OBBLIGHI DATORE LAVORO

 OBBLIGHI DATORE LAVORO (Legge 133/08, 208/15, 205/17; D.Lgs. 151/15)                              (lavoro 27)

 

Soggetti interessati:

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), datori di lavoro.

Iter procedurale:

In base ad art. 39 di Legge 133/08 datore di lavoro (salvo per lavoro domestico) deve tenere Libro  unico del lavoro,  in cui iscrivere tutti i lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione con apporto lavorativo, evidenziando per ogni lavoratore:

  • nome e cognome, codice fiscale
  • qualifica professionale e livello di inquadramento
  • retribuzione  base
  • anzianità di servizio
  • posizione assicurativa
  • eventuali elargizioni in denaro o in natura corrisposte (compresi rimborsi spesa, trattenute a qualsiasi titoli effettuate, detrazioni fiscali, assegni familiari, prestazioni ricevute da Enti ed Istituti previdenziali)
  • somme erogate a titolo di premi, o per prestazioni di lavoro straordinario
  • calendario delle presenze, in cui specificare, per ogni giorno: numero di ore lavorate (comprese ore di straordinario); assenze da lavoro (anche non retribuite); ferie; riposo. Sufficiente riportare giornata di presenza, in caso di retribuzione fissata a giornata
  • in caso di lavoro a domicilio: nominativo e domicilio di lavoratore esterno ad unità produttiva, a cui affidati determinati compiti; sua retribuzione; data ed ora di consegna e riconsegna del lavoro; quantità e qualità del lavoro eseguito.

Libro unico compilato per ogni mese entro giorno 16 di mese successivoD.Lgs. 151/15 art. 15 stabilisce che, a decorrere da 01/01/2017, Libro unico è tenuto in modalità telematica (MILPOS stabilisce  criteri tecnici ed organizzativi per interoperabilità della tenuta, aggiornamento e conservazione dei dati contenuti in Libro unico).

Organi di vigilanza sul lavoro  verificano la corretta tenuta del Libro unico e comminano sanzioni in caso vengano accertate irregolarità.

D.Lgs. 151/15 stabilisce che:

  • art. 14 sono riconosciuti a datore lavoro benefici contributivi o fiscali od altre agevolazioni connesse a stipula di contratti collettivi aziendali e territoriali, purchè questi vengano depositati, in via telematica, presso Direzione Territoriale del Lavoro competente, che li mette a disposizione di altre Amministrazioni ed Enti Pubblici interessati
  • art. 15 a decorrere da 01/01/2018 Libro unico del lavoro tenuto in modalità telematica presso MILPOS
  • art. 16 tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive del lavoro e formazione professionale (compreso nulla osta a lavoro subordinato per cittadini extracomunitari), sono effettuate solo per via telematica, utilizzando modelli definiti con decreto MILPOS (modelli costantemente aggiornati, al fine di armonizzare e semplificare informazioni richieste)
  • art. 17 nella Banca dati delle politiche del lavoro vanno inserite, oltre ad opportunità di impiego, le informazioni relative a: incentivi; datori di lavori pubblici e privati; collaboratori autonomi; studenti e cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno in Italia per motivi  di lavoro. In Banca dati sarà costituita una sezione denominata “Fascicolo di azienda”, contenente informazioni su questa. MILPOS definisce con decreto, soggetti e modalità di inserimento, consultazione, aggiornamento di Banca dati nel rispetto delle disposizioni  su privacy
  • art. 23 datore lavoro può impiegare Impianti audiovisivi, od altri strumenti con cui possibile controllo a distanza di attività dei lavoratori, solo:
  1. per esigenze produttive ed organizzative, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale
  2. previo accordo con rappresentanza sindacale aziendale (in caso di impresa dotata di unità produttive ubicate in più Province/Regioni, tale accordo stipulato con Organizzazioni sindacali nazionali). In mancanza di accordo, impianti installati previa autorizzazione di Direzione territoriale del lavoro (MILPOS in caso di impresa con unità produttive in più Regioni).

Disposizioni non applicate se questi strumenti usati dal lavoratore per facilitarne la  prestazione lavorativa, o riguardanti strumenti di registrazione di accessi e presenze.

Informazioni raccolte usando tali strumenti sono utilizzabili a fini connessi al rapporto di lavoro solo se lavoratore viene adeguatamente informato circa le  modalità di uso dei suddetti strumenti

  • art. 24. Datore lavoro deve concedere possibilità ad un suo lavoratore di cedere, a titolo gratuito, propri riposi e ferie maturate ad un altro suo lavoratore, affinchè questo possa assistere figli minori che necessitano di cure costanti, nel rispetto delle condizioni fissate dal CCNL
  • art. 25. MILPOS con decreto determina modalità di esenzione dalla reperibilità per lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati.

Legge 208/15 ad art. 1 comma 187, come sostituito da Legge 96/17, prevede per le aziende, che hanno sottoscritto dopo 24/04/2017 contratti in cui i lavoratori sono coinvolti nell’organizzazione del lavoro, una riduzione del 20% del’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per Regime di invalidità, vecchiaia, superstiti su quota di erogazione inferiore a 800 € (su tale quota non è dovuta alcuna contribuzione da parte del lavoratore).

