ORGANI TUTELA CACCIA

ORGANI TUTELA CACCIA (Legge 157/92; L.R. 7/95; DGR 31/07/17, 08/11/18, 28/7/20, 5/8/20)   (caccia15)

Soggetti interessati:

Presidenza Consiglio Ministri (PCM), Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare (MATTM); Servizio Regionale P.F. Caccia e pesca in acque interne (Servizio); Istituto Sperimentale per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA); Ente Nazionale di Cinofilia Italiana (ENCI), Associazioni Venatorie Riconosciute; Gruppi cinofili; Organizzazioni Professionali agricole (OOPP); Osservatorio Faunistico Regionale (OFR).

Chiunque intende cacciare specie di uccelli o mammiferi che vivono liberi sul territorio nazionale, con esclusione di talpe, ratti, topi, nutrie, arvicole (comunque per specie autoctone, comprese le precedenti, gestione finalizzata ad eradicazione e controllo di popolazioni).

Iter procedurale:

MATTM invia periodicamente a Commissione UE informazioni utili su applicazione legge di tutela fauna selvatica e prelievo venatorio

Costituiti a livello nazionale:

a)ISPRA con il compito di:

  • organo tecnico e scientifico per Stato e Regioni, anche per predisposizione piani regionali;
  • censire patrimonio fauna selvatica, di studiarne lo stato, l’evoluzione ed i rapporti con ambiente;
  • elaborare progetti di intervento per riqualificazione faunistica;
  • effettuare e coordinare attività di inanellamento a scopo scientifico;
  • collaborare con Università, Istituti di Ricerca, Organismi pubblici anche di altri Paesi;
  • controllare e valutare interventi faunistici svolti da Regioni;
  • istituire scuola di specializzazione post-universitaria e corsi di formazione professionale per tecnici diplomati per gestione fauna selvatica;

b)Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) con compiti di organo tecnico consultivo per applicare legge.

A Regione assegnati compiti di:

  • legiferare su gestione e tutela fauna selvatica intesa come bene ambientale;
  • definire criteri per redigere piano faunistico regionale (v. scheda “piano faunistico venatorio”);
  • istituire Commissione tecnica regionale per gestione faunistica, la cui composizione approvata con DGR 1471 del 08/11/2018 è stata pubblicata su BUR 104/18, con il compito di dare piena attuazione al Regolamento  regionale 3/2012 e nel contempo inviare proposte per la sua modifica; in particolare Commissione fissa gli obiettivi e valuta il loro raggiungimento per quanto concerne le squadre di braccata e di gruppi di girata assegnatari di un DG/UG cinghiale (queste se alla fine dell’anno non raggiungono gli obiettivi fissati sono soggette alla sospensione, per 1 stagione venatoria, da tutte le attività di gestione e prelievo, con conseguente assegnazione da parte della ATC competente per DG/UG in questione, ad altre squadre di braccata e gruppi di girata ammessi alla gestione e prelievo nell’ambito dell’ATC stesso);
  • istituire, lungo le rotte di migrazione di’avifauna segnalate da ISPRA, zone di protezione. Nelle Marche individuati: Parco Nazionale Monti Sibillini; Oasi di S. Paterniano e S. Stefano di Ofieno; Oasi Monte Strega; Parco Regionale del Conero; Oasi di S. Bartolo di Pesaro; Oasi La Badia di Urbino;
  • mantenere e riqualificare habitat naturali e seminaturali al fine di adeguare ed incrementare popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, a livello corrispondente ad esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Regione, assicurando eliminazione e riduzione dei fattori di squilibrio e degrado ambientale. Caccia consentita, purché non contrasti con esigenze conservazione fauna e non arrechi danno a produzioni agricole;
  • concedere, con atto amministrativo avente validità temporanea e nel rispetto delle Linee guida emanate con Decreto Presidente Repubblica, su proposta MATTM, deroghe nella tutela della fauna selvatica, in via eccezionale e per periodi limitati, giustificate “da analisi puntuale dei presupposti e condizioni e menzionare valutazione su assenza di altre soluzioni soddisfacenti, specie che ne formano oggetto, mezzi, impianti, metodi di prelievo autorizzati, condizioni di rischio, circostanze di tempo e luogo del prelievo di capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, controlli cui il prelievo è soggetto ed organi incaricati di questo, soggetti abilitati al prelievo in deroga muniti di specifico tesserino in cui annotare capi oggetto di deroga dopo loro recupero”. Regione adotta misure di verifica in modo da poter sospendere subito il provvedimento di deroga se accertato raggiungimento numero dei capi autorizzato al prelievo prima di data prevista. Deroghe adottate sentito ISPRA e comunque non inerenti “specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione”. Per le specie migratrici deroga adottata entro mese di Aprile e comunicata ad ISPRA, che si esprime entro 40 giorni (ISPRA individua “piccola quantità per deroga” sulla cui base MATTM ripartisce numero di capi prelevabili per ogni specie tra le Regioni). Provvedimento di deroga pubblicato su BUR almeno 60 giorni prima di data inizio prelievo e comunicato a MATTM. PCM può diffidare Regione ad adeguare entro 15 giorni provvedimento di deroga se questo non conforme a Direttiva CE 2009/147, pena suo annullamento. Regione entro 30 Giugno invia a PCM ed ISPRA relazione su attuazione deroghe, che viene inviata da MATTM a competenti Commissioni Parlamentari e Commissione UE. Se da relazione emerge che in Regione superato numero massimo di capi prelevabili questo non ammesso a riporto nell’anno successivo;
  • promuovere iniziative a scopo faunistico venatorio e naturalistico per favorire sviluppo economia agricola montana ed a sostegno del settore;
  • gestire ungulati in modo da conservare specie presenti nel territorio regionale “in rapporto di compatibilità con ambiente, tutela della biodiversità e della sostenibilità dell’agricoltore. Giunta Regionale con proprio regolamento stabilisce:

