ISCRIZIONE ALBO AGRICOLTURA BIOLOGICA (Reg. 834/07; D.Lgs. 220/95; D.M. 1/2/12, 31/7/12; L.R. 76/97, 36/08; D.G.R.M. 20/10/97) (agreco03)
Soggetti interessati:
Persone fisiche e giuridiche che:
1) producono prodotti agricoli vegetali ed animali non trasformati, animali ai sensi del Reg. CE 834/07
2) effettuano operazioni di conservazione, trasformazione, condizionamento prodotti agricoli
3) raccolgono prodotti non soggetti a pratiche colturali ai fini della loro commercializzazione
Iter procedurale:
MI.P.A.F. con D.M. 1/2/2012 istituito Sistema Informativo Biologico (SIB) per gestione informatizzata delle notifiche relative a prima attività biologica e variazioni. Il SIB utilizza Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ed integra Sistemi Informativi Regionali (SIAR) esistenti.
Soggetti abilitati ad operare su SIB sono Uffici del Ministero delle Politiche Agricole, Ispettorato Centrale per Tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF), Regioni, AGEA coordinamento, Organismi pagatori, Organismi di certificazione, operatori biologici, soggetti delegati alla tenuta del fascicolo aziendale. Abilitazione avviene tramite apposita registrazione a SIAR (Regione competente è quella dove tenuto fascicolo aziendale) o SIB (in caso di importatore prodotti biologici). Regole di autenticazione ed accesso al sistema sono definite da Regione “nel rispetto delle politiche di sicurezza e riservatezza previste nel SIAN”.
Persone fisiche o giuridiche (operatori) che producono, preparano, immagazzinano o importano da Paese Terzo prodotti biologici ottenuti nel rispetto di Reg. 834/07 o che immettono tali prodotti sul mercato sono tenute a notificare inizio attività, nonché variazioni successive alla notifica tramite SIB, anche avvalendosi di CAA a cui conferito mandato per gestione del fascicolo aziendale.
D.M. 31/7/2012 fissa a decorrere da 1/10/2012 la presentazione da parte di operatore di notifica informatizzata, anche avvalendosi dei CAA a cui affidato mandato per gestione del fascicolo aziendale, a Regione competente per territorio (dove azienda ha sede operativa), utilizzando fino a 31/12/2012 il sistema SIAR e poi il Sistema Informativo Biologico (SIB). Notifica basata su informazioni certificate presenti nel fascicolo aziendale “integrate da informazioni specifiche relative al metodo di produzione biologica (In Allegato II a D.M. 1/2/2012 pubblicato su G.U. 70/12 in cui riportate informazioni da indicare in domanda, i cui eventuali aggiornamenti saranno oggetto di decreto MI.P.A.F.) Al termine procedure di compilazione delle notifica, sistema telematico attribuisce automaticamente numero univoco di identificazione con conseguente avvio di fase certificazione (OdC), indicati da operatore al momento della notifica. Notifica stampata e sottoscritta da operatore inviata a Regione di competenza con raccomandata (Per Marche ad ASSAM), o nel caso di importatori a MI.P.A.F. Nel caso affidato mandato a CAA domanda debitamente sottoscritta conservata nel fascicolo aziendale.
Notifica di variazione presentata entro 30 giorni da evento con stessa procedura di cui sopra, in caso di: aumento o diminuzione numero di attività; aumento o diminuzione di superficie condotta a biologico; aumento o diminuzione di bestiame biologico; cambio di OdC di riferimento. Nel caso di cambio del soggetto dichiarante determina non variazione, ma nuova notifica.
Informazioni contenute in notifica sono rese disponibili ad operatore (anche tramite IVA), OdC (indicato da operatore), Regione territorialmente competente (quelle in cui ha sede operativa operatore), MI.P.A.F. (in caso di importatore), soggetti deputati al controllo, Organismo pagatore.
Regione e MI.P.A.F. s ein caso di istruttoria riscontrano mancanza dei requisiti stabiliti, ritengono “non valida” la notifica, comunicando esito negativo ad operatore ed OdC tramite SIB.
