MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (L.R. 22/21; Reg. Marche 16/2/11; D.G.R. 7/11/19; D.D.S. 3/12/21) (commag25)
Soggetti interessati:
Servizio Regionale P.F. Credito, Cooeprative, Commercio, Tutela dei Consumatori (Servizio), Comuni, Enti fieristici, organizzatori di manifestazioni fieristiche in quartieri fieristici o in spazi fieristici non permanenti, espositori, visitatori
Iter procedurale:
Regione Marche con L.R. 22/21 disciplina sistema fieristico regionale, stabilendo ad:
Art. 124 che attività fieristica è libera, esercitata secondo principi di pari opportunità e parità di trattamento fra operatori nazionali ed esteri, ispirata a criteri di concorrenza ed imprenditorialità, attuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e lavoro vigenti
Manifestazioni fieristiche favoriscono crescita sociale ed economica del territorio, contribuendo a: ampliamento di scambi commerciali; diffusione di innovazioni scientifiche e tecnologiche e loro applicazioni ad attività produttive; divulgazione di informazioni al pubblico su prodotti e processi produttivi, servizi, forme di marketing; collaborazioni economiche; promozione di attività creative nei settori della cultura, arte, design
Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire: criteri omogenei inerenti alla attribuzione di qualifica di internazionale e nazionale alla manifestazione fieristica, requisiti minimi dei quartieri fieristici; modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale; raccolta e diffusione di dati statistici; elaborazione di rapporti, studi, analisi su andamento di intero sistema fieristico
Art. 125 definizione di:
- manifestazioni fieristiche, intese come “attività svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e di libera concorrenza per la presentazione, promozione, commercializzazione, limitate nel tempo in idonei complessi espositivi di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali dei settori economici coinvolti”
- quartieri fieristici, intesi come aree appositamente edificate ed attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche come identificate nella pianificazione urbanistica territoriale
- spazi fieristici non permanenti, intesi come aree appositamente attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche
- organizzatori di manifestazioni fieristiche, intesi come soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche, anche provenienti da altri Stati membri UE
- Enti fieristici, intesi come soggetti in possesso, a qualsiasi titolo, dei quartieri fieristici (anche al fine di promuovere attività fieristica
- espositori, intesi come soggetti pubblici e privati partecipanti a manifestazioni fieristiche per presentare, promuovere, diffondere beni e servizi in qualità di produttori, rivenditori, associazioni operanti nei settori economici oggetto di attività fieristica
- visitatori, intesi come soggetti che accedono a manifestazioni fieristiche in qualità di pubblico od operatori professionali del settore oggetto della manifestazione
Art. 126 individuazione delle seguenti tipologie di manifestazioni fieristiche:
- fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed eventuale vendita, anche con consegna immediata del bene e servizio esposto;
- fiere specializzate, limitate ad 1 o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, riservate ad operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione di beni e servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso al pubblico;
- mostre-mercato, limitate ad 1 o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico o ad operatori professionali, per promozione o vendita dei prodotti esposti;
- esposizioni, aperte al pubblico, dirette alla promozione sociale, tecnica, scientifica, culturale senza fini commerciali.
Attività di vendita all’interno di fiere generali e mostre mercato ed accesso al pubblico a fiere specializzate disciplinato dal regolamento della manifestazione
Regione e Comuni garantiscono parità di condizioni per accesso alle strutture ed adeguatezza della qualità dei servizi ad espositori ed utenti, assicurando coordinamento delle manifestazioni ufficiali e pubblicità dei dati a queste connesse
Escluse dalla L.R. 22/21: esposizioni universali; esposizioni permanenti di beni e servizi (show room); iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso locali di produzione; esposizione e vendita di opere di interesse artistico e culturale; esposizione a carattere non commerciale di opere d’arte o beni culturali; esposizione a carattere promozionale o di vendita attuate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali inferiori a 1.000 mq. di superficie netta; attività di vendita di beni e servizi in sede fissa o commercio al dettaglio in aree pubbliche; manifestazioni legate a tradizioni locali (Feste e sagre paesane, celebrazioni devozionali o di culto); mostre collegate al collezionismo se prive di finalità di vendita o mercato.
