OCCUPAZIONE LAVORATORI EXTRA UE (Legge 35/12; D.Lgs. 286/9, 109/12) (lavoro15)
Soggetti interessati:
Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Sportello Unico per Immigrazione (SUI), datori di lavoro, lavoratori extra UE con permesso di soggiorno valido.
Iter procedurale:
Legge 35/12 ad art. 17 stabilisce l’obbligo di comunicare a SUI la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso tra le parti, al fine di assumere il lavoratore extra UE in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.
Se SUI entro 20 giorni non comunica al datore di lavoro il proprio diniego, richiesta si intende accolta, purché ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- richiesta riguarda uno straniero già autorizzato nell’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro
- lavoratore stagionale nell’anno precedente è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro ed ha rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno
Fermo restando il limite di 9 mesi, autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata ed il permesso di soggiorno rinnovato in presenza di una nuova opportunità di lavoro stagionale offerta da stesso o da un altro datore di lavoro.
Autorizzazione al lavoro stagionale, offerto nei limiti minimi (20 giorni) e massimi (9 mesi) fissati dalla Legge, viene rilasciata (singolarmente) anche a più datori di lavoro, che impiegano stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, purché il “lavoratore a partire dal 2° rapporto di lavoro si trova legittimamente presente nel territorio nazionale, in ragione dell’avvenuta installazione del 1° rapporto di lavoro stagionale”. In tal caso il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientrare nello Stato di provenienza per ottenere il rilascio di un nuovo visto da parte di Autorità consolare ed il permesso di soggiorno per lavoro stagionale viene rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui sopra, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.
La richiesta di assunzione per le annualità successive alla 1° può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta triennale al lavoro stagionale.
Ministero Interno con decreto definisce le modalità per garantire l’acquisizione d’ufficio di: certificati del casellario giudiziario italiano; iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale; dati anagrafici e di Stato civile; certificazioni concernenti lista di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido; certificazioni necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
D.Lgs. 286/1998 ad art. 22, come modificato da D.Lgs. 109/12, stabilisce, tra l’altro, che nulla osta al lavoro è rifiutato se:
- datore di lavoro risulta condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per reati di reclutamento di persone destinate alla prostituzione, o sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, o di intermediazione illecita, o di sfruttamento del lavoro, o di occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno
- documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode, o falsificati, o contraffatti, o straniero non si reca presso SUI a firmare il contratto di soggiorno entro 8 giorni da suo ingresso nel Paese, salvo cause di forza maggiore. In caso di avvenuto rilascio del nulla osta, questo viene revocato, con comunicazione a Ministero Affari Esteri
Se straniero presenta denuncia contro lo sfruttamento lavorativo e collabora in fase di procedimento penale contro il datore di lavoro, Questore, su proposta o con il parare favorevole del Procuratore della Repubblica, può rilasciare a questo un permesso di soggiorno avente durata di 6 mesi, rinnovabile per 1 anno o per un periodo maggiore in funzione del procedimento penale.
In base a D.Lgs. 109/12 MILPOS effettua controlli adeguati presso i luoghi di lavoro sull’impiego di cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare, tenendo conto dell’analisi dei rischi basata sui settori di attività dove si concentra maggiormente il fenomeno. MILPOS comunica entro 1 Luglio a Commissione Europea il numero dei controlli eseguiti nell’anno precedente per ogni settore di attività a rischio (specificando la percentuale dei controlli eseguiti rispetto al numero totale dei datori di lavoro presenti nel settore) ed i risultati conseguiti.
Sanzioni:
In base a D.Lgs. 286/98 art. 22 datore di lavoro che occupa lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, o con permesso scaduto senza aver richiesto il rinnovo, o con permesso revocato o annullato: arresto da 6 mesi a 3 anni + multa di 5.000 €/lavoratore impiegato. Sanzioni elevate dal 33% al 50% in caso di oltre 3 lavoratori occupati irregolari, o lavoratori occupati sono minori, o lavoratori sottoposti a sfruttamento + applicata ad Ente una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote (comunque non oltre 150.000 €). In caso di sentenza di condanna definitiva: sanzione accessoria del pagamento del costo di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (costo medio fissato con decreto del Ministero Interno), i cui provenenti vengono destinati per il 60% al Fondo rimpatri e per il 40% alla realizzazione di interventi per integrazione sociale di immigrati e di minori stranieri non accompagnati.
Ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché dei relativi oneri accessori si presume che il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno abbia una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro.
In caso di una condotta lavorativa incompatibile dello straniero beneficiario di permesso speciale: revoca del permesso da parte del Questore