Legge 205/17 art. 1 commi 910-914 stabilisce che datore di lavoro corrisponde al lavoratore la retribuzione (compreso eventuale anticipo), avvalendosi di: bonifico su conto corrente bancario/postale indicato da lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore (o a suo delegato in caso di impedimento di questo, compreso coniuge, convivente o familiare In linea retta e collaterale del lavoratore di età superiore a 16 anni). Nessuna retribuzione corrisposta direttamente al lavoratore tramite denaro contante, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro subordinato instaurato (cioè indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla sua durata), compreso quello derivato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o da un contratto instaurato tra cooperative ed i propri soci. Firma apposta dal lavoratore su busta paga non costituisce prova di avvenuto pagamento della retribuzione.

Suddette disposizioni non sono applicate ai rapporti di lavoro instaurati con le Amministrazioni pubbliche, o rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati da Associazioni sindacali per addetti ai servizi familiari e domestici.

Al riguardo il Governo:

  1. stipula con Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, Associazione bancaria, società Poste Italiane Spa una convenzione con cui individuare gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni in oggetto
  2. predispone una campagna informativa, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione e stampa (anche di soggetti privati), per una spesa autorizzata nel 2018 pari a 100.000 €

 

Sanzioni:

Datore di lavoro che non tiene libro unico: multa da 500 a 2.500 €

Datore di lavoro che non fornisce Libro unico ad Organi di vigilanza: multa da 200 a 2.000 €

Datore di lavoro che non esibisce, entro 15 giorni da richiesta Organi di vigilanza, documentazione in suo possesso: multa da 250  a 2.500 € (in caso di recidiva: multa da 500 a 3.000 €).

In caso di omessa od infedele registrazione nel Libro unico dei dati complessivi richiesti (non del singolo dato), salvo casi di “errori meramente materiali”, che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali: multa da 150 a 1.500 € (se violazione riguarda oltre 10 lavoratori: multa da 500 a 3.000 €).

Se dati non riportati nel Libro unico entro giorno 16 del mese successivo, o in caso di mancata conservazione del Libro unico entro termini fissati: multa da 100 a 600 €.

Ai sensi di D.Lgs. 151/15 art. 22 in caso di impiego di lavoratori dipendenti senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (salvo datore di lavoro domestico): multa da 1.500 a 9.000 €/lavoratore irregolare se questo impiegato per meno di 30 giorni (da 3.000 a 18.000 €/lavoratore irregolare se questo impiegato per 30-60 giorni; da 6.000 a 36.000 €/lavoratore irregolare, se questo impiegato per oltre 60 giorni) + diffida a stipulare con questo un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche a tempo parziale, con riduzione orario di lavoro non oltre 50%), o un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (durata almeno pari a 3 mesi) + fornitura prova di avvenuta regolarizzazione dei rapporti di lavoro e di pagamento delle sanzioni contributive e premi previsti entro 120 giorni da notifica del verbale. Sanzioni aumentate di 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri o di minori in età non lavorativa.

Datore di lavoro che non provvede a corrispondere assegni: multa da 500 a 5.000 € (elevata da 1.500 a 9.000 € se violazione riguarda oltre 5 lavoratori ed oltre 6 mesi; da 3.000 a 15.000 € se violazione riguarda oltre 10 lavoratori ed oltre 12 mesi).

Datore di lavoro che non consegna o consegna in ritardo al lavoratore prospetto di paga, o omette o commette inesattezze nelle registrazioni riportate su prospetto paga: multa da 150 a 900 € (elevata da 600 a 3.600 € se violazione riguarda oltre 5 lavoratori ed oltre 6 mesi; da 1.200 a 7.200 € se violazione riguarda oltre 5 lavoratori ed oltre 12 mesi). Se datore di lavoro adempie a tali obblighi tramite consegna al lavoratore di copia delle scritture riportate nel Libro unico del lavoro: nessuna sanzione.

“Salvo caso di errore meramente materiale”, omessa od infedele registrazione dei dati complessivi di lavoratore (non di singolo data; né di quelli attinenti a qualità/quantità di prestazione lavorativa resa o somme effettivamente erogate) che determina differenti trattamenti retribuitivi, previdenziali, fiscali: multa da 150 a 1.500 € (elevata da 500 a 3.000 € se violazione riguarda oltre 5 lavoratori e periodo superiore a 6 mesi; da 1.000 a 6.000 € se violazione riguarda oltre 10 lavoratori e periodo superiore a 12 mesi).

Mancata conservazione delle registrazioni per il termine previsto: multa da 100 a 600 € + multa aggiuntiva pari a 2.000 € in caso di lavoro irregolare e di 3.200 € in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

A seguito del  pagamento immediato di 25% di somma aggiuntiva e del pagamento di importo residuo (maggiorato di 5%) entro 6 mesi da invio richiesta di revoca: revoca del provvedimento  (in caso di mancato o parziale versamento di importo residuo nei termini: provvedimento di accoglimento di revoca costituisce titolo esecutivo per importo  non versato).

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