a)pianificazione territoriale mediante individuazione della base minima territoriale di intervento finalizzata a razionale organizzazione e localizzazione di attività gestionale, compresi prelievi;

b)modalità di gestione e prelievo;

c)attività di controllo;

d)attività di formazione finalizzata a gestione di ungulati;

e)funzioni di ATC al riguardo;

f)definizione programmi operativi con Regioni confinanti per “esercizio comune di attività relative a gestione di ungulati”;

g)richieste di eventuali contributi a cacciatori “commisurato a spese di gestione e di organizzazione ed a quelle relative ad opere di prevenzione e salvaguardia ambientale”. Introiti destinati al risarcimento danni causati da ungulati ad agricoltura.

Prelievo venatorio di ungulati, con esclusione di cinghiale (v. scheda “problematiche cinghiale”) consentito solo previo parere favorevole di ISPRA. Interventi di reintroduzione o ripopolamento di ungulati effettuati in base a progetti di fattibilità e piani di immissione approvati da Regione, conformi a consiglio ISPRA. Valutazione quantitativa di popolazione di ungulati effettuata in base a metodologie ISPRA;

  • organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento per agenti venatori;
  • definire modalità di delimitazione del territorio da destinare ad oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, aree di rispetto e zone di ricerca e sperimentazione;
  • definire modalità di utilizzo del Fondo, concessione e liquidazione dei contributi ai proprietari o conduttori dei terreni (Priorità od interventi di valorizzazione ambiente e conservazione specie di fauna selvatica), tenendo conto dimensione fondo rustico danneggiato e colture praticate;
  • definire modalità ripartizione entro 31 Marzo fondi stanziati a ATC e per quanto riguarda risarcimento danni da fauna selvatica a coltivazioni agricole nelle Oasi entro 30 Aprile definisce somme ed eroga importo dovuto ad interessati;
  • determinare modalità per delimitare confini dei fondi in cui è vietato esercizio di attività venatoria;
  • determinare entità tasse di concessione e di rinnovo per licenza di caccia, appostamenti fissi, centri privati di riproduzione, aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico venatorie;
  • assicurare che Osservatorio Faunistico Regionale (ORF) faccia capo a struttura regionale competente ed abbia personale tecnico adeguato;
  • inviare entro il mese di Maggio a MIPAAF relazione annuale  su stato dei servizi preposti alla vigilanza, numero accertamenti effettuati in relazione alle varie infrazioni commesse, prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative comminate e relative misure accessorie (Dati trasmessi da Questore entro mese di Aprile);
  • vietare, sentiti Comitati di gestione di ASTC, o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica “per importanti e motivate ragioni connesse a consistenza faunistica o per sopravvenute gravissime condizioni ambientali stagionali o climatiche, per malattie o altre cause”;
  • proteggere fauna selvatica presente nel proprio territorio. Selvaggina comunque liberata sul territorio sempre assoggettata a preventivi controlli veterinari da parte di chi effettua ripopolamento, attestante che animali esenti da malattie contagiose o non portatori di germi patogeni;
  • pianificare e gestire presenza fauna nel teritorio (v. scheda “piano faunistico venatorio”);
  • controllare attività svolta da: Ambiti Territoriali Caccia (ATC); concessionari di aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie; concessionari centri privati di allevamento fauna selvatica; soggetti terzi a cui autorizzata gestione faunistica;
  • intervenire in caso di inadempienza di ATC, sentita Commissione tecnica provinciale, nominando Commissario per adempiere ad atti dovuti con oneri a carico di ATC;
  • controllare specie di fauna selvatica in soprannumero, anche in zone dove vietata la caccia, ai fini di “migliore gestione del patrimonio zootecnico, tutela del suolo, tutela sanitaria, selezione biologica”. Tale controllo esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura o, qualora ISPRA ne verifica inefficacia, mediante piani di abbattimento. In particolare Regione controlla popolazione di cinghiali in soprannumero autorizzando, sentito ISPRA, anche forme di prelievo esercitate in forma collettiva, quali braccata e girata, “anche in tutte le zone e periodi in cui preclusa la caccia”, avvalendosi di:

a)coloro che hanno conseguito abilitazione provinciale ad esercitare caccia al cinghiale in forma collettiva, con priorità per cacciatori residenti e di ATC interessata;

b)Guardie venatorie dipendenti da Regione;

c)proprietari e conduttori dei fondi in cui attuati piani di controllo, purché muniti di licenza per esercizio venatorio;

d)guardie forestali e guardie comunali muniti di licenza per esercizio venatorio;

e)guardie volontarie purché in possesso di licenza di caccia;

f)operatori muniti di licenza, appostamenti autorizzati allo scopo da Regione, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione  a gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza di Regione;

  • concedere autorizzazione per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, su proposta di Organizzazioni professionali agricole, a piani di abbattimento “delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite delle specie domestiche” avvalendosi dei soggetti di cui sopra;
  • assicurare cure e riabilitazione di fauna selvatica rinvenuta in difficoltà, soprattutto se appartenente a specie protette. A tal fine istituiti centri di recupero di animali selvatici (CRAS), le cui modalità di funzionamento sono stabilite da Giunta Regionale unitamente a modalità di segnalazione e consegna di animali rinvenuti feriti o debilitati, attività di soccorso, detenzione temporanea e liberazione animali una volta guariti;
  • adottare in caso di epizoozia, sentito servizio veterinario ASL, “interventi tecnici necessari a salvaguardia del patrimonio faunistico”;
  • istituire oasi di protezione faunistica (v. scheda “oasi protezione fauna”), zone di ripopolamento e cattura (v. scheda “zone ripopolamento e cattura”), centri di riproduzione della fauna selvatica (v. scheda ” centri pubblici riproduzione fauna “) nei termini previsti dagli indirizzi regionali e secondo modalità del piano faunistico venatorio provinciale (In esso fissata anche percentuale di terreno protetto);
  • istituire aree di rispetto funzionali ad incremento della fauna stanziale delimitata mediante apposita tabelle (colore giallo con scritte nere) recante dicitura “area di rispetto – caccia regolamentata L.R. 7/95 Art. 10 bis”. Accesso in tali aree consentito a tutti gli iscritti ad ATC di riferimento nel rispetto delle modalità riportate nel Piano di gestione, per cui ogni cacciatore è tenuto ad informarsi presso ATC dove insiste area di rispetto per eventuale esercizio venatorio;
  • accettare recapito da parte di chiunque trovi capi di selvaggina morti “o in stato fisico anormale”, in modo da effettuare necessari accertamenti, anche tramite Istituto Zooprofilattico ed Università;
  • irrorare sanzioni in materia di caccia;
  • inviare entro il 31 Marzo all’Assemblea Regionale: relazione sullo stato dei servizi oggetto di vigilanza, specificando il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole tipologie di illecito; prospetto riepilogativo delle sanzioni applicate;
  • sostenere, con DGR 898 del 31/07/2017, come modificata da DGR 954 del 09/07/18, azioni per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni faunistico venatorie della Regione attuate dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello regionale (compresi loro circoli e sezioni comunali/territoriali), Club o Comitati regionali/nazionali/internazionali promotori di particolari specie, Gruppi cinofili, delegazioni provinciali di ENCI, che presentano al Servizio unica domanda (comprensiva del programma di attività e del preventivo spesa) almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’evento. Il Servizio ammette le domande nell’ordine cronologico di invio, fino all’esaurimento delle risorse stanziate, e provvede alla liquidazione del contributo a seguito dell’invio da parte del beneficiario di un dettagliato rendiconto entro il 31 Dicembre

