OASI PROTEZIONE FAUNA (Legge 157/92; L

OASI PROTEZIONE FAUNA (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 8)    (caccia04)

Soggetti interessati:

Osservatorio Faunistico Regionale (ORF), Regioni, Province, cacciatori, proprietari terreni

Iter procedurale

Regione nella stesura del piano faunistico venatorio regionale, individua oasi di protezione, destinate a rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica in territori che comprendono habitat idonei alla salvaguardia della fauna selvatica che si intende tutelare.

Regione propone entro 31 Gennaio oasi, utilizzando sia aree demaniali che terreni privati.

Con atto istitutivo Regione determina perimetro dei centri pubblici di riproduzione e notifica tale atto a proprietari o conduttori dei fondi mediante:

a)       deposito presso sede dei Comuni territorialmente interessati;

b)       pubblicazione per estratto su BUR;

c)       affissione di apposito manifesto nei Comuni, frazioni e borgate interessate su cui evidenziata data di deposito.

Se entro 60 giorni da pubblicazione atto istitutivo, nessuna opposizione presentata, Regione istituisce area, mentre se inviata opposizione motivata da parte proprietari o conduttori dei fondi interessati costituenti almeno 40% superficie da vincolare, centri pubblici riproduzione non possono essere istituiti. In tale circostanza, Regione può destinare ad altro uso tali aree, sempre nell’ambito della pianificazione venatoria del territorio. In casi particolari necessità ambientali, Regione può costituire coattivamente centri pubblici di riproduzione sui territori per cui proprietari o conduttori hanno presentato opposizione.    

Confini oasi di protezioni delimitati con tabelle perimetrali di colore rosso, recanti scritta “oasi protezione – divieto di caccia”.

Regione provvede a gestione oasi con particolare riguardo a: censimenti annuali; ripristino ambientale; catture temporanee a scopo scientifico e di studio, sentito ORF

Regione, sentito ORF, può autorizzare personale di vigilanza, in collaborazione con Associazioni venatorie ed Organizzazioni professionali agricole, a cattura di esemplari vivi di determinate specie di fauna selvatica “quando arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali e, per eccessivo numero di capi, turbino equilibrio biologico dell’ambiente”. Di ogni cattura redatto specifico verbale. Animali catturati destinati a ripopolamento di zone depauperate.

Regione sopprime oasi quando cessano “per modificazioni oggettive, certificate da ORF sulla base di specifici censimenti della specie di interesse faunistica, le condizioni idonee al conseguimento della loro finalità”.

Nelle oasi di protezione vietato esercizio venatorio, salvo quello necessario al controllo della fauna selvatica.

Sanzioni:

Chiunque esercita caccia nelle oasi di protezione, nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali: arresto fino a 6 mesi + multa da 450 a 1.500 € + sospensione licenza di porto di fucile da caccia da 1 a 3 anni (in caso di recidiva: revoca licenza per almeno 10 anni)

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