Obbligo da parte operatore di costituire fascicolo aziendale, quale atto preliminare di presentazione notifica. Nel caso di preparatori od importatori (cioè operatori biologici “senza terra”), riportare nel fascicolo aziendale informazioni anagrafiche di base.
OdC, avvalendosi del SIB, comunicano informazioni relative ad ogni attività di controllo esercitata: data della visita; nominativo di ispettore; eventuali prelievi per analisi; nominativo di operatore oggetto di controllo o suo delegato; esisto controllo ed eventuali misure prescritte adottate; eventuali non conformità; provvedimenti cautelativi e definitivi adottati; data fine conversione per ogni unità produttiva. OdC, utilizzando SIB o SIAR, rilasciano documento giustificativo, associandolo a notifica di operatore (Documento disponibile entro 15 giorni da rilascio a SIB9. Ad ogni modifica informazioni contenute nel documento giustificativo, OdC rilasciano nuovo documento. Se durante ispezione, OdC rilevano mancanza requisiti dichiarano “non valida” da notifica, comunicandone esito ad operatore, Regione, MI.P.A.F. (per importatore) attraverso SIB
MI.P.A.F. (per importatori) e Regioni in base a propri accertamenti ed a quelli di OdC, chiudono istruttoria e procedono ad iscrivere operatore in Elenco, definendone: attività praticata; metodi di produzione adottato in base a definizioni riportate in Allegato V a D.M. 1/2/2012 pubblicato su G.U. 70/12
MI.P.A.F. e Regioni mettono a disposizione Elenco operatori biologici, con relativi documenti giustificativi al pubblico mediante www.sinab.it
Operatori rimangono iscritti in Elenco fino a quando non si ha:
– comunicazione di recesso volontario da assoggettamento al sistema di controllo biologico tramite SIB da parte operatore, con conseguente sua cancellazione da Elenco da parte Regione nei 30 giorni successivi;
– esclusione dal sistema di controllo da parte OdC comunicata tramite SIB ad operatore, Regione e MI.P.A.F. che provvedono a cancellare operatore da Elenco a partire da “determinata data”.
Per anni 2011 e 2012 Elenchi oggetto di trasmissione da parte OdC e Regioni sono acquisiti solo per via telematica tramite SIAN. Entro 20 Luglio 2012 OdC inseriscono in SIB o SIAR documento giustificativo relativo ad ogni operatore controllato
MI.P.A.F., sentite Regioni, può modificare tali termini
Regione istituisce presso ASSAM Elenco Regionale degli Operatori Biologici suddiviso in::
1) aziende in conversione biologica: posta in conversione biologica tutta la superficie aziendale o singole unità produttive. Periodo di conversione decorre da prima notifica attività biologica fino a data semina prodotto certificato come biologico o, nel caso di colture perenni, data raccolto. Tale periodo è rispettivamente di 2 e 3 anni, salvo diversa indicazione da parte Organismo certificazione;
2) aziende miste: applicato metodo biologico su singole unità produttive con restante parte dell’azienda a conduzione convenzionale o in conversione al metodo di produzione biologico;
3) aziende biologiche: applicato metodo biologico su tutta la superficie aziendale;
4) aziende con allevamento biologico che rispettano norme di produzione di cui al Reg. 834/07;
5) aziende di trasformazione biologiche;
6) raccoglitori prodotti spontanei
Servizio Agricoltura pubblica entro 31 Maggio su BUR Elenco Regionale aggiornato al 31 Dicembre e lo invia a MI.P.A.F. Elenco aggiornato al 31/12/2010 pubblicato su BUR 4/12
Azienda iscritta in Elenco deve:
1) sottoporsi a controlli di OdC riconosciuto
2) conservare per un periodo almeno pari ad impegno preso documentazione relativa a materia prima acquistata e prodotti ceduti
3) tenere aggiornati registri aziendali previsti e registro di carico e scarico delle etichette.
Se OdC rileva irregolarità, ASSAM provvede a cancellazione operatore da Elenco Regionale, comunicando decisione ad interessato entro 30 giorni.
Interessati possono presentare nuova domanda iscrizione non prima di 1 anno da cancellazione (2 anni nel caso di aziende di trasformazione biologica).