OFR, avente sede presso il Servizio, ha il compito di:

  • approfondire le conoscenze inerenti alla fauna selvatica di interesse venatorio e naturalistico presente nelle Marche;
  • realizzare ricerche statistiche e scientifiche in campo faunistico;
  • monitorare l’applicazione degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria nell’ambito dei piani faunistici delle Province;
  • raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati da ATC, Enti ed Istituti di ricerca, Associazioni venatorie ed ambientali;
  • verificare l’entità e gli effetti del prelievo venatorio;
  • promuovere l’applicazione di corrette tecniche di gestione faunistica;
  • esprimere pareri tecnici in campo faunistico e venatorio, nonché in merito ai piani di abbattimento selettivi;
  • svolgere attività sperimentali finalizzate all’acquisizione e divulgazione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia faunistica e venatoria.

Per meglio realizzare le funzioni affidate, OFR può operare in collaborazione con ISPRA, Università delle Marche, Osservatorio regionale per la biodiversità, nonché avvalersi delle consulenze tecniche scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza

OFR svolge la propria attività sulla base di un programma annuale stabilito da un Comitato, nominato con decreto del Presidente Giunta Regionale, composto da Assessore regionale caccia, 3 rappresentanti di Associazioni venatorie, 3 rappresentanti di ATC, 2 rappresentanti di Associazioni ambientali, 2 rappresentanti di Associazioni agricole, 2 rappresentanti di Enti parco e riserve naturali regionali. Comitato si riunisce almeno 4 volte/anno e stabilisce entro il 31 Gennaio il programma di lavoro, da inviare alla Giunta Regionale per la sua approvazione.

Associazioni venatorie possono chiedere a MIPAAF di essere riconosciute, qualora risultino in possesso di:

a)finalità ricreative, formative, tecnico-venatorie;

b)ordinamento democratico a carattere nazionale, con organismi periferici;

c)un numero di iscritti superiori ad 1/15 del totale dei cacciatori indicato da ISTAT.

MIPAAF, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, emette decreto di riconoscimento e vigila sulla loro attività. Se vengono meno i predetti requisiti, MIPAAF revoca il riconoscimento.

