MOVIMENTI ANIMALI DA COMPAGNIA

MOVIMENTI ANIMALI DA COMPAGNIA (Reg. 576/13, 577/13; Legge 221/15; D.Lgs. 633/96, 47/10)  (caccia45)

Soggetti interessati:

Proprietario o persona autorizzata che intende spostare “a carattere non commerciale” (cioè spostamenti non aventi come scopo vendita o passaggio di proprietà di animale) animali da compagnia (gatti, cani, furetti, invertebrati escluse api e bombi, molluschi e crostacei, pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili, uccelli tranne esemplari di specie avicole, roditori, conigli domestici diversi da quelli destinati a produzione alimentare), facendo salve “disposizioni nazionali accessibili al pubblico volte a limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia basate su considerazioni diverse da quelle legate a salute animale”

Iter procedurale:

Legge 221/15 stabilisce ad articolo 77 che animali di affezione o compagnia tenuti presso casa di debitore o in altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi,  alimentari o commerciali, o animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, coniuge, convivente a figli sono “assolutamente impignorabili”.

Movimenti di cani, gatti e furetti che possono accompagnare persona non superiore a 5. In deroga ammesso numero superiore se:

a) movimento di animali avviene a fini di partecipazione a competizioni, mostre, eventi sportivi o per allenamento finalizzato a tali eventi;

b) persona presenta prova scritta che animali iscritti ad evento di cui sopra o registrati presso Associazione che organizza evento;

c) animali hanno più di 6 mesi.

Stati membri effettuano controlli per verificare correttezza informazioni. Se animali in numero superiore o non rispettano condizioni di cui sopra, animali sottoposti a controlli veterinari. Per evitare comportamenti fraudolenti a carattere commerciale (Movimenti animali diversi da cani, gatti, furetti dissimulati come non commerciali), Commissione adotta norme per limitare numero di animali che possono accompagnare proprietario a carattere non commerciale (A tal fine inviata relazione a Parlamento e Consiglio Europeo entro 29/6/2018 eventualmente proponendo modifiche a norme vigenti)

Movimento di cani, gatti e furetti da Stato membro all’altro solo se:

a) marcati mediante impianto di trasponder conforme a norme ISO 11784 e letto da dispositivo compatibile con norme ISO 11785 (o applicazione di tatuaggio leggibile attuato prima di 3/7/2011). Animali diversi da cani, gatti e furetti marcati tenendo conto “delle specificità di ciascuna specie in modo tale da garantire corrispondenza inequivocabile tra animale da compagnia e rispettivo documento di identificazione” (Commissione può decidere metodi di marcatura per specie “tenendo conto di eventuali requisiti nazionali in vigore”). Stato membro definisce norme di impianto trasponder da parte di persone diversa da veterinario;

b) ricevuto vaccinazione antirabbica con vaccino diverso da vaccino vivo modificato (rientrante in vaccino inattivato di almeno unità antigenica per dose o vaccino ricombinante esprimente glicoproteina immunizzante del virus di rabbia):

–          somministrato in Stato membro previa autorizzazione ad immissione in commercio (se somministrato in Paese Terzo previa autorizzazione o licenza da parte Autorità competente)

–          somministrato da veterinario autorizzato ad animale di oltre 12 settimane, riportando data di somministrazione su documento di identificazione (Data comunque successiva a quella di applicazione trasponder o tatuaggio)

–          periodo di validità vaccinazione invia non prima di 21 giorni da definizione protocollo di vaccinazione da parte fabbricante e continua fino a conclusione periodo di immunità protettiva fissato nell’autorizzazione ad immissione in commercio. Periodo di validità indicato da veterinario su documento di identificazione

c) conformi a misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse da rabbia. Commissione adotta misure per specifiche specie per evitare diffusione di tali malattie, tenendo conto di informazioni scientifiche e rischi per salute pubblica o di animale legati a movimenti a carattere non commerciale eventualmente contagiati. Misure possono anche comprendere: norme per classificazione status zoosanitario di Stato membro o sua parte (Elenco pubblicato da Commissione) e sistemi di sorveglianza e notifica di certe malattie adottati; condizioni di applicazione di misure preventive prima di movimenti animali a carattere non commerciale; condizioni per autorizzare deroghe alla misure sanitarie preventive

d) accompagnati da documento di identificazione (rilasciato in forma di passaporto o di certificato sanitario accompagnatorio), contenente:

–          ubicazione del trasponder o del tatuaggio e data di applicazione o di lettura e codice alfanumerico indicato su questo;

–          nome, specie, razza, sesso, colore, data di nascita dichiarata da proprietario o caratteristica visiva e distintiva di animale;

