MATERIALE MOLTIPLICAZIONE FUNGHI

RACCOLTA TARTUFO (Legge 752/85, 311/04; L.R. 5/13)  (fungo01)

Soggetti interessati:

Cittadini di oltre 14 anni che intendono cercare (cioè “individuare siti ritenuti idonei alla presenza di tartufo con qualsiasi mezzo destinato allo scopo”) e raccogliere tartufi (minori di 14 anni possono solo assistere a fasi di cerca e raccolta) su tartufaie naturali (cioè “qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi compresa la pianta singola che produce spontaneamente tartufi”)   

Iter procedurale:

Domanda per sostenere esame raccolta tartufi inviata a Presidente Comunità Montana o Provincia, per restante territorio, allegando certificato di residenza. Domanda trasmessa ad apposita Commissione (Presidente nominato da Ente competente, comprendente anche membro nominato da Giunta Regionale e membro designato da Associazioni tartuficoltori), che sottoporrà richiedente ad esame al fine di accertare conoscenza in merito a “specie e varietà dei tartufi, modalità di ricerca e raccolta, ecosistemi nei quali tartufo si sviluppa, esperienza e capacità pratica dell’interessato”. In caso di superamento della prova, Presidente Comunità Montana o Provincia rilascia attestato.

Esclusi da prova di esame “soggetti che esercitano la ricerca e raccolta dei tartufi a fini di studio o scientifico”.

Domanda per abilitazione a ricerca e raccolta tartufi da inviare a Presidente Comunità Montana o Provincia, allegando:

–        certificato di residenza;

–        2 foto formato tessera, di cui 1 autenticata;

–        ricevuta versamento tassa di concessione regionale pari a 92,96 €. Esclusi da tassa quanti raccolgono tartufi a scopo scientifico e di studio;

–        attestato di superamento esame a raccolta tartufo.

Presidente della Comunità Montana o Provincia, esaminata domanda, rilascia abilitazione, che è:

–        personale. Su tesserino di idoneità riportare generalità e fotografia;

–        valida 1 anno su tutto il territorio nazionale per tartufaie naturali, comprese quelle di demanio;

–        contenente:

1)    periodo di raccolta dei tartufi: tartufo bianco o tartufo bianco di Alba o di Acqualagna (Tuber magnatum Pico) da ultima domenica di Settembre a 31 Dicembre; tartufo nero pregiato o tartufo nero di Norcia o di Spoleto (Tuber melanosporum Vitt.) da 1 Dicembre a 15 Marzo (da 15 Novembre a 15 Marzo per Comuni confinanti con Regione Abruzzo); tartufo moscato (Tuber brumale Vitt.) da 1 Gennaio a 15 Marzo; tartufo d’estate o scorzone (Tuber aestivum Vitt.) da 1 Giugno a 31 Agosto  e dal 1 Ottobre a 31 Dicembre; tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno (Tuber aestivum uncinatum) da 1 Ottobre a 31 Dicembre; tartufo nero di inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.) da 1 Gennaio a 15 Marzo; tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber albidum Pico) da 15 Gennaio a 15 Aprile; tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.) da ultima domenica di Settembre a 31 Dicembre; tartufo nero ordinario o tartufo nero di Bagnoli (Tuber mesentericum) da 1 Ottobre a 31 Gennaio. In particolare condizioni climatiche, Enti competenti, sentite le categorie interessate e previo parere di Centro Sperimentale Tartuficoltura che potrà avvalersi di Servizio Fitosanitario Regionale, possono apportare variazioni a periodi di raccolta (compresa anticipazione date di inizio di cerca e raccolta tartufo)

2)    stabilire divieti temporanei di raccolta. Alle variazioni o divieti periodi di raccolta data idonea, pubblicità mediante affissione di manifesti nelle zone interessate

3)    modalità ricerca effettuata da raccoglitore abilitato, mediante ausilio di 1 o 2 cani ed esclusivamente di vanghetto o vanghella di “lunghezza compresa tra 50 e 80 cm. con lama inamovibile dal manico di forma rettangolare o a lancia, non superiore a 7 sm. Nella sua lunghezza massima”                               

Convalida annuale di tesserino, previo versamento di tassa di concessione regionale pari a 92,96 entro 31 Gennaio su conto corrente postale intestato a Tesoreria Regione Marche. Ricevuta di versamento da conservare, insieme a tesserino, ed esibita ad Organi di vigilanza. Esclusi da tassa raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti e raccoglitori consorziati che esercitano raccolta su fondi di altri soggetti del Consorzio.     

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