LEGGE NAZIONALE BIOLOGICO (Legge 23/22) (agreco10)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ministero Salute (MISA), Ministero Transizione Ecologica (MITE), Regioni, Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), Consiglio nazionale ricerca (CNR), Ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Organizzazioni professionali agricole (OO.PP.), cooperazione agricola, Organizzazioni produttori (OP), Associazioni organizzazioni produttori (AOP), soggetti pubblici e privati, Distretti biologici (DB)
Aziende agricole, agroalimentari e di acquacoltura che adottano metodi di produzione biologici
Iter procedurale:
Legge 23/22 prevede ad:
Art. 1 finalità della Legge in questione è quello di disciplinare:
- sistema delle Autorità nazionali e locali ed Organismi competenti nel settore della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura biologica;
- distretti biologici (DB) ed organizzazione della produzione e del mercato (compresa aggregazione tra produttori ed altri soggetti della filiera);
- azioni per tutela, promozione e sviluppo della produzione agricola, alimentare e di acquacoltura con metodo biologico, compresa semplificazione amministrativa, mezzi finanziari, sostegno alla ricerca e ad iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, realizzazione di campagne di informazione e comunicazione istituzionale, promozione utilizzo di prodotti biologici da parte di Enti pubblici ed Istituzioni;
- uso di marchio nazionale che individua prodotti biologici ottenuti con materie prime coltivate/allevate in Italia
Produzione biologica intesa come sistema globale di gestione di azienda agricola e produzione alimentare, in grado di: contribuire alla qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, benessere di animali, sviluppo rurale, tutela di ambiente e di ecosistema, salvaguardia della biodiversità, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; fornire appositi servizi ecosistemici; contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030 per sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme UE
Stato promuove e sostiene produzioni biologiche anche tramite interventi volti ad incentivare costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche
Art. 2 definizione di: produzione agricolo, agroalimentare, acquacoltura biologico conforme a normativa UE e nazionale nel settore; prodotti biologici
Art. 3 individuazione in MIPAAF di Autorità a livello nazionale di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative e tecnico scientifiche inerenti produzione biologica
Art. 4 individuazione nelle Regioni delle Autorità locali competenti nel rispettivo territorio a svolgere attività amministrative e tecnico scientifiche relative alla produzione biologica, anche adeguando proprie norme a Legge 23/22
Art. 5 istituzione presso MIPAAF del Tavolo tecnico per la produzione biologica (Tavolo tecnico) costituito da: 3 rappresentanti nominati dal MIPAAF (di cui 1 con funzioni di Presidente); 1 rappresentante del MISA; 1 rappresentante di MITE; 4 rappresentanti delle Regioni; 1 rappresentante di ANCI; 1 rappresentante della cooperazione agricola; 4 rappresentanti delle OO.PP.; 1 rappresentante per ogni Associazione rappresentativa della produzione biologica; 1 rappresentante delle Associazioni rappresentative della produzione agricola, agroalimentare ed acquacoltura con metodo biodinamico; 2 rappresentanti dei produttori di mezzi tecnici usati in agricoltura biologica; 3 rappresentanti della ricerca scientifica nel settore biologico (1 incaricato da Istituto superiore per ricerca e protezione ambiente, 1 incaricato da CREA, 1 incaricato da altri Istituti di ricerca pubblici/privati); 3 rappresentanti dei DB. Tavolo tecnico rimane in carica 3 anni (rinnovabile) per svolgere seguenti funzioni:
- definire indirizzi e priorità del Piano di azione di cui ad Art. 7 (in particolare per ricerca biologica);
- esprimere pareri in merito a provvedimenti concernenti produzione biologica a livello nazionale e UE;
- proporre interventi per indirizzo ed organizzazione di attività di promozione dei prodotti biologici, favorire coordinamento tra Autorità nazionali/regionali ed operatori in modo da assicurare diffusione di tali prodotti sui mercati;
- individuare strategie di azione per favorire ingresso e conversione delle aziende convenzionali al biologico
Art. 6 istituzione del marchio “Biologico italiano” di proprietà del MIPAAF per identificare prodotti biologici ottenuti da materie prime italiane. Logo del marchio individuato a seguito di un concorso pubblico