Entità aiuto:

Proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione per il rilascio o rinnovo dell’esercizio di appostamento fisso, esercizio di azienda faunistico venatoria o agrituristico venatoria, esercizio dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica, abilitazione venatoria, confluiscono in un apposito capitolo di bilancio regionale, denominato “proventi da tasse di concessione regionale in materia venatoria”

Legge di bilancio regionale determina ogni anno:

a)spese per: interventi regionali in campo faunistico e venatorio; attività tecniche e di ricerca in materia di caccia; iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione;

b)concessione di contributi alle Associazioni venatorie per organizzare interventi in materia di gestione faunistica e realizzazione di convegni e seminari in materia di caccia

Istituito un Fondo regionale per la caccia, il cui ammontare è stabilito con legge annuale di bilancio, comunque almeno pari alla “totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia”, destinato per il 30% all’indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica e per il restante 70% così ripartito:

  • 49% alla Regione per adempiere ai compiti assegnati dalla L.R. 7/95, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini
  • 7% agli Ambiti Territoriali di Caccia, per la concessione di contributo ai proprietari o conduttori di terreni agricoli
  • 40% agli Ambiti Territoriali Caccia per l’attività di prevenzione e risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole (esclusi danni per importi inferiori a 100 €)
  • 4% alle Associazioni venatorie riconosciute, operanti nella Regione.

DGR 898 del 31/07/2017 riconosce un contributo  fino a 3.000 € per iniziative volte a promuovere la cultura e le tradizioni faunistico venatorie regionali, pari al 50% delle spese sostenute per: stampati tipografici; pubblicizzazione e valorizzazione dell’evento (gadget, fonica, spot, trofei, acquisto selvaggia); affitto di locali e terreni agricoli; utilizzo zone di addestramento cani non di proprietà destinate all’evento; acquisto di bacheche; espositori; materiale informatico destinato all’evento. Per anno 2020 stanziati con DDS 261 del 31/7/2020 20.000 €

DGR 1237 del 5/8/2020 stanzia 519.300,82 € per interventi a sostegno del settore faunistico venatorio colpito da COVID19 di cui:

–          318.300,82 € a favore di ATC erogati nel limite di: 56.000 € sotto forma di contributi “una tantum” per sostenere le maggiori spese connesse a COVID19 da parte degli ATC delle Marche (7.000 € ad ognuno degli 8 ATC); 262.300,82 € sotto forma di contributi per sostenere progetti per gestione faunistica ed ambientale straordinaria e/o sperimentale volti a limitare effetti derivanti dalla limitazione dell’attività di pianificazione faunistica e ambientale a seguito COVID19 (Risorse ripartite per 50% in funzione di estensione territoriale di ATC e per 50% in funzione del numero di cacciatori iscritti nella stagione venatoria 2019/20, così da avere: 27.436 € per ATCAN1; 30.981 € per ATCAN2; 32.537 € per ATCAP; 24.510,82 € per ATCFM; 26.468 € per ATCMC1; 38.862 € per ATCMC2; 39.466 € per ATCPS1; 42.040 € per ATCPS2). Progetti approvati dal Servizio ed a questo rendicontati (se rendiconto di importo inferiore a quello assegnato, importo residuo ripartito in proporzione ad ATC che hanno rendicontato spese superiori al contributo assegnato);

–          66.000 € a sostegno delle aziende faunistico venatorie (AFV) per progetti di gestione faunistica ed ambientale finalizzati a contenere effetti negativi di COVID19 che ha limitato attività di tali strutture. Contributo suddiviso in parti uguali tra AFV erogato a seguito di approvazione del progetto da parte del Servizio;

–          35.000 € a sostegno delle aziende agrituristico venatorie (AATV) che nel periodo Marzo – Giugno 2020 hanno subito riduzione delle entrate economiche a seguito di COVID19. Contributo suddiviso in parti uguali tra AATV presenti nelle Marche a seguito di invio documentazione contabile attestante: minori entrate acquisite nel periodo Marzo – Giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019; maggiori spese sostenute nella gestione per adeguarsi alle norme COVID19;

–          25.000 € a favore di ATCMC2 per la realizzazione di un centro sosta per selvaggina. Contributo erogato a seguito invio documentazione delle spese sostenute al Servizio;

–          75.000 € a favore di CRAS di cui 30.000 € per acquisto e 45.000 € per noleggio/leasing di automezzi ed attrezzature utilizzati dal personale del CRAS (compresi volontari) per attività di soccorso e recupero di fauna selvatica in difficoltà

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