–          nome, recapito e firma del proprietario;

–          nome, recapito e firma del veterinario autorizzato a rilasciare tale documento;

–          numero di riferimento del certificato unico;

–          dichiarazione firmata da proprietario/persona autorizzata attestante che movimento animali da compagnia verso UE non ha carattere commerciale

–          dettagli di vaccinazione antirabbica;

–          nome e firma del rappresentante Autorità competente che convalida documento;

–          nome, firma e recapiti del rappresentante di Autorità competente che effettua controlli e data dei controlli;

–          data di prelievo campioni di sangue per test di titolazione anticorpi per rabbia. Test non richiesto per cani, gatti, furetti provenienti direttamente o dopo avere risieduto esclusivamente (o proprietario dichiara che in caso di transito in altri Paesi Terzi animali non entrati in contatto con animali di specie sensibili a rabbia, essendo rimasti confinati in mezzo di trasporto o in aeroporto) in territorio di Paese Terzo inserito in specifico Elenco approvato da Commissione Europea a seguito domanda di Paese Terzo, in cui dimostrato:

1)       obbligo notifica casi di rabbia ad Autorità competenti;

2)       esistenza sistema efficace di sorveglianza per rabbia da almeno 2 anni, comprendente programma di individuazione che possa garantire immediata indagine su animali sospetti di rabbia;

3)       organizzazione servizi veterinari e di controllo che dispongono di personale, mezzi, laboratori tali da garantire validità documenti di identificazione ed efficace attuazione di normativa nazionale in materia di movimenti a carattere non commerciale;

4)       esistenza di norme relative a controllo popolazione di cani e gatti randagi, vaccinazione animali domestici (specie contro rabbia), controllo ed eradicazione di rabbia nella fauna selvatica per ridurre al minimo rischi di infezione animali;

5)       esistenza norme relative a licenze ed immissione in commercio di vaccini antirabbici

Commissione per motivi di urgenza può aggiornare Elenco

–          conformità a misure preventive per malattie o infezioni diverse da rabbia

–          ogni altra informazione relativa a status sanitario di animale

Commissione definisce modello di documento di identificazione, contenente:

–          caratteristiche del marchio o descrizione di animale di compagnia

–          specie, razza, data di nascita, quale dichiarata da proprietario, sesso e colore di animale

–          nome e recapiti di proprietario/persona autorizzata

–          numero di identificazione, composto da: codice ISO di Stato membro di rilascio; codice alfanumerico; norme di sicurezza dello stesso

–          nome, recapito e firma del veterinario autorizzato a rilasciare documento

–          dettagli di misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse da rabbia

–          firma del proprietario

Documento rilasciato da veterinario ufficiale di Stato membro o di Paese Terzo, previa verifica che animale è stato marcato, debitamente compilato e firmato da proprietario animale. Veterinario conserva copia documentoper almeno 3 anni.

Documento rilasciato prima del 29/12/2014 e redatto in conformità del modello di passaporto animali è da ritenersi valido come documento di identificazione animali da compagnia.

Stati membri si accertano che documenti di identificazione in bianco distribuiti solo a veterinari autorizzati, i cui nomi registrati in apposito Elenco conservato per almeno 3 anni

Stato membro può autorizzare in deroga movimenti non commerciali di cani, gatti, furetti verso loro territorio:

a) in possesso di documento di identificazione rilasciato da veterinario ufficiale di Paese Terzo di spedizione riportato in Elenco di cui ad Allegato II del Reg. 577/13 pubblicato su G.U.CE 329/14 (o da veterinario autorizzato ma convalidato da Autorità Paese Terzo) che ha verificato marcatura animale e debitamente compilato voci del suddetto documento;

b) aventi meno di 12 settimane non vaccinati contro rabbia o tra 12 o 16 settimane vaccinati contro rabbia, ma non adempiono a requisiti di validità per tale vaccinazione;

c) proprietario fornisce dichiarazione firmata attestante che da nascita sono o movimentazione, animali non hanno avuto contatti con animali suscettibili a rabbia o animali accompagnati da madre da cui sono dipendenti e documento identificativo di madre attesta che questa sottoposta a vaccinazione antirabbica prima di loro nascita;

d) animali entrano in Stato membro da altro Stato membro in seguito a transito da Paese Terzo muniti di documento identificazione rilasciato da veterinario autorizzato attestante che animale prima di aver lasciato UE ha ricevuto vaccinazione antirabbica e sottoposti a test di titolazione anticorpi per rabbia;

e) sulla base di domanda congiunta di Stati membri interessati a Commissione in cui si chiede movimentazione animali senza obbligo vaccinazione, evidenziando sulla base di dati scientifici:

  • assenza di rabbia in Paese o zone di Paese, né questa rilevata in fauna selvatica per almeno 2 anni prima;
  • esistenza sistema di sorveglianza e notifica esistente in tali Paesi;
  • esistenza misure di controllo efficaci per prevenire introduzione di rabbia nei territori e propagazione al suo interno;
  • giustificazione domanda in base a rischi per salute pubblica o animale legati a movimenti di animali non vaccinati;

Commissione redige Elenco Stati autorizzati, aggiornandolo costantemente in base a modifica dati scientifici che non giustifichi più deroga. In caso di pericolo per salute umana o animale, Commissione può togliere deroga ed aggiornare Elenco

e) sottoposti ad esame clinico effettuato entro 48 ore precedente loro spedizione da veterinario ASL

f) muniti durante trasporto verso luogo di destinazione di certificato sanitario firmato da veterinario ASL conforme a Modello Allegato E attestante che da suddetto esame clinico effettuato da veterinario autorizzato, animali sono in condizione di affrontare il viaggio

Movimenti di animali da compagnia diversi da cani, gatti, furetti a carattere non commerciale da Stato membro ad altro Stato membro ammessi se:

a) marcati con trasponder o tatuaggio;

b) conformi a misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse da rabbia;

c) accompagnati da documento di identificazione;

d) rispettose di eventuali norme nazionali “applicate in modo proporzionale a rischio per salute pubblica o animale legate a movimenti di tali animali”, comunque non più restrittive di quelle CE.

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti, furetti provenienti da Paesi Terzi ammessi se:

1)       sono stati marcati;

2)       abbiano ricevuto vaccinazione antirabbica conforme;

3)       siano stati sottoposti a titolazione di anticorpo per la rabbia da eseguire su campione di sangue prelevato da veterinario ASL, almeno 30 giorni prima di data vaccinazione e non meno di 3 mesi da data movimento animali da Paese Terzo (o prima che animale lasci CE per destinazione o transito in Paese Terzo diverso da quello originario). Test, eseguito in laboratorio autorizzato, deve rilevare livello di anticorpi in grado di neutralizzare il virus della rabbia (superiore a 0,5 IU/ml). Risultati test riportati in documento di identificazione. Test rinnovato se animale sottoposto a nuova vaccinazione entro periodo di validità della precedente;

4)       siano conformi a misure sanitarie preventive per malattie diverse da rabbia e accompagnati da documenti di identificazione;

5)       introdotti in luogo di ingresso viaggiatori riconosciuto da Stato membro ed inserito in apposito Elenco. Stati membri possono autorizzare ingresso di cani militari o cani di ricerca/soccorso registrati in luogo diverso se proprietario abbia richiesto ed ottenuto specifico permesso e se cani sottoposti a controlli sanitari in luogo designato da Autorità;

6)       aventi 12 settimane e non vaccinati contro rabbia o tra 12 e 16 settimane e vaccinati contro rabbia ma non adempiere ancora a periodo di validità vaccino;

7)       proprietario fornisce dichiarazione attestante che animali da nascita a loro spostamento non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie sensibili a rabbia o animali accompagnati da madre munita di documento identificativo attestante che sottoposta prima di nascita animali a vaccinazione antirabbica;

8)       divieto di loro successivo spostamento verso altro Stato membro, purché movimento autorizzato e Stato membro di destinazione abbia autorizzato movimento di animali da Paese Terzo originario.

Movimento di animali da compagnia diversi da cani, gatti, furetti da territorio Paese Terzo a Stato membro ammesso se:

1)       sono stati marcati;

2)       sono conformi a misure sanitarie preventive per malattie diverse da rabbia;

3)       accompagnati da documento di identificazione;

4)       entrati da luoghi di ingresso di viaggiatori riconosciuto;

5)       rispetto di eventuali norme nazionali adottate in modo proporzionale al rischio per salute pubblica o animale, comunque non più restrittive di quello CE per specie in questione

6)       provenienti da Paesi Terzi inseriti in Elenco approvato da Commissione.

In casi eccezionali Stati membri possono autorizzare in deroga movimenti carattere non commerciale verso loro territori di animali da compagnia non conformi a condizioni di cui sopra, purché:

1)       proprietario richiesto permesso e questo ottenuto da Stato membro di destinazione. Permesso può contenere transito in altro Stato membro;

2)       animali da compagnia isolati sotto sorveglianza ufficiale per tempo necessario a soddisfare condizioni richieste, comunque non oltre 6 mesi in luogo approvato da Autorità competente e in conformità di condizioni riportate nel permesso

In deroga movimenti di animali da compagnia tra San Marino e Italia, Vaticano e Italia, Monaco e Francia, Andorra e Francia, Andorra e Spagna, Norvegia e Svezia, Isole Far Oer e Danimarca, Groenlandia e Danimarca continuano ad attuare in base a norme nazionali vigenti in tali Paesi.

