SCHEDARIO VITICOLO

SCHEDARIO VITICOLO (Reg. 1308/13, 273/18; D.M. 16/12/10; D.G.R. 22/12/14)  (vite02)

Soggetti interessati:

AGEA, Ispettorato Controllo Qualità e Repressione Frodi delle produzioni agroalimentari (ICQRF), Servizio Decentrato Agricoltura, persona fisica o giuridica (o relativa Associazione) che dispone di particelle viticole (come risultante da fascicolo aziendale) nel cui ambito ricade l’unità vitata (“superficie continua coltivata a vite ricadente su una singola particella” omogenea per: forma di allevamento, sesto di coltivazione, densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva con eventuale presenza di vitigni complementari non oltre 15%, attitudine a produrre vini DOC, DOCG, IGT) o l’unità vitata estesa (più unità vitate contigue, aventi stesse caratteristiche agronomiche e di impianto condotte da singola azienda) superiore a 0,10 ha. intesa come superficie vitata, cioè di superficie coltivata a vite “delimitata dal perimetro interno dei ceppi di vite, a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari” misurata all’interno del sesto di impianto e aumentata del 50% del sesto di impianto, o fino a 3 m. per aree di servizio comprese capezzagne, scarpate, ecc. (in caso di filari singoli, la superficie è considerata vitata fino a 1,5 m. per lato e fino a 3 m. per testata delle aree di servizio)

Iter procedurale:

UE impone a Stati membri di istituire lo schedario viticolo, al fine di gestire:

  1. a)sistema di autorizzazione degli impianti viticoli, in cui riportare, per ogni superficie vitata, almeno le seguenti informazioni:
  • identificazione della persona fisica/giuridica (o relativa Associazione) che conduce la superficie viticola ed è tenuta a presentare la dichiarazione di vendemmia, produzione, giacenza tramite SIAN;
  • elenco ed ubicazione delle particelle viticole coltivate, con esclusione delle superfici vitate abbandonate (cioè “non più regolarmente sottoposte a pratiche colturali destinate ad ottenere prodotto commerciabile”). Qualora tutte le superfici vitate, incluse nel fascicolo aziendale, vengono abbandonate o destinate ad un uso diverso dalla viticoltura, il fascicolo viene eliminato dallo schedario viticolo e le rispettive superfici dedotte dal potenziale viticolo nazionale;
  • identificazione della particella viticola (o, se sussiste omogeneità tra diverse particelle, dell’insieme di particelle contigue), mediante mappe o dati catastali (avvalersi di sistema informatizzato di informazione geografica, comprese ortoimmagini spaziali, in  grado di garantire una precisione equivalente a quella derivata dalla cartografia in scala 1:5000, tenendo conto della configurazione e stato della particella);
  • superficie totale della particella vitata (eventualmente divisa in superficie vitata ammissibile a produzione di vini DOP/IGP, o di vini non DOP/IGP ma ubicati nella zona di produzione di questi, o di vini non DOP/IGP e non ubicati nella zona geografica di produzione di questi, o ad altra destinazione) Ammessa una tolleranza di non oltre 1,5 m. “da applicare al perimetro della particella viticola aziendale, comunque inferiore a 1 ha.”;
  • superficie vitata ripartita per varietà di uve da vino bianco e rosso;
  •  superficie vitata sottoposta a ristrutturazione o riconversione;
  •  superficie vitata sottoposta a vendemmia verde;
  •  anno di impianto del vigneto (se non conosciuto, riportare stima dell’età);
  •  autorizzazioni concesse per le quali non si è ancora provveduto all’impianto con le corrispondenti superfici;
  • diritti di impianto detenuti fino alla scadenza del termine per la loro conversione in autorizzazioni;
  • superfici beneficiarie di deroghe al sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli (quali superfici impiantate o reimpiantate a scopo di sperimentazione, o per coltura di piante madri per marze);
  • superfici vitate impiantate senza autorizzazione dopo il 31/12/2015 e relative superfici estirpate;
  • superfici vitate impiantate dopo 1/1/2016 senza diritti di impianto e relative superfici estirpate;
  1. b)programma nazionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, con relativa iscrizione dei vigneti destinati a produrre vini DOP e IGP.

Schedario viticolo è: parte integrante di SIAN e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) costituito con dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo; dotato di un Sistema di Identificazione Geografico (GIS).

Schedario è articolato per singola Regione, che si impegna a fornire entro il 31 Marzo successivo le informazioni di cui sopra ad AGEA (Autorità responsabile del monitoraggio del sistema informativo dello Schedario viticolo) affinché possa aggiornare annualmente lo schedario stesso relativamente a:

1)       per ogni soggetto obbligato a presentare la dichiarazione delle superfici vitate: suoi dati identificativi; ubicazione e superfici delle particelle vitate; caratteristiche del vigneto impiantato; impianti illegali; diritti di reimpianto; regime di estirpazione; aiuti concessi per ristrutturazione, riconversione e vendemmia verde;

2)       per ogni soggetto tenuto a presentare la dichiarazione di produzione: suoi dati identificativi; quantità di uva raccolta e di vino prodotto, distinto per tipologia

Stato membro si impegna, almeno ogni 5 anni, a verificare, per ogni persona fisica o giuridica od Associazione che presenta la dichiarazione di produzione, la corrispondenza esistente tra quanto riportato nel fascicolo aziendale e la situazione reale.

Infatti l’iscrizione dell’unità vitata allo Schedario costituisce il presupposto per: variare il potenziale viticolo aziendale; accedere alle misure strutturali e di mercato; adempiere alla dichiarazione annuale di produzione e di rivendicazione del vino a DOC, DOCG, IGT.

A partire dal 1/8/2011 solo le Regioni ed i conduttori che hanno completato il processo di allineamento dei dati nello schedario potranno beneficiare dei fondi UE (in particolare ristrutturazione o impianto di viti)

Informazioni presenti nello schedario servono a fissare la resa storica del vigneto. Se la superficie riportata nello schedario non coincide con la definizione in premessa, Stato membro può procedere ad un nuovo calcolo della resa, dividendo la produzione dell’azienda o della particella o della categoria di vino considerata per la superficie vitata su cui è stato ottenuto il volume di vino.

I dati contenuti nello schedario viticolo sono conservati fino a quando è necessario per monitorare e verificare misure/sistema di riferimento, comunque per almeno 5 campagnesuccessive per i dati relativi alle misure e 10 campagne viticole successive per i dati relativi alle autorizzazioni per impianti viticoli a partire da quella di riferimento. Dati messi a disposizione di Enti ed Organismi incaricati dei controlli su DOC, DOCG, IGT, nonché inviati a Commissione UE per definire il   potenziale produttivo vitivinicolo nazionale.

Regione fornisce ad ICQRF:

1)       entro 30 giorni dalla notifica di violazione in materia di impianto viticolo (v. non utilizzo di varietà classificate come varietà da vino): copia del provvedimento sanzionatorio

2)       entro 30 giorni dalla notifica ad interessato copia dei provvedimenti relativi a: nuovo impianto per operazioni di ricomposizione od esproprio per pubblica utilità; impianto di piante madri per marze; impianto di vigneti destinati al consumo familiare; reimpianto anticipato.

ICQRF e Comando dei Carabinieri comunica alla Regione l’esito dei controlli svolti, in particolare le sanzioni da applicare in caso di inadempienze riscontrate.

Regione Marche, con D.G.R. 1419 del 22/12/2014, ha definito le modalità per verificare l’idoneità tecnico produttiva delle unità vitate ai fini della rivendicazione della produzione dei vini DOP/IGP della Regione. A tal fine SDA competente per territorio provvede a:

–          aggiornare le unità vitate nello schedario viticolo, in base alle informazioni tecnico agronomiche fornite dal produttore;

–          riconoscere l’idoneità della superficie vitata alla produzione di uve per vini DOP/IGP (basandosi su: informazioni desumibili dalle domande presentate alla Regione per superfici interessate, quale aiuto per ristrutturazione vigneto; sopralluoghi su almeno 1% delle superfici; esito dei controlli eseguiti dai Consorzi DOP/IGP) se:

1)       iscritta interamente nello schedario viticolo;

2)       risponde ai requisiti minimi previsti dal disciplinare di produzione (v. base ampelografica, zona di produzione, varietà, sesto di impianto, tecniche colturali);

3)       entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla 2° campagna viticola successiva a quella di impianto (o dalla 1° campagna successiva a quella disovrainnesto), con resa unitaria nel 1° anno di produzione inferiore al 50% di quella indicata nel disciplinare e piena produzione (pari alla resa massima indicata in disciplinare) a partire dalla 3° campagna successiva all’impianto (dalla 2° campagna successiva in caso di sovrainnesto)

Sanzioni:

Chiunque non iscrive le superfici vitate nello schedario viticolo o presenta dati incompleti o errati: escluso dai contributi UE per il settore vitivinicolo.

Se a seguito dell’operazione di allineamento si rileva da SIAN una differenza tra la superficie vitata reale ed il dato GIS rientra nell’ambito della tolleranza: non applicata nessuna sanzione + preso come riferimento il “dato della misurazione oggettiva senza aggiunta di alcuna tolleranza” + Regione comunica al conduttore le posizioni non allineate affinché questa possa effettuare le correzioni del caso nello schedario viticolo, “tenendo conto delle tolleranze e dei riscontri con SIGC”.

Entità aiuto:

UE finanzia fino al 50% la spesa relativa alla costituzione dello schedario vitivinicolo.

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