ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE (Legge 91/15)  (assopro01)

Soggetti interessati:

Operatori delle varie filiere agroalimentari che intendono dare vita ad Organizzazioni interprofessionali (OI)

Iter procedurale:

Legge 91/15 ad art. 3 stabilisce che ai fini del riconoscimento le Organizzazioni interprofessionali (OI) debbono dimostrare di rappresentare una quota pari almeno a 40% del settore, o di ciascun prodotto, o gruppo di prodotti di riferimento (25% nel settore lattiero caseario). Percentuale elevata a 51% se OI opera in singola circoscrizione economica, rappresentante comunque almeno 30% di produzione nazionale (ridotta a 15% nel caso del settore lattiero caseario)

MI.P.A.A.F. può riconoscere con decreto, sentita Conferenza Stato-Regioni, una unica OI per singolo prodotto, o gruppo di prodotti a livello nazionale, o per singola circoscrizione economica

Se presentate più domande di OI per stesso prodotto o gruppo di prodotti, riconoscimento è concesso ad una OI più rappresentativa. Se dopo riconoscimento di OI, viene presentata domanda di riconoscimento da parte di altra OI per stesso settore, prodotto, gruppo di prodotti che dimostra di essere più rappresentativa, si procede a revoca del precedente riconoscimento a favore di OI più rappresentativa

OI può associare, con funzioni consultive, Organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo ed agroalimentare, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali

OI nella redazione dei contratti tipo per la vendita dei prodotti agricoli ad acquirenti, o per fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori, è tenuta a rispettare disposizioni sul commercio

OI riconosciuta può chiedere al Ministero l’estensione delle regole interne a tutti i produttori di quel settore/territorio, purché dimostri che tale decisione è stata approvata con voto favorevole di almeno 85% degli associati interessati all’attività economica in questione (salvo che lo statuto dell’Organizzazione non preveda una maggioranza più elevata).

Ministero deve accertarsi di ciò, tenendo conto della struttura economica della filiera e dei volumi di beni prodotti trasformati o commercializzati dagli operatori professionali investiti dall’estensione delle regole. Ministero provvede a pubblicare sul proprio sito la richiesta di OI, affinché interessati possa esprimere proprie osservazioni

Ministero decide entro 2 mesi (3 mesi se rilevata opposizione di oltre 1/3 di interessati), altrimenti domanda si intende respinta, in merito alla estensione delle regole “erga omnes” per un periodo limitato di tempo. Richiesta si intende approvata se non rilevata opposizione da parte di Organizzazioni, rappresentative di oltre 1/3 degli operatori economici coinvolti

In caso di estensione delle regole, queste si applicano a tutti gli operatori del settore, o del prodotto, o gruppo di prodotti in questione, anche se non aderenti ad OI

ICQRF vigila su applicazione delle norme ed irroga sanzioni in caso di violazioni accertate, a seguito di controlli eseguiti d’ufficio o su segnalazione dei soggetti interessati

Sanzioni:

Se operatore non rispetta regole “erga omnes”: multa da 1.000 a 50.000 €, in relazione all’entità della violazione, o fino a 10% del valore dei contratti stipulati in violazione delle suddette norme

Entità aiuto:

OI riconosciute, anche articolate in sezioni territoriali o circoscrizioni economiche, possono chiedere, per svolgimento dei propri compiti istituzionali (in particolare promozione dei prodotti della rispettiva filiera), contributi obbligatori agli operatori che applicano le regole interne di OI, anche se non sono membri di questa. Tali contributi sono disciplinati dalle norme del diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale

Gli introiti delle sanzioni applicate sono versati al bilancio dello Stato e destinati al finanziamento di iniziative in favore di Organizzazioni interprofessionali agroalimentari