LIFE (Reg. 783/21) (cee31)
Soggetti interessati:
Commissione UE; Stati membri; Paesi Terzi; Organizzazioni internazionali; Organizzazioni senza scopo di lucro
Iter procedurale:
Commissione Europea con Reg. 783/21 ha approvato il programma per ambiente ed azione per il clima per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2027, che prevede ad:
Art. 1 oggetto del Reg. 783/2021 riguardante il programma LIFE, il suo bilancio per il periodo 2021/2027, le forme di finanziamento di UE, le modalità di erogazione dei finanziamenti
Art. 2 definizioni in merito a: progetti strategici di tutela della natura; progetti strategici integrati; progetti di assistenza tecnica; progetti di azione standard; operazioni di finanziamento misto; soggetto giuridico
Art. 3 obiettivi di carattere generale inerenti al supporto al “passaggio ad un’economia sostenibile, circolare, efficiente, basata su energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici al fine di tutelare, ripristinare, migliorare la qualità di ambiente, compresa aria, suolo e di interrompere o invertire processo di perdita della biodiversità, nonché contrastare degrado di ecosistemi, anche mediante sostegno ad attuazione e gestione della rete Natura 2000”
Obiettivi specifici di LIFE riguardano:
a)sviluppare, dimostrare, promuovere tecniche, metodi ed approcci innovativi per conseguire obiettivi della legislazione e politiche UE in materia di ambiente (compresa biodiversità), clima (compresa transizione verso energia rinnovabile ed aumento di efficienza energetica), applicazione delle migliori pratiche (anche tramite sostegno rete Natura 2000);
b)sostenere sviluppo, attuazione, sorveglianza e controllo della legislazione e politiche UE in materia di ambiente e clima di cui sopra, anche migliorando gravemente a tutti i livelli (in particolare rafforzando partecipazione di società civile);
c)fungere da catalizzatore per introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche efficaci ad attuare legislazione e politiche UE in materia di ambiente e clima di cui sopra, applicando risultati, integrando tali obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando investimenti, migliorando accesso ai finanziamenti
Art. 4 articolazione del programma LIFE in:
a)settore “Ambiente”, comprendente Sottoprogrammi “Natura e biodiversità” e “Economia circolare e qualità della vita”
b)settore “Azione per clima”, comprendente Sottoprogrammi “Mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici” e “Transizione ad energia pulita”
Art. 5 vedi “Entità aiuto”
Art. 6 partecipazione a LIFE dei seguenti Paesi Terzi:
a)membri di Associazione europea di libero scambio in conformità alle condizioni stabilite da accordo su Spazio economico europeo (SEE);
b)Paesi in via di adesione, Paesi candidati e potenziali candidati alla partecipazione ai programmi UE nell’ambito degli accordi quadro tra UE e tali Paesi;
c)Paesi interessati dalla politica europea di vicinato in conformità alle condizioni generali per partecipazione di tali Paesi ai programmi UE stabiliti nei rispettivi accordi quadro conclusi tra UE e tali Paesi;
d)altri Paesi terzi in conformità alle condizioni stabilite in accordi specifici, purché questi:
1) garantiscano giusto equilibrio tra contributi e benefici per Paese Terzo partecipante e programma UE;
2) stabiliscano condizioni per partecipazione ai programmi, compreso calcolo di contributi finanziari ai singoli programmi (costituiscono entrate con destinazione specifica) e rispettivi costi amministrativi;
3) non conferiscano a Paese Terzo poteri decisionali rispetto al programma UE;
4) garantiscano a UE diritto di assicurare sana gestione finanziaria e proteggere propri interessi finanziari
Qualora partecipi al programma LIFE, Paese Terzo deve concedere diritti necessari ad accesso a luoghi e documenti (compreso diritto di eseguire indagini in loco) a favore di “ordinatore responsabile”, OLAF, Corte dei Conti al fine di esercitare rispettive funzioni
Art. 7 cooperazione con Organizzazioni internazionali competenti in materia di ambiente e clima per conseguire obiettivi di LIFE
Art. 8 Commissione UE e Stati membri favoriscono coordinamento e perseguimento della coerenza con Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo di coesione (FdC), Fondo europeo agricolo per sviluppo rurale (FEASR), Fondo europeo per affari marittimi, pesca, acquacoltura (FEAMP), Orizzonte Europa (Horizon), Meccanismo per collegare Europa, programma InvestEU al fine di creare sinergie nei progetti in materia di tutela della natura
