LAVORO OCCASIONALE (Legge 96/17) (lavoro07)
Soggetti interessati:
Datori di lavoro, lavoratori, con esclusione di acquisizione di prestazione di lavoro occasionale da parte di soggetti, con cui utilizzatore ha in corso o abbia cessato rapporto di lavoro subordinato di collaborazione coordinata e continuativa da meno di 6 mesi.
Iter procedurale:
Utilizzatori di lavoro occasionale possono essere:
- persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o di impresa, che per lavoro occasionale si avvalgono di “libretto di famiglia”
- altri utilizzatori, mediante contratto di prestazione occasionale
- Amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli previsti per il contenimento delle spese per personale e fermo restando il limite di durata del contratto, definito soprattutto per esigenze temporanee ed occasionali nell’ambito di: progetti speciali volti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruitori di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà (in collaborazione con altri Enti pubblici ed Associazioni di volontariato); organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritative.
Esclusi da contratti di prestazione occasionale:
- utilizzatori con oltre 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato
- imprese del settore agricolo, salvo per le attività lavorative rese da soggetti in condizioni di disagio purché non iscritti nell’anno precedente in elenco anagrafico dei lavoratori agricoli
- imprese di edilizia e settori affini; imprese esercenti escavazione e lavorazione di materiale lapideo; imprese del settore minerario, cave e torbiere
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi
Legge 96/17 ad art. 54 bis introduce il contratto di lavoro occasionale (cioè contratto mediante cui un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità entro limiti di importo e modalità stabiite) imponendo a prestatori ed utilizzatori di lavoro occasionale a registrarsi presso apposita piattaforma gestita da INPS, tramite cui si provvede ad erogare ed accreditare compensi e validare posizione contributiva dei prestatori, tramite un sistema di pagamento elettronico o utilizzando Mod. F24 (esclusa facoltà di compensazione dei crediti). Registrazione e relativi adempimenti di Legge attuati anche tramite Ente di patronato, limitatamente a tenuta di “Libretto di famiglia.
Ciascuna persona fisica che intende utilizzare lavoro occasionale può acquistare, presso piattaforma informatica INPS o presso uffici postali, “libretto di famiglia” per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori di opera nell’ambito di:
- piccoli lavori domiciliari, compresi quelli di giardinaggio, pulizia, manutenzione
- assistenza domiciliare a bambini o persone anziane (ammalate o con disabilità)
- insegnamento privato supplementare
“Libretto di famiglia” utilizzabile anche per erogare contributo per acquisto di servizi di babysitting, o per far fronte ad oneri nei confronti di rete pubblica per servizi per infanzia, o servizi privati accreditati.
Utilizzatore tramite piattaforma informatica INPS, entro giorno 3 del mese successivo svolgimento di prestazione, comunica: dati identificativi del prestatore; compenso pattuito; luogo di svolgimento e durata della prestazione, ogni altra informazione utile alla gestione del rapporto. Prestatore riceve notifica dell’avvenuta comunicazione tramite PEC o sms.
Ai fini di attivazione del contratto di prestazione occasionale ogni utilizzatore versa, tramite piattaforma informatica INPS, somme atte a compensare le prestazioni ricevute, di cui 1% destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
Utilizzatore non persona fisica deve inviare, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione tramite piattaforma INPS, una dichiarazione contenente: dati anagrafici ed identificativi del prestatore; luogo di svolgimento della prestazione; oggetto della prestazione; data ed ora di inizio e termine della prestazione (in caso di imprenditore agricolo durata della prestazione mai superiore a 3 giorni); compenso pattuito per prestazione (almeno 36 € per prestazioni aventi durata non superiore a 4 ore continuative/giorno). Prestatore riceve notifica di avvenuta dichiarazione tramite PEC o SMS. Se prestazione lavorativa non ha più luogo, utilizzatore deve comunicare, tramite piattaforma INPS, revoca della precedente dichiarazione entro 3 giorni successivi a quello programmato per svolgimento della prestazione.
INPS provvede:
- pagamento del compenso al prestatore entro giorno 15 del mese successivo tramite accredito delle spettanze su conto corrente bancario indicato da questo, o “bonifico bancario domiciliato pagabile presso Poste” (oneri di bonifico a carico di prestatore)
- accreditamento dei contributi previdenziali su posizione contributiva del prestatore
- trasferimento ad INAIL entro 30 Giugno e 31 Dicembre dei premi per assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché dati relativi a prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato
MILPOS entro 31 Marzo invia una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del presente provvedimento.
Sanzioni:
In caso di violazione obbligo di comunicazione dei divieti di intraprendere rapporti di lavoro occasionale: multa da 500 € a 2.500 €/prestazione lavorativa giornaliera oggetto di violazione.
Entità aiuto:
Lavoro occasionale è ammesso purché:
- ogni lavoratore non riceva da tutti gli utilizzatori delle sue prestazioni un compenso superiore a 5.000 €/anno
- ogni utilizzatore non versi per lavori occasionali, compensi superiori a 5.000 €/anno. Sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale resi da: titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni iscritti a ciclo di studi presso Istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado o Università; persone disoccupate beneficiarie di prestazioni integrative salariali o di reddito di inclusione (INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a tali prestazioni integrative, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali)
- ogni lavoratore non riceva per prestazioni rese da stesso utilizzatore un compenso superiore a 2.500 €/anno. Salvo per Amministrazione pubblica, il superamento da parte di utilizzatore del limite di tale importo o del limite di 280 ore di prestazione occasionale annua comporta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (nel settore agricolo limite di durata è pari al rapporto tra limite di importo e retribuzione oraria di contratti collettivi)
Prestatore di lavoro ha diritto a:
- assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti con iscrizione in gestione separata ed assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali
- riposo giornaliero, pause e riposo settimanale
- percepire il compenso in esenzione da imposizione fiscale, in modo da non incidere sullo stato di disoccupato, pur rimanendo computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno
Ogni “libretto di famiglia” contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 11 €, utilizzabili per compensare prestazioni di non oltre 1 ora. Per ogni tipo di pagamento erogato è interamente a carico del datore di lavoro: contribuzione Inps stabilita in 1,65 €/ora; premio di assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali stabilito in 0,25 €/ora (di tali importi 0,10 €/ora è destinato a oneri gestionali). E’ interamente a carico di utilizzatore la contribuzione Inps (nella misura del 33% del compenso) ed il premio di assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali (nella misura del 3,5% del compenso).
Entità minima oraria del compenso è pari a 9 €, salvo che nel settore agricolo dove è pari ad importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata nel contratto collettivo stipulato da Associazioni sindacali.