MANUTENZIONE CORSI ACQUA (R.D. 523/1904; D.Lgs. 152/06; D.M. 27/11/13; L.R. 31/12, 48/13; D.G.R. 23/10/17) (acqua21)
Soggetti interessati:
Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare (MATTM), Giunta Regionale, Servizio Regionale PF Tutela del territorio e Difesa del Suolo (Servizio), Consorzio di bonifica delle Marche (Consorzio), Comando regionale del Corpo Carabinieri Forestale di Stato (CCF)
Proprietari terreni che ricadono in opere di bonifica idraulica
Chiunque, su invito Autorità governativa o comunale, è tenuto, in caso di pericolo di piena, rottura di argini, inondazione, ad accorrere alla difesa, salvo il diritto ad una giusta retribuzione da parte di coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa
Iter procedurale:
MATM con D.M. 156 del 27/11/2013 definisce procedura di riconoscimento dei corpi artificiali (Ca) e corpi artificiali fortemente modificati (Cafm) per acque fluviali e lacustri articolata in 2 livelli, di cui:
– Livello 1 coincidente con identificazione preliminare di Cafm, basata su valutazioni idromorfologiche ed ecologiche in cui verificato la sussistenza delle seguenti condizioni:
1) mancato raggiungimento del buono stato ecologico dovuto solo ad alterazioni fisiche, che comportano modifiche delle caratteristiche idromorfologiche del corpo idrico, e non ad altri impatti;
2) corpo idrico risulta sostanzialmente mutato nelle proprie caratteristiche in modo permanente;
3) sostanziale modifica delle caratteristiche del corpo idrico derivante da uso specifico cui destinato
Operazione di riconoscimento conseguita attraverso seguenti fasi per Cafm:
1) individuazione se corpo idrico è artificiale o meno, inteso come “corpo idrico recato in un luogo dove non esistevano acque superficiali o comunque non vi erano elementi di acque superficiali tali da poter essere considerati distinti e significativi e pertanto non identificabili come corpi idrici” (nel caso di Ca si passa direttamente alla fase 2)
2) sussistenza di modificazioni nelle caratteristiche idromorfologiche del corpo idrico indispensabili per classificare questo come Cafm, tenendo conto di usi specifici che possono comportare alterazioni idromorfologiche ad ambiente, quali: navigazione (comprese infrastrutture portuali o di porti); regimazione delle acque; protezioni da inondazioni; drenaggi agricoli; attività di accumulo di acqua per fornitura di acqua potabile, produzione di energia, irrigazione; altre attività di sviluppo umano. Al riguardo selezionati:
- fiumi, in cui presenti opere trasversali (incluse soglie e rampe); difese di sponde e/o argini a contatto; rivestimenti del fondo; dighe; briglie di trattenuta non filtrante o traverse ammissibili a dighe poste ad estremità di monte del corpo idrico; opere trasversali (briglie o traverse) all’interno di corpi idrici o alla sua estremità di valle che determinano forti modificazioni delle condizioni idrodinamiche; prati a regime ideologico fortemente alterate; modificazione delle caratteristiche idrodinamiche del corpo idrico dovute a fenomeni di oscillazioni periodiche di portata
- laghi, in cui presenti: porti; dighe; traverse; artificializzazione delle sponde e/o delle zone litorali; prelievi di acqua e/o deviazioni di acqua fuori dal bacino e/o immissioni da altri bacini
3) valutazione delle modificazioni idromorfologiche significative connesse ad uso specifico e derivanti da altre azioni fisiche significative, che possono incidere sullo stato ecologico del corpo idrico. Per i fiumi occorre effettuare valutazione basata su “alcuni indicatori di artificialità” riguardanti descrizioni delle pressioni idromorfologiche acquisibili presso catasto delle opere idrauliche o tramite uso di immagini telerilevate o ausilio di dati ideologici. Nel caso di laghi significatività delle modificazioni idromorfologiche è data da:
- presenza di opere di sbarramento qualora loro altezza supera 10 m. e percentuale tra volume invasato e prelevato superiore a 50%
- percentuale di zona litorale e sublitorale artificializzata e zona adibita a infrastrutture portuali ed affini superiore a 50%
- variazione di livello nel tempo dovuta alla naturale risposta del corpo idrico alle condizioni meteorologiche (piogge o siccità) sommata a quella derivante da uso di acque superficiali e/o sotterranee nel bacino attraverso opere di captazione, prelievo, dighe, traverse, canali, pozzi. Variazione è significativa se supera del 50% il valore medio della variazione di livello dovuta a cause naturali nell’arco di 20 anni