Art. 9 vedi “Entità aiuto”
Art. 10 vedi “Entità aiuto”
Art. 11 ammissibili al finanziamento seguenti azioni:
a)progetti strategici di tutela della natura nell’ambito del Sottoprogramma “Natura e biodiversità”. Progetti riguardanti gestione, ripristino, monitoraggio dei siti Natura 2000 debbono tenere conto delle priorità riportate nei piani e strategie nazionali e regionali in materia di conservazione della natura e biodiversità;
b)progetti strategici integrati nell’ambito dei Sottoprogrammi “Economia circolare” e “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”;
c)progetti di assistenza tecnica sostengono attività di Autorità di Stati membri con “scarsa partecipazione in maniera efficace”, al fine di migliorare servizi dei punti di contatto nazionali nella UE così da aumentare la qualità delle proposte avanzate;
d)progetti di azione standard;
e)altre azioni necessarie per conseguire obiettivi generali di LIFE, comprese azioni di coordinamento e sostegno volte a rafforzare capacità, divulgazione di informazioni e conoscenze, sensibilizzazione verso transizione ad energia rinnovabile ed aumento di efficienza energetica
Sovvenzioni possono finanziare:
– attività fuori di Stati membri, purché: progetti perseguano obiettivi ambientali e climatici di UE e tali attività sono necessarie per assicurare efficacia degli interventi attuati in Stati membri o per sostenere accordi internazionali (fornito contributo ad organizzazione di conferenze multilaterali in misura non superiore a 3.500.000 € per intera durata di LIFE);
– Organizzazioni senza scopo di lucro coinvolte nello sviluppo, attuazione e controllo del rispetto della legislazione e politiche UE in materia di ambiente e clima (compresa transizione energetica)
Art. 12 soggetti ammissibili al programma LIFE sono:
a)soggetti giuridici stabiliti in Stati membri, Paesi Terzi associati al programma LIFE, altri Paesi Terzi riportati nel programma di lavoro pluriennale, Paesi Terzi non associati al LIFE il cui apporto risulta necessario per conseguire obiettivi di determinate azioni ed assicurarne efficacia nella UE (tali soggetti debbono sostenere costi della loro partecipazione);
b)soggetti giuridici costituiti a norma del diritto di UE od Organizzazioni internazionali
Non sono ammesse le persone fisiche
Art. 13 sovvenzioni concesse a Rete europea per attuazione e controllo del diritto di ambiente (IMPEL), Rete europea dei procuratori per ambiente (ENPE), Forum europeo – Unione dei giudici per ambiente (EUFJE) senza necessità di indire invito a presentare proposta
Art. 14 Commissione UE stabilisce criteri di aggiudicazione da riportare nel programma di lavoro pluriennale e negli inviti a presentare proposte, tenendo conto che progetti finanziati debbono:
a)essere di interesse per UE, apportando contributi significativi al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di LIFE e promuovendo, ove possibile, ricorso ad appalti pubblici verdi
b)garantire approccio efficace sotto il profilo dei costi ed essere tecnicamente e finanziariamente coerenti;
c)riguardare prioritariamente quelli in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di LIFE;
d)avere un premio in sede di loro valutazione se apportano benefici collaterali e promuovono sinergie tra i Sottoprogrammi di LIFE;
e)avere un premio in sede di loro valutazione se potenzialmente replicabili ed utilizzabili dal settore pubblico/privato ed in grado di mobilitare un livello più alto di investimenti o risorse finanziarie;
f)assicurare replicabilità dei risultati a livello di progetti di azione standard;
g)avere un premio in sede di loro valutazione in caso di progetti basati sui risultati di altri progetti finanziati con LIFE o con altri fondi UE, qualora sviluppano su più ampia scala i risultati conseguiti con essi;
h)avere un premio in sede di loro valutazione se riguardano zone geografiche con specifiche esigenze o zone vulnerabili (v. zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zona transfontaliere, zone ad elevato valore naturalistico)
Art. 15 vedi “Entità aiuto”
Art. 16 vedi “Entità aiuto”
Art. 17 vedi “Entità aiuto”
Art. 18 Commissione UE adotta programmi di lavoro pluriennali per programma LIFE, comprendenti:
a)importi da ripartire tra le esigenze di ogni Sottoprogramma e le diverse tipologie di finanziamento, nonché importo totale massimo da assegnare alle sovvenzioni di cui ad 11;
b)importo totale massimo per finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito delle operazioni di finanziamento misto;
