LINEE GUIDA ENERGIA RINNOVABILE (D.M. 10/9/10; D.G.R.M. 30/9/10) (energy12)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso nuovi impianti su terraferma o interventi di modifica, potenziamento, riferimento, totale o parziale, riattivazione di quelli esistenti, nonché opere ed infrastrutture di connessione a rete elettrica (Gestore Rete Elettrica GSE deve individuare “soluzione tecnica minima per ridurre estensione complessiva e impatto ambientale, tenendo conto di altre richieste di connessione alla rete provenienti da stessa zona”)
Esclusi impianti offshore, nuovi elettrodotti o loro potenziamento o interventi su linee di distribuzione (incluso invece collegamento di singolo impianto alla rete)
Iter procedurale:
Regione esegue ricognizione su disposizioni volte a tutela di ambiente, paesaggio, patrimonio storico ed artistico, agroalimentari locali, biodiversità, paesaggio rurale, alla cui conclusione individuate aree non idonee alla installazione di specifici impianti di energia rinnovabile, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela ambiente, paesaggio, patrimonio storico-culturale, caratteristiche intrinseche del sito;
b) individuazione aree non idonee differenziate per fonte rinnovabile e dimensione impianto (v. Pannelli solari a terra);
c) zone classificate agricole non “genericamente considerate come non idonee”;
d) aree non idonee non debbono riguardare “porzioni significative di territorio o zone genericamente a tutela ambientale o del patrimonio storico-artistico, né fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela” o configurarsi come divieto preliminare ad autorizzazione impianto;
e) verificare esistenza in area di elevata concentrazione di impianti di energia da fonti rinnovabili;
f) aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o paesaggio, quali: siti Unesco; aree dichiarate di notevole interesse pubblico; zone con immagine storicizzata a livello internazionale turistico; zone in prossimità di parchi archeologici; aree naturali protette; zone umide di Ramsar; rete Natura 2000; aree importanti per conservazione di biodiversità; aree agricole interessate da produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali; aree di particolare pregio paesaggistico-culturale; aree di dissesto e/o rischio idrogeologico individuate nel Piano Assetto Idrogeologico.
Regione concilia politiche di tutela ambientale e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione di energie rinnovabili (Raggiungere entro 2020 quota minima di produzione del 20%). Regione Marche, con Delibera Assemblea Regionale n. 13 del 30/9/2010 pubblicato su BUR 90/10, individuato aree non idonee per installazione di impianti fotovoltaici a terra, lasciando ai Comuni compito di individuare entro 14/12/2011 a livello cartografico tali aree (Delimitazione “fa proprie le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed altri strumenti regionali governo del territorio), trasmettendo suddetta delimitazione a Provincia e Regione su supporto informatico, nonché definiti gli indirizzi tecnici generali per rilascio di concessioni autorizzative per impianti fotovoltaici fissati al terreno con strutture fisse o mobili (v. Impianti ad inseguimento), comprendenti:
a) nelle aree di presente a rischio frana con pericolosità P3 ammessi soli impianti realizzati da aziende agricole intesi come attività connesse se non diversamente localizzabili nei terreni agricoli subordinatamente a verifica tecnica del Piano Assetto Idrografico ed istituzione vincolo destinazione d’uso;
b) se su un sito intervengono più vincoli, si applica quello più restrittivo;
c) non previsto coinvolgimento del pubblico in fase istruttoria rilascio autorizzazione unica, salvo pubblicazione di domanda su sito internet ed Albo pretorio di Autorità competente per almeno 30 giorni al fine di consentire a chiunque abbia “interesse giuridicamente rilevante con realizzazione progetto a depositare memorie”. Tali procedure non applicate in caso di preventiva Valutazione Impatto Ambientale (VIA).
GSE informa ogni 4 mesi Regione circa soluzioni di connessione elaborate ed accettate da interessati per impianti di potenza nominale superiore a 200 kW
Regioni rendono pubblico, anche tramite sito web, informazioni su regime autorizzativo adottato, o, secondo tipologia di impianto, sua potenza e localizzazione, Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo, documentazione da allegare a domanda, Enti tenuti ad esprimersi in merito domanda modalità e tempi di esecuzione procedimento, elenchi e planimetrie di aree non idonee, provvedimenti di autorizzazione concessi.
Regioni inviano entro 31 Marzo a Ministeri Sviluppo Economico ed Ambiente relazione contenente per anno precedente: numero richieste di autorizzazioni ricevute e numero richieste concluse con esito positivo o negativo; numero procedimenti pendenti; tempo medio di conclusione procedimento; dati su potenza e producibilità attesa di impianti autorizzati riferiti a ciascuna fonte rinnovabile; proposte per migliorare efficacia amministrativa autorizzazione.