Art. 127 manifestazioni fieristiche qualificate con decreto del Dirigente del Servizio in manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale o regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
- numero, provenienza e rappresentatività degli espositori dei settori cui la manifestazione è rivolta;
- numero e qualificazione professionale e commerciale dei visitatori;
- caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e servizi da esporre;
- idoneità della sede, infrastrutture, impianti, strutture e servizi espositivi;
- risultati conseguiti nelle precedenti edizioni, evidenziati in relazione consuntiva ed elencati in dettaglio nella scheda di rilevazione dei dati da inviare al Servizio
Qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale assegnata dal Comune dove si svolge manifestazione con modalità definite da Comune stesso
Art. 128 che Giunta Regionale nel regolamento attuativo di L.R. 22/21 definisca:
- requisiti e modalità per attribuzione della qualifica
- termini, modalità, requisiti relativi alla comunicazione di cui ad Art. 129
- modalità per redazione del calendario
- requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi fieristici non permanenti e modalità di verifica di questi
- requisiti e modalità per iscrizione negli elenchi
- modalità per creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi a manifestazioni internazionali e nazionali
Art. 129 invio da parte di organizzatore (pubblico o privato) che intende svolgere manifestazione fieristica nelle Marche di una comunicazione a Regione in caso di manifestazione internazionale, nazionale o regionale, o a Comune in caso di manifestazione locale, evidenziando: dati relativi alle suddette manifestazioni (quali: denominazione; qualifica posseduta; luogo di svolgimento; data di inizio e chiusura della manifestazione; settori merceologici); dichiarazione attestante possesso dei requisiti prescritti dal regolamento attuativo di L.R. 22/21. Allegare regolamento della manifestazione
Art. 130 calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale pubblicato su BUR, specificando per ogni singola manifestazione: denominazione; tipologia e qualifica; luogo e periodo di svolgimento; settori merceologici interessati; soggetto organizzatore. Per anno 2022 calendario regionale dei mercati e fiere su aree pubbliche approvato con DDS 340 del 3/12/2021 e pubblicato su BUR 104/21
Art. 131 istituzione presso Servizio:
- Elenco regionale di Enti fieristici dotati di personalità giuridica. Se questi organizzano anche manifestazioni fieristiche debbono tenere un’amministrazione e rendicontazione contabile separata per le diverse attività
- Elenco degli organizzatori di manifestazioni fieristiche ai fini del monitoraggio dell’attività fieristica svolta nella Regione
Elenchi aggiornati con decreto Dirigente del Servizio in base ai requisiti e modalità per iscrizione e verifica del rispetto di questi fissati in Regolamento
Art. 132 Giunta Regionale adotta un programma annuale delle attività promozionali per anno successivo, contenente: iniziative da attuare nella Regione; criteri e modalità per concessione di contributi a soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte in calendario (in particolare a quelle di rilevanza internazionale, nazionale e regionale in cui soggetti organizzatori adottano procedura di certificazione dei dati attinenti a visitatori ed espositori)
Giunta Regionale approvato con DGR 16/2/2011 regolamento delle manifestazioni fieristiche, contenente:
- requisiti e modalità per attribuire qualifica di:
- manifestazione di rilevanza internazionale se nelle ultime 2 edizioni ha soddisfatto almeno 1 dei seguenti requisiti:
- provenienza di almeno 10% di espositori da almeno 10 Paesi esteri o da almeno 5 Paesi extraCE. Provenienza attestata da sede sociale di impresa, compresi “rappresentanti esclusivi per Italia di ditte e prodotti esteri quando fatture relative a quote versate per partecipazione sono ad essi intestate e da essi direttamente pagate”;
- presenza di almeno 6% di visitatori esteri attestata da scheda di registrazione;
- presenza di almeno 4% di visitatori extra UE attestata da scheda di registrazione;
- manifestazione di rilevanza nazionale se nelle ultime 2 edizioni ha soddisfatto almeno 1 dei seguenti requisiti:
- provenienza di almeno 40% di espositori da almeno 6 Regioni italiane oltre le Marche;
- presenza di almeno 10% di espositori esteri;
- presenza di almeno 5% di visitatori esteri;
- manifestazione di rilevanza regionale;
- manifestazione di rilevanza locale riconosciuta a “manifestazione avente influenza economica, sociale e mercato estesa almeno ad un ambito provinciale”. Qualifica attribuita da Comune in base a requisiti da questo fissati
Qualifica di internazionale e nazionale riconosciuta a partire da 1° edizione della manifestazione nel caso:
- si prevede di rispettare le condizioni di cui sopra ed è organizzata in quartieri fieristici aventi requisiti rispondenti alla qualifica;
- organizzatori dimostrano in domanda che deriva da altra manifestazione già qualificata con livello equivalente a quello richiesto.
Domanda per attribuzione della qualifica nazionale ed internazionale presentata da legale rappresentante del soggetto organizzatore a Regione entro 31 Gennaio, allegando:
- atto costitutivo e statuto di soggetto promotore;
- regolamento ufficiale della manifestazione;
- dichiarazione attestante possesso dei requisiti per ottenere qualifica richiesta;
- documentazione attestante osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
- dichiarazione relativa ad esercizio di attività fieristica nello stesso settore merceologico da almeno 2 anni, o dichiarazione di essere la 1° manifestazione, ma di possedere documentazione attestante rispetto dei requisiti richiesti. Se si vuole ottenere sin dalla 1° edizione qualifica di internazionale e nazionale, elenco dettagliato (completo degli indirizzi) degli espositori, di cui si prevede la partecipazione sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto promotore;
- dichiarazione di avvenuta certificazione del bilancio da parte di società di revisione contabile iscritta in apposito Albo.
Domanda per attribuzione qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale, regionale inviata entro 30 Aprile a Comune, allegando:
- atto costitutivo e statuto di soggetto organizzatore. In caso di ditta individuale, iscrizione a Camera di Commercio;
- attestazione possesso dei requisiti corrispondenti a qualifica della manifestazione richiesta, indicando elementi di prova;
- documentazione attestante conformità a vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
Regione o Comune, previa istruttoria, assegna qualifica, che viene revocata qualora soggetto non effettui la manifestazione per 2 anni consecutivi, o perdita dei requisiti di cui sopra. Mantenimento qualifica internazionale o nazionale subordinata a rilevazione e certificazione dei dati di cui al successivo punto 7)
- termini, modalità e requisiti per la comunicazione relativa a svolgimento della manifestazione fieristica, da presentare da parte legale rappresentante di soggetto promotore almeno 60 giorni prima al Comune per manifestazioni locali (Comune può ridurre tale termine) o alla Regione in caso di manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, specificando:
- denominazione, qualifica, data di inizio e fine della manifestazione (mai superiore a 15 giorni, salvo deroghe in presenza di particolari condizioni produttive e commerciali);
- luogo ed orari di svolgimento, tipologia della manifestazione, settori merceologici interessati ed in caso di fiera specializzata giorni di apertura al pubblico;
- area totale interessata dalla manifestazione e superficie espositiva;
- disponibilità degli spazi espositivi da parte Organizzatore;
- limitatamente a manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali eventuali azioni adottate per riduzione dei consumi di materia ed energia e mobilità sostenibile;
- mantenimento dei requisiti della qualifica attribuita a manifestazione;
- sussistenza dei seguenti requisiti:
- svolgimento manifestazione entro quartiere fieristico, o spazio espositivo non permanente dotato dei requisiti prescritti;
- garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati;
- condizioni contrattuali nei confronti degli espositori, rispondenti a criteri di trasparenza, senza clausole discriminatorie e con tariffe equivalenti a parità di prestazioni.
Allegare alla comunicazione:
- regolamento della manifestazione, contenente criteri di ammissibilità di espositori ed ammontare delle quote per la partecipazione;
- programma della manifestazione con particolare riferimento a scopi dell’iniziativa convegni, seminari, altri eventi collaterali.
Lo svolgimento delle manifestazioni non è subordinato alla preventiva attribuzione della qualifica e può intraprendersi dopo 60 giorni da ricevimento comunicazione o dalle integrazioni richieste da Autorità competente
- modalità per redazione del calendario delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale. Organizzatori inviano a Servizio apposita richiesta di inserimento delle manifestazioni regionali, nazionali ed internazionali nel calendario entro 31 Gennaio anno precedente a quello di svolgimento (Per manifestazioni locali richiesta inviata a Comune entro 31 Luglio anno precedente a quello di svolgimento). Servizio pubblica su BUR entro 30 Novembre calendario ufficiale, riportando: denominazione ufficiale; tipologia e qualifica; luogo e periodo di svolgimento; settore merceologico interessato; soggetto organizzatore;
- requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi fieristici non permanenti fissati in base alla rilevanza delle manifestazioni che in questi si svolgono. Quartiere fieristico deve essere dotato di:
- per manifestazioni a carattere locale: servizi di collegamento funzionali al suo raggiungimento da parte di espositori e visitatori; parcheggi esterni; impianti e servizi antincendio, impianti termici, di aerazione e di illuminazione in regola con normativa vigente in materia di sicurezza (riferiti anche ai materiali di allestimento ed ai requisiti richiesti ad espositori); servizi di vigilanza; sale convegni; servizi bancari; servizi di ristoro; pronto soccorso; servizio di ordine pubblico; servizio informazioni relativo alla manifestazione (v. Elenco degli espositori suddivisi per settore merceologico, interesse commerciale e provenienza; programma convegni e manifestazioni collegate; stampa di personal card); statistiche attinenti a manifestazione fieristica;
- per manifestazioni a carattere nazionali, oltre ai requisiti di cui alle manifestazioni locali: servizio di prenotazione viaggi ed alberghi; servizio di telecomunicazione e collegamenti informatici; servizio stampa;
- per manifestazioni a carattere internazionale, oltre ai requisiti di cui alle manifestazioni locali e nazionali: sistemi informatizzati; centro affari, comprendente servizio di informazione generale, accoglienza, informazione import-export, assistenza ad operatori esteri, interpretariato, contatti commerciali tra domanda ed offerta; servizio di spedizione.
Spazio espositivo non permanente dotato di: requisiti idonei a qualifica di manifestazione che in questo si svolge.
Comune verifica conformità di quartieri fieristici e spazi fieristici non permanenti (superficie netta occupata a titolo oneroso da espositori) ai requisiti di cui sopra. Se rilevate irregolarità, Comune diffida titolare quartiere fieristico o spazio espositivo a presentare entro 60 giorni progetto di adeguamento, specificando termine di conclusione dei lavori. Se dopo 1 anno da invio progetto, irregolarità non sanate nessuna manifestazione può svolgersi nel quartiere fieristico o spazio espositivo fino a quando questo non risulta conforme ai requisiti richiesti;
- requisiti e modalità di iscrizione ad Elenco regionale degli Enti fieristici dotati di personalità giuridica (aggiornato ogni anno) a seguito di invio domanda di riconoscimento a Servizio, allegando:
-
- copia conforme ad originale di statuto ed atto costitutivo;
- dichiarazione sostitutiva notorietà attestante conformità ai requisiti di legge;
- relazione su attività svolta nel settore fieristico;
- impegno a tenere amministrazione e rendicontazione contabile separate da altre attività.
Servizio provvede al riconoscimento dopo aver accertato:
- proprietà o disponibilità, a qualsiasi titolo, del quartiere fieristico per un periodo di almeno 6anni;
- statuto avente come oggetto gestione del quartiere fieristico (in particolare beni mobili ed immobili adibiti a finalità ed usi turistici, nonché servizi essenziali a questi relativi);
- reinvestimento di una parte degli utili annuali in iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture ed attività fieristiche
- requisiti e modalità per iscrizione ad Elenco regionale di organizzatori di manifestazioni fieristiche;
- modalità per creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi a manifestazioni nazionali ed internazionali. Organizzatori sono tenuti a rilevare dati attinenti ad espositori e visitatori, anche avvalendosi di “biglietterie elettroniche integrate con sistema di rilevazione degli accessi”.
Regione istituisce Commissione regionale per settore fieristico con il compito di:
- collaborare alla redazione dei suddetti regolamenti interni;
- redigere progetto di riordino del sistema fieristico regionale;
- fornire pareri in merito a promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale ed alle problematiche del settore.
Sanzioni:
L.R. 22/21 ad Art. 133 stabilisce che vigilanza sul rispetto delle norme di L.R. 22/21 è competenza del Comune che applica in caso di violazione le seguenti sanzioni:
- chiunque organizza o svolge manifestazioni fieristiche in mancanza di preventiva comunicazione, o con modalità diverse da quelle comunicate: multa da 5 a 50 €/mq. superficie netta occupata + revoca di qualifica + esclusione da calendario regionale e da riconoscimento di qualifica da 2 a 5 anni
- in caso di abuso della qualifica di manifestazione nazionale od internazionale: multa pari a 10-30% del fatturato della manifestazione + esclusione da calendario regionale e da riconoscimento di qualifica nei 2 anni successivi
- in caso di violazioni delle norme su “correttezza e veridicità di informazione e pubblicità verso utenti”: multa pari a 1-10% del fatturato della manifestazione
- in caso di violazione delle norme del regolamento interno a singola manifestazione fieristica: multa da 10 a 100 €/mq. di superficie netta occupata
- in caso di recidiva: sanzioni raddoppiate