MARCHIO AGRITURISMO ITALIA (D.M. 13/2/13, 3/6/14; Reg. Marche 6/13) (turism45)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF); Giunta Regionale Marche; Servizio Regionale Agricoltura (Servizio); imprenditori agrituristici che intendono usufruire del marchio
Iter procedurale:
Giunta Regionale Marche, con Reg. 6 del 4/11/2013 come modificato dal Reg. 2 del 19/3/2020, ha disciplinato le modalità di utilizzo del marchio “Agriturismo Italia” (Marchio), di proprietà del MIPAAF, da parte delle aziende di agriturismo operanti nelle Marche, purché:
a)iscritte nell’Elenco regionale degli operatori agrituristici (EROA);
b)autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica secondo norme di legge;
c)classificate secondo le procedure del D.M. 13/2/2013;
d)sottoscritto impegno a rispettare le norme d’uso del Marchio
Imprese agrituristiche interessate inviano, tramite SIAR, domanda con firma digitale (utilizzare carta servizi abilitata dal sistema) del legale rappresentante volta ad ottenere licenza d’uso del Marchio al Servizio (anche avvalendosi di CAA riconosciuto), in cui evidenziare impegno ad apporre all’ingresso principale della struttura una targa riportante: logo della Repubblica italiana, intestazione del Ministero, logo del Marchio (riportato su BUR 27/20); logo della Regione Marche; denominazione dell’azienda agrituristica; ragione sociale dell’azienda agricola; codice ed anno di iscrizione all’EROA. Nel caso azienda disponga di più fabbricati è sufficiente affiggere la targa solo su uno di questi
Servizio esegue attività di controllo, accertando rispetto dei requisiti e delle condizioni relative alla concessione della licenza d’uso del Marchio (in particolare accertare che Marchio non apposto su confezioni, contenitori, etichette e presentazioni di qualsiasi genere di prodotti aziendali, in quanto destinato solo a qualificare i servizi offerti da azienda agrituristica)