ORGANISMI REGIONALI

ORGANISMI REGIONALI (L.R. 11/10, 27/11, 37/12, 45/12)    (enti07)

Soggetti interessati:

Regione, Enti locali

Iter procedurale:

L.R. 19/13 disciplina procedure contrattuali per acquisizione di forniture o servizi e realizzazione di lavori da parte di Giunta Regionale, società partecipate da Regione, ARPAM, ASSAM, ARS, Enti di servizio sanitario, Enti gestiti da Parchi naturali regionali, Consorzi di bonifica, Enti dipendenti di Regione (ERSU, ERAP). Procedimento contrattuale preceduto da approvazione di elaborati progettuali, “nonché atti tecnici ed amministrativi alla base della procedura”. Se committente intende avvalersi di SUAM provvedimento adottato da questo. Giunta Regionale approva capitolati generali per lavori, servizi, forniture che debbono essere richiamati nel bando e dare parte integrante del contratto.

Per ogni intervento oggetto di contratto pubblico nominato responsabile unico del procedimento (RUP) che svolge tutti i compiti relativi alla funzione assegnata compreso affidamento del contratto (se ci si avvale di SUAM, questa fase gestita da SUAM), in particolare:

  1. atti concernenti pubblicità preventiva e relativa ad esiti della procedura ed adempimenti oneri di pubblicità;
  2. svolgimento attività propedeutica per individuare candidati da invitare a presentare offerta e apertura delle buste con offerte inviate (A tali attività partecipano, in qualità di testimoni, 2 dipendenti) entro termine fissato che può essere interrotto se necessario acquisire informazioni per ammettere o escludere offerte pervenute;
  3. redigere verbale, motivando esclusioni, da far sottoscrivere ai 2 dipendenti come testimoni;
  4. assicurare garanzia di segretezza di elenchi operatori economici incaricati di eseguire sopralluoghi presso ditte offerenti di determinati servizi;
  5. adempimento oneri di informazione e comunicazione, nonché quelli relativi ad aggiudicazione definitiva.

Procedura di affidamento in base al criterio del prezzo più basso eseguita da Dirigente di Ente committente o di SUAM, alla presenza di 2 dipendenti come testimoni. mentre procedura secondo criteri di offerta economicamente più vantaggiosa eseguita da Presidente Commissione giudicatrice, nominata da Dirigente di Ente committente o SUAM (Commissione sempre in numero dispari di componenti ed eventualmente distinta per singolo lotto di lavori, garantendo comunque rispetto termini fissati per intera procedura di aggiudicazione lavori. Presidente è Dirigente/funzionario di Ente committente, o se ciò impossibile, soggetto esterno la cui scelta va motivata). Dirigente di Ente committente o SUAM, entro 15 giorni da aggiudicazione provvisoria della Commissione, adotta provvedimento di aggiudicazione definitiva, definendo quadro economico complessivo di spesa.

Spese in economia ammesse nei limiti di normativa nazionale e di regolamento adottato da Ente committente redatto in base a linee guida emanate da Giunta Regionale.

In base ad art. 12 della L.R. 45/12 inquadramento di dipendenti assegnati a Regione è subordinato alla verifica da parte di questa del possesso delle competenze e conoscenze necessarie all’incarico affidato.

In base ad art. 8 della LR 31/01 le proposte di legge ad iniziative della Giunta Regionale sono accompagnate da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico finanziaria predisposta dalla Struttura regionale proponente, in cui evidenziare:

  1. “articolo per articolo, quantificazione delle nuove o minore entrate, o degli oneri finanziari e relative coperture”
  2. criteri utilizzati per la suddetta quantificazione
  3. elementi utili per facilitare la comprensione delle disposizioni proposte

Struttura regionale competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria riportata nella relazione. Qualora singolo articolo o proposta di legge nel suo complesso non comporta oneri o minori entrate, Dirigente della struttura regionale competente “attesta l’invarianza e fornisce, nella relazione tecnico-finanziaria, gli elementi idonei a suffragare tale invarianza”.

In base ad art. 46 della L.R. 31/01 gli impegni di spesa sono assunti dai rispettivi  Dirigenti regionali nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale. Impegni possono riguardare provvedimenti, contratti o altro titolo a favore di determinati creditori “sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine di esercizio”. In caso di obbligazioni pluriennali, assunte in base ad una specifica autorizzazione legislativa, o di spese correnti “indispensabili ad assicurare la continuità dei servizi”, l’impegno riguarda solo “quote che vengono a scadenza nel corso dell’esercizio medesimo”.

Al fine di un completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, i Dirigenti sono autorizzati ad assumere obbligazioni anche a carico di esercizi successivi, in conformità all’importo e secondo la ripartizione temporale delle risorse disposte da piani finanziari approvati dalla UE e dal CIPE (per quanto concerne il cofinanziamento nazionale), fermo restando che i “pagamenti sono contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio”.

Nel caso di spese da erogarsi in più annualità, il primo stanziamento annuale iscritto in bilancio costituisce il “limite massimo a carico del quale possono essere assunti gli impegni ed eseguiti i pagamenti relativi alla 1° annualità” (Impegni così assunti vanno riportati “nei corrispondenti stanziamenti da iscriversi a carico dei bilanci degli esercizi successivi), mentre al momento del pagamento del saldo relativo ad ogni impegno di spesa, l’impegno assunto è ridotto del pagamento effettuato”. Se il pagamento a saldo riguarda un impegno conservato tra i residui passivi, la differenza tra il suddetto importo e l’importo complessivo dei pagamenti effettuati per tale impegno costituisce un’economia di spesa al termine dell’esercizio. Se l’impegno assunto riguarda spese finanziate con risorse statali gestite dalla Regione ed il pagamento non avviene entro 2 anni per le spese correnti (4 anni per le spese in conto capitale), Giunta Regionale emana un atto di disimpegno per tali risorse (Termine di disimpegno è sospeso qualora intervenga un provvedimento giurisdizionale con effetti sospensivi, o “in presenza di particolari e comprovate cause accertate dalla Giunta Regionale”); risorse statali sono revocate se non “utilizzate nel rispetto delle finalità originarie”.

