ORGANISMO PAGATORE

ORGANISMO PAGATORE (Reg. 1306/13, 907/14, 908/14; Legge 35/12; D.M. 20/10/06, 28/3/12)  (enti36)

Soggetti interessati:

CE, Stati membri, Regione, imprenditori agricoli

Iter procedurale:

Stato membro designa Autorità nazionale competente (per Italia è MI.R.A.A.F.) per:

  1. a) rilascio, riesame e revoca riconoscimento di Organismi pagatori in base a criteri fissati da UE;
  2. b) esecuzione compiti affidati ad Autorità competente, tra cui informato subito Commissione in merito riconoscimenti e revoche Organismo pagatore

Organismo pagatore incaricato di gestione e controllo delle spese fondi FEAGA e FEASR, fornendo garanzie sufficienti in merito a:

  1. a) controllo ammissibilità delle domande ed in PSR procedure di attribuzione di aiuti, nonché loro conformità a norme UE, prima di procedere a pagamento;
  2. b) esatta e integrale contabilizzazione di pagamenti eseguiti;
  3. c) esecuzione controlli previsti da normativa UE;
  4. d) presentazione documenti necessari nei tempi e modi previsti da UE;
  5. e) accessibilità di documenti e loro conservazione in modo da garantirne completezza, validità e leggibilità nel tempo.

Stato membro riconosce Organismo pagatore se rispettano condizioni di cui sopra e dispongono di:

  1. a) struttura amministrativa interna in grado di eseguire autorizzazione e controllo dei pagamenti FEAGA e FEASR (in particolare controlli in loco), in modo da erogare a beneficiari importo autorizzato, nonché registrare tutti i pagamenti nei conti Organismo pagatore distinti tra FEAGA e FEASR ed inviare dichiarazioni mensili (per FEAGA) e trimestrali (per FEASR) e annuali a Commissione. In registro annotare anche scorte di intervento, anticipi non liquidati, cauzioni, debitori. Struttura organizzativa deve fissare ripartizione di responsabilità ad ogni livello;
  2. b) risorse umane adeguate per esecuzione funzioni assegnate, ripartizione dei compiti (Nessun funzionario con più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento, contabilizzazione di somme imputate a FEAGA e FEASR senza supervisione di altro funzionario). Prevista formazione adeguata di personale (in particolare su problema frodi) e politica di rotazione del personale in modo da evitare rischio conflitto di interessi;
  3. c) delega ad altro organismo esecuzione qualsiasi compito affidato, occorre accordo scritto in cui specificare compiti delegati, natura delle informazioni e documenti giustificativi da inviare entro determinati termini; responsabilità di Organismo pagatore nella legittimità di operazioni eseguite ed interessi UE; responsabilità di altro Organismo; garanzie di mezzi e risorse di Organismo delegato di assolvere compiti affidati; verifica di Organismo pagatore su operatore idoneo di Organismo delegato;
  4. d) attività di controllo tramite:
  • procedure ricezione, registrazione, trattamento domande (compresi documenti prescritti); verifiche da effettuare al riguardo; esecuzione pagamento solo dopo che verifiche accertato conformità domanda a norme UE (per FEASR anche rispetto norme su appalti relazione a corredo di ogni domanda attestazione ammissibilità domanda e lavoro istruttorio eseguito (se controlli eseguiti a campione descrivere metodo di campionamento e risultati di tutte le iscrizioni; conservazione documenti giustificativi usati);
  • procedure di pagamento su conti bancari di beneficiari da eseguire entro 5 giorni lavorativi da data imputazione a FEAGA/FEASR. Se none seguiti trasferimenti di importo, non dichiarati nei fondi a fini di rimborso, o se già dichiarati, nuovamente accreditati a FEAGA/FEASR con dichiarazione mensile/trimestrale successiva. Vietati pagamenti in contanti;
  • procedura di contabilità atte a garantire completezza ed esattezza di dichiarazioni mensili FEAGA e trimestrali FEASR (Eventuali errori individuati e corretti a seguito verifiche periodiche), nonché contabilità scorte di intervento (quantitativi e relative spese registrate in modo corretto e tempi brevi per partita identificata in ogni fase, cioè da accettazione offerta fino a smaltimento prodotto);
  • procedure in materia di anticipi da indicare separatamente nei registri contabili e liquidare nei termini fissati e garanzie fornite solo da Istituto finanziario riconosciuto, valida fino a liquidazione e incamerate su richiesta di Organismo pagatore;
  • procedure in caso di debiti che Organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto di FEAGA e FEASR (individuazione e registrazione in unico registro debitori e debiti da riscuotere aggiornato periodicamente), individuando misure nel recupero di importi dovuti;
  • pista di controllo: documenti attestanti autorizzazione,contabilizzazione, pagamento domande di aiuto, informazioni relative a gestione anticipi, cauzioni, debiti disponibili presso organismo pagatore;
  1. e) informazione e comunicazione. Organismo annota ogni modifica Regolamento UE (in particolare tasso di aiuto), nonché aggiorna banche dati ed istruzioni sicurezza sistemi di informazione che a partire da 16/10/2016deve essere certificata in conformità con organizzazione internazionale per standardizzazione 27001 (Stato membro può escludere Organismi pagatori con meno di 40.000.000 € di spesa);
  2. f) monitoraggio continuo mediante attività di controllo interno di servizi tecnici ed Organismi delegati ad eseguire certe funzioni per accertare regolare attuazione regolamenti e procedure, esecuzione modifiche per migliorare sistemi di controllo; revisione domande di aiuto e pagamento ad Organismo pagatore sospette di irregolarità; procedure per evitare ed individuare frodi ed irregolarità (specie in settori ritenuti ad alto rischio);
  3. g) valutazione distinta da parte servizio di controllo interno di organismo pagatore che deve essere indipendente, riferire a direttore di Organismo, verificare adeguatezza procedure adottate per garantire che “contabilità sia esatta, completa, tempestiva” (Verifiche limitate a determinate misure o campioni di operazioni, purché programma di lavoro copra tutti i settori in 5 anni), registrare attività di controllo interno ed includerla in relazioni o raccomandazioni destinate ad Organismo pagatore.

Stato membro può definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto di dimensioni, responsabilità, caratteristiche di Organismo pagatore.

Se riconosciuti più Organismi pagatori, Stato membro individua Organismo di coordinamento che per ottenere riconoscimento deve adottare procedure in grado di garantire che:

  1. a) dichiarazioni destinate a Commissione basate su informazioni autorizzate prima di invio;
  2. b) esistenza di pista adeguata di controllo a sostegno informazioni inviate a Commissione;
  3. c) informazioni ricevute ed inviate archiviate in modo sicuro.

Organismo di coordinamento funge da unico interlocutore di Commissione per Stato membro in merito a fondi FEAGA/FEASR per quanto concerne:

  1. a) divulgazione informazioni circa funzioni di organismo pagatore e “promozione applicazione armonizzata delle stesse”;
  2. b) comunicazione alla Commissione delle informazioni prescritte;
  3. c) messa a disposizione di Commissione dati contabili necessari a fini statistici e di controllo.

Organismo pagatore e di coordinamento debbono tenere distinte tali attività, avvalendosi per coordinamento eventualmente di altri organi o servizi amministrativi, garantendo sempre adeguatezza di struttura amministrativa, personale, tecnologia, comunque proporzionale ai rischi effettivi. Informazioni riconoscimento Organismo coordinamento comunicate a Commissione prima che qualunque spesa da questo sostenuta addebitata a FEAGA/FEASR, allegando atto di riconoscimento ed informazioni su modalità amministrative, contabili, controllo adottate.

MI.P.A.A.F. designa Organismo di certificazione che organizza lavori, tenendo conto natura e calendario delle operazioni relative ad esercizio finanziario, in modo da redigere relazione annuale, in cui evidenziare:

  1. a) Organismo pagatore soddisfatto criteri di riconoscimento;
  2. b) adeguate garanzie fornite da procedure applicate da Organismo pagatore in merito a spese imputate a FEAGA/FEASR, assicurando regolarità e legalità di operazioni e rispetto delle raccomandazioni impartite;
  3. c) conformità di conti annuali con libri e registri contabili di Organismo pagatore;
  4. d) veridicità, esattezza, completezza della registrazione delle dichiarazioni di spesa delle operazioni imputate ai Fondi;
  5. e) tutela di interessi finanziari UE in merito anticipi pagati, garanzie ottenute,s corte di intervento, importi da percepire;
  6. f) numero e qualifiche di personale impegnato in audit, lavoro svolto, numero operazioni esaminate, livelli di rappresentatività ed attendibilità risultati, carenze rilevate, raccomandazioni per migliore gestione, eventuali elementi di verifica ricevuti da altri Organismi certificazione.

Organismo di certificazione predispone strategia di audit, conforme a standard internazionali, in cui fissato campo di applicazione, calendario, metodologia di audit e di campionamento. Per ogni esercizio finanziario definito pianodi audit, tenendo conto analisi di rischio. Organismo invia a Commissione strategia e piano di audit, che deve raggiungere “livello ragionevole di affidabilità” fissato da Commissione.

Audit articolato in audit dei sistemi, verifiche sostanziali, verifica di riconciliazione delle dichiarazioni finanziarie e di gestione. Verifica sostanziale delle spese comprende verifica di regolarità e legalità delle operazioni a livello di beneficiario finale. A tal fine Organismo certificazione accompagna Orgasmo pagatore quando effettua controlli in loco di 2° livello (non quelli iniziali, salvo impossibilità di effettuare nuovo sopralluogo). Dichiarazione di gestione (Modello riportato in G.U.CE 255/14), corredata da riserva finalizzata a quantificare importo finanziario potenziale con piano di azione correttivo e relativo calendario di attuazione redatto da Organismo pagatore entro termine congruo per consentire ad Organismo di certificazione di esprimere parere. Dichiarazione basata su effettiva supervisione del sistema di gestione e controllo eseguito nel corso di intero anno.

Autorità competente designa Organismo di audit, avente qualifica di Autorità di revisione contabile “in possesso di qualifiche, competenze e capacità necessarie per effettuare revisioni”, nonché indipendente da Organismo pagatore, incaricandolo di eseguire esame prima di concessione riconoscimento, comprendente:

  1. a) procedure e sistemi attuati da Organismo pagatore per autorizzare ed eseguire pagamenti;
  2. b) suddivisioni mansioni ed adeguatezze controllo interno ed esterno di operazioni finanziarie con FEAGA e FEASR;
  3. c) idoneità di procedure attuate per tutelare bilancio UE, incluse misure antifrode basate sul rischio;
  4. d) sicurezza sistemi informatici;
  5. e) tenuta registri contabili

Organismo audit elabora relazione in cui illustrato lavoro svolto e risultati ottenuti, indicando se Organismo pagatore soddisfa criteri di riconoscimento. Relazione consegnata ad Autorità competente ai fini rilascio riconoscimento

Organismo pagatore tiene contabilità riservata ad imputazione di spese ed entrate, nonché mezzi finanziari messi a sua disposizione da FEAGA/FEASR  (Per FEASR contabilità separata per ogni PSR, in modo da poter identificare per ogni misura/operazione importo di spesa pubblica e di contributo UE pagato, importi da recuperare per irregolarità o negligenza constatate, importi recuperati, evidenziando operazione originaria)

In merito a FEAGA, Organismo pagatore raccoglie e fornisce a Commissione informazioni, entro 3° giorno lavorativo di settimana (entro 3° giorno lavorativo del mese, quando settimana a cavallo di 2 mesi) su importo totale di spese sostenute ed entrate con  destinazione specifica riscosse da inizio mese fino a settimana precedente. Stato membro invia a Commissione:

–          entro 3° giorno lavorativo del mese informazioni su importo globale di spese sostenute ed entrate con destinazione specifica riscosse nel mese precedente, nonché informazioni atte a spiegare differenze rilevanti con previsioni trasmesse;

–          entro giorno 12 di ogni mese dichiarazioni di spesa comprendente:

  1. a) rendiconto (Modello fornito da Commissione) in base a dati ripartiti secondo nomenclatura bilancio UE e per tipo di spesa e di entrate con destinazione specifica riscosse nel mese precedente e da inizio esercizio finanziario fino a mese precedente; previsioni di spese ed entrate con destinazione specifica nel mese in corso e 2 mesi successivi e periodo fino a fine esercizio;
  2. b) riepilogo (Modello fornito da Commissione) dei precedenti dati per tutti gli Organismi pagatori;
  3. c) conti giustificativi di uscite ed entrate relative ad intervento pubblico.

Dati forniti debbono corrispondere a “pagamenti ed incassi effettivamente realizzati nel corso del mese” e sono imputati a bilancio FEAGA per esercizio finanziario “N”. In deroga

–          spese possono essere pagate prima di imputazione in FEAGA se disposizione acquista efficacia nel mese in oggetto o in quello successivo;

–          entrate con destinazione specifica di cui Stato membro debitore verso Commissione dichiarato nel mese in cui scade termine versamento somme corrispondenti

–          rettifiche decise da Commissione nell’ambito di liquidazione conti e verifica di conformità sono detratte o aggiunte a pagamenti mensili (Stato membro può indicare tali rettifiche nel mese in cui effettuate)

Spese ed entrate con destinazione specifica considerate alla data di addebito o accredito sul conto di Organismo pagatore, possono comprendere rettifiche dei dati dichiarati nei mesi precedenti stesso esercizio finanziario (Se rettifiche ad entrate con destinazione specifica portano per dato mese a bilancio delle entrate negativo, riportate a mese successivo)

Ordini di pagamento non eseguiti, o pagamenti addebitati e poi riaccreditati contabilizzati come importi detratti da spese per mese in cui è mancata esecuzione o annullamenti segnalati ad Organismo pagatore.

Pagamenti dovuti a titolo FEAGA gravati da crediti si considerano interamente effettuati alla data pagamento somma dovuta da beneficiario se credito inferiore a spese liquidate o a data di compensazione se spesa inferiore a credito.

Operazioni da considerare per dichiarazione di spesa relativa ad ammasso pubblico sono quelle approvate a fine mese, prodotte nel corso del suddetto mese nei conti di Organismo pagatore. Tuttavia nel mese di Settembre, valori ed importi imputati entro 15 Ottobre e in caso di deprezzamento del prodotto importi imputati alla data di decisione di questo.

Sulla base dei dati trasmessi, Commissione decide di versare pagamento mensile, fatto salvo rettifiche imposte da decisioni successive e tenendo conto di riduzioni e sospensioni. Se totale spese dichiarate da Stato membro per esercizio finanziario successivo supera 75% totalità stanziamenti esercizio in corso, impegni anticipati e pagamenti mensili corrisponderti concessi in misura proporzionale a dichiarazione di spesa nel limite di 75% stanziamenti e servizio in corso.

Commissione tiene conto saldo non rimborsato a Stato membro nelle decisioni per rimborso successive. Con decisione di versare pagamenti mensili (Stato membro comunica a Commissione intestazione e numero di conto),Commissione mette a disposizione di conto aperto da Stato membro “mezzi finanziari necessari a copertura di spese da finanziare mediante FEAGA, deducendo importo corrispondente da entrate con destinazione specifica”. Se pagamento, detratte entrate, da luogo ad importo negativo, deduzioni in eccesso riportate a mese successivo.

In merito a contabilità finanziaria relativa ad intervento pubblico UE vedi scheda “cee05”

Ai fini gestione finanziaria FEAGA, spese effettuate oltre termini di pagamento prescritti ammesse a finanziamento UE:

  1. a) senza operare nessuna riduzione n ei pagamenti mensili se rappresentano fino a 5% di spese pagate nei termini;
  2. b) riduzione di: 10% di tutte le spese supplementari pagate entro mese successivo a quello di scadenza se rappresentano oltre 5%; 25% se pagate entro 2° mese successivo a quello di scadenza; 45% se pagate entro 3° mese successivo a quello di scadenza; 70% se pagate entro 4° mese successivo a quello di scadenza; 100% se pagate oltre 4° mese successivo a quello di scadenza.

In deroga per pagamenti diretti soggetti a massimale:

  1. a) quando limite non interamente utilizzato per pagamento nell’anno civile N entro 15 Ottobre di esercizio N+1 e parte rimanente del limite supera 2%, quota rimanente ridotta di 2%
  2. b) durante esercizio finanziario N+1, pagamenti relativi ad anno N-1 o anni precedenti effettuati oltre termini prescritti, ammissibili a finanziamento FEAGA se importo totale pagamenti eseguiti entro esercizio N+1, eventualmente rettificato, non supera massimale fissato per anno civile N senza tener conto di rimborso
  3. c) spese che superano massimale di cui sopra, ridotte del 100%

Nell’ambito dei pagamenti mensili, controllo rispetto termini dei pagamento eseguito 2 volte ad anno sulle spese effettuate entro 31 Luglio e 15 Ottobre. Eventuali esuberi nei pagamenti rilevati nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre presi in considerazione al momento decisione di liquidazione. Riduzioni applicate, fatta salva verifica di conformità

Se per FEAGA Stato membro autorizzato a versare anticipi fino a certo importo entro data fissata, spese che superano tale importo massimo considerate come effettuate prima di tale data, comunque ammissibile a finanziamento UE, previa riduzione di 10%

Commissione effettua pagamento del saldo di spese dichiarate da Organismo pagatore diminuite di importo di entrate con destinazione specifica indicate da Stato membro nella stessa dichiarazione di spesa. Stanziamenti diimpegno e di pagamento generati da entrate con destinazione specifica aperti a partire da assegnazione di queste in bilancio, con destinazione effettiva di contabilità nei 2 mesi successivi a ricezione dichiarazione di Stato membro. Importi trattenuti prima di pagamento aiuto oggetto di irregolarità o negligenza dedotti da spesa corrispondente.

Finanziamento da parte FEAGA è pari a spesa calcolata in base a dati forniti da Organismo pagatore, previA detrazione di eventuali entrate originate da misure di intervento indicate da Organismo pagatore in dichiarazione di spesa.

In caso di adozione tardiva bilancio UE, pagamenti mensili FEAGA concessi solo per percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ogni Stato membro. Commissione tiene conto del saldo non rimborsato a Stato membro nelle decisioni relative a rimborsi successivi

Commissione può rinviare pagamenti mensili da versare a Stati membri se comunicazioni da parte Organismo pagato0re arrivano in ritardo o contengono discrepanze che richiedono verifiche. Per spese FEAGA applicati seguenti tassi di sospènsione dei pagamenti:

  1. a) se risultati dei controlli non comunicati entro 15 Ottobre: 1% delle spese non inviate nei termini;
  2. b) se risultati dei controlli non comunicati entro 1 Dicembre: 1,5% delle spese non inviate nei termini

In merito a contabilità finanziaria FEASR, Stato membro trasmette per ogni PSR a Commissione entro 31 Gennaio e 31 Agosto previsioni relative ad importi da finanziare con FEASR nell’esercizio finanziario in corso con stima aggiornata di domande da finanziare in anno successivo

Organismi pagatori redigono dichiarazioni di spesa per ogni PSR contenente:

  1. a) importo spesa pubblica ammissibile per cui versato contributo FEASR nel periodo di riferimento;
  2. b) informazioni su strumenti finanziari attuati;
  3. c) informazioni su anticipi versati ai beneficiari;
  4. d) importo recuperato nel periodo in corso.

Dopo approvazione PSR da parte di Commissione, Stato membro invia dichiarazione di spesa entro 30 Aprile per periodo 1 Gennaio – 31 Marzo, entro 31 Luglio per periodo 1 Aprile – 30 Giugno, entro 10 Novembre per periodo 1 Luglio – 15 Ottobre, entro 31 Gennaio per periodo 16 Ottobre – 31 Dicembre. Tuttavia spesa versata da Organismo pagatore ai beneficiari prima di approvazione PSR o prima di approvazione di modifica a PSR, sono sostenute sotto la responsabilità di Stati membri e dichiarate a Commissione nella 1° dichiarazione di spesa successiva ad approvazione PSR

Se Commissione, a causa di informazioni incompleta o non chiara, “a motivo di disaccordi, divergenze di interpretazione”, per presumibili irregolarità nelle dichiarazioni di spesa o carenze nel funzionamento del sistema di gestione e controlli di PSR, chiede ulteriori verifiche. Stato membro fornisce tali informazioni entro termine fissato “secondo gravità del problema constatato”.

Termine di esecuzione pagamenti intermedi interrotto per importo oggetto domanda pagamento da data invio richiesta informazioni fino a ricezione di queste. In assenza risposta o risposta insoddisfacente indicante che normativa non rispettata, o evidenziato utilizzo improprio di Fondi UE da parte Stato membro, Commissione riduce o sospende pagamenti. Spese dichiarate per dato periodo possono comportare rettifiche dei dati dichiarati per esercizi finanziari precedenti. Rettifiche di spese ed entrate con destinazione specifica imputabili ad esercizio finanziario effettuate solo nell’ambito di conti annuali da inviare a Commissione

Contributi UE da pagare calcolato per ogni misura e periodo di riferimento in base a piano di finanziamento vigente 1° giorno del periodo, tenendo conto di rettifiche del contributo UE dichiarate in dichiarazione di spesa per tale periodo. Se cumulo di contributo UE versato a PSR supera totale programmato per certa Misura di PSR, importo da pagare limitato ad importo pagamento per tale Misura. Contributo UE così escluso, può essere versatosuccessivamente se Stato membro presenta piano di finanziamento adottato approvato da Commissione. Contributo UE versato da Commissione in funzione disponibilità di bilancio, su conto aperto da Stato membro comunicato a Commissione.

Durante ogni periodo di riferimento importi contributi FEASR recuperati presso beneficiari dedotti da importo a carico di FEASR nella dichiarazione di spesa relativa a tale periodo. Importi in più o in meno risultanti da liquidazione contabile riutilizzati in PSR sono aggiunti o dedotti da importo contributo FEASR al momento m1° dichiarazione dopo decisione di liquidazione dei conti

In caso di adozione tardiva bilancio UE, per il FEASR

  1. a) pagamenti intermedi concessi solo in proporzione a stanziamenti disponibili in percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse per PSR. Commissione tiene conto del saldo non rimborsato a Stato membro nei pagamenti intermedi successivi;
  2. b) in caso di impegni di bilancio, prime rate annuali dopo adozione PSR rispettano ordine di adozione di questo, mentre impegni di bilancio per rate annuali successive ordine in base a “programmi che hanno esaurito i rispettivi impegni”. Se disponibilità limitate, Commissione può assumere impegni annuali parziali per PSR, con saldo residuo impegnato non appena disponibili nuovi stanziamenti.

Per spese FEASR applicati seguenti tassi di sospènsione dei pagamenti:

  1. c) se risultati dei controlli non comunicati entro 15 Ottobre: 1% delle spese per cui informazioni non inviate nei termini;
  2. d) se risultati dei controlli non comunicati entro 15 Gennaio: 1,5% delle spese per cui informazioni non inviate nei termini

Disposizioni comuni FEAGA e FEASR. Commissione definisce sistemi informatici tramite cui scambiare documenti ed informazioni con Stati membri/Regioni, in particolare:

  1. a) dati relativi ad operazioni finanziarie (conti mensili ed annuali di Organismi pagatori, dichiarazioni di spese ed entrate);
  2. b) documenti che consentono controllo dei conti mensili ed annuali e consultazione documenti ed informazioni di Organismi pagatori;
  3. c) testi ed orientamenti (compresi quelli per applicazione armonizzata di normative) di Commissione in materia di finanziamento politica agricola comune da parte Autorità autorizzate;
  4. d) modelli informatici per presentazione informazioni e documenti, da aggiornare periodicamente;
  5. e) archiviazione dati relativi a gestione conti dei Fondi, spese forfetarie o richiedenti metodi di calcoli specifici (v. spese finanziarie e deprezzamenti). Dati finanziari inseriti in sistema informatico da Organismo pagatore od Organismo da questo delegato od Organismo di coordinamento riconosciuto;
  6. f) firma elettronica di persona autorizzata in 1 o più fasi di procedura, sistema informatico deve consentire di identificare persona e garantire inalterabilità dei parametri anche per diverse fasi della procedura. Dichiarazioni di spesa e gestione conti annuali conservate in originale; documenti inviati per via elettronica da Organismo pagatore/Organismo coordinamento

In caso di disfunzione di sistema informatico o di collegamento instabile, Stato membro può in accordo con Commissione, inviare documenti in firma cartacea.

Atti di esecuzione che prevedono pagamenti mensili o pagamenti intermedi possono prevedere sospensione di pagamenti

Stati membri chiedono a Commissione entro 1 Novembre: acquisizione di immagini satellitari necessarie per programma di controlli o valutazione qualità sistema di identificazione di particelle agricole; superficie da controllare; numero zone di controllo programmate. A tal fine Stato membro comunica entro 15 Gennaio a Commissione zone interessate e calendario per ottenimento immagini. Commissione fornisce gratis immagini satellitari acquisite a Starti membri che le utilizzano nel rispetto di disposizioni fissate da UE in quanto proprietari di immagini e le restituiscono al termine dei lavori. Se richieste Stati membri supera bilancio, Commissione decide limite di immagini satellitari da fornire

Disciplinate norme relative a costituzione e gestione di cauzioni per ottenere agevolazioni UE (salvo caso di garanzie per pagamento dazi ad importazione/esportazione) a favore di Organismo pagatore, che è incaricato di ricevere cauzione e decidere se questa svincolata od incamerata, per “la parte pertinente di importo garantito” (cioè per parte di importo garantito del quantitativo per cui prescrizione non adempiuta)

Cauzione costituita in EURO da persona responsabile di pagamento importo dovuto in caso di inadempimento di obbligo. Organismo pagatore può rinunciare ad esigere costituzione di cauzione se persona tenuta ad adempimento obblighi è un Organismo pubblico o privato esercitante funzioni di Autorità pubblica, od importo da garantire è inferiore a 500 € (sufficiente impegno scritto di beneficiario a pagare “importo equivalente a cauzione che avrebbe dovuto costituire”). Valore di cauzione da costituire comprende “tutti i pertinenti obblighi connessi a medesime operazioni”. Organismo pagatore può non accettare o chiedere di sostituire cauzioni “a suo giudizio inadeguate o insoddisfacenti o non offrono copertura di sufficiente durata”

Cauzione costituita in forma di:

–          contanti: trasferimento si considera accettato quanto Organismo pagatore accerta disponibilità del relativo importo. Rientra in questa tipologia assegno, “il cui pagamento garantito da Organismo finanziario accreditato da Stato membro” e di cui Organismo pagatore può disporre di relativo importo. Cauzione depositata in contanti non produce interessi a favore di beneficiario e spese addebitate da Organismo finanziario sono a suo carico

–          fideiussione, costituita da fideiussore residente in UE ed accertato da Organismo pagatore. Fideiussione scritta contenente almeno:

1)       obbligo (Nel caso di cauzione cumulativa, tipi di obblighi), il cui adempimento garantito da pagamento somme di denaro;

2)       importo massimo che fideiussore si impegna a pagare;

3)       impegno fideiussore in solido con persona tenuta ad adempiere ad obbligo a versare entro 30 giorni da notifica ad Organismo pagatore entro limiti di fideiussione “qualsiasi importo dovuto quando cauzione diventa incamerabile”.

In caso di cauzione cumulativa, Organismo pagatore stabilisce quale parte destinare a copertura di determinato obbligo

–          deposito bancario o credito riconosciuto nei confronti di Ente/Fondo pubblico (validamente esigibile ed avente precedenza su ogni altro) o collaterali negoziabili (purché emessi o garantiti da Stato membro, aventi valore realizzabile pari a 115% garanzia prescritta calcolata da Autorità competente, tenendo conto spese di realizzo previste ed ultima quotazione disponibile, impegno di interessato a comprovare valore realizzabile di garanzie o costituire garanzia complementare, o sostituire garanzia originaria se valore realizzabile di bene, titoli, obbligazioni risulti per periodo di 3 mesi inferiore a 105% valore garanzia prescritta)

Ogni garanzia sostituita da altre garanzie, previa autorizzazione di Autorità competente se garanzia originaria divenuta escutibile ma non ancora incamerata o garanzia sostitutiva rientri tra depositi bancari o credito riconosciuto nei confronti di Ente pubblico o collaterali negoziabili. Garanzia cumulativa sostituita da altra garanzia cumulativa se questa copre almeno parte di garanzia cumulativa destinata a coprire adempimento di obblighi vigenti ed annotato saldo disponibile a seguito di tale operazione.

Autorità competente può limitare numero svincoli parziali ammessi per singola garanzia o fissare importo minimo per svincolo parziale e chiedere domanda scritta di svincolo prima di procedere a tale operazione. Se garanzia copre oltre 100% importo da garantire, parte garanzia eccedente 100% svincolata quando parte restante definitivamente svincolata

Autorità competente chiede a soggetto titolare obbligo pagamento importo escutibile entro 30 giorni, pena incasso immediato di garanzia o pagamento da parte fideiussore entro 30 giorni di tale importo o adozione idonei provvedimenti, affinché garanzia convertita in denaro sufficiente per recuperare importo dovuto o trasferimento di depositi bancari sul proprio conto. Garanzie in contanti e mediante fideiussione incassata da Autorità competente senza chiedere preventivo pagamento ad interessato. Fatto salvo quanto detto sopra:

  1. a) se decisa escussione di garanzia, ma poi differita a seguito di ricorso, interessato è tenuto a pagare interessi su importo escutibile per periodo che inizia 30 giorni dopo ricezione domanda pagamento e termina giorno pagamento importo escutibile;
  2. b) se a seguito esito ricorso chiesto ad interessato di pagare entro 30 giorni importo escutibile, Stato membro considera, per calcolo di interessi, che pagamento eseguito 20° giorno successivo a data di richiesta;
  3. c) tasso di interesse applicabile almeno pari a tasso interesse applicabile per riscossione importi in conformità diritto nazionale;
  4. d) Organismo pagatore detrae interessi pagati da spese a carico di FEAGA e FEASR;
  5. e) Stati membri possono chiedere integrazione periodica di garanzia per interessi applicabili.

Se garanzia escussa ed importo accreditato a Fondi, ma in seguito ad esito di ricorso in tutto o parte restituito con interessi, la restituzione a carico dei Fondi, salvo che imputabile a negligenza o errore grave di Autorità amministrativa o altri Organismi Stato membro

Stato membro tiene a disposizione di Commissione per ogni esercizio dati relativi a numero ed importo totale di garanzie divenute escutibili, indicando per ognuna quelle accreditate a bilanci nazionali o UE. Dati conservati per tutte le garanzie escutibili di importo superiore a 1.000 € riguardano sia somme pagate direttamente da interessati o riscosse mediante realizzo di garanzie. Stati membri mettono a disposizione di Commissione elenco di Istituti abilitati a prestare fideiussione (e loro requisiti) e tipi di garanzie accettate (e relative condizioni).

Se invocate cause di forza maggiore per giustificare mancato rispetto di obbligo occorre dimostrarlo in modo soddisfacente ad Organismo pagatore in modo che questo cancelli obbligo e svincoli cauzione

In caso di mancato adempimento ad obbligo per cui non fissato alcun termine ma solo di “eseguire o di astenersi da eseguire un’azione, cauzione incamerata nel momento in cui Organismo pagatore accerta mancato adempimento”. In caso di adempimento obbligo dopo scadenza termine previsto, cauzione incamerata nella misura di 10%, applicando poi al saldo residuo una percentuale supplementare pari a:

–          2% per giorno di ritardo sul termine prescritto se obbligo riguarda importazione prodotti da Paesi Terzi;

–          5% per giorno di ritardo sul termine prescritto se obbligo riguarda uscita di prodotti da territorio doganale UE.

In caso di adempimento obbligo entro termini previsti ma non presentata relativa prova, cauzione incamerata per ogni giorno di ritardo su termine in base alla formula 0,2/termine prescritto in giorni. Se prova consiste in presentazione titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione utilizzato o scaduto o presentazione prova che prodotti hanno lasciato territorio doganale UE, cauzione incamerata pari a 15% se prova presentataentro 730° giorno da scadenza titolo (Incamerata intera cauzione dopo tale data). Se prova riguarda presentazione titolo di esportazione con fissazione anticipata di restituzione utilizzato o scaduto, cauzione di incamerare pari a: 10% se titolo presentato entro 61° e 90° giorno da sua scadenza; 50% entro 91° e 120° giorno da scadenza; 70% entro 121° e 150° giorno da scadenza; 80% entro 151° e 180° giorno da scadenza; 100% dopo 180° giorno da scadenza