c)importo totale massimo per sovvenzioni da concedere ad Organismi di cui ad 13;
d)temi di progetti o esigenze specifiche a cui destinare prioritariamente fondi per progetti di cui ad 11;
e)strategie e prassi oggetto di progetti strategici integrati per cui richiesti finanziamenti per progetti di cui ad 11;
f)periodo massimo di attuazione dei progetti;
g)calendari indicativi per emanazione di inviti a presentare proposte;
h)metodologia di invio dei progetti e procedura di selezione e criteri di aggiudicazione;
i)tassi di cofinanziamento di cui ad 8;
j)tassi di cofinanziamento massimi per azioni ammissibili di cui ad 11;
k)norme dettagliate riguardo ad applicazione dei finanziamenti cumulativi ed alternativi;
l)attività ammissibili e criteri di aggiudicazione in merito a progetti di assistenza tecnica per rafforzare capacità di partecipazione al programma LIFE da parte di Stati membri
Primo programma di lavoro ha durata di 4 anni, mentre secondo programma di lavoro ha durata di 3 anni, nel cui ambito Commissione UE pubblica inviti a presentare proposte per relativo periodo di riferimento (Fondi inutilizzati nell’ambito di un determinato invito ripartiti tra i diversi tipi di azione dello stesso settore)
Commissione UE garantisce consultazioni delle parti interessate nell’elaborazione dei programmi di lavoro
Art. 19 Commissione UE rende noti progressi del programma LIFE nel conseguire obiettivi fissati in base a seguenti indicatori:
– di realizzazione, valutati in termini di numero di progetti che:
1) sviluppano, dimostrano, promuovono tecniche ed approcci innovativi;
2) applicano migliori pratiche in materia di natura e biodiversità;
3) sviluppano, attuano, sorvegliano, garantiscono il rispetto della legislazione e politica UE in materia di LIFE;
4) migliorano la governance, potenziando le capacità di attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;
5) attuano i piani o le strategie chiave di UE, compresi progetti strategici integrati, progetti di tutela della natura, programmi di azione per integrazione di obiettivi di tutela della natura e biodiversità
– di risultato, valutati in termini di:
1) variazioni nette dei settori di ambiente e clima in base ad aggregazione di indicatori a livello di progetto specificati negli inviti dei vari Sottoprogrammi (qualità di aria, suolo, acqua, rifiuti, sostanze chimiche, rumore, uso efficiente delle risorse);
2) investimenti cumulativi stimolati dai progetti o finanziamenti ottenuti;
3) numero di organizzazioni partecipanti ai progetti o che ricevono sovvenzioni;
4) percentuale di progetti con effetto catalizzatore dopo data di conclusione
Per garantire efficace valutazione dei progressi di LIFE, Commissione UE può adottare atti per:
– modificare i suddetti indicatori;
– integrare il Reg. 783/21 definendo indicatori specifici per ogni Sottoprogramma e tipologia di progetto;
– garantire efficiente, efficace e tempestiva raccolta dei dati per sorveglianza, attuazione e risultati del programma LIFE. Al riguardo beneficiari comunicano dati inerenti ad impatto del progetto;
– monitorare e riferire periodicamente su integrazione degli obiettivi relativi a clima e biodiversità, compreso impatto della spesa (almeno 61% di importo di LIFE deve contribuire ad obiettivo generale di bilancio UE di destinare almeno 30% delle risorse complessive a sostenere obiettivi climatici). Programma LIFE deve contribuire inoltre a conseguire obiettivo di destinare 7,5% della spesa ad obiettivo biodiversità nell’anno 2024 e 10% negli anni 2026 e 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità. Spesa relativa alla biodiversità verificata usando metodologia efficiente e trasparente definita da Commissione UE in collaborazione con Parlamento e Consiglio europeo, in grado di “quantificare, con livello di disaggregazione adeguato, stanziamenti di impegno che dovranno contribuire ad obiettivi di clima e biodiversità nel quadro finanziario 2021/2027 (spesa riportata ogni anno nella dichiarazione di programma);
– valutare sinergie tra programma LIFE ed altri programmi UE complementari e tra Sottoprogrammi di LIFE
Art. 20 Commissione UE esegue valutazioni (tra cui quella intermedia entro 42 mesi da avvio di LIFE) con tempestività in modo da contribuire al processo decisionale, tenendo conto di coerenza, sinergia, valore aggiunto, sostenibilità a lungo termine, priorità UE in materia di ambiente e clima. Valutazione, attuata utilizzando gli indicatori di cui ad Art. 19, riguarda:
a)aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione di LIFE;
