimenti dei fondi pensione, che per loro organizzazione e dimensione non sono in grado di attivare direttamente tali investimenti
  • realizzare e promuovere iniziative di informazione/formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare destinate alle PMI ed alla collettività (in primo luogo a soggetti in età scolare)
  • realizzare di ogni iniziativa volta a favorire la crescita del numero di soggetti aderenti alle forme complementari di previdenza ed assistenza.

Per il finanziamento del Comitato sono stanziati 1.500.000 € per anno 2020 e 2.000.000 €/ anno per gli anni dal 2021 al 2034.

Posted in: