MAESTRO SCI

MAESTRO SCI (L.R. 4/96, 22/01; DDS 07/03/13)  (turism30)

Soggetti interessati:

Cittadini residenti nelle Marche, aventi almeno 21 anni, diploma di scuola media inferiore, pieno godimento dei diritti civili e politici.

Esclusi itinerari e percorsi da sci fuori pista riservati a guardie alpine.

Iter procedurale:

L.R. 4/96, come modificata da ultimo da L.R. 26/20, ad:

Art. 40 prevede concessione di contributi al Collegio regionale delle guide alpine, secondo modalità definite dalla Giunta Regionale, per sostenere “opera prestata nelle operazioni di soccorso, protezione civile, promozione della diffusione dell’alpinismo ed escursionismo, attrezzature di vie ferrate, sentieri attrezzati e vie di arrampicata”

Art. 54 istituzione di scuole di alpinismo o di sci alpinismo per esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento che possono essere organizzate in forma singola od associata. Tali scuole sono: autorizzate dal Dirigente del Servizio Istruzione, formazione ed orientamento; composte da iscritti nell’Albo regionale delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna; dirette da guide alpine o maestri di alpinismo iscritti ad Albo regionale

Giunta Regionale:

  • delimita aree sciistiche, itinerari sciistici, percorsi da sci fuori pista, escursioni sciistiche;
  • istituisce Collegio regionale dei maestri di sci, dove riportati tutti i maestri di sci iscritti ad Albo regionale, anche se ritirati dall’attività per anzianità od invalidità;
  • organizza ogni 3 anni corsi di formazione per far conseguire abilitazione di maestro di sci.

A tal fine DDS 4  del 07/03/2013 prevede che soggetti interessati presentano, tramite raccomandata R/R,, domanda di ammissione al corso al Servizio Politiche Regionali e Sport entro ore 13:00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando regionale su BUR, riportando: dicitura “contiene domanda di partecipazione al corso di formazione per maestri di sci Anno …..”; cognome e nome del richiedente; data e luogo di nascita; possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE; titolo di studio posseduto; assenza di condanne penali che comportano interdizione (anche temporanea) da  esercizio della professione (salvo se intervenuta riabilitazione); numero di codice fiscale; recapito domiciliare e telefonico presso cui inoltrare comunicazioni; possesso di idoneità fisica per svolgimento della professione di maestro di sci. Allegare:

  1. fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità
  2. originale o copia autenticata del certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla ASL del Comune di residenza o dal Centro di Medicina dello Sport
  3. fotocopia del codice fiscale
  4. ricevuta di versamento della tassa di iscrizione al corso pari a 300 € (150 €  per residenti nelle Marche da almeno tre mesi) da effettuarsi sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione, riportando come causale “quota partecipazione selezione corso maestro di sci” (importo non rimborsato se candidato non si presenta alla prova selettiva o in caso di non superamento di tale prova).

Servizio istruisce domande presentate, verificando: possesso della cittadinanza italiana (requisito non richiesto per cittadini di Stato membro UE);  maggiore età; idoneità psicofisica sulla base di attestato rilasciato da ASL/Centro di medicina dello sport; possesso diploma della scuola dell’obbligo; assenza di  condanne penali che comportino interdizione (anche temporanea) dall’esercizio della professione.

Candidati ammessi sono convocati per le operazioni preliminari di accreditamento per le prove attitudinali di selezione al corso, a cui occorre presentarsi muniti di:

  1. idoneo documento di riconoscimento
  2. polizza assicurativa, per copertura di danni eventualmente provocati a se stessi o a terzi durante lo svolgimento delle prove, in quanto responsabilità è a loro totale carico
  3. idoneo equipaggiamento per sostenere le prove

Prove valide per redigere la graduatoria di ammissione al corso sono sostenute davanti ad una specifica Commissione (composta da 5 elementi) ed articolate in due distinte fasi:

  • 1° fase: slalom gigante cronometrato su pista omologata, avente dislivello tra 250 e 300 m., da completare in un tempo compreso tra 40 e 50 secondi. Prova si considera superata se candidato non effettua salto di porte e completa il percorso con un tempo massimo non superiore a 18% di quello limite (24% per donne).  In caso di esito negativo, candidato può ripetere prova solo un’altra volta nella stessa sessione di esame. Sono dispensati da tale prova i candidati in possesso di un punteggio FIS  pari a 100 punti (85 punti per donne) in slalom gigante o speciale nei 5 anni precedenti al bando;
  • 2° fase, a cui sono ammessi solo quelli che superano la 1° fase, comprende:  sequenza di curve ad arco ampio; sequenza di curve ad arco medio; sequenza di curve ad arco corto; prova situazionale. Al termine delle prove, sorvegliate da istruttori nazionali FISI, la Commissione redige graduatoria di merito, tenendo conto di somma delle medie di valutazione riportate dal candidato nell’esecuzione di ogni prova. Punteggio massimo conseguibile dal candidato è pari a 50 punti (10 punti x 5 commissari), con superamento della prova se conseguito un punteggio pari almeno a 28,75 (altrimenti candidato potrà ripeterla nel giorno successivo)