b)efficienza nell’uso delle risorse;
c)grado di conseguimento degli obiettivi di tutte le misure, specificandone risultati ed impatti;
d)capacità (effettiva o prevista) dei progetti di mobilitare altri fondi UE, tenendo conto dei vantaggi di maggiore coerenza con altri strumenti finanziari UE;
e)misure oggetto di sinergie tra obiettivi del programma LIFE ed altri programmi pertinenti UE;
f)valore aggiunto in UE ed impatto a lungo termine di LIFE in vista della decisione sul rinnovo, modifiche o sospensione delle misure;
g)livello di coinvolgimento delle parti;
h)analisi quantitativa e qualitativa del contributo di LIFE allo stato di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE;
i)analisi della copertura geografica di intero territorio UE ed analisi dei motivi per cui non realizzata tale copertura
Al termine di attuazione di LIFE e comunque entro 31/12/2031, Commissione UE esegue una valutazione finale di LIFE, rendendo pubbliche le relative conclusioni (con le proprie osservazioni) e comunicandole al Parlamento e Consiglio europeo, Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle Regioni
Art. 21 destinatari dei finanziamenti UE debbono rendere nota origine di tali fondi, garantendone visibilità (specie a livello di promozione dei progetti e dei risultati ottenuti), “diffondendo informazioni coerenti, efficaci, proporzionate, destinate a diversi utenti, compresi media e grande pubblico”. Al riguardo utilizzare logo del programma LIFE (modello Allegato III pubblicato su GUCE 172/21) su qualunque bene durevole acquisito con fondi LIFE (se ciò impossibile, menzionare programma LIFE in tutte le attività di comunicazione, compresa tabelloni collocati in posti strategici visibili al pubblico)
Commissione UE realizza azioni di informazione e comunicazione su LIFE, evidenziando progetti svolti nel suo ambito e risultati ottenuti
Art. 22 Commissione UE è assistita dal Comitato per il programma LIFE (Comitato), che deve esprimere parere sui progetti LIFE (se Comitato non si esprime, progetto non adottato)
Commissione UE riferisce ogni anno al Comitato in merito ai progressi fatti nell’attuazione dei Sottoprogrammi di LIFE e ad azioni particolari intraprese nell’ambito di LIFE (v. operazioni di finanziamento misto)
Art. 23 Commissione UE detiene il potere di adottare, previa consultazione di esperti designati da ogni Stato membro, atti delegati per realizzare LIFE fino al 31/12/2028, fermo restando che delega può essere sempre revocata dal Parlamento o Consiglio europeo (effetti della revoca decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione su GUCE, fermo restando validità degli atti delegati in vigore)
Commissione UE comunica subito atto delegato adottato al Parlamento e Consiglio europeo, che possono sollevare obiezioni entro 2 mesi dalla notifica (ammessa proroga di 2 mesi su richiesta di Parlamento o Consiglio europeo), altrimenti atto delegato entra in vigore
Art. 24 a partire dal 1/1/2021 abrogato il Reg. 1293/13 (vecchio LIFE) ed entrata in vigore del Reg. 783/21
Art. 25 entrata in vigore di Reg. 783/21 non pregiudica proseguimento delle azioni avviate con Reg. 1293/13, che continuano ad applicarsi ai progetti in corso fino alla loro conclusione
Dotazione finanziaria di LIFE può coprire anche spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare transizione dal vecchio al nuovo LIFE
Ammessa iscrizione dopo il 2027 nel bilancio UE di stanziamenti destinati a coprire le spese necessarie a gestire progetti LIFE non conclusi al 31/12/2027
Rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti con Reg. 1293/13 possono essere investiti negli strumenti finanziari di cui al programma LIFE 2021/2027
Importi corrispondenti ad entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente erogate ai sensi di Reg. 1293/13 sono utilizzate per finanziare programma LIFE 2021/2027
Entità aiuto:
Art. 5 stanziati per periodo 1/1/2021 – 31/12/2027 3.412.000.000 €, di cui: 3.488.000.000 € al settore “Ambiente” (2.143.000.000 € al Sottoprogramma “Natura e biodiversità”; 1.345.000.000 € al Sottoprogramma “Economia circolare e qualità della vita”); 1.944.000.000 € al settore “Azione per clima” (947.000.000 € al Sottoprogramma “Mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici”; 997.000.000 € al Sottoprogramma “Economia circolare e qualità della vita”). Tali importi nel corso del programma potrebbero variare, fermo restando che almeno 60% delle risorse destinate a sovvenzionare azioni del Sottoprogramma “Natura e biodiversità”
Programma LIFE può finanziare:
a)attività di: assistenza tecnica ed amministrativa svolta da Commissione UE per sua attuazione (v. attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione); rete a sostegno dei punti di contatto nazionali di LIFE (v. attività di formazione ed apprendimento reciproco, eventi inerenti scambio di esperienze);
b)attività della Commissione UE, volte a sostenere preparazione ed integrazione della legislazione e delle politiche UE in materia di ambiente, clima, energia, quali:
1) informazione e comunicazione (comprese campagne di sensibilizzazione) di tipo istituzionale relative a: priorità delle politiche UE; stato di attuazione e recepimento della legislazione UE in tali materie
2) studi, indagini, elaborazione di modelli e scenari;
3) preparazione, attuazione, sorveglianza, controllo e valutazione di legislazione, politiche, programmi, nonché valutazione ed analisi di progetti non finanziati da LIFE, ma che perseguono i suoi obiettivi;
4) laboratori, conferenze, incontri;
5) piattaforme di reti di contatti e buone pratiche;
6) altre attività (v. assegnazione di premi)
Art. 9 attuazione del programma LIFE in regime di gestione diretta od indiretta da parte di Commissione UE con concessione di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, premi, appalti, fermo restando che almeno 85% delle risorse LIFE destinate a:
a)sovvenzioni di cui ad 11 nel limite di 15.000.000 € per progetti di assistenza tecnica;
b)progetti finanziati attraverso forme di finanziamento nella misura definita nel programma di lavoro pluriennale di cui ad 18, purché conformi agli obiettivi di LIFE;
c)finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto
Tassi di cofinanziamento massimi per azioni ammissibili pari a 60% dei costi ammissibili (75% in caso di progetti finanziati nell’ambito del Sottoprogramma “Natura e biodiversità”, in particolare quelli riguardanti habitat o specie prioritarie ai fini di Direttiva 92/43/CEE; 70% in caso di progetti presentati da Organizzazioni senza scopo di lucro; 95% in caso di progetti di assistenza tecnica attuati durante il 1° programma di lavoro pluriennale e 75% se attuati durante il 2° programma di lavoro pluriennale). Nel programma di lavoro pluriennale possono essere definiti tassi di cofinanziamento specifici “in conformità ai requisiti si ogni Sottoprogramma, tipo di progetto, tipo di sovvenzione
Progetti presentati valutati dalla Commissione UE sulla base della loro qualità, pur cercando di garantire al programma LIFE “efficace copertura geografica”
Art. 10 sovvenzioni nell’ambito di LIFE concesse e gestite in conformità al Titolo VIII del Regolamento finanziario UE
Art. 15 costi relativi ad acquisto di terreni ammessi a contributo purché:
a)acquisto contribuisce a migliorare, mantenere, ripristinare integrità della rete Natura 2000, anche migliorando connettività, tramite creazione di corridoi ecologici, aree di collegamento, altri elementi di infrastruttura verde;
b)acquisto del terreno costituisce unico o più efficace mezzo per ottenere risultato di conservazione;
c)acquisto del terreno riservato, a lungo termine, ad usi coerenti con obiettivi specifici di LIFE;
d)Stato membro interessato garantisce, mediante trasferimento, destinazione a lungo termine di tali terreni a scopo di conservazione della natura
Art. 16 azione beneficiaria di contributo da altri programmi UE finanziata anche da LIFE, purché: contributo non copre stessi costi; azione persegue obiettivi ambientali o climatici senza pregiudicarne alcuno. Finanziamento cumulativo mai superiore ad importo totale dei costi ammissibili di azione. Sostegno da parte di diversi programmi UE calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono condizioni del sostegno
Possono ricevere sostegno, a carico di FESR, FSE, FEASR, FdC, FEAMP, Fondo per transizione giusta, Fondo asilo, migrazione ed integrazione, Fondo sicurezza interna, Strumento di sostegno finanziario per gestione delle frontiere, Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), le azioni che hanno ricevuto un “marchio di eccellenza” nell’ambito di LIFE, in quanto conformi alle seguenti condizioni cumulative:
a)valutate nell’ambito di un invito a presentare proposte ai sensi del programma LIFE;
b)rispettose dei requisiti minimi di qualità del suddetto invito a presentare proposte;
c)non finanziabili nell’ambito di invito a causa di vincoli di bilancio
Art. 17 autorizzazioni al finanziamento misto eseguite in conformità al Reg. 523/21, tenendo conto dei requisiti in materia di sostenibilità e trasparenza