Art. 7 adozione da parte di MIPAAF, sentita Conferenza Stato – Regioni, del Piano di azione nazionale per la produzione biologica ed i prodotti biologici (Piano), avente validità di 3 anni (aggiornato ogni anno) che prevede interventi finalizzati a:
- favorire conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari, acquacoltura convenzionali (specie da parte di piccoli agricoltori), anche tramite utilizzo di Misure del PSR ed azione di assistenza tecnica
- sostenere costituzione di forme associative e contrattuali in modo da rafforzare filiera dei prodotti biologici (particolare attenzione rivolta al ruolo dei piccoli produttori agricoli all’interno della filiera)
- incentivare il consumo di prodotti biologici, tramite iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale ed alimentare (specie nei confronti della ristorazione collettiva)
- monitorare andamento del settore, anche tramite raccolta dati relativi a superfici in produzione e scelte colturali (con relative rese produttive), nonché risultati della ricerca e sperimentazione, al fine di loro elaborazione e diffusione tramite SINAB (Sistema di informazione nazionale agricoltura biologica) in sinergia con Rete rurale nazionale. Monitoraggio attuato tramite piattaforma che raccoglie informazioni nel settore ed ha finalità di:
- condividere le informazioni con Tavolo tecnico ed Autorità locali;
- fornire servizi ad operatori del settore per sviluppo e valorizzazione della produzione biologica nazionale mediante sportello di informazione per pubblico;
- sostenere e promuovere i DB;
- favorire insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
- migliorare sistema di controllo e certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici tramite semplificazione di normativa, uso di strumenti informatici, predisposizione interventi di formazione;
- stimolare Istituzioni ed Enti pubblici affinché usino metodi biologici nella gestione del verde pubblico e prevedano consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche ed in quelle private convenzionate;
- incentivare e sostenere ricerca ed innovazione in materia di produzione biologica;
- promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti provenienti da DB in modo da condividere dati inerenti alle varie fasi produttive, loro sostenibilità ambientale, salubrità del terreno, lontananza da impianti inquinanti, utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili, tecniche di lavorazione ed imballaggio dei prodotti usate;
- valorizzare produzioni biologiche tipiche italiane;
- promuovere sostenibilità ambientale mediante azioni volte ad incrementare e mantenere fertilità naturale del terreno, uso metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi di ambiente
MIPAAF invia ogni anno alle Camere una relazione su: stato di attuazione del Piano; modalità di ripartizione ed utilizzo del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (Fondo); iniziative finanziate dal Fondo stesso
Art. 8 adozione da parte di MIPAAF, sentito Tavolo tecnico e con il supporto scientifico di CREA, del Piano nazionale per sementi biologiche volto ad aumentarne la disponibilità per le aziende e migliorarne aspetto quantitativo e qualitatativo. Piano, aggiornato ogni 3 anni, deve promuovere miglioramento genetico delle sementi (in collaborazione con agricoltori, tecnici e ricercatori), in modo da selezionare piante maggiormente adatte ad agricoltura biologica e biodinamica ed ai bisogni di agricoltori
Piano finanziato con risorse del Fondo di cui ad Art. 9 in base a quota fissata da MIPAAF
Art. 9 definizione da parte del MIPAAF di: modalità di funzionamento del Fondo per sviluppo agricoltura biologica; requisiti dei soggetti e delle iniziative finanziabili con le risorse del Fondo
Art. 10 sostegno da parte di MIPAAF a: stipula di contratti di rete tra imprese della filiera biologica; costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico; sottoscrizione di contratti di filiera tra operatori del settore
Art. 11 sostegno da parte del MIPAAF alla ricerca tecnologica ed applicata nella produzione biologica al fine di:
- promuovere specifici percorsi formativi nelle Università tramite: corsi di laurea; dottorati di ricerca; master; corsi di formazione in tema di produzione biologica; percorsi di aggiornamento per docenti di Istituti tecnici agrari pubblici (compresi periodi di affiancamento con aziende del territorio);
- destinare quote del Fondo ad Enti ed Istituti di ricerca per attività di ricerca nella produzione biologica;
- prevedere interventi di ricerca nel settore della produzione biologica nell’ambito del Piano attività del CREA;
- destinare almeno 30% delle risorse del Fondo a finanziare programmi di ricerca ed innovazione, percorsi formativi ed aggiornamenti di cui alla precedente lettera a), programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell’ambito delle suddette risorse specifiche somme destinate a progetti di ricerca aventi durata di 3 – 5 anni ed a progetti in cui coinvolti operatori della filiera produttiva “assicurando adeguato corrispettivo ad aziende partecipanti a progetti di ricerca e sperimentazione (compresi quelli realizzati nei DB) che mettono a disposizione propri terreni”
Art. 12 promozione da parte di Stato e Regioni di formazione teorico pratica di tecnici ed operatori in materia di produzione biologica (compresi quelli che intendono convertirsi dal convenzionale al biologico), nonché soggetti pubblici incaricati di svolgere controlli ispettivi. Al riguardo MILPOS definisce con decreto principi in base ai quali Regioni organizzano suddetta formazione professionale
Art. 13 istituzione di Distretti Biologici (DB) e Biodistretti deel cibo, comprendenti sistemi produttivi locali (anche a carattere interprovinciale ed interregionale) dove risulta significativa presenza entro territorio individuato di:
- coltivazione, allevamento, trasformazione e preparazione alimentare di prodotti biologici;
- produzione primaria biologica ricadente in aree appartenenti a più Comuni
DB caratterizzati altresì per:
- integrazione con altre attività economiche presenti in zona;
- presenza di aree paesaggisticamente rilevanti (comprese aree naturali protette);
- limitato uso di prodotti fitosanitari al loro interno. Al riguardo Enti pubblici possono: vietare uso di diserbanti per pulizia delle strade ed aree pubbliche; definire “agevolazioni compensative per le imprese”. Agricoltori convenzionali debbono adottare misure necessarie per impedire inquinamento accidentale delle produzioni biologiche
Possono aderire a DB: Enti locali (singoli od associati) che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche, difesa di ambiente, conservazione del suolo agricolo, difesa della biodiversità; Enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia
MIPAAF definisce con decreto: requisiti e condizioni per costituzione di DB; appositi interventi per ridurre gli impatti antropici nel suolo, acque, atmosfera da parte di impianti o altre installazioni industriali inquinanti od “altre fonti di rischio significativo per attività di produzione, lavorazione, trasformazione di prodotti biologici”
DB istituiti al fine di:
- promuovere conversione alla produzione biologica ed incentivare uso sostenibile di risorse naturali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire tutela di ecosistemi, sostenendo “progettazione ed innovazione al servizio di economia circolare”;
- stimolare e favorire approccio territoriale alla conversione e mantenimento di produzione biologica, anche promovendo “coesione e partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali alla scopo di perseguire sviluppo attento alla conservazione delle risorse da impiegare nei processi produttivi, in modo da salvaguardare ambiente, salute, diversità locali”;
- semplificare per produttori biologici di DB applicazione norme su certificazione biologica ed ambientale;
- favorire sviluppo, valorizzazione e promozione dei processi di preparazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti biologici;
- promuovere e sostenere attività multifunzionali connesse alla produzione biologica, quali: somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva; vendita diretta di prodotti biologici; attività di agriturismo e pescaturismo; turismo rurale; agricoltura sociale; azioni volte alla tutela, valorizzazione e conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché riduzione uso della plastica;
- promuovere maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
- promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e diffusione di pratiche innovative
Aziende (singole od associate), OP, soggetti pubblici/privati che intendono promuovere costituzione di DB istituiscono un Comitato promotore incaricato di presentare domanda di riconoscimento di DB a Regione competente (Se DB ricade in più Regioni, domanda inviata ad ogni Regione).
