LOTTA A FLAVESCENZA DORATA VITE

LOTTA A FLAVESCENZA DORATA VITE ( D.M. 31/5/00, 9/4/01)  (vite09)

Soggetti interessati:

Servizio Fitosanitario Regionale, viticoltori

Iter procedurale:

Servizio Fitosanitario Regionale accerta ogni anno presenza della Flavescenza dorata nella vite ed entro 28 Febbraio invia comunicazione a Servizio Fitosanitario Centrale.

In caso di accertata presenza della malattia, Servizio deve:

1) comunicare a viticoltori sintomi e danni provocati da malattia, strategie di intervento possibile e

    mezzi disponibili

2) istituire zona di focolaio dove è possibile eradicazione malattia, tramite estirpazione di “ogni

    pianta con sintomi sospetti”. Servizio può decidere “obbligo estirpazione intero appezzamento

    infetto e divieto di svolgere attività vivaistica”

3) istituire “zone di insediamento” dove presenza malattia accertata in forma minore da non rendere

    necessaria estirpazione. Servizio comunica “misure di contenimento organismo nocivo”

4) adottare nelle zone indenni misure fitosanitarie atte a prevenire diffusione malattia

5) obbligare produttori di materiale moltiplicazione della vite (piante madri per marze o per

    portinnesti, o nei barbatellai) ad eseguire trattamenti con opportuni insetticidi. In tali impianti

    eseguiti controlli sistematici da parte Servizi almeno 1 volta anno. Se accertata presenza di

    flavescenza, obbligo di estirpare piante e divieto di prelevare materiale di propagazione vite

    almeno fino a quando controlli in campo accertata assenza malattia per 2 anni consecutivi.

Applicazione misure obbligatorie imposte da Servizio a carico del produttore. Regione può concedere aiuto o in caso di inadempienza stabilire sanzioni amministrative.

Regione fornisce contributi a lotta contro flavescenza dorata della vite, purchè:

1)      reimpianto avvenga in particelle esenti da piante infette e situate nella stessa zona tipica di produzione;

2)      presentate fatture di acquisto per barbatelle dichiarate esenti da infezioni, pali di sostegno, fili di acciaio, materiale necessario ad impianto vigneto. Se spese di estirpazione e reimpianto eseguite in proprio da agricoltori vanno rendicontate;

3)      beneficiari dei contributi risultino proprietari o conduttori del vigneto danneggiato;

4)      rispettate le prescrizioni di profilassi emanate dai Servizi Fitosanitari Regionali, nonché le norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle DOC o IGT

Entità aiuto:

Concesso contributo pari a 60% per:

a)      estirpazione piante infette (comprese viti madri e barbatelle in vivaio) senza obbligo di reimpianto fino a 4.000.000/ha.

b)      reimpianto senza aumento di superfice, anche in aree diverse da quelle di estirpazione, fino a 30.000.000 (comprese spese di estirpazione)

c)       rimpiazzo di piante sparse nel vigneto fino a 5.000/pianta

d)      distruzione di barbatelle in vivaio fino a 2.500/pianta

Ammessa integrazione con interventi P.S.R.

 

 

 

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