MANUTENZIONE STRADE (D.Lgs. 285/92) (strada16)
Soggetti interessati:
Enti proprietari e concessionari di strade, proprietari immobili e terreni limitrofi a strade.
Iter procedurale:
Obblighi proprietari immobili e terreni confinanti con strade:
a) mantenere siepi laterali in modo da non restringere strada o visibilità segnaletica;
b) tagliare rami di piante che si protendono oltre confine stradale o nascondono segnaletica;
c) togliere immediatamente da strada alberi o rami caduti a seguito di intemperie o altri eventi;
d) mantenere in buono stato muri o fabbricati fronteggianti strada. Sindaco o Prefetto, sentito Ente proprietario strada, possono ordinare demolizione o consolidamento strutture che minacciano incolumità pubblica su strada, a spese del proprietario se questi, nonostante diffida, non “ha provveduto a compiere le opere necessarie” per messa in sicurezza dell’immobile;
e) costruzione e riparazione opere contenimento terreno a spese proprietario del fondo o dell’Ente se eseguite solo a favore della strada o con ripartizione spese se interessa entrambi. Opere di contenimento terreno eseguite al momento costruzione della strada a carico di Ente proprietario strada, ma mantenute e riparate a spese del proprietario del fondo;
f) mantenere le ripe dei fondi laterali a valle ed a monte alle strade in modo da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale, comprese opere di sostegno e contenimento così da impedire caduta massi o terreno sulla strada;
g) provvedere a conservazione del fosso laterale alle strade per scorrimento di acque o versamento ad Ente proprietario di strada delle spese necessarie per manutenzione fosso e riparazione di eventuali danni non causati da terzi. In caso titolari fondi hanno diritto di attraversare strade con condotte o corsi d’acqua debbono costruire e mantenere ponti od opere per passaggio e condotta delle acque, provvedendo ad eseguire altre opere d’arte a monte ed a valle della strada che ne prevengono danni (Opere costruite nel rispetto del disciplinare rilasciato ad atto di concessione da Ente proprietario e sotto sorveglianza di questo). Se soggetti non provvedono, Ente proprietario impone esecuzione opere necessarie e se questi non provvedono, eseguono d’ufficio interventi a spese del soggetto inadempiente;
h) canali artificiali paralleli o intersecanti strada mantenuti in buono stato per impedire afflusso acqua su strada ed “ogni conseguente danno al corpo stradale e fasce di pertinenza”. Oneri manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico proprietari o utenti canali, a meno che non attestata preesistenza opere a costruzione strada. Ricostruzione manufatti in legno esistenti su canali eseguiti per maggior sicurezza con materiali più resistenti, secondo prescrizioni tecniche Ente proprietario strada, a carico proprietari o utenti canale, come loro manutenzione, soprattutto se ricostruzione dovuta ad ampliamento o spostamento strada attraversata da canale o se ricostruzione manufatti ritenuta necessaria per condizioni di insufficiente sicurezza
Sanzioni:
Chiunque non tiene in regola siepi, o ripe laterali, o non pota piante, o non rimuove piante cadute su sede stradale: multa da 148 a 594 EUR + spese ripristino luoghi.
Chiunque non mantiene in buono stato muri o fabbricati: multa da 370 a 1.485 EUR
Chiunque non rispetta norme su irrigazione terreni laterali o manutenzione fossi o canali artificiali: multa da 148 a 594 EUR