CENSIMENTO POPOLAZIONE

CENSIMENTO POPOLAZIONE (Reg. 881/17)                    (cee21)

 

Soggetti interessati:

Stati membri, Commissione Europea.

Iter procedurale:

Commissione Europea, con Reg. 881/17,  stabilisce modalità e struttura delle relazioni che Stati membri le debbono inviare in merito al censimento della popolazione ed abitazioni di anno 2021, nonché il formato tecnico per la trasmissione dei suddetti dati.

Al riguardo entro 31/03/2024 gli Stati membri comunicano a Commissione informazioni generali e dati relativi alla qualità delle rilevazioni effettuate ed in particolare:

  1. Contesto: quadro giuridico; organismi responsabili della rilevazione
  2. fonte dei dati:  classificazione ed elenco delle fonti dei dati utilizzate per il censimento 2021; adeguatezza delle fonti in termini di enumerazione individuale, simultaneità, universalità nel territorio definito; disponibilità dei dati per piccole aree;   periodicità definita
  3. ciclo di vita del censimento: data di riferimento; preparazione ed esecuzione della raccolta dati (basati su questionario, o su registri, o raccolti per mezzo di un campione o di metodi combinati);  trattamento e valutazione dei dati; loro diffusione; misure per assicurare efficacia dei costi
  4. valutazione della qualità dei dati in termini di compatibilità, tempestività, coerenza, copertura, precisione, completezza, pertinenza

Stato membro comunica qualunque fonte di dati usata per la raccolta delle informazioni necessarie a: soddisfare le caratteristiche richieste dal Reg. 763/08; rappresentare la popolazione obiettivo; rispettare le specifiche tecniche pertinenti; fornire dati per il programma statistico.

Stato membro consente a Commissione di accedere, su richiesta, a tutte le informazioni pertinenti a valutare la qualità dei dati trasmessi, salvo quelli riservati (tutela della privacy).

Stati membri inviano dati richiesti conformemente alla struttura dei dati ed alle relative specifiche tecniche indicate da Commissione (utilizzato formato SDMX).

Stati membri conservano i dati richiesti fino 01/04/2035  in modo da poterli trasmettere a Commissione su sua richiesta, pur non essendo tenuti a sottoporli a revisione dopo 01/01/2025  (se decidono di  farlo ne informano preventivamente Commissione).

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