Costruzione, esercizio, modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili opere connesse, infrastrutture soggette ad autorizzazione unica rilasciata da Regione, comprese:
a) centrali ibride ed impianti di co-combustione di potenza termica inferiore a 300 MW se produttore dimostra che producibilità di tale impianto nei 5 anni successivi a sua entrata in funzione superiore a 50% di producibilità complessiva di centrale (Se produttore tramite modifica del mix di combustibile utilizzato scende sotto 50% deve acquisire preliminare autorizzazione al proseguimento esercizio nel nostro assetto);
b) impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti.
Se impianto interessa più Regioni, richiesta di autorizzazione inviata a Regione in cui installato maggior numero di generatori o pannelli o derivazioni di acqua o pozzi di estrazione del calore. Tale Regione deve comunque coinvolgere anche le altre Regioni interessate.
Interventi considerati “attività ad edilizia libera” soggetti a semplice comunicazione da parte interessato a Comune sono:
a) impianti solari fotovoltaici aderenti od integrati su tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione ed orientamento della falda, i cui componenti non modificano sagoma di edificio, superfici e impianto inferiore a quella del tetto dove viene realizzato, interventi non attuati su edifici sottoposti a vincoli di beni culturali;
b) impianti solari fotovoltaici realizzati su edifici esistenti o loro pertinenza, aventi capacità di generazione compatibile con regime di scambio sul posto, realizzati fuori da zona A di cui al D.M. 2/4/1968 ed aventi potenza inferiore a 200 kW;
c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuali da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo, aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe
d) impianti alimentati da biomasse, gas di scarico, gas residuali di processi di depurazione e biogas non ricadenti tra quelli precedenti, realizzati su edifici esistenti (purché non alterino volumi e superfici, non comportino modifiche di destinazione d’uso, non riguardino parti strutturali di edificio, non aumentino numero di unità immobiliari, non incrementino parametri urbanistici), aventi capacità di generazione compatibile con regime di scambio sul posto, di potenza inferiore a 200 kW;
e) impianti eolici installati su tetti di edifici esistenti con singoli generatori eolici di altezza inferiore a 1,5 m. e diametro inferiore a 1 m., nona ttuati su edifici sottoposti a vincolo di beni culturali;
f) torri anemometriche per misurazione vento di durata inferiore a 36 mesi, realizzate con strutture mobili, sono fisse o comunque amovibili, installate in aree non soggette a vincolo con consenso del proprietario del fondo, che vengono rimosse entro 1 mese da conclusione rilevazione con ripristino dello stato dei luoghi;
g) impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti (purché non alterino volumi e superfici, non comportino modifiche a destinazione d’uso, non riguardano parti strutturali, non aumentano numero unità immobiliari o parametri urbanistici), aventi capacità di generazione compatibile con regime di scambio sul posto e potenza inferiore a 200 kW.
Alla comunicazione allegare:
1) autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative vigenti;
2) dati identificativi di imprese a cui si intende affidare lavori, relazione tecnica, con opportuni elaborati grafici, sottoscritta da tecnico abilitato attestante di non avere rapporti di dipendenza con impresa, né con committente e che lavori conformi a strumenti urbanistici vigenti.
Interventi soggetti a Dichiarazione Inizio Attività (DIA), con connesse autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, tutela patrimonio storico-artistico, salute, pubblica incolumità, riguardano:
1) impianti solari fotovoltaici realizzati in zona A di cui al D.M. 2/4/1968 su edifici ed impianti industriali esistenti e loro pertinenze, privi di capacità di generazione compatibile con regime di scambio sul posto, con superficie complessiva inferiore a quella del tetto di edificio, di potenza inferiore a 20 kW;
2) impianti di generazione elettrica operanti in assetto cogenerativo ed aventi capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe o 3000 kW o alimentati da biomassa di potenza inferiore a 200 kW o alimentati da gas di scarico, gas residuali da processi di depurazione e biogas di potenza inferiore a 250 kW;
3) impianti eolici aventi potenza inferiore a 60 kW;
4) torri anemometriche finalizzate a misurazione del vento con rilevazioni di durata superiore a 36 mesi;
5) impianti idroelettrici alimentati da fonte idraulica, aventi potenza inferiore a 100 kW;
6) opere di connessione a rete elettrica,
7) opere di rifacimento di impianti fotovoltaici ed eolici esistenti, che non comportano variazioni nella dimensione fisica, volumetria di struttura ed area, né nelle opere connesse.
