OLIO CARTOCETO

OLIO CARTOCETO (Reg. 1897/04; D.M. 22/11/04, 29/3/12)   (olio02)

Soggetti interessati:

Chiunque intende produrre e commercializzare olio extravergine di olive con la denominazione Cartoceto.

Iter procedurale:

CE con Reg. 1897/04 ha concesso ad olio extravergine di oliva “Cartoceto” la denominazione di origine protetta (DOP) e MI.P.A.F. con D.M. 1/12/03 autorizzato “Agroqualità – Società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare” di Roma a svolgere le funzioni di controllo in materia. .

Agroqualità deposita presso MI.P.A.F. piano di controllo per la denominazione “Cartoceto” e se non rispettato, MI.P.A.F. può revocare autorizzazione concessa. Agroqualità comunica entro 30 giorni a MI.P.A.F. e Regione attestazioni di conformità alla denominazione di olio “Cartoceto” rilasciata, indicando “quantità certificata ad aventi diritto”.

Il disciplinare di produzione proposto dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell’olio extravergine di oliva “Cartoceto” prevede:

–          impiego olive delle varietà Frantoio, Leccino, Raggiolo per almeno 70% a cui aggiungere fino a 30% olive di varietà Raggia, Moraiolo, Pendolino, Maurino, Carboncella, Nebbia, Rosciola;

–          produzione olive nei terreni collinari dei Comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mombaroccio e parte di Fano;

–          ammessi trattamenti contro il Dacus oleae a partire da fine Luglio – primi Agosto (Ultimo trattamento non dopo 10 Settembre) e contro Fuliggine nel periodo invernale ed estivo;

–          metodi di raccolta manuale (Pettinatura a mano) o meccanica (Rastrello pneumatico). Vietata raccolta per scuotimento della pianta, abbacchiatura, abscissione;

–          produzione massima di oliva fissata in 9.000 kg./ha. per nuovi impianti, 7.500 kg./ha. per vecchi impianti e 20 kg./pianta, ottenuta con tecniche tradizionali entrata in produzione nuovi impianti dopo 3 anni da messa a dimora piante di 2 anni;

–          raccolta avviene ad inizio invaiatura, cioè a partire da seconda decade di Ottobre per Leccino e primi di Novembre per Raggiola e Frantoio fino a 25 Novembre;

–          oliva conservata fino a molitura in recipienti rigidi ed areati di capacità massima di 25 kg. Vietato utilizzo di sacchi di qualunque materiale;

–          olive molite ed imbottigliate nel territorio delimitato di cui sopra. Olive portate al frantoio dietro autorizzazione del titolare, in modo da evitare sosta prolungata in impianto, debbono avere grado di invaiatura a 50%.  Molitura deve avvenire entro 48 ore da raccolta con metodi di tipo tradizionale o continuo, garantendo temperatura inferiore a 25°C e tempo di gramolazione da 20 a 40 minuti in relazione al tipo di molitura adottato. Vietato metodo del “ripasso” (Doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione), od uso di prodotti chimici o biochimici durante la trasformazione. Ammesso uso di apparecchiature di filtraggio meccanico;

–          resa massima delle olive in olio inferiore a 18 kg./q.le;

–          olio stoccato fino al momento imbottigliamento in botti di acciaio inox condizionato con azoto;

–          olio venduto come “Cartoceto” DOP deve possedere seguenti caratteristiche:

a)       colore verde o verde con riflessi oro per oli molto freschi (Giallo oro con riflessi verdognoli per oli più maturi);

b)       odore fruttato di oliva verde da leggero a medio, con lieve sentore di erbaceo. Ammessi profumi di mandorle verdi e mele acerbe;

c)       gusto armonico fra il fruttato verde, dolce, amaro e piccante fusi. Ammesso retrogusto di mandorla verde;

d)       punteggio al panel test superiore a 7;

e)       valore del grado di acidità massimo: 0,5% (espresso in acido oleico);

f)        perossidi: valore massimo di 12 meq02/kg.;

g)       polifenoli totali superiori a 100 mg./kg.;  

h)       rapporto acido oleico/acido linoleico maggiore di 8

–          in etichetta riportare dicitura “olio di oliva extravergine Cartoceto a denominazione di origine protetta”. Ammessi:

a)        nome, ragione sociale, marchio privato, purchè non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore;

b)       metodi di molitura;

c)       nome azienda, fattoria o tenuta solo se tutte le olive imbottigliate provengono da questa;

d)       varietà contenute specificandone percentuale.

Vietato uso di termini quali: fine, scelto, superiore, genuino …; uso denominazioni geografiche aggiuntive (v. Comuni, frazioni, comprensori, area di produzione delimitata);

–          olio “Cartoceto” immesso in consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore a 5 litri.

Controllo affidato, con D.M. 29/3/2012, ad Agroqualità spa con sede in Roma viale Cesare Pavesi  

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