Non appena fornita prova (comunque entro 1095 giorni dal momento in cui cauzione destinata a coprire obbligo) di aver rispettato obbligo o dopo incameramento parziale della cauzione, la cauzione o saldo residuo viene subito svincolata. Interessato può chiedere svincolo parziale della cauzione dietro presentazione prova relativa a parte della quantità di prodotto, purché “non inferiore a quantità minima specificata nel regolamento che prevede la cauzione o come specificato da Stato membro”. Se non fissato alcun periodo di tempo per presentare prova, questo è stabilito in 365 giorni a decorrere da termine per adempimento di obbligo garantito da cauzione

Importo totale da incamerare mai superiore a 100% di importo garantito. Organismo pagatore può rinunciare ad incamerare importi inferiore a 100 €

Nel caso di versamento di anticipi prima che sia stato adempiuto determinato obbligo connesso ad ottenimento di aiuto, cauzione svincolata quando “accertato diritto ad attribuzione definitiva di importo anticipato” o importo attribuito maggiorato di percentuale stabilita da UE, viene rimborsato. Se termine per comprovare diritto ad aiuto è scaduto senza che interessato fornito prova prescritta, Organismo pagatore provvede subito ad incamerarecauzione, fermo restando possibilità di fornire prova dopo scadenza del termine “contro rimborso parziale di cauzione”

Organismo pagatore effettua pagamenti sempre in EURO. Nel caso di scambio con Stati membri o Paesi Terzi dove non adottato EURO, tasso di conversione da applicare è quello più recente fissato da Banca Centrale Europea “anteriormente al 1° giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore” (salvo caso di accettazione dichiarazione in dogana, o spese di intervento per ammasso pubblico, o prezzo minimo di barbabietola) vigente a:

–          momento di accettazione della dichiarazione in dogana, in caso di importi relativi ad importazione e tasse ad esportazione

–          giorno in cui rilevati prezzi rappresentativi, in caso di calcolo di valore forfetario ad importazione di ortofrutticoli

–          data in cui viene dichiarato che prodotto raggiunto destinazione eventualmente richiesta, o data accettazione domanda di pagamento restituzione da parte Organismo pagatore, in caso di restituzione a produzione

–          presa in consegna dei prodotti da parte operatore interessato e ”che garantisce uso appropriato dei prodotti in questione”, in caso di aiuti erogati in base a quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico

–          1° giorno per cui concesso aiuto in base a contratto stipulato, in caso di aiuti ad ammasso privato

–          in caso di settore vitivinicolo: 1° giorno di campagna viticola per ristrutturazione e riconversione vigneti, costituzione di fondi di mutualizzazione, assicurazione del raccolto; 1° giorno della campagna viticola in cui consegnati sottoprodotti della vinificazione a distillazione volontaria od obbligatoria; 1 Gennaio per investimenti ed innovazione; giorno in cui hanno luogo operazioni di vendemmia verde

–          1° giorno periodo oggetto domanda di pagamento, in caso di distribuzione latte e prodotti lattiero caseari

–          1 Aprile successivo, in caso di pagamento quote latte

–          giorno di ricevimento di offerta valida da parte Organismo pagatore, in caso di spese trasporto

–          1 Gennaio in caso di distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti derivati a bambini

–          1 Ottobre per cui tali prezzi ed importi applicati, in caso di tassa produzione di zucchero, prezzo minimo di barbabietola, prelievo su eccedenze

–          1 Gennaio in cui adottata decisione di concedere aiuto, in caso di importi relativi a misure di PSR

–          1 Gennaio in cui versata rispettiva rata, in caso di aiuti ripartiti su più anni

–          1 Gennaio in cui attuata spesa nel caso di Fondi di esercizio rischi

–          scadenza presentazione domanda a Commissione anno pagatore, in caso di aiuto finanziario nazionale ad Organizzazioni Produttori del settore ortofrutticoli

–          in caso di procedura di gara pubblica: giorno in cui si ha ricevimento di offerta valida per acquisti e vendite; giorno di operazione di ritiro ortofrutticoli; giorno in cui ha luogo operazione di mancata raccolta o raccolta verde di ortofrutticoli; termine ultimo di presentazione di offerte per costi di trasporto, trasformazione o ammasso pubblico e per importi destinati a studi; giorno in cui rilevati prezzi di mercato, importi ed offerte; data di emissione atto sanzionatorio in cui accertata da Organismo pagatore inadempienza di normativa agricola; inizio periodo di riferimento previsto da normativa in caso di fatturato od importi relativi a volumi di produzione

–          data pagamento o fissazione di anticipo, in caso di versamento anticipi di prezzo od importo

–          data di costituzione in caso di cauzione, salvo cauzione per anticipo (è quello di importo anticipo se al momento cauzione evento già verificato) o relativo a gara (giorno di presentazione offerta), esecuzione di offerta (data di scadenza presentazione offerta)

–          1° giorno lavorativo dell’anno ih caso di controllo delle operazioni

Organismo pagatore che assume nuove responsabilità di sposa riconosciute in queste entro 1/1/2015

Stato membro fornisce informazioni in merito ripartizione importo pagamenti, di cui al Modello Allegato XIII al Reg. 908/14 pubblicato su G.U.CE 255/14, e somme di tali importi ricevuti da ogni beneficiario nell’esercizio finanziario in questione, nonché descrizione misure finanziate da Fondi indicando natura ed obiettivi di ogni misura.  Se informazioni pubblicate consente di identificare persona fisica come beneficiario, in quanto facente parte di piccolo Comune con pochi beneficiari, Stato membro pubblica nome di entità amministrativa più ampia di cui fa parte Comune. Informazioni pubblicate entro 31 Maggio su sito internet accessibile per 2 anni tramite strumento di ricerca che permette ad utente di cercare beneficiari per nome, Comune, importi percepiti, misura o combinazioni di tali dati. Informazione dei b beneficiari fornita loro inserendola nei moduli domanda di aiuto o sostegno dei Fondi (In deroga per pagamenti percepiti nel corso di 2014 e 2015 informazione fornita a beneficiario con almeno 2 mesi di anticipo rispetto a data pubblicazione).Nel caso di importi relativi a “piccoli agricoltori” pubblicati su sito UE

Commissione gestisce sito internet UE con collegamento ai siti di Stati membri (i cui indirizzi inviati a Commissione non appena costituiti e ad ogni eventuale modifica incidente su loro accessibilità, nonché Organismo incaricato della sua gestione), in modo da fornire loro dati aggiornati trasmessi da singoli Stati membri

Se ritenuto Organismo non soddisfare criteri di riconoscimento, Autorità competente lo informa delle modifiche da apportare per ottenere riconoscimento. In attesa dia attuazione di tali modifiche accordato riconoscimento provvisorio (validità in base a gravità problemi rilevati, comunque inferiore a 12 mesi, eventualmente prorogabili)