Non rientrano tra le alterazioni da considerare significative:
- “corpi idrici che pur avendo in passato subito variazioni morfologiche molto intense, non sono attualmente interessati da pressione o da elementi di artificialità” (v. caso di corsi d’acqua soggetti in passato ad attività estrattiva)
- corpi idrici soggetti periodicamente a risagomatura e ricalibratura delle sezioni a fini di difesa idraulica in quanto si tratta di interventi di manutenzione i cui effetti morfologici non sono permanenti, risultando reversibili anche nel breve periodo
4) probabilità che corpo idrico non raggiunga un buono stato ecologico a causa di alterazioni idromorfologiche o in quanto artificiale senza intervento di altre pressioni (v. presenza di sostanze tossiche)
5) mutazione del corpo idrico nelle sue caratteristiche idromorfologiche dovuto sostanzialmente ad alterazioni fisiche provocate ad attività antropica qualora: molto evidente le modificazioni del corpo idrico rispetto alle condizioni naturali; cambiamento permanente nelle caratteristiche del corpo idrico diffuso o profondo. A tal fine occorre tenere presente:
- per fiumi (suddividere corso idrico in tratti) di alcuni indicatori di IQM e valutazione di pressioni ideologiche aggiuntive
- per laghi rispetto di una delle condizioni riportate nella fase 3 sufficienti per identificazione preliminare dei corpi idrici fortemente modificati senza necessità di ulteriori verifiche
– Livello 2 designazione finale, basata su valutazioni di tipo tecnico, idromorfologico, ecologico, socio meccanico, è da ritenersi un processo iterativo, per cui corpi idrici definiti fortemente modificati o artificiali possono poi nei successivi piani di gestione essere considerati corpi idrici naturali
In caso di sbarramento su un fiume prima di applicare procedura in questione occorre stabilire se corpo idrico a monte dello sbarramento è ancora un fiume o è diventato un lago (in tal caso identificato come fortemente modificato senza necessità di applicare procedura di Livello 1)
Si considera alterazione fisica o modificazione significativa quella alterazione/modifica la cui significatività è valutata tramite criteri riportati in fase di Livello 1, mentre con alterazione fisica si intende pressione che produce modificazione idromorfologica di corpo idrico dovuta ad attività umana e con modificazione si intende un cambiamento apportato al corpo idrico superficiale da attività umana che non raggiungere più buono stato ecologico
Procedura di identificazione e designazione può non essere applicata a corpi idrici con stato ecologico superiore a buono
Giunta Regionale fissa norme in materia di gestione di corsi di acqua del territorio regionale, al fine di “assicurare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per prevenzione e messa in sicurezza di regione fluviale rispetto a rischio idrogeologico e squilibri fisico ambientali”.
Assemblea legislativa, su proposta di Giunta Regionale, approva linee guida per elaborazione progetti generali di gestione dei corsi di acqua, a cui debbono attenersi Organismi competenti nelle attività di manutenzione e tutela di ecosistema fluviale, comprendenti:
– individuazione unità omogenee da assoggettare a progetto generale di gestione in base a caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino idrografico;
– interventi di tipo selvicolturale redatti per ogni unità omogenea, al fine di gestire formazioni riparali nel breve e medio periodo così da mantenere e favorire vegetazione ripariale specializzata, favorendone variabilità in base a caratteristiche di alveo. Tra interventi rientrano anche taglio di vegetazione entro alveo e gestione selvicolturale di vegetazione arborea presente su sponde, aree golenali ed in prossimità di alveo;
– manutenzione e ripristino di opere idrauliche longitudinali e trasversali e dei presidi idraulici, comunque denominati, comprese quelle relative ad opere in concessione;
– manutenzione di altre opere in concessione e di sponde naturali;
– valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale proveniente dalla manutenzione;
– espletamento attività di controllo e polizia idraulica;
– approvazione di progetti generali di gestione.
