LAVORO OCCASIONALE

LAVORO OCCASIONALE (Legge 96/17)                           (lavoro07)

Soggetti interessati:

Datori di lavoro, lavoratori, con esclusione di acquisizione di prestazione di lavoro occasionale da parte di soggetti, con cui utilizzatore ha in corso o abbia cessato rapporto di lavoro subordinato di collaborazione coordinata e continuativa  da meno di 6 mesi.

Iter procedurale:

Utilizzatori di lavoro occasionale possono essere:

  1. persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o di impresa, che per lavoro occasionale si avvalgono di “libretto di famiglia”
  2. altri utilizzatori, mediante contratto di prestazione occasionale
  3. Amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli previsti per il contenimento delle spese per personale e fermo restando il limite di durata del contratto, definito soprattutto per esigenze temporanee ed occasionali nell’ambito di:  progetti speciali volti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o  fruitori di ammortizzatori sociali;  lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;   attività di solidarietà (in collaborazione con altri Enti pubblici ed Associazioni di volontariato);  organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritative.

Esclusi da contratti di prestazione occasionale:

  1. utilizzatori con oltre 5 lavoratori   subordinati a tempo indeterminato
  2. imprese del settore agricolo, salvo per le attività lavorative rese da soggetti in condizioni di disagio purché non iscritti nell’anno precedente in elenco anagrafico dei lavoratori agricoli
  3. imprese di edilizia e settori affini; imprese esercenti escavazione e lavorazione di materiale lapideo; imprese del settore minerario, cave e torbiere
  4. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi

Legge 96/17 ad art. 54 bis introduce il contratto di lavoro occasionale (cioè contratto mediante cui un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità entro limiti di importo e modalità stabiite) imponendo a prestatori ed utilizzatori di lavoro occasionale a registrarsi  presso apposita piattaforma gestita da INPS, tramite cui si provvede ad erogare ed accreditare compensi e validare posizione contributiva dei prestatori, tramite un sistema di pagamento elettronico o utilizzando Mod. F24 (esclusa facoltà di compensazione dei crediti). Registrazione e relativi adempimenti di Legge attuati anche tramite Ente di patronato, limitatamente a tenuta di “Libretto di famiglia.

Ciascuna persona fisica che intende utilizzare lavoro occasionale può acquistare, presso piattaforma informatica INPS  o presso uffici postali, “libretto di famiglia” per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori di opera nell’ambito di:

  1. piccoli lavori domiciliari, compresi quelli di giardinaggio, pulizia, manutenzione
  2. assistenza domiciliare a bambini o persone anziane (ammalate o con disabilità)
  3. insegnamento privato supplementare

“Libretto di famiglia” utilizzabile anche per erogare contributo per acquisto di servizi di babysitting, o per far fronte ad oneri nei confronti di rete pubblica per servizi per infanzia, o servizi privati accreditati.

Utilizzatore tramite piattaforma informatica INPS,  entro giorno 3 del mese successivo  svolgimento di prestazione, comunica: dati identificativi del prestatore; compenso pattuito; luogo di svolgimento e durata della prestazione, ogni altra informazione  utile alla gestione del rapporto. Prestatore riceve notifica dell’avvenuta comunicazione tramite PEC o sms.

Ai fini di attivazione del contratto di prestazione occasionale ogni utilizzatore versa, tramite piattaforma informatica INPS, somme atte a compensare le prestazioni ricevute, di cui 1% destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

Utilizzatore non persona fisica deve inviare, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione  tramite piattaforma INPS, una dichiarazione contenente:  dati anagrafici ed identificativi del prestatore; luogo di svolgimento della prestazione; oggetto della prestazione; data ed ora di inizio e termine della prestazione (in caso di  imprenditore agricolo durata della prestazione mai superiore a 3 giorni); compenso pattuito per prestazione (almeno 36 € per prestazioni aventi durata non superiore a 4 ore continuative/giorno). Prestatore riceve notifica di avvenuta dichiarazione tramite PEC o SMS. Se prestazione lavorativa non ha più luogo, utilizzatore deve comunicare, tramite piattaforma INPS, revoca della precedente dichiarazione entro 3 giorni successivi a quello programmato per svolgimento della prestazione.

INPS provvede:

  1. pagamento del compenso al prestatore entro giorno 15 del mese successivo tramite accredito delle spettanze su conto corrente bancario indicato da questo, o “bonifico bancario domiciliato pagabile presso Poste” (oneri di bonifico a carico di prestatore)
  2. accreditamento dei contributi previdenziali su posizione contributiva  del prestatore
  3. trasferimento ad INAIL entro 30 Giugno e 31 Dicembre dei premi per assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché dati relativi a prestazioni di lavoro occasionale  del periodo rendicontato

MILPOS entro 31 Marzo invia una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del presente provvedimento.

Sanzioni:

In caso di violazione obbligo di comunicazione dei divieti di intraprendere rapporti di lavoro occasionale: multa da 500 € a 2.500 €/prestazione lavorativa giornaliera oggetto di violazione.

Entità aiuto:

Lavoro occasionale è ammesso purché:

  1. ogni lavoratore non riceva da tutti gli utilizzatori delle sue prestazioni un compenso superiore a 5.000 €/anno
  2. ogni utilizzatore non versi per lavori occasionali, compensi superiori a 5.000 €/anno.  Sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale resi da:  titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni iscritti a ciclo di studi presso Istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado o Università;  persone disoccupate beneficiarie di prestazioni integrative salariali o di reddito di inclusione (INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a tali prestazioni integrative, gli accrediti contributivi  derivanti dalle prestazioni occasionali)
  3. ogni lavoratore non riceva per prestazioni rese da stesso utilizzatore un compenso superiore a 2.500 €/anno. Salvo  per Amministrazione pubblica, il superamento da parte di utilizzatore del limite di tale importo o del limite di 280 ore di prestazione occasionale annua comporta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (nel settore agricolo limite di durata è pari al rapporto  tra limite di importo e retribuzione oraria di contratti collettivi)

Prestatore di lavoro ha diritto a:

  • assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti con iscrizione in gestione separata ed assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali
  • riposo giornaliero, pause e riposo settimanale
  • percepire il compenso in  esenzione da imposizione fiscale, in modo da non incidere sullo stato di disoccupato, pur rimanendo computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del  permesso di soggiorno

Ogni “libretto di famiglia” contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 11 €,  utilizzabili per compensare prestazioni di non oltre 1 ora.  Per ogni tipo di pagamento erogato è interamente a carico del datore di lavoro: contribuzione Inps stabilita  in 1,65 €/ora;  premio di assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali stabilito in 0,25 €/ora  (di tali importi  0,10 €/ora  è destinato a oneri gestionali). E’ interamente a carico di utilizzatore la contribuzione Inps (nella misura del 33% del compenso) ed il premio di assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali (nella misura del 3,5% del compenso).

Entità minima oraria del compenso è pari a 9 €,  salvo che nel settore agricolo dove è pari ad importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata nel contratto collettivo stipulato da Associazioni sindacali.

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