Limiti di capacità di generazione e potenza indicati sopra derivano da somma di potenze nominali dei singoli impianti di produzione appartenenti a stesso soggetto e facenti capo a stesso punto di connessione a rete elettrica. Potenza nominale di impianto è data da somma delle potenze attive nominali dei generatori costituenti impianto.
Non può chiedere la DIA, soggetto che ha titolo su aree o beni interessati da opere ed infrastrutture connesse.
Domanda per autorizzazione unica inviata a Regione o Provincia, allegando:
1) progetto definitivo di impianto, comprensivo di:
· opere connessione a rete;
· altre infrastrutture indispensabili;
· dismissioni impianto;
· computo metrico estimativo;
· dati generali del soggetto proponente e relativo certificato Camera di Commercio;
· descrizione caratteristiche fonte utilizzata, analisi di producibilità attesa, modalità di approvvigionamento, provenienza risorsa utilizzata in caso di biomassa, caratteristiche anemometriche per impianti eolici con modalità e durata dei rilievi (Almeno 1 anno) e risultati in ore/anno di funzionamento;
· descrizione intervento, fasi, tempi, modalità di esecuzione lavori previsti, piano di dismissione impianti, ripristino stato dei luoghi;
· stima costi di dismissione impianto smaltimento materiale di risulta e ripristino stato dei luoghi;
· conto economico di intervento;
· analisi possibili ricadute sociali, occupazionali, economiche di intervento a livello locale per impianti di potenza superiore a 1 MW;
2) in caso di impianti alimentati a biomassa o fotovoltaici o da altre fonti: documenti attestanti disponibilità di area su cui eseguito impianto; titolo idoneo a costruzione impianto ed opere connesse o dichiarazione di pubblica utilità impianto ed apposizione vincolo ad esproprio, evidenziando estensione, confini, dati catastali aree interessate;
3) in caso di impianti fotovoltaici a terra: dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente e/o proprietario del terreno attestante: valore complessivo dell’opera; nella manutenzione di area ed impianto non usati prodotti tossici o diserbanti; terreno esente da vincoli di destinazione d’uso derivante da precedenti finanziamenti del terreno “incoerenti con realizzazione impianto”; proprietario terreno non beneficerà di aiuti PAC per terreno messo a disposizione di impianto; terreno non oggetto di colture biologiche o tradizionali nei 3 anni precedenti invio domanda;
4) in caso di impianti idroelettrici: concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico;
5) preventivo per connessione a rete redatto da GSE, nonché elaborati necessari a rilascio autorizzazione impianti di rete per connessione predisposti da GSE e impianti di utenza per connessione predisposti da proponente;
6) certificato di destinazione urbanistica ed estratto mappale e norme piano paesaggistico regionale vigente in aree interessate da intervento e, se prescritta, relazione paesaggistica;
7) documenti per verifica assoggettibilità a Valutazione Impatto Ambientale (VIA), o valutazione incidenza;
8) ricevuta pagamento oneri istruttori pari a 0,03% del valore dichiarato di opera. Se opera soggetta a VIA onere ridotto a 0,01%;
9) impegno a versare ad inizio lavori, cauzione a garanzia esecuzione dismissione impianto e ripristino stato dei luoghi, mediante fideiussione bancaria od assicurativa in proporzione a valore opere di ripristino o misure di reinserimento o recupero ambientale a favore Regione o Provincia, che dovrà eseguire tali lavori in caso di inadempienza da parte beneficiario (Cauzione rivalutata ogni 5 anni). Regione, avvalendosi di Agenzia Regionale per Ambiente, può stabilire diversi importi di cauzione “parametrati in ragione di diverse tipologie di impianti e loro localizzazione”. Regione Marche fissato per impianti fotovoltaici a terra importo di cauzione pari a 100 /kWp in caso di strutture ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato al terreno (70 /kWp negli altri casi). Se calcolo della fideiussione inferiore a stima costo effettivo di dismissione, cauzione per valore più elevato;
10) in caso di stazione di raccolta a disposizione di più impianti: relazione di GSE a favore produttore redatta in base a richiesta di connessione di impianti ricevute per area in cui prevista realizzazione impianto, corredata da dati dove evidenziate alternative progettuali e motivazioni di carattere elettrico per ridurre estensione complessiva e quindi impatto ambientale;
11) in caso impianto ricade in zone di tutela: comunicazione a Soprintendenza per accertare esistenza vincoli. Soprintendenza entro 15 giorni informa Regione/Provincia esito verifica;
12) documenti richiesti da normative di settore che confluiscono nel procedimento unico, quali: autorizzazione ambientale integrata; autorizzazione paesaggistica; valutazione impatto ambientale; autorizzazione ad emissioni in atmosfera; autorizzazione a gestione rifiuti; nulla osta Ente gestione area protetta; permesso di costruire rilasciato da Comune; parere di conformità prevenzione incendi rilasciato da Vigili del Fuoco; nulla osta Forze Armate per servitù militari; nulla osta idrogeologico; nulla osta sismico; nulla osta sicurezza di volo rilasciato da aeronautica civile; mutamento destinazione d’uso temporanea o definitiva di aree gravate da uso civico; autorizzazione a taglio di alberi; verifica limiti di emissioni sonore rilasciata da Amministrazione competente; nulla osta di Ministero Sviluppo Economico; autorizzazione ad attraversamento ed uso di strade; autorizzazione agli scarichi; nulla osta minerario se impianto e/o linee elettriche di collegamento interferiscono con attività mineraria.