Giunta Regionale promuove:
– stipula con DGR 1248 del 23/10/2017 di una convenzione con Consorzio, avente durata di 1 anno (rinnovabile tacitamente, salvo necessità di apportarvi modifiche o integrazioni), al fine di provvedere alla manutenzione dei corsi di acqua minori ubicati nelle Marche che prevede:
1) individuazione dei corsi di acqua oggetto di intervento. Corsi di acqua distinti in: principali (cioè fiumi e torrenti le cui opere idrauliche risultano classificate ai sensi di art. 5 e 7 del Regio Decreto 523/1934 o sono ritenuti rilevanti per estensione) il cui elenco è riportato in Allegato 1 pubblicato sul BUR 117/17; minori (cioè tutti i corsi d’acqua non compresi nei precedenti, ad esclusione di: scoline di pertinenza stradale; scoline e fossati attinenti a sistemazioni idraulico agrarie dei terreni). Sono esclusi dalla convenzione: canali, scoline e fossati artificiali realizzati per scopi irrigui, o per scoli di acque reflue; corsi di acqua esclusi da RD 523/1934
2) definizione delle competenze del Consorzio nella manutenzione dei corsi d’acqua minori per cui sono adottate procedure autorizzative semplificate, Sono affidati al Consorzio anche gli interventi di manutenzione e realizzazione di opere idrauliche sui corsi d’acqua principali, che però, essendo soggetti a procedure autorizzative non semplificate sono esclusi dalla presente convenzione. Rimangono invece a carico della Regione le competenze relative a: gestione dei corsi di acqua; pulizia idraulica; autorizzazione ad eseguire lavori entro gli alvei dei corsi d’acqua demaniali
3) interventi di manutenzione sui corsi d’acqua minore non debbono comportare alterazioni sostanziali o permanenti dello stato dei luoghi, ma prevedere “il mantenimento e ripristino del buon regime idraulico delle acque, recupero della funzionalità delle opere idrauliche, conservazione di alveo del corso d’acqua”. In particolare gli interventi da effettuare nei corsi d’acqua non regimati riguardano:
- eliminazione dalle loro sponde ed alvei di: rifiuti provenienti da attività umane (da portare in discarica autorizzata); alberature che ostacolano il regolare deflusso delle piene, o risultano pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, tutelando, per quanto possibile, la conservazione di “consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali”
- ristrutturazione delle sponde dissestate in frana con strutture flessibili, restauro di ecosistemi ripariali (compresa eventuale piantumazione di essenze autoctone)
- eliminazione nei tratti critici dei materiali litoidi accumulati, pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque
- risagomatura e collocazione di materiale litoide a protezione dell’erosione spondale, nonché sostituzione elementi di gabbionatura metallica deteriorata ed instabile, utilizzando tecnologie di ingegneria naturalistica
- rinaturazione della protezione spondale, al fine di consentire il riformarsi della vegetazione
- ripristino della funzionalità di tratti tombati, tombini stradali, ponticelli, al fine di regolare il deflusso delle acque sotto i ponti, mediante rimozione dei sedimenti accumulati
- ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d’acqua, mediante tecniche di ingegneria naturalistica
In particolare gli interventi da effettuare nei corsi d’acqua regimati riguardano:
- manutenzione di arginature e loro accessori, tramite: taglio della vegetazione su scarpate; ripresa di scoscendimenti; ricarica di sommità arginale; interventi di conservazione e ripristino del paramento; manutenzione di manufatti connessi al sistema arginale (chiaviche, scolmatori, botti a sifone); manutenzione e ripristino di cippi di delimitazione; individuazione topografica delle pertinenze idrauliche
- rimozione dalle sponde ed alvei dei corsi d’acqua di: rifiuti provenienti da attività antropiche (da portare in discarica autorizzata); alberature che ostacolano il regolare deflusso delle piene, tutelando, per quanto possibile, la conservazione di “consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali e zone di deposito adiacenti”
- rimozione di materiale di sedime da banchine pavimentate (da portare in discarica autorizzata)
- sfalcio di vegetazione infestante e rimozione di depositi alluvionali presenti su banchine in terra, che riducono la sezione alluvionale del corso d’acqua
- rinnovo di pavimentazione di banchine fatiscenti con materiali analoghi
- rimozione di materiale vario da accessi e discese pubbliche al fiume (da portare in discarica autorizzata)
- rimozione di tronchi di albero, materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, tombini, sifoni, pile, luci di riflesso dei ponti
