PATRIMONIO CONSIGLIERI (L.R. 10/07, 41/12, 14/19) (enti57)
Soggetti interessati:
Presidente della Giunta Regionale; Consiglieri Regionali; Assessori Regionali non consiglieri; Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti dei bambini (OMBUDSMAN) Commissione regionale per le pari opportunità; CORECOM; titolari di cariche in altri Istituti regionali di garanzia.
Presidente e Vice Presidente, Amministratori delegati, Direttori generali e revisori contabili di: Istituti ed Enti pubblici (anche economici) la cui nomina è di competenza della Regione; società al cui capitale la Regione concorre per il almeno 20%, Enti od Istituti privati per cui la Regione concorre per almeno il 50% al finanziamento delle spese di gestione se superiori a 258.228,45 €.
Sono esclusi Presidente, Vice Presidente, Amministratori delegati di società al cui capitale la Regione concorre per almeno il 20%, o di Enti/Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorre per almeno il 50%, qualora questi non percepiscono alcun compenso (neppure sotto forma di rimborso spese).
Iter procedurale:
L.R. 41/12 definisce le “modalità per assicurare la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale e tributaria” dei soggetti in premessa che sono tenuti ad inviare alla Segreteria generale dell’Assemblea regionale:
- entro 3 mesi dalla loro elezione, nomina o designazione una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante:
1) diritti reali posseduti su beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri;
2) partecipazioni possedute in società quotate e non quotate;
3) consistenza dei loro investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o “altre utilità finanziarie” detenute tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile, autorizzazioni fiduciarie;
4) esercizio di funzioni di amministratore o sindaco in determinate società;
5) proprio curriculum vitae (redatto in formato europeo);
6) nel caso di Presidente di Giunta o del Consiglio Regionale: spese sostenute e obbligazioni assunte, nonché finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale, o di essersi avvalso al riguardo solo di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica nella cui lista è iscritto (Allegare copia delle spese sostenute e degli eventuali contributi ricevuti);
7) eventuale esistenza di mutui, ipoteche, o altre passività assunte;
- entro il mese successivo alla cessazione dalla carica:
1) dichiarazione concernente la variazione nella propria situazione patrimoniale rispetto agli elementi indicati in precedenza;
2) copia della dichiarazione dei redditi IRPEF riferita all’anno successivo a quello di deposito
- entro il 30 Settembre:
1) copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente a quello di elezione, o di nomina, o di designazione (Se il conferimento della carica avviene dopo il 30 Settembre, tale documento è inviato entro 1 mese dall’assunzione dell’incarico);
2) dichiarazione concernente le variazioni intervenute rispetto all’anno precedente, corredata dalla copia della dichiarazione dei redditi riferita all’anno precedente (documento da inviare anche nell’anno successivo a quello di cessazione/scadenza della carica)
Tali dichiarazioni patrimoniali e dei redditi (rese su modelli predisposti dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa), riguardanti anche il coniuge non separato ed i parenti entro il 2° grado (eventuale loro mancato consenso va motivato), sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’Assemblea (in particolare, il quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e gli eventuali quadri utilizzati per dichiarare redditi non rientranti nel quadro precedente). Le suddette informazioni sono pubblicate per l’intera durata dell’incarico del soggetto e per i 3 anni successivi alla cessazione di questo (dichiarazioni inerenti la situazione patrimoniale dei soggetti, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado, sono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico).
Delibere di Giunta Regionale o decreti del Presidente di Giunta riguardanti le nomine e designazioni (in cui evidenziare sempre l’obbligo della dichiarazione del patrimonio e dei redditi) sono comunicate entro 5 giorni alla Segreteria generale dell’Assemblea regionale.
La Struttura amministrativa competente all’applicazione della LR 41/12 contesta eventuali inadempienze, in merito alla dichiarazione dei redditi, ai soggetti in premessa, assegnando loro almeno 10 giorni per presentare scritti divensivi, giustificazioni, controdeduzioni.
LR 10/07 ha riconosciuto l’Associazione Consiglieri della Regione Marche cessati dal mandato, avente sede in Ancona presso il Consiglio Regionale delle Marche, il cui statuto si propone di:
a)mantenere il patrimonio di esperienze acquisite dai Consiglieri nell’operare per l’interesse delle Marche
b)contribuire a valorizzare le funzioni della Regione mediante convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, ricerche e manifestazioni varie
c)aiutare i Consiglieri cessati dal mandato e le famiglie dei deceduti nello stabilire rapporti con il Consiglio Regionale
L’Associazione ha diritto ad accedere sia alle informazioni e documentazione in merito all’attività del Consiglio (anche tramite uso di strumenti informatici), sia agli uffici regionali.
Ufficio di Presidenza del Consiglio e Giunta Regionale:
a)inviano ad Associazione, per le necessità dei propri associati, pubblicazioni edite dalla Regione, nonché il Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)
b)possono chiedere la collaborazione dell’Associazione per organizzare convegni, manifestazioni ed altre attività socio-culturali rientranti tra i compiti istituzionali di questa
c)consultano l’Associazione su ogni proposta relativa allo stato giuridico ed economico dei Consiglieri regionali cessati dal mandato
d)forniscono all’Associazione il supporto organizzativo per l’esecuzione delle sue funzioni, compresa la stessa sede operativa
Regione favorisce lo svolgimento di manifestazioni ed attività culturali e di informazione promosse dall’Associazione.
Associazione cura ed aggiorna l’Albo dei Consigliere regionali cessati dal mandato.
