LACRIMA MORRO D’ALBA

LACRIMA MORRO D’ALBA (D.M. 6/8/21)  (vino53)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Valori Italia s.p.a.

Chiunque produce e commercializza vino Lacrima di Morro d’Alba

Iter procedurale:

MIPAAF, con D.M. 6/8/2021, ha approvato disciplinare di produzione di “Lacrima di Morro d’Alba” o “Lacrima di Morro”, “Lacrima di Morro d’Alba” o “Lacrima di Morro” passito, “Lacrima di Morro d’Alba” o “Lacrima di Morro” superiore che prevede:

  • vino proveniente da seguenti vitigni: Lacrima per almeno 85%; altri vitigni a bacca nera non aromatizzati idonei alla coltivazione nelle Marche fino a 15%
  • zona geografica di produzione limitata ai Comuni di Morro d’Alba, San Marcello, Monte San Vito, Belvedere Ostrense, Ostra, Senigallia (Esclusi suoi terreni di fondo valle e terreni collinari prospicienti il mare)
  • nuovi impianti e reimpianti con densità di ceppi non inferiore a 2.200 ceppi per ha.. Escluso sesto di impianto a tendone, mentre ammessa ogni altra forma di allevamento o potatura tradizionale della zona (Regione può consentire forme di allevamento innovative se queste migliorano gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi su caratteristiche delle uve). Vietata ogni pratica di forzatura, mentre consentita irrigazione di soccorso
  • produzione massima consentita per ha. pari a 13 t. (10 t./ha. in caso di Lacrima di Morro d’Alba superiore). Nelle annate favorevoli ammesso incremento di resa del 20% (Produzione in eccesso non beneficia della DOC)
  • uve impiegate nella vinificazione debbono avere titolo alcolometrico naturale minimo di 10% vol. (11% vol. per uve destinate al Lacrima di Morro d’Alba superiore)
  • operazioni di vinificazione ed imbottigliamento effettuate nella zona di produzione delimitata sopra. In deroga MIPAAF può consentire imbottigliamento anche in altre località della Provincia di Ancona “ove si tratti di attività consolidata e preesistente”
  • nella vinificazione ammesso (salvo per la tipologia passito) arricchimento con mosto concentrato ottenuto da uve idonee alla produzione di Lacrima di Morro, o con mosto concentrato rettificato o con concentrazione a freddo o con altre tecnologie consentite. Ammessa dolcificazione secondo norme comunitarie e nazionali vigenti
  • per tipologia passito, uve sottoposte ad appassimento fino a 30 marzo successivo in modo da assicurare un tenore zuccherino finale di almeno 21%, con vinificazione attuata dopo 1 Novembre
  • resa massima di uve in vino pari a 70% (45% per Lacrima di Morro passito). Se resa compresa tra 70% e 75% (tra 45% e 50% per passito) vino eccedente non ha diritto alla DOC
  • commercializzazione può avvenire solo a partire da 15 Dicembre anno di vendemmia (a partire da 1 Dicembre anno successivo per Lacrima di Morro passito) ed in presenza delle seguenti caratteristiche:
  1. per Lacrima di Morro d’Alba:
  • colore: rosso rubino carico
  • odore: gradevole intenso
  • sapore: gradevole, morbido caratteristico
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.
  • estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
  • acidità totale minima: 4,5 g/l.
  1. per Lacrima di Morro d’Alba superiore:
  • colore: rosso rubino carico
  • odore: gradevole intenso
  • sapore: gradevole, morbido caratteristico
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.
  • estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
  • acidità totale minima: 4,5 g/l.
  1. per Lacrima di Morro d’Alba passito:
  • colore: rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato
  • odore: caratteristico più o meno intenso
  • sapore: armonico, vellutato
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. di cui effettivo almeno 13%
  • estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
  • acidità totale minima: 4 g/l.
  • acidità volatile massima: 25 meq/l

In caso di conservazione in recipienti di legno, sapore del vino può rilevare lieve sentore di legno

  1. nella etichetta, designazione, presentazione del vino vietata aggiunta di ogni qualifica diversa dalle precedenti diciture, compresi aggettivi extra, fine, scelta, selezionato, mentre è obbligatorio indicare annata di produzione delle uve. Ammesso uso di indicazioni che fanno riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo od idonei a trarre in inganno acquirente
  2. immissione in consumo in contenitori di vetro fino a 5 litri. Per “Lacrima di Morro d’Alba” superiore o passito ammessi solo contenitori in vetro fino a 3 litri, non dotati di chiusure a strappo ed a corona

MIPAAF con D.M. 6/8/2021 designa “Valoritalia” con sede in Roma via XX Settembre 98/G quale organismo di controllo incaricato di eseguire verifiche annuali sul rispetto del disciplinare in questione per i prodotti beneficiari della DOC, mediante una metodologia combinata basata su controlli sistematici ed a campione riguardante intera filiera produttiva nel rispetto di un piano di controllo approvato da MIPAAF

 

 

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