Autorità competente comunica a Commissione “prima che qualunque spesa sostenuta da tale Organismo sia addebitata a FEAGA e FEASR”, riconoscimento di Organismo evidenziando:

  1. a) attribuzioni ad Organismo pagatore;
  2. b) ripartizione di responsabilità tra Dipartimenti di Organismo pagatore;
  3. c) rapporto di Organismo pagatore con altri Enti pubblici o privati, responsabili di esecuzione misure a seguito della quale Organismo imputa spese a Fondi;
  4. d) procedura di riconoscimento, verifica, approvazione domanda ed autorizzazione a pagamenti e registrazione di spesa;
  5. e) disposizioni relative a sistemi informatici;
  6. f) relazione esame per riconoscimento eseguito da Organismo di audit

Commissione informa Comitato fondi agricoli su Organismi pagatori rico0nosciuti da Stati membri

Autorità competente esercita costante controllo su Organismi pagatori, in base a relazioni redatte da Organismo di certificazione, e “tiene sotto sorveglianza eventuali lacune constatate”. Ogni 3 mesi invia relazione di Commissione su monitoraggio attività di Organismo pagatore, evidenziando mantenimento criteri di riconoscimento ed eventuali provvedimenti presi per rimediare a carenze rilevate. Stati membri istituiscono sistema per comunicare subito ad Autorità competente se Organismo pagatore non soddisfa più criteri di riconoscimento.

Se accertato che Organismo pagatore non rispetta più 1 o più criteri di riconoscimento tale da compromettere capacità di eseguire compiti affidati, Autorità competente verifica riconoscimento Organismo pagatore, imponendo piano di interventi per rimediare a lacune accertate entro termine fissato in base a gravità problema, comunque non oltre 12 mesi da verifica (Ammessa in casi giustificati e su richiesta Stato membro proroga). Autorità competente informa Commissione in merito verifica e progressi compiuti da attuazione del piano.

In caso di revoca riconoscimento, Autorità competente nomina subito altro Organismo pagatore “per garantire che pagamenti a beneficiari non vengono interrotti”

Commissione se ritiene che MI.P.A.A.F. non ottemperato ad obbligo di stabilire piano correttivo che Organismo pagatore non attuato piano entro periodo previsto, Commissione chiede a MI.P.A.A.F. di revocare riconoscimento ad Organismo pagatore, salvo se effettuate modifiche prescritte nuovo termine fissato da Commissione in funzione gravità del problema

Conti annuali di Organismo pagatore includono:

  1. a) entrate con destinazione specifica;
  2. b) spesa FEAGA previa deduzione pagamenti indebiti non recuperati alla fine di esercizio finanziario diversi da quelli di successiva lettera f), inclusi interessi, ripartita tra voci di bilancio UE;
  3. c) spesa FEASR ripartita per PSR, misure, aliquote di contributo. Dichiarazione annuale comprende anche informazioni su importi recuperati. A chiusura programma pagamenti indebiti non recuperati dedotti da spesa diesercizio finanziario di riferimento;
  4. d) tabella attestante differenza per voce o nel PSR per programma, misura, aliquota di contributo tra spese ed entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate per stesso periodo in dichiarazione di spesa per FEAGA e FEASR, corredata di spiegazione per ogni differenza;
  5. e) importi a carico di Stato membro ed UE;
  6. f) tabella pagamenti indebiti e relativi interessi (Modello Allegato II a 908/14 pubblicato su G.U.CE 255/14);
  7. g) estratto da registro dei debitori di importi da recuperare ed accreditare a FEAGA e FEASR diversi da lettere b), c), f) incluse sanzioni e relativi interessi (Modello Allegato III a 908/14 pubblicato su G.U.CE 255/14);
  8. h) sommario operazioni di intervento pubblico, specificando entità ed ubicazione di scorte a fine esercizio finanziario;
  9. i) conferma che spese, entrate con destinazione specifica, dati relativi ad ogni singolo movimento in magazzino di intervento conservato in contabilità di Organismo pagatore;
  10. j) saldo di chiusura a fine esercizio finanziario di anticipi cumulati non utilizzati o non liquidati versati da Stato membro a beneficiari , ripartiti per misura e programma (per FEASR di strumenti finanziari dove saldo riguarda importi pagati da Commissione non usati da Stato membro per pagamenti a destinatari finali, né impiegati per contratti di garanzia)

Ai fini di liquidazione dei conti, Stato membro trasmette a Commissione entro 15 Febbraio:

  1. a) elementi componenti conti annuali di cui sopra;
  2. b) parere e relazioni di Organismi certificazione;
  3. c) registrazione completa di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo;
  4. d) dichiarazione di gestione

Eventuali ulteriori informazioni richieste da Commissione inviate entro termine fissato. Ammessa proroga a seguito richiesta motivata presentata prima di scadenza termini da Stato membro. Forme e contenuti di informazioni contabili stabilite da Commissione, che le utilizza al fine di eseguire propri compiti di liquidazione de conti e monitorare sviluppi e fornire previsioni in settore agricolo. Ai dati possono accedere Corte dei Conti Europea ed Ufficio Europeo per lotta antifrode, fermo restando garanzia di privacy nei dati personali, incluse nelle informazioni contabili (richiesta alla riservatezza inviata a Commissione, utilizzando Modello Allegato IV a Reg. 908/14 pubblicato su G.U.CE 255/14)

Documenti giustificativi, in formato0 cartaceo o elettronico, di spese finanziarie ed entrate relative a FEAGA e FEASR conservate a disposizione di Commissione fino a 3° anno successivo a liquidazione conti od esecuzione pagamento definitivo da parte Organismo pagatore (Nel caso di irregolarità o negligenza fino a fine 3° anno successivo a quello di intero recupero di importi da beneficiario e loro accredito a fondi UE o quello di mancato recupero). Per verifiche procedure di conformità documenti giustificativi conservati fino a fine 1° anno successivo a conclusione procedura o, se procedura determina procedimento davanti a Corte di Giustizia UE, fino a 1° anno successivo a conclusione procedimento

Decisione Commissione di liquidare conti determina ammontare spesa riconosciuta imputabile a fondi UE da Strato membro nell’anno in questione, al netto di eventuali riduzioni o sospensioni, con contestuale determinazione importi a carico di Stato membro e UE. Per FEASR liquidazione conti comprende fondi riutilizzati mediante riassegnazione da parte Stato membro. Per FEAGA importo da recuperare determinato detraendo pagamenti mensili erogato nell’esercizio finanziario da spese riconosciute (Commissione detrae tale importo da pagamenti mensili relativi a spese effettuate nel 2° mese successivo a liquidazione conti), mentre per FEASR importo da recuperare determinato detraendo pagamenti intermedi erogati da spese riconosciu8te per tesso esercizio finanziario (Commissione detrae tale importo da primo pagamento presentato da Stato membro dopo adozione decisione). Commissione comunica entro 30 Aprile a Stato membro risultati delle proprie verifiche, nonché eventuali modifiche proposte. Se per colpa di Stato membro impossibile liquidare conti prima di 31 Maggio, Commissione notifica a questo indagini supplementari.