In base ad art. 48 bis della LR 30/01 Giunta Regionale disciplina le forme ed i visti contabili, compresa l’eventuale abolizione delle disposizioni riguardanti le procedure inerenti alle fasi di spesa.

In base ad art. 41 della L.R. 37/12 Giunta Regionale definisce convenzione con Corte dei Conti per “individuare modalità condivise di controllo su gestione finanziaria della Regione”, che potrà stabilire “forme periodiche di verifica su legittimità e regolarità delle gestioni, nonché su funzionamento di controlli interni, basati su documenti di sintesi predisposti da Regione, secondo linee guida deliberate da Corte dei Conti

In base ad art. 2 della L.R. 34/98, come modificata da L.R. 43/12, ogni Gruppo consiliare deve a partire da 1/1/2013 presentare ad Ufficio Presidenza Consiglio Regionale entro 31 Gennaio rendiconto di esercizio anno precedente in base a schema predisposto da Presidente Consiglio Ministri, pena sospensione erogazione dei contributi per anno in corso. Rendiconto dei Gruppi inviati da Presidente Consiglio a Presidente Giunta Regionale che, a sua volta li invia entro 60 giorni da chiusura esercizio finanziario a Corte dei Conti per verifica di regolarità (Una volta che ciò avvenuto, rendiconto dei Gruppi pubblicati su sito internet del Consiglio unitamente a delibera Corte dei Conti, attestante loro regolarità). Gruppi conservano documentazione spese effettuate oggetto di contributo secondo modalità fissate da Ufficio Presidenza Consiglio       

In base ad art. 2 di L.R. 45/12 Giunta Regionale, con delibera da inviare entro 10 giorni ad Assemblea legislativa e da pubblicare su BUR entro 15 giorni, può:

  1. riscrivere economie accertate, recuperi e rimborsi, nonché variare somme revocate in base a successivi accertamenti “relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie, i cui criteri di assegnazione stabiliti da leggi o atti statali o regionali”
  2. disporre variazioni compensative tra stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti nel bilancio di previsione e relativi ad attuazione norme sul federalismo fiscale
  3. apportare variazione al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra Stato, Regioni, Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali in merito a decentramento amministrativo
  4. disporre variazioni compensative, anche tra diversi capitali di spesa di diversa natura economica, al fine di consentire:
  • gestione unitaria oneri del personale regionale nel rispetto delle regole fissate da Ministero Finanze
  • organizzazione corsi di formazione del personale da parte Regione
  • trasferimento risorse a Regione Emilia Romagna per passaggio di 7 Comuni marchigiani alla Provincia di Rimini
  • utilizzo delle economie al 31/12/2012 delle risorse FAS 2007/13 sia statali, che relative al cofinanziamento regionale
  • pieno utilizzo delle risorse derivate da assegnazione finalizzate, comprese quelle del Fondo sanitario regionale e del Fondo unico per commercio
  1. disporre variazioni compensative nell’ambito del “Fondo priorità regionale corrente/investimento”, anche tra diversi capitoli di spesa.

Entità aiuto:

Al fine di contenere spesa di apparati amministrativi la L.R. 11/10, come modificata da L.R. 26/12, riconosce ai componenti di Commissioni, Comitati, Collegi istituiti da Regione, Autorità ed Organismi intermedi nell’ambito di attività di controllo e valutazione connesse ad attuazione Fondi strutturali europei o operanti nell’ambito di Regione stessa:

  1. un rimborso documentato di spese viaggio pari a 1/5 prezzo benzina vigente al momento viaggio per il doppio della distanza tra propria residenza anagrafica e Comune sede di Organismo, nonché incarico di trasferta per “esercizio delle funzioni connesse alla carica” rimborso spese documentate per viaggio, vitto, alloggio secondo modalità analoghe a quelle vigenti a dipendenti regionali;
  2. gettone di presenza non superiore a 30 €/seduta. Importo non applicato a Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici per ammissione a corsi di formazione in medicina generale, comprese fasi relative ad esami finali

In base ad art. 2 di L.R. 11/10 dipendenti regionali non possono percepire compensi aggiuntivi per svolgimento dei compiti affidati, per cui “svolgimento di attività comunque denominate in conseguenze di designazione da parte della Regione o partecipazione a commissioni, comitati, collegi, organi collegiali di competenza regionale, effettuate durante orario di lavoro, non danno diritto ad alcun compenso, indennità o gettone di presenza”, mentre se queste attività non rientrano nei compiti di ufficio o sono effettuate al di fuori del normale orario di lavoro, Regione versa:

  1. rimborso di spese sostenute e documentate;
  2. gettone di presenza o indennità giornaliera di 30 €, purché attività abbia durata superiore a 2 ore.

Eventuali corrispettivi dovuti da terzi per svolgimento attività di cui sopra, versati direttamente a Regione.

Escluse attività di progettazione e pianificazione, comprese attività tecnico amministrative connesse, nonché partecipazione a commissioni di collaudo ed a commissioni esaminatrici di concorsi pubblici per ammissioni a corsi di medicina generale (compresi esami finali)

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