Consiglieri regionali cessati del mandato e loro eredi, beneficiari di assegno vitalizio o di assegno di reversibilità, iscritti all’Associazione possono chiedere al Consiglio di eseguire una trattenuta mensile sugli emolumenti spettanti (pari all’importo della quota associativa o definita da Associazione), da versare mensilmente all’Associazione stessa.
Istituito presso la biblioteca del Consiglio l’archivio dei Consiglieri regionali cessati dal mandato, che raccoglie, conserva e cura la sistemazione dei documenti cartacei, audiovisivi, elettronici conferiti volontariamente e gratuitamente da Consiglieri, familiari, gruppi consiliari, Associazioni e fondazioni di vario genere. Modalità della raccolta, gestione, organizzazione e consultazione del suddetto archivio definite con delibera di Ufficio di Presidenza del Consiglio
L.R. 14/19, come modificata da L.R. 11/20, definisce ad:
Art. 1 finalità della legge riguardante le disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi (diretti ed indiretti) e reversibilità, nonché delle quote di assegno vitalizio pro rata in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, tenendo conto del loro importo lordo. Esclusi dalla L.R. 14/19 i trattamenti previdenziali erogati o da erogare, il cui ammontare è definito in base al sistema di calcolo contributivo ai sensi della L.R. 23/95
Art. 2 importo degli assegni vitalizi rideterminati ottenuto moltiplicando il montante contributivo individuale di cui ad Art. 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 dell’Accordo nazionale (tenere conto di età anagrafica del titolare di assegno vitalizio alla data di decorrenza)
Assegno vitalizio rideterminato mai inferiore a: importo ottenuto applicando all’assegno vitalizio di cui sopra le aliquote di Allegato A pubblicato su BUR 42/19; 2 volte il trattamento minimo INPS, salvo che assegno già in godimento non inferiore a tale soglia
Se spesa necessaria per pagamento degli assegni vitalizi rideterminati risulta superiore al limite di spesa fissato, aliquote di base di Allegato sono incrementate di 0,1 fino a raggiungere predetto limite di spesa (Modifica da applicare ad assegni vitalizi da erogare successivamente ad attuazione di L.R. 14/19)
Se assegno vitalizio rideterminato risulta più favorevole non si applica Allegato A, in quanto non può mai superare l’importo di assegno vitalizio lordo spettante (escluse riduzioni temporanee disposte dalla L.R. 34/14)
Assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando ad assegno vitalizio rideterminato ai sensi della L.R. 14/19 la percentuale prevista dalla normativa vigente al momento della sua maturazione
Art. 3 base imponibile contributiva per il calcolo del montante contributivo, definita tenendo conto ammontare dell’indennità consiliare lorda percepita per periodo di riferimento (esclusa ogni ulteriore indennità)
Quota di contribuzione a carico del consigliere, per giorni effettivi di calendario di svolgimento della carica, è pari ad una aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa vigente nel periodo di espletamento del mandato consigliare, comprensiva di: aliquota di eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario dei 5 anni di legislatura (Quote contributive definite in base a: indennità consiliare lorda; aliquota di contribuzione a suo carico vigente nell’ultimo giorno di legislatura); eventuale contribuzione aggiuntiva per il trattamento di reversibilità. Quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella versata dal consigliere
Art. 4 importi di assegni vitalizi e di reversibilità come rideterminati ai sensi della L.R. 14/19 sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire da anno successivo alla rideterminazione, in base ad indice ISTAT dei prezzi al consumo
Art. 7 la possibilità di:
a)rideterminare gli assegni vitalizi a partire dal 1/12/2019;
b)rinunciare ai trattamenti previdenziali da parte dei Consiglieri regionali (nonché dei componenti la Giunta Regionale) in carica al 31/5/2019, previa comunicazione al Presidente di Assemblea legislativa a decorrere dalla cessazione della carica e non oltre 6 mesi antecedenti l’erogazione del trattamento previdenziale
c)restituire nel 2020 le trattenute operate entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rinuncia (o dalla data di cessazione della carica per Consiglieri che maturano diritto al trattamento nel 2020)
Art. 9 per anno 2019 risorse necessarie per rideterminazione di assegni vitalizi sono fissate in 8.420 €, mentre per anni 2020 e 2021 sono stimate rispettivamente in 111.952 € e 283.992 €; per anni successivi oneri necessari sono definiti in sede di legge di bilancio regionale
Sanzioni:
In caso di mancata presentazione nei termini delle dichiarazioni patrimoniali e dei redditi da parte dei soggetti in premessa: invio di diffida da parte del Presidente dell’Assemblea legislativa (se il ritardo riguarda il Presidente stesso, la diffida è emanata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea) ad adempiere entro 15 giorni. Se ciò non avviene: comunicazione di inadempienza del soggetto nella 1° seduta assembleare utile + pubblicazione di inadempienza sul sito istituzionale dell’Assemblea per 30 giorni. Se entro tale periodo i soggetti diffidati non presentano la documentazione richiesta:
a)sanzione da 500 a 10.000 €, erogata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, qualora il diffidato inadempiente è il Presidente della Giunta Regionale, Consiglieri regionali, Assessori regionali non consiglieri + pubblicazione dei nominativi degli inadempienti sul sito web dell’Assemblea + esecuzione forzata del pagamento se questo non avviene nei termini fissati
b)decadenza o revoca dell’incarico pronunciata dall’Organo regionale che ha proceduto alla sua nomina, qualora il diffidato è un soggetto diverso dai precedenti
Soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) non possono inoltre essere designati, nominati, eletti dagli Organi regionali fino a quando non adempiono agli obblighi di cui alla LR 41/12.