Per stabilire importi da escludere da finanziamento UE se constatate spese non conformi a norme UE, Commissione, usando proprie verifiche ed informazioni fornite da Stato membro, comunica a questo risultati verifica di conformità svolta, specificando provvedimenti correttivi da apportare ed indicando livello provvisorio di rettifica finanziaria, con proposta di riunione bilaterale da tenere entro 4 mesi da scadenza termine risposta concesso a Stato membro (Non oltre 2 mesi, eventualmente prorogato di altri 2 mesi su richiesta di Stato membro) in cui:

  1. a) dimostrare a Commissione effettiva portata di inadempienza o rischi per fondi UE inferiore a quanto indicato da Commissione;
  2. b) informare Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare rispetto a norme UE e data di loro attuazione;
  3. c) evidenziare non necessità di riunione bilaterale.

In riunione bilaterale Commissione e Stato membro cercano di raggiungere accordo su misure da adottare, valutazione gravità di inadempienza, danno finanziario causato a UE. Entro 30 giorni successivi, Commissione elabora verbale e lo invia a Stato membro, che entro 15 giorni può far pervenire proprie osservazioni. Entro 6 mesi da invio verbale, Commissione comunica proprie conclusioni a Stato membro, specificando spese da escludere da finanziamento UE. Se Stato membro si è avvalso procedura di conciliazione, Commissione deve comunicare proprie conclusioni entro 6 mesi da ricevimento relazione organo di conciliazione o ricevimento informazioni supplementari di Stato membro, purché Commissione disponga di tutte le informazioni pertinenti, altrimenti può chiedere informazioni supplementari a Stato membro da inviare entro 2 mesi o informarlo che intende compiere missione di audit supplementare (Nuovo periodo decorre da tale supplemento di verifica). Dopo decisione di escludere spese da finanziamento UE, Commissione può prendere in considerazione informazioni trasmesse da Stato membro se ciò necessario per evitare di sottostimare danno finanziario causato a UE. Se invio tardivo di informazioni giustificato da fattori esterni, Commissione, su richiesta di Stato membro, può fissare data diversa per detrazioni o autorizzare rimborso in 1 o più rate se ciò giustificato da entità di detrazioni. In casi debitamente giustificati, Commissione comunica a Stato membro proroga periodi di accordo e cancellazione

Commissione può decidere di non avviare o concludere indagine di verifica conformità se rettifica finanziaria emersa da indagine inferiore a 50.000 € e 2% spesa interessata o importi da recuperare. Se riduce pagamenti mensili, Commissione può decidere di non avviare o concludere indagine di verifica conformità se Stato membro non solleva obiezioni

Commissione istituisce organo di conciliazione con il compito di:

  1. a) esaminare ricorsi presentati da Stato membro che ha ricevuto comunicazione formale di Commissione, compresa valutazione di spesa che Commissione intende escludere da finanziamento UE;
  2. b) conciliare posizioni divergenti di Commissione e Stato membro;
  3. c) redigere relazione su azione di conciliazione, formulando osservazioni in caso “punti controversi siano rimasti del tutto od in parte irrisolti”

Organo di conciliazione, nominato da Commissione per 3 anni (rinnovabile per 1 anno), composto di almeno 5 membri di Stati membri diversi, scelti tra esperti indipendenti in materia di finanziamento di PAC o PSR o pratiche diaudit finanziario. Commissione può mettere fine a mandato di membri del Comitato che non soddisfano più requisiti richiesti per svolgere loro compiti o “non disponibili per lasso di tempo indeterminato”, sostituendo tali membri con membri supplenti per durata restante del mandato. Membri del Comitato svolgono loro funzioni in tutta indipendenza, senza chiedere o accettare istruzioni né da Commissione, né da Stato membro. Membri non possono partecipare a discussione o firmare relazione se sono occupati direttamente della questione trattata. Membri sono tenuti a non divulgare informazioni di cui venuti a conoscenza, essendo soggetti ad obbligo del segreto professionale. Riunioni del Comitato svolte presso Commissione, presiedute da Presidente o membro anziano (segreteria svolta da Commissione). Relazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti (con quorum di 3), firmata da Presidente e tutti i membri, seguendo seguente procedura:

–          Stato membro presenta ricorso a Organo conciliazione entro 30 giorni da comunicazione di Commissione

–          richiesta di conciliazione ammissibile se importo da escludere da fi9nanziamenti UE superiore a 1.000.000 € o rappresenta almeno 25% spesa annua totale di Stato membro e se Stato membro dimostra che trattasi di questione di principio relativa ad applicazione diritto UE (Esclusi problemi di interpretazione giuridica)

–          Organo conciliazione esegue ricerche sollecitamente su informazioni a disposizione (eventualmente elementi supplementari forniti da Stato membro che vengono trasmesse a Commissione nei 2 mesi successivi) e tramite audizioni di Commissione e Stato membro interessato

–          conciliazione entro 4 mesi da invio richiesta, posizioni di Commissione e Stato membro. Se ciò non avviene, procedura di conciliazione è fallita, riportandone in relazione i motivi o in caso di accordo parziale, invitando Commissione a valutare nuove informazioni pervenute

–          redazione di relazione inviata a Stato membro interessato, Commissione, altri Stati membri operanti nel Comitato Fondi agricoli

Entità aiuto:

Interessi su pagamenti indebitamente erogati da recuperare a seguito di irregolarità o negligenze calcolati per periodo trascorso tra scadenza termine pagamento per beneficiario in caso di recupero (comunque non oltre 60 giorni) e data di rimborso al tasso di interesse previsto da normativa nazionale per recupero spese indebite. Stato membro può decidere recupero debiti di beneficiario mediante deduzione di tali importi da furti pagamenti a suo favore da parte Organismo pagatore

Membri del Comitato di conciliazione remunerati per tempo dedicato ad incarico secondo personale UE

Importo da finanziare per misura di intervento determinato in base a conti stabiliti e tenuti da Organismi pagatori in cui addebiti o accreditati vari elementi che compongono spese ed entrate di scorte pubbliche. Finanziamento FEAGA a spese di misure di intervento pari a spese comunicate da Organismi pagatori, previa detrazione delle entrate eventuali da misure di intervento incluse da Organismo pagatore nella propria dichiarazione di spesa. Importi recuperati presso venditori, acquirenti o Enti assuntori dichiarati in bilancio FEAGA

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