OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI URGENZA (L

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI URGENZA (D.P.R. 327/01; L.R. 19/88; D.G.R.M. 3/5/99)  (terra03)

Soggetti interessati:

Proprietari o possidenti a qualsiasi titolo (Affittuari, mezzadri, compartecipanti …) di terreni su cui vengono effettuati lavori per realizzazione di opere pubbliche

Iter procedurale:

Espropriante, predisposto il progetto finale, chiede al Comune emissione di un’ordinanza di occupazione temporanea per “quelle aree non soggette a procedimento espropriativo, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti”. Sindaco emette ordinanza, fissandone tempi e modi (Non superiore a 5 anni), inviandola ad espropriante e Regione per pubblicazione su BUR. In caso di forza maggiore (v. Terremoti, alluvioni …) Sindaco può concedere direttamente occupazione aree (Non oltre 2 anni). Ente notifica a proprietari del fondo avviso contenente indicazioni del luogo, giorno, ora in cui prevista esecuzione ordinanza. Al momento immissione in possesso del bene redatto verbale su stato di consistenza dei fondi in contraddittorio con il proprietario o suo delegato (Ammessi anche affittuario, mezzadro, compartecipante …). Espropriante fissa indennità di occupazione temporanea. Se questa non accettata dal proprietario, ognuna delle parti può rivolgersi a Commissione Provinciale Esproprio per determinazione indennità che viene notificata a proprietario. Questi in caso di disaccordo può ricorrere ad Autorità giudiziaria. Se occupazione non avviene entro 3 mesi da emanazione decreto, perde efficacia. Se vengono occupati immobili non previsti dal decreto o ne derivi “al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell’indennità”, Ente è tenuto a risarcire il proprietario degli eventuali maggiori danni recati. 

Entità aiuto:

Indennità di occupazione temporanea pari a 1/12 dell’indennità di espropriazione per ogni anno di occupazione o frazione per ogni mese o giorno

 

 

 

 

  

 

          

 

 

 

  

  

   

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

        

 

 

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