- ripristino di protezioni spondali deteriorate o franate in alveo, tramite: risagomatura e collocazione di materiale litoide collocato a protezione di queste; sostituzione di elementi di gabbionatura metallica deteriorata o instabile, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica
- sistemazione di briglie ed idonei interventi (mitigazione dell’impatto visivo) a tutela di possibili fenomeni di aggiramento, o scalzamento, o erosione dell’opera da parte delle acque
- ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d’acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica
Altri interventi di manutenzione possono riguardare:
- rimozione del materiale legnoso a terra all’interno di alveo o sulle sponde
- taglio in alveo o sulle sponde di piante secche in piedi, scalzate, deperienti, soccombenti, pendenti o danneggiate a livello del tronco
- ripristino di officiosità idraulica nella sezione di confluenza tra corso d’acqua minore e corpo idrico principale
4) procedure per l’esecuzione degli interventi di manutenzione. Al riguardo il Consorzio deve inviare entro il 31 Dicembre richiesta sintetica di autorizzazione a Regione, che entro il 31 Gennaio rilascia un’autorizzazione unica (valida fino al 31 Gennaio successivo) comprendente: autorizzazione idraulica; autorizzazione al taglio di piante singole, o in gruppo, o in filari ricadenti nell’area demaniale (per le piante tutelate occorre inviare una specifica richiesta al Comune competente); autorizzazione al taglio di superfici boscate inferiori a 2 Ha. per aree non ricadenti nel territorio delle Comunità Montane; nulla osta al vincolo idrologico; autorizzazione per messa in secca di corsi di acqua. Consorzio consente a Regione e CCF l’accesso alla sezione “Segnalazione lavori in corso” del Sistema Informatico Consortile (SIC) dove reperire per ogni pratica i seguenti dati:
- Comune, nome di asta, sub bacino e bacino, dati del tecnico referente
- competenza, tipologia di manutenzione, descrizione del tipo di lavoro da eseguire, dimensioni di intervento, ditta incaricata dei lavori
- data e descrizione dei sopralluoghi eseguiti
- data di inizio e fine dei lavori
- lista delle autorizzazioni, incarichi documentazione fotografica e cartografie
Consorzio si impegna ad inviare a Servizio, a mezzo di email, almeno 10 giorni prima di esecuzione dell’intervento, comunicazione di inizio lavori, specificando: codice di riferimento nel SIC; Comune; corso di acqua; zona di intervento (località o particelle catastali prospicienti al tratto interessato dai lavori); descrizione sintetica di intervento; data di inizio e fine dei lavori; impresa esecutrice. Servizio, nei 10 giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti, o indicare prescrizioni operative ritenute indispensabili per l’esecuzione dei lavori
5) costituzione da parte del Consorzio di un deposito cauzionale presso Tesoreria regionale o di fideiussione bancaria, o di polizza assicurativa di importo pari a 10.000 € a garanzia di eventuali danni a fauna, in cui riportare: rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Servizio; sua validità fino a svincolo deciso dal Servizio con apposita lettera
6) definizione delle priorità di intervento; riservata a: aree già mappate nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) con rischio molto elevato ed elevato; aree non mappate, dove sussistono maggiori rischi per l’incolumità della persona, sicurezza delle infrastrutture, patrimonio culturale e ambientale. Interventi progettati debbono essere diretti da personale competente ed i lavori eseguiti nel rispetto delle norme vigenti sugli appalti pubblici e sicurezza. Il Consorzio, al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori, invia entro 31 Gennaio alla Regione un rapporto sugli interventi eseguiti nell’anno precedente, corredato da un elenco di tali interventi, in cui riportato per ognuno di essi: ubicazione; codice identificativo univoco; descrizione di intervento; elementi di rischio per cui si è ritenuto opportuno intervenire; data di intervento; costo di intervento
7) segnalazione da parte del Consorzio al Servizio delle situazioni di maggiore complessità del punto di vista idraulico non rientranti tra quelle indicate sopra, al fine di concordare idonee modalità di intervento
8) individuazione a carico del Consorzio delle responsabilità civili e penali relative a:
- danni a beni pubblici o privati provocati dai corsi d’acqua minori a causa della mancata esecuzione degli interventi oggetto di convenzione, responsabilità intervene qualora a seguito di segnalazioni scritte di intervento da parte di Enti o privati. Consorzio non provvede né ad un sopralluogo finalizzato ad accertare lo stato dei luoghi (attuato secondo tempi e modalità definiti dal Consorzio stesso), né al successivo intervento, laddove se ne ravvisi la necessità
- danni a beni pubblici o privati causati dalla realizzazione degli interventi.