Regione/Provincia:
a) entro 15 giorni da invio domanda, verifica completezza documenti e comunica a richiedente avvio del procedimento o rigetto domanda, in quanto incompleta (vale silenzio-assenso);
b) entro 30 giorni da invio domanda, convoca Conferenza dei servizi, al fine in particolare di esaminare verifica di assoggettabilità a VIA per impianti di produzione energia rinnovabile mediante sfruttamento del vento o impianti da fonti rinnovabili non termici di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW. Ministero Beni Culturali partecipa a:
· procedimento di autorizzazione impianti alimentati da fonti rinnovabili in aree sottoposte a tutela o aree contigue;
· VIA per impianti eolici di potenza superiore a 1 MW;
· Procedimento in caso di Soprintendenza verifica che impianto ricade in aree archeologiche o soggette a tutela il cui vincolo è in itinere.
GSE partecipa, senza diritto di voto, nonché concessionari e gestori pubblici servizi se impianto ha effetto diretto od indiretto su loro attività.
In sede di istruttoria:
· si possono chiedere ulteriori documenti ed informazioni “in una unica soluzione entro 90 giorni da avvio procedimento”, che proponente deve fornire entro 30 giorni (Ammessa proroga di 30 giorni);
· proponente può presentare modifiche a soluzione individuata da GSE per connessione “con salvezza degli atti di assenso e valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate a modifiche”;
· proponente, prima di conclusione di istruttoria, presenta documento attestante disponibilità del suolo dove ubicato impianto fotovoltaico o biomassa, pena decadenza domanda;
· far confluire nella Conferenza dei servizi gli esiti di tutte le procedure di verifica di assoggettabilità, o VIA, o valutazione di incidenza , o altri atti autorizzativi in materia ambientale. Lavori della Conferenza dei servizi sospesa in attesa conclusione di tali procedure. Se procedimento non concluso nei termini di legge, Conferenza dei servizi esercita potere sostitutivo o chiama Autorità competente a relazionare in merito;
· stabilite eventuali compensazioni a favore dei Comuni a carattere ambientale, patrimoniali, economiche
c) entro 180 giorni da invio domanda conclude istruttoria, pena “risarcimento danno ingiusto cagionato in conseguenza di inosservanza dolosa o colposa di tale termine”, salvo esercizio di poteri sostitutivi nei confronti di Amministrazioni che non adempiono ad atti ricadenti in autorizzazione unica, con valutazione positiva se accertata sussistenza di 1 o più dei seguenti requisiti:
· buona progettazione di impianti, mediante adesione a sistemi gestione qualità (ISO 9000), o ambientali (ISO 1400, EMAS);
· valorizzazione potenziali energetiche di diverse risorse rinnovabili sul territorio e loro capacità di sostituire fonti fossili;
· criteri progettuali volti ad ottenere minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio risorse energetiche disponibili;
· riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche (v. siti industriali, cave, discariche), minimizzando così impatto su ambiente (occupazione suolo modificandone utilizzo a scopi produttivi), specie in termini di nuove infrastrutture funzionali ad impianto (sfruttare quelle esistenti o procedere a bonifica e ripristino di suoli e/o acque sotterranee);
· progettazione legata a specificità area di intervento (v. integrazione impianto nel contesto di tradizioni agroalimentari locali e paesaggio rurale);
· ricerca di soluzioni progettuali innovative per maggiore sostenibilità di impianti ed opere connesse “nel contesto storico, naturale, paesaggistico”;
· coinvolgimento cittadini in processo di informazione preliminare ad autorizzazione e realizzazione impianti o formazione di personale;
· effettiva valorizzazione di energia termica prodotta in processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomassa;
· in caso di impianti eolici in Allegato 4 al D.M. 10/9/2010 pubblicato su G.U. 219/10, riportati criteri di corretto inserimento in paesaggio;
· in caso di impianti fotovoltaici a terra posta attenzione ad impianti cumulativi di più impianti fotovoltaici vicini tra loro anche se di potenza inferiore a 1 MW. Richiesta di nuovo impianto posto a distanza inferiore a 1000 m. di impianto già esistente, per cui globalmente si supera 1 MW, occorre adottare in via precauzionale procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, salvo impianti di potenza inferiore a 200 kW. Per impianti da 20 a 200 kW sempre ai fini di verifica di impatto cumulativo per nuove domanda di impianti ubicati a meno di 200 m. da impianti esistenti per cui si supera globalmente i 200 kW occorre applicare procedure di impianti con potenza superiore a 200 kW.
Al fine di meglio conseguire tali risultati progettuali, Regione può adottare azioni promozionali
Rilascio autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso richiesto in materia di costruzione ed esercizio di impianto, opere connesse, infrastrutture di impianto energia rinnovabile, nonché “dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere” e variante a strumento urbanistico.
Impianti ubicati in zone classificate agricole (In tal caso nessuna variante urbanistica, tenendo conto “valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, tutela della biodiversità, patrimonio culturale, paesaggio rurale” e fermo restando vincoli dei piani paesaggistici vigenti.
Nell’autorizzazione indicare:
a) eventuali prescrizioni a cui subordinata realizzazione e gestione impianto. Regione Marche fissato seguenti vincoli per impianti fotovoltaici a terra:
· manufatti di impianto fotovoltaico ubicati a distanza minimi da confini proprietà agricola pari a quella vigenti per nuove abitazioni, salvo impianti di potenza inferiore a 200 kWh per cui applicate distanze previste da regolamento edilizio comunale; se impianto confinante con terreni su cui insistono colture certificate (biologica, DOP, IGP) per cui distanza minima fissata in 40 m.;
· superficie interessata da intervento delimitata da idonee aree verdi realizzate con piante autoctone (Priorità a formazioni arboree ed arbustive “che contribuiscono a creare elementi di transizione arealmente estesi ed irregolari”. Recinzioni in aree sensibili dal punto di vista faunistico debbono garantire accesso a fauna;
· preferenza ubicazione impianti in area con buona viabilità di accesso (Minimizzare necessità di nuove piste o “pesanti interventi di adeguamento su viabilità esistente”);
· predisporre adeguato sistema di drenaggio e coinvolgimento acque meteoriche su aree di versante;
· locali necessari a trasformazione e connessione a rete elettrica realizzati con tipologie edilizie in assonanza con contesto del paesaggio agricolo circostante (Evitare strutture prefabbricate);
· manufatti di impianto fotovoltaico ubicati a distanza minima da confini di strutture turistiche e ricettive, in attività da almeno 1 anno, di oltre 200 m.;
b) ripristino dello stato dei luoghi a seguito sua dismissione e ammontare polizza fideiussoria;
c) termine di avvio e conclusione dei lavori, trascorsi i quali autorizzazione unica viene meno, salvo proroghe;
d) necessità di suo costante aggiornamento e rinnovo a seguito di modifiche intervenute nelle autorizzazioni settoriali confluite in autorizzazione unica;
e) in caso di impianto localizzato in aree agricole caratterizzate da produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali e/o di particolare pregio rispetto a contesto paesaggistico culturale che questo non comprometta od interagisca negativamente con “valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, tutela di biodiversità, paesaggio rurale”.
Linee guida approvate con D.M. 10/9/10 possono essere aggiornate, tenendo conto esiti attività di monitoraggio, lasciando possibilità a Regione di individuare “le più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra rilascio connessione di derivazione di acqua pubblica o sfruttamento di risorse geotermiche, nonché per procedimenti i cui esiti confluiscono nel procedimento unico”.
Procedimenti in corso alla data del 18/9/2010 si concludono con preesistenti normativa se già intervenuti pareri ambientali prescritti. Salvo tali casi, proponente, a pena di improcedibilità, deve integrare documentazione inviata con quanto previsto da Linea guida entro 90 giorni (Ammessa proroga “per comprovate necessità tecniche” di 30 giorni)
Entità aiuto:
Contributo di costruzione non dovuto per nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni relative a fonti rinnovabili di energia.
Oneri istruttori a carico di richiedente non configurabili come misure compensative fissati da Regione in rapporto a valore di interventi, comunque in misura inferiore a 0,03% di investimento