Stato italiano con D.Lgs. 633/96 vieta scambio di furetti, visoni e volpi provenienti da aziende in cui sospettato o diagnosticato casi di rabbia negli ultimi 6 mesi o in contatto con azienda non sottoposta a programma di vaccinazione contro rabbia

Stati membri effettuano controlli su documenti e su animali in movimento verso loro territorio da altro Stato membro o Paese Terzo in modo non discriminatorio. A tal fine proprietario/persona autorizzata deve mettere animale da compagnia a disposizione per controlli e presentare documento di identificazione. Controlli eseguiti presso luogo di ingresso nel caso di animali provenienti da Paese Terzo non in Elenco

Stato membro assicura che Autorità competente incaricata dei controlli sia a conoscenza norme vigenti nel settore, funzionari incaricati dei controlli ricevono idonea formazione, tenuti registri del numero controlli eseguiti e delle non conformità rilevate e documenti di identificazione se questi usati a fini di movimentazione animali.

Se accertate non conformità, Autorità competente, previa consultazione con veterinario ufficiale e proprietario animale decide di rispedire animale a Paese di provenienza o isolare animale sotto controllo per tempo necessario ad ulteriori accertamenti, o per favorire loro rientro in Paese di origine, o eliminare animale.

Misure applicate a spese del proprietario animale “e non prevedono possibilità di alcun risarcimento al proprietario”.

Se in territorio Stato membro o Paese Terzo si diffonde rabbia o altra malattia che costituisce minaccia per salute pubblica o animale, Commissione può, anche su richiesta Stato membro, adottare sospensione o limitazione movimenti animali provenienti da territorio Stato membro o Paese Terzo in questione. Misure prese anche con procedure di urgenza in caso di gravi ed immediato rischio per salute pubblica o animale

Stati membri informano pubblico “in merito a condizioni di pulizia sanitaria applicabili a movimenti non commerciali animali da compagnia”, in particolare:

1)       qualifiche richieste per persone che effettuano impianto di trasponder;

2)       autorizzazione di deroga a vaccinazione antirabbica per giovani cani, gatti, furetti;

3)       condizioni applicabili da territorio di Stati membri a movimenti non commerciali di animali da compagnia in quanto non conformi provenienti da alcuni Paesi e territori soggetti a condizioni definite da norme nazionali;

4)       Elenco luoghi di ingresso dei viaggiatori con Autorità competente ai controlli;

5)       condizioni applicabili in territorio Stato membro a movimenti non commerciali di animali diversi da cani, gatti, furetti definite da norme nazionali;

6)       informazioni su vaccini antirabbia autorizzati da Stato membro ad immissione in commercio e relativo protocollo di vaccinazione;

7)       indirizzo di pagine internet dove reperire tali informazioni, comprese quelle di Commissione.

Commissione adotta a partire da 28/6/2013 per 5 anni atti di adeguamento presente normativa, tenendo conto sviluppo tecnologici e scientifici, comunicandoli subito a Parlamento e Consiglio Europeo (atto entra in vigore entro 2 mesi da notifica, se nessuna obiezione sollevata da Parlamento o Consiglio; termine prorogato di 2 mesi). In caso di procedura di urgenza, atti delegati entrano subito in vigore, pur se Parlamento e Consiglio possono sollevare obiezioni al riguardo con contestuale abrogazione di tale atto da parte di Commissione.

Commissione redige almeno 9 mesi da scadenza 5 anni relazione su esercizio potere di delega da inviare a Parlamento e Consiglio che può prorogare delega per altri 5 anni se nessuna opposizione pervenuta entro 3 mesi da scadenza o revocata

Commissione assistita da Comitato permanente per catena alimentare e salute di animali che fornisce pareri scritti su materie sottoscritte

Stati membri applicano sanzioni in caso di violazioni al Reg. 576/13 “efficaci, proporzionate e dissuasive” notificandolo a Commissione insieme a misure prese per sua applicazione

Con D.Lgs. 47/10 si è stabilito divieto di commercializzare, importare, esportare, dentro e fuori della Comunità, pellicce di cane e gatto e prodotti che le contengono a partire da 1/4/2010

Sanzioni:

Chiunque non rispetta prescrizioni fissate per scambi animali da compagnia: multa da 500 a 1.500 €

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