Responsabilità nella scelta della tipologia di intervento da eseguire (e quindi della sua efficacia) ricade sul Consorzio, in quanto una semplice comunicazione successiva al rilascio dell’autorizzazione annuale, non consente a Servizio una valutazione tecnica ponderata dell’intervento in questione
9) istituzione di un Tavolo di coordinamento sulla gestione dei corsi d’acqua, a cui partecipano rappresentanti di Regione, Autorità di bacino, Comuni, Consorzio di bonifica, ARPAM, Corpo Carabinieri Forestale dello Stato. Tavolo ha lo scopo di: analizzare annualmente la situazione dei corsi d’acqua regionali, anche in seguito gli interventi eseguiti in base alla convenzione in oggetto; valutare la corretta applicazione della convenzione; proporre alla Regione eventuale riclassificazione dei corsi d’acqua. Tavolo è convocato da Regione con cadenza almeno annuale
– valorizzazione di risorse conoscitive esistenti sul territorio, favorendo forme di collaborazione e coordinamento tra Province, Università ed operatori professionali;
– approvazione progetti generali di gestione dei corsi di acqua da sviluppare per ogni unità omogenea, individuando modalità operative cui attenersi nelle attività di manutenzione, tutela di ecosistema fluviale, controllo e polizia idraulica;
– approvazione progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi di acqua redatti in conformità a progetti generali e contenenti studio di fattibilità finanziaria (compresa definizione entità percentuale di materiale litoide e massa legnosa residuale assoggettabile a valorizzazione su totale movimentato in alveo per manutenzione nel rispetto di funzioni ecosistemiche connesse a corso di acqua);
– autorizzazione ad utilizzo di formazioni riparali radicanti nel demanio fluviale, tenendo conto di linee guida definite da Assemblea regionale e del ruolo attivo di operatore agricolo;
– fino ad approvazione di Linee guida, manutenzione dei corsi di acqua mediante progetti finanziati anche con risorse derivanti da valorizzazione di materiale litoide e massa legnosa residuale derivante da manutenzione. Progetti realizzati previo nulla osta di Servizio da rilasciare entro 60 giorni dalla richiesta
Autorità idraulica può prevedere valorizzazione del materiale di dragaggio a seguito di interventi di sfangamento di invasi artificiali
Nella fascia di almeno 10 m. da sponda dei fiumi, laghi, stagni, lagune”, è vietato:
– costruzione opere fisse per la pesca, che alterino corso acqua, salvo quanto previsto nella concessione di pesca;
– impianto di piante che si inoltrano nei fiumi fino a “restringerne la sezione al libero deflusso delle acque”;
– abbattimento di alberi che sostengono rive dei fiumi fino a 9 m. da corso d’acqua;
– piantagione di alberi ed arbusti su rive e su scarpate a meno di 4 m. da corso d’acqua (10 m. per esecuzione di fabbriche, scavi e sommovimento terreno”);
– qualunque opera che possa alterare “stato, forma, dimensione, resistenza a cui destinati argini”;
– pascolo bestiame su argini, sponde, scarpate;
– alterazioni ai ripari costruiti per difesa sponde dei fiumi;
– ogni opera eseguita in alveo fiume che possa nuocere a navigazione, compreso trasporto legname;
– copertura corsi di acqua, salvo casi di incolumità pubblica;
– realizzazione impianti smaltimento rifiuti;
– indebite opere di sottrazione acqua da fiume.
Nessuno può fare lavori nell’alveo dei fiumi, torrenti (Prefetto fissa estensione superficie interessata), senza autorizzazione Provincia, che concerne:
– dissodamento terreni boscati entro 100 m. da acqua;
– piantagioni su terreni alluvionali, qualora minacciano abitato di inondazione;
– estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia da letto del fiume;
– occupazione delle spiagge con opere fisse;
– formazioni di ripari a difesa delle sponde che avanzano nell’alveo del fiume.
Ministero Lavori Pubblici deve invece autorizzare lavori per: costruzione nuovi canali scolo o chiusura preesistenti; nuove costruzioni lungo argini e sponde per ponti.
Diritto dei frontisti “è subordinato al fatto che le opere o le piantagioni non arrechino alterazioni al corso ordinario delle acque, in danno alla proprietà altrui”. Aree demaniali di fiumi, torrenti, laghi possono essere date in concessione, pure a titolo gratuito, per “destinarle a riserve naturali, parchi fluviali o lacuali, o comunque ad interventi di ripristino e recupero ambientale”.
Lavori idrici aventi come unico scopo “scoli, bonifiche, migliorie dei terreni sono a totale carico dei proprietari”. Nel caso opere interessano più proprietari si può costituire un Consorzio.
Elenco proprietari interessati definito da Prefetto e pubblicato su Albo pretorio del Comune per 15 giorni. Trascorso tale termine, interessati convocati in assemblea per nomina Presidente e Commissione incaricata di redigere statuto Consorzio ed esaminare eventuali reclami, inviati entro 30 giorni da affissione statuto.
Consorzio inadempiente viene sciolto e nominato Commissario. Interessati dopo 1 anno possono chiedere ricostituzione Amministrazione Consorzio.
Se terreni mancano di scolo naturale, proprietari terreni sottostanti “non possono opporsi che in questi si aprano canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per promuovere sufficiente scolo artificiale”. Proprietari terreni sovrastanti debbono mantenere, a proprie spese, “canali di scolo, difendere fondi attraverso cui passano, risarcire i danni che possono in ogni tempo derivarne”.