Candidati che superano selezione inviano, entro 15 giorni successivi, documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti per ammissione al corso di formazione (avente durata 90 giorni) da realizzare nel territorio Marche con istruttori nazionali e docenti specifici per singolo modulo, adottando test ufficiali della FISI. Corso sarà suddiviso in: tecniche sciistiche; pericoli della montagna; orientamento geografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci; leggi  e regolamenti professionali. A questo programma didattico può aggiungersi uno stage presso una scuola di sci, le cui modalità attuative sono definite in sede di progetto formativo. Corso dovrà prevedere il rilascio di certificazione a quanti superano le prove finali di qualifica. Non sono tenuti a sostenere tali prove soggetti in possesso di un punteggio FIS in slalom gigante o speciale pari a 100 punti (85 punti per donne) conseguito nei 5 anni precedenti.

Maestro di sci, partecipando a specifici corsi organizzati dalla Giunta Regionale e superando prove tecnico-pratiche e didattiche davanti ad apposita Commissione, può conseguire specializzazione in: insegnamento ai bambini; insegnamento ai portatori di handicap; insegnamento del surf sulla neve e snowboard.

Maestri di sci abilitati nella Regione o iscritti in Albi professionali di altre Regioni chiedono, per esercitare la professione nelle Marche, l’iscrizione all’Albo professionale regionale dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci (In caso di maestro di sci abilitato in altre Regioni, verificata iscrizione all’Albo professionale della Regione di provenienza), che provvede a cancellare dall’Albo i nominativi dei maestri di sci iscrittisi nell’Albo di altra Regione

Se l’esercizio dell’attività nelle Marche è solo temporaneo (anche in forma saltuaria), il maestro di sci deve darne preventiva comunicazione al Collegio, indicando località sciistiche dove svolta la propria attività ed il periodo di attività.

In caso di maestri di sci di Stati membri UE che intendono esercitare (stabilmente o temporaneamente) la professione nelle Marche applicate le disposizioni del D.Lgs. 206/07 (nel caso di maestri di sci di Paesi Terzi applicate le norme di cui al D.P.R. 394/99)

Maestri di sci possono associarsi per costituire scuole di sci invernali od estive previo invio domanda autorizzazione scuola a Presidente della Giunta Regionale, allegando:

  1. elenco dei maestri di sci componenti stabili della scuola;
  2. verbale in cui nominato Direttore della scuola;
  3. denominazione della scuola ed indicazione della sede;
  4. atto costitutivo e statuto della scuola.

Presidente Giunta Regionale autorizza scuola di sci, tenendo conto degli interessi turistici della località interessata, se:

  1. scuola è diretta da un maestro che la rappresenta legalmente, garantendo l’insegnamento per almeno 60 giorninel periodo di apertura delle strutture ricettive della località  dove ha sede;
  2. statuto e regolamento della scuola è ispirato a “criteri di democraticità e partecipazione effettiva di tutti gli associati” (cioè: tutti i maestri di sci possono concorrere all’elezione delle cariche sociali; ricavi della scuola ripartiti in base alle effettive prestazioni professionali del maestro);
  3. denominazione della scuola non crea confusione con altre scuole presenti in zona;
  4. scuola dispone di sede in grado di funzionare “senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale ed estiva” (30 Novembre – 31 Marzo e 1 Giugno – 30 Settembre);
  5. scuola collabora nelle operazioni di soccorso, diffusione della pratica dello sci nelle scuole, azioni promozionali svolte da Enti ed operatori turistici per incrementare afflusso visitatori nelle stazioni sciistiche;
  6. scuola dispone di polizza assicurativa contro rischi di responsabilità civile verso terzi a seguito dell’insegnamento di sci.

Scuola deve comunicare entro inizio stagione a Presidente Giunta Regionale ogni variazione di sede, recapiti, statuto, corpo insegnante.

Art. 28 bis della L.R. 22/01, come modificata da L.R. 21/12, definisce le norme di comportamento degli utenti nelle piste da sci ed in particolare:

  1. utente non deve costituire “pericolo per sé, per altre persone o cose altrui, anche nell’esercizio di un proprio diritto o facoltà”. A tal fine è obbligatorio: “non cimentarsi con piste di difficoltà superiore alla propria capacità; adeguare la propria andatura al tipo di pista, proprie capacità, condizioni di attrezzature utilizzate e condizioni ambientali”; tenere una velocità moderata in prossimità di fabbricati, ostacoli ed incroci, in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità della pista o affollamento di questa o presenza di principianti”;
  2. sorpasso va eseguito solo in presenza di spazio e di visibilità sufficiente, comunque a distanza tale da non creare intralcio allo sciatore;
  3. utente deve prestare assistenza ad altri utenti in difficoltà, o in caso di incidenti, segnalando la situazione di pericolo ad altri utenti che sopraggiungono ed informando subito il gestore dell’impianto o le persone addette alla vigilanza;
  4. utente deve attenersi a:
  • delimitazione segnaletica di regolazione di accesso alle piste curata dal gestore;
  • regole di utilizzo dell’impianto di risalita esposte al pubblico a cura del gestore;
  • disposizioni impartite dal gestore della pista o dell’impianto di risalita, o dalle persone addette alla vigilanza, purché venga esibito documento di accreditamento;
  1. utente deve fornire proprie generalità ed informazioni richieste al gestore della pista o dell’impianto o al personale addetto alla vigilanza nei casi in cui ciò necessario per esercizio dei loro compiti, compresi casi in cui utente sia coinvolto o testimone di incidente od accertamento di violazioni;
  2. utente può usare la pista solo utilizzando attrezzi tipici dello sport sulla neve;
  3. gestore della pista o dell’impianto di risalita, o le persone addette alla vigilanza possono percorrere pista con qualsiasi mezzo solo nel caso in cui ciò necessario a svolgere i propri compiti. Vietato comunque l’uso di mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista, o nel caso in cui ciò sia necessario per esercizio dei loro compiti, “comunque facendo uso di segnaletica acustica/luminosa”;
  4. sciatori di fondo devono usare traccia a ciò destinata (salvo diversa segnaletica); se la pista è dotata di più tracce, usare sempre quella più a destra anche se si è in gruppo;
  5. lasciare precedenza e non intralciare mai:
  • utente proveniente da destra negli incroci fra piste, salvo diversa segnaletica;
  • utente in movimento rispetto a quello che si rimette in moto nella stessa pista;
  • utente che si trova nella pista rispetto a quello che vi accede, salvo diversa segnaletica;
  • utente a valle rispetto a quello a monte nella pratica di sci alpino e snowboard. Secondo utente può sorpassare il primo, sia a destra che a sinistra, sia a monte che a valle se non vi è pericolo di intralciarlo, salvo diversa segnaletica;
  • utente di sci da fondo che scende deve lasciare strada a quello che sale in caso di unica traccia, utilizzabile in entrambi i sensi, mentre se traccia risulta in piano i 2 sciatori che la utilizzano in senso opposto debbono liberarla, tenendosi nella propria destra, salvo diversa segnaletica. Nel caso di traccia usata da 2 sciatori nello stesso senso, sciatore che precede (se non vi è pericolo) deve liberarla per consentire il sorpasso dello sciatore inseguitore che lo richiede a voce, salvo diversa segnaletica (Tale sciatore può anche sorpassare fuori da traccia, sia a sinistra che a destra, purché non intralci sciatore che precede o costituisca un pericolo, salvo diversa segnaletica);
  • mezzi meccanici in uso al gestore della pista o dell’impianto, o al personale addetto alla vigilanza;
  1. utente può fermarsi e sostare solo sul bordo della pista, non in corrispondenza di strettoia, dosso o punto poco visibile. In caso di fermata involontaria su pista, utente deve portarsi prima possibile sul bordo;
  2. utente non deve alterare lo stato dell’area sciabile attrezzata (v. abbandonare rifiuti, danneggiare ambiente, alterare o rimuovere indicazioni segnaletiche);
  3. nella pratica di sci alpino e snowboard, minori di 14 anni devono indossare casco protettivo conforme;
  4. utenti che praticano sport su superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate, devono rispettare regole di comportamento di cui sopra;
  5. sciatori alpinisti devono munirsi, se condizioni della neve e climatiche minacciano valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire idoneo intervento di soccorso.

Comuni sono competenti per vigilanza, accertamento, irrogazione di sanzioni ed introito delle somme riscosse.

Sanzioni:

Chiunque, pur abilitato, eserciti professione di maestro di sci senza iscrizione ad Albo: multa da 1.000 a 5.000 €

Maestri di sci di altre Regioni o di Stati membri UE o di Paesi Terzi che non rispettano norme per insegnare nelle Marche: multa da 500 a 1.500 €

Scuola di sci che esercita abusivamente attività: multa da 1.000 a 5.000 €/maestro di sci + multa da 7.500 a 7.500 €/Direttore della scuola

Si ha revoca dell’autorizzazione alla scuola di sci se:

Se scuola di sci non inizia attività dopo 1 anno dal rilascio dell’autorizzazione, o sospende l’attività per oltre 1 stagione, o vengono a mancare i requisiti prescritti per la sua autorizzazione, o non sono rispettate le disposizioni di legge o quelle contenute nell’autorizzazione: revoca di autorizzazione

In caso di violazione dell’obbligo di prestare assistenza da parte dello sciatore: multa da 250 a 1.000 €

In caso di infrazione da parte dello sciatore degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), d), h), i), j), l), m) di cui alla L.R. 22/01: multa da 25 a 250 €

In caso di infrazione da parte dello sciatore degli obblighi di cui alle precedenti lettere f) e k) di cui alla L.R. 22/01: multa da 100 a 500 €

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