Nei DB riconosciuti costituito Consiglio direttivo che:
- adotta statuto e regolamento organizzativo interno, anche ai fini di invio domanda di contributo nell’ambito della PAC e dei programmi di ricerca nazionale;
- ha la rappresentanza delle istanze economiche, amministrative e commerciali di DB, anche avvalendosi di modelli semplificati di gestione delle pratiche amministrative
Regione può avviare percorso graduale di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento di DB
MIPAAF e Regioni promuovono, anche tramite propri siti internet, divulgazione delle migliori pratiche da attuare nei DB, valorizzando risultati ottenuti anche tramite elaborazione di schede in cui raccogliere dati di tipo amministrativo e tecnico inerenti attività e progetti di sviluppo e ricerca sul biologico
Regioni possono individuare criteri specifici sulla cui base attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese od Enti (singoli od associati) operanti nel territorio di DB
DB promuove costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo
Art. 14 riconoscimento da parte di MIPAAF di Organizzazioni interprofessionali (OI) della filiera biologica che:
- sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno 1 delle fasi di trasformazione o commercializzazione dei prodotti biologici;
- sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici;
- perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e consumatori, finalità coerenti con quelle di Legge 23/22 ed in particolare:
- migliorare conoscenza e trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, prezzi, volumi e durata dei contratti conclusi, nonché analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale, comunitario;
- contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, tramite ricerche e studi di mercato, al fine di individuare potenziali mercati di esportazione, diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;
- redigere contratti compatibili con vigente normativa UE per vendita di prodotti biologici ad acquirenti o per fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di mantenere condizioni concorrenziali eque ed evitare distorsioni di mercato;
- valorizzare potenziale dei prodotti biologici (anche a livello di sbocchi di mercato) e sviluppare iniziative volte a rafforzare competitività economica ed innovazione;
- fornire informazioni e svolgere ricerche per innovare, razionalizzare, migliorare la produzione, trasformazione e commercializzazione, orientandola verso: prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato ed alle aspettative dei consumatori; adozione metodi rispettosi di ambiente, salvaguardia del suolo ed acqua (v. riduzione uso prodotti fitosanitari); sicurezza sanitaria degli alimenti;
- realizzare azioni atte a tutelare e promuovere produzione biologica tramite attività di ricerca volte ad introdurre metodi di produzione più rispettosi di ambiente;
- promuovere consumo di prodotti biologici anche tramite programmi di educazione alimentare
OI possono associare, con funzioni consultiva, Organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare, acquicoltura
OI nella redazione dei contratti tipo garantiscono rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 27/12 Art. 62
MIPAAF provvede a: riconoscimento e controllo su OI; approvazione delle richieste di estensione delle regole e definizione della loro applicazione
MIPAAF può riconoscere, su richiesta, una sola OI a livello nazionale o di circoscrizione economica (intesa come area geografica costituita da Regioni limitrofe in cui condizioni di produzione e commercializzazione sono omogenee), o una OI per ogni prodotto o gruppo di prodotti (riconoscimento assegnato ad OI maggiormente rappresentativa). OI riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in sezioni di prodotto
OI è riconosciuta se in possesso dei seguenti requisiti:
- costituita ai sensi di Art. 14 e seguenti del Codice civile e riconosciuta ai sensi del D.P.R. 361/2000;
- prevedere nel proprio statuto almeno 1 delle finalità specifiche indicate alla precedente lettera c), nonché regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;
- rappresentare una quota delle attività economiche almeno pari a 30% del valore della produzione calcolato in riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale o di singoli/gruppi di prodotti. Se OI opera in specifica circoscrizione economica, tale condizione è verificata se richiedente dimostra di rappresentare almeno 40% del valore dei prodotti della filiera biologica presente in tale circoscrizione (almeno 25% a livello nazionale)
OI possono costituire fondi per conseguire finalità statutarie ed imporre regole e contributi obbligatori purché: adottati ad unanimità degli associati interessati al prodotto; rispettose delle norme UE; non comportano restrizioni alla concorrenza (salvo accordi volti ad attuare programmazione coordinata della produzione in funzione di sbocchi di mercato o ad attuare programma di miglioramento della qualità con conseguente limitazione del volume di offerta)
OI, per svolgere proprie funzioni istituzionali (v. promozione dei prodotti della filiera), possono presentare MIPAAF richiesta di estensione delle regole chiedendo che:
- “alcuni degli accordi, decisioni, pratiche concordate siano resi obbligatori per un prodotto limitato, nei confronti di operatori attivi individualmente od in gruppo nella medesima circoscrizione economica non aderenti ad OI”
- vengano istituiti contributi obbligatori connessi ad applicazione delle regole estese ad operatori economici anche non associati ad OI
MIPAAF decide su richiesta di estensione regole e contributi obbligatori per un periodo limitato, previa verifica di:
- requisiti di rappresentatività economica di OI, valutati in base a: struttura economica di ogni filiera; volume dei beni prodotti, trasformati, commercializzati da operatori professionali a cui regole estese vengono applicate. Possesso dei suddetti requisiti si può presumere se regole oggetto di estensione pubblicate sul sito internet del MIPAAF “non incontrano alcuna opposizione comunicata al Ministero da parte di Organizzazioni che dimostrano di rappresentare oltre 1/3 degli operatori
- regole adottate con voto favorevole di almeno 85% di associati per ogni attività economica a cui applicate, salvo che statuto di OI non richieda una maggioranza superiore;
Estensione delle regole applicata a tutti gli operatori biologici del singolo/gruppo di prodotti anche se non aderenti a OI
ICQRF è incaricato di vigilare su applicazione delle regole estese e di irrogare eventuali sanzioni
Art. 15 possibilità per Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore della produzione agricola, agroalimentare, acquacoltura biologica (cioè operanti in almeno 5 Regioni rappresentando almeno 20% di attività economica del settore) di stipulare, per conto delle imprese mandatarie, accordi quadro inerenti contratti di cessione di prodotti biologici, definendone le condizioni e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione
Art. 16 istituzione da parte di MIPAAF di Tavolo di filiera per prodotti biologici, al fine di promuovere organizzazione di mercato dei prodotti biologici e stipulare intese di filiera
Tavolo agevola definizione di contratti quadro elaborati ai sensi del D.Lgs. 102/05 e propone al MIPAAF intese di filiera sottoscritte da Organismi rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, trasformazione e commercio di prodotti biologici e stipulate nell’ambito di OP aventi come scopo:
- perseguire sviluppo volto a valorizzazione produzioni biologiche, prodotti e sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;
- favorire sviluppo dei processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, consentendo ad operatori della filiera di ottimizzare costi di produzione;
- conservare territorio e tutelare ambiente, salute pubblica, risorse naturali, biodiversità;
- garantire tracciabilità delle produzioni e tutela di operatori e consumatori;
- promuovere e sostenere attività connesse delle aziende biologiche;
- promuovere istituzione e sviluppo dei DB;
- valorizzare rapporti organici con OP biologiche, al fine di consentire loro pianificazione delle produzioni
Intese di filiera non possono determinare restrizioni della concorrenza, ma prevedere specifici accordi volti ad una programmazione coordinata delle produzioni in funzione di sbocchi di mercato o misure per miglioramento della qualità con conseguente limitazione del volume dell’offerta
Intese di filiera comunicate a MIPAAF che, dopo averne verificato compatibilità con normativa UE e nazionale, le pubblica su G.U.
Amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare intese di filiera e conseguenti accordi/contratti soprattutto se rivolti al miglioramento della qualità, aumento del consumo di prodotti biologici e loro valorizzazione nelle gare per la fornitura diretta di alimenti
Art. 17 definizione da parte del MIPAAF dei criteri in base ai quali Regioni possono riconoscere Organizzazioni produttori (OP) e loro Associazioni (AOP) biologiche ed eseguire verifiche in merito al permanere dei requisiti prescritti di OP/AOP. MIPAAF è organismo competente nel riconoscere AOP se a questa aderiscono OP di più Regioni
OP/AOP, promosse su iniziativa dei produttori, “sono riconosciute qualora loro statuto prevede:
- obbligo di perseguire almeno 1 dei seguenti obiettivi: commercializzazione in forma associata della produzione dei produttori associati o attivazione di un Programma operativo (PO) volto a:
- programmare produzione e suo adeguamento alla domanda a livello qualitativo e quantitativo;
- gestire le crisi di mercato;
- ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative inerenti alla logistica, tecnologia innovativa, accesso a nuovi mercati (anche tramite apertura di sedi ed uffici commerciali);
- promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose di ambiente atte a: migliorare qualità delle produzioni ed igiene degli alimenti; tutelare qualità delle acque, suolo, paesaggio;
- assicurare trasparenza e regolarità dei rapporti economici con associati nella fissazione dei prezzi di vendita del prodotto;
- obbligo per soci di applicare regole dettate da OP in materia di produzione, vendita, tutela ambientale;
- obbligo per soci di versare contributi finanziari necessari al finanziamento di OP o a partecipare a PO;
- obbligo per soci di aderire ad 1 sola OP per prodotto/gruppo di prodotti oggetto di attività di OP;
- quota minima di produzione che soci debbono conferire o cedere direttamente ad OP;
- durata minima del vincolo associativo (almeno 1 anno) e termine del preavviso (almeno 3 mesi prima di avvio della campagna di commercializzazione) per il recesso;
- regole volte a garantire ai soci controllo democratico di OP in modo da evitare qualunque abuso di potere od influenza di 1 o più produttori in merito alla gestione e funzionamento di OP;
- regole relative ad adesione in OP di nuovi soci;
- sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi statutari (v. mancato pagamento dei contributi finanziari o mancata osservanza delle regole fissate da OP);
- regole contabili e di bilancio necessarie per funzionamento di OP;
- obbligo per soci di: fornire informazioni richieste da OP ai fini di programmazione; consentire accesso a proprie banche dati per acquisire tali informazioni.
OP, ai fini della realizzazione di PO, costituisce Fondo di esercizio, alimentato dai contributi dei soci in proporzione ai quantitativi o valore dei loro prodotti commercializzati da OP
Art. 18 applicazione, ai fini della commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo o meno biologico registrato (comprese sementi), delle disposizioni di cui al Reg. 848/18, fermo restando che tale materiale venduto previa notifica ad Organismi di controllo (OdC).
Riconoscimento ad
- agricoltori, che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel Registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà si sono evolute, del diritto di:
- vendita diretta in ambito locale di sementi o materiale di propagazione relativo a tali varietà prodotti in azienda;
- libero scambio all’interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare
- agricoltori produttori di sementi biologiche inserite in Anagrafe nazionale della biodiversità del diritto di:
- vendita diretta ad altri agricoltori in ambito locale una modica quantità (è quella fissata da D.M. 24/10/2018) delle suddette sementi o materiale di propagazione biologico, purché prodotto in azienda;
- libero scambio all’interno della Rete nazionale della biodiversità di una modica quantità di materiale di riproduzione e moltiplicazione
Art. 19 affidamento delega al Governo di adottare entro 20/9/2023 di decreti legislativi nel rispetto di:
- revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola ed agroalimentare biologica;
- adozione misure volte ad assicurare maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante definizione di strumenti di superamento dei conflitti di interesse esistenti tra controllori e controllati;
- rafforzamento di norme e strumenti di tutela dei consumatori, mediante obbligo di fornitura di informazioni circa provenienza, qualità, tracciabilità dei prodotti biologici, anche tramite uso di piattaforma digitale;
- riordino della disciplina della lotta contro frodi agroalimentari mediante: ricognizione e semplificazione delle norme vigenti; “ridefinizione dei confini tra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente”;
- definizione di sanzioni (compresa eventuale revoca) per improprio uso del marchio, al fine di tutelare consumatori
Entro 12 mesi da entrata in vigore dei suddetti decreti Governo può adottare disposizioni integrative o correttive al riguardo
Entità aiuto:
Legge 23/22 istituisce Fondo per sviluppo della produzione biologica (Fondo) destinato a sostenere: iniziative di cui ad Art. 7 e 8; realizzazione del marchio biologico; programmi di ricerca ed innovazione. Dotazione del Fondo è parametrata ad una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale (pari a 2% del fatturato realizzato nell’anno precedente dalla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati e relativi coadiuvanti, fertilizzanti di sintesi) per la sicurezza alimentare (MIPAAF con decreto da emanare entro 31 Dicembre aggiorna elenco dei prodotti soggetti a contributo). Contributo da versare in rate semestrali entro 15 Luglio e 15 Gennaio secondo modalità definite da MIPAAF
Ai partecipanti al Tavolo tecnico, o al Comitato promotore, o al Consiglio direttivo di DB, o al Tavolo di filiera non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti di qualsiasi genere
Sanzioni:
In caso di omissione del versamento del contributo per sicurezza alimentare: multa pari a 2 volte il contributo dovuto. Se contributo versato in misura inferiore ad importo dovuto: multa pari a 2 volte differenza tra quanto versato e quanto dovuto. Se contributo versato dopo scadenza dei termini: multa pari a 0,1% del contributo dovuto per giorno di ritardo
Operatore che non si attiene ad estensione delle regole: multa da 1.000 a 50.000 € in funzione di entità della violazione, comunque non superiore a 10% del valore dei contratti stipulati in violazione delle suddette regole