LAVORO IN AGRICOLTURA (D.Lgs. 375/93; Legge 220/10, 99/13, 116/14, 190/14; D.M. 27/3/14) (lavoro12)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole (MIPAAF), Ministero Lavoro, Ministero Economia e Finanze (MEF), imprenditori agricoli a titolo principale, imprenditori agricoli ai sensi di art. 2135 del Codice Civile
Iter procedurale:
Contro decisioni INPS in materia di accertamento contributivo, compresa mancata iscrizione o cancellazione, agricoltori interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni a Commissione centrale INPS, che si pronuncia entro 90 giorni, altrimenti ricorso respinto.
Domanda di incentivo per assunzione giovani di età compresa tra 18 e 35 anni in agricoltura inviata, per via informatica, ad INPS, che provvede a definire modalità di controllo di datori di lavoro per verificare rispetto dei contratti di lavoro oggetto di incentivo ed incremento occupazionale. Incentivo ad assunzione nel comparto agricolo concesso da INPS in base ad ordine cronologico di presentazione delle domande fino a limite risorse disponibili su base pluriennale con riferimento a durata incentivo stesso. Esauriti fondi, INPS lo comunica sul proprio sito e non accetta più domande. INPS provvede a monitoraggio delle minori entrate ed invia relazioni mensili a Ministero Lavoro, MI.P.A.A.F., M.E.F. su andamento di iniziativa.
Ministero Lavoro accerta se tali agevolazioni sono compatibili con aiuti di Stato
Legge 116/14 istituisce presso INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità a cui possono partecipare le imprese agricole di cui ad articolo 2135 del Codice Civile in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e valore aggiunto;
b) non destinatari negli ultimi 3 anni di sanzioni amministrative definitive per violazioni di cui sopra;
c) in regola con versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi
Coordina la Rete una Cabina di regia, composta da MI.P.A.A.F., M.E.F., INPS, Conferenza delle Regioni, nonché da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi di agricoltura. Cabina di regia, presieduta da INPS, svolge seguenti compiti:
a) delibera su richieste inviate, per via telematica, da imprese che intendono partecipare alla Rete entro 30 giorni
b) esclude dalla Rete da imprese agricole che perdono requisiti di qualità di cui sopra
c) redige ed aggiorna elenco delle imprese agricole partecipanti a Rete e ne cura pubblicazione su sito internet di INPS
d) formula proposte a Ministero Lavoro e MI.P.A.A.F. in materia di lavoro e legislazione sociale sul settore agricolo.
Ministero Lavoro ed INPS orientano attività di controllo, in particolare su veridicità delle dichiarazioni, nei confronti di imprese non appartenenti a Rete, salvo caso di:
a) richiesta di intervento da parte del lavoratore, Organizzazioni sindacali, Autorità giudiziaria, Autorità amministrativa
b) imprese con procedimenti penali in corso per violazione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, contratti collettivi, sicurezza nei luoghi di lavoro, imposte sui redditi, IVA
Legge 99/13 stabilisce con le imprese agricole, comprese quelle in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo , o riconducibili a stesso proprietario, o a soggetti legati tra loro da vincoli di parentela od affinità entro 3° grado, o legate con contratto di rete, purché almeno 50% costituite da imprese agricole, possono procedere congiuntamente ad assunzione di lavoratori dipendenti per svolgimento di attività lavorative presso le relative aziende. Ministero Lavoro, con D.M. 27/3/2014 definito modalità di comunicazione di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti lavoratori assunti congiuntamente inviata a Centro per impiego, dove ubicata sede lavoro impresa, tramite Modello Unilav da proprietario in caso di impresa individuale o da impresa capogruppo in caso di contratto di rete, o imprese legate da vincoli di parentela od affinità (Soggetto individuato in ambito di specifico accordo o contratto di rete da depositare presso Associazione di categoria con modalità che ne garantiscono data certa di sottoscrizione)
Datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali e previdenziali e scaturiscono dal rapporto di lavoro installate con tale tipo di procedura
Entità aiuto:
Incentivo per assunzione di giovani in agricoltura in base a Legge 116/14 erogato secondo seguenti modalità:
– per assunzioni a tempo determinato: 6 mensilità a decorrere completamento 1° anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere da completamento 2° anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dea completamento 3° anno di assunzione
– per assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere da completamento dal 18° mese da assunzione
Datori di lavoro possono beneficiare di incentivi per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato attuate nel periodo 1/1/2015 31/12/2015(Esclusi contratti di apprendistato, lavoratori che nel 2014 risultano occupati a tempo indeterminato o occupati a tempo determinato che risultano iscritti in elenchi nominativi per numero di giornate superiore a 250 giornate), nel limite di 2.000.000 per anno 2015, 15.000.000 per anni 2016 e 2017, 11.000.000 per anno 2018, 2.000.000 per anno 2019. Agevolazioni riguardano esenzione dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (Esclusi premi e contributi dovuti ad INAIL ed aliquota di prestazioni pensionistiche), fino ad un massimo di 8.000 /anno per 3 anni
Legge 116/14 concede incentivo a imprenditori agricoli ai sensi di articolo 2135 del Codice Civile che assumono nel periodo 1/7/2014 30/6/2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o contratto di lavoro a tempo determinato, redatto in forma scritta, avente durata di almeno 3 anni con occupazione minima di almeno 102 giornate/anno, giovani di età compresa tra 18 e 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o privi di diploma di istruzione di 2° grado. Incentivo solo ad imprese che dimostrano incremento occupazionale (Differenza tra numero giornate lavorate anni successivi ad erogazione e numero giornate lavorate anno precedente assunzione. Nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale, lavoratori computati in base a rapporto tra ore pattuite e orario normale di lavoro a tempo pieno. Incremento occupazionale al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, a stesso soggetto) è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile a fini previdenziali per periodo di 18 mesi e viene erogato sotto forma di compensazione dei contributi dovuti, comunque nel limite massimo di 5.000 /giovane assunto a tempo indeterminato (3.000 in caso di assunzione a tempo determinato)
Istituito Fondo per incentivi alla assunzione di giovani lavoratori agricoli pari a 9.000.000 per ogni anno 2016, 2017, 2018
Ai componenti Cabina di regia non concesso nessun compenso, o rimborso spese, o altri emolumenti
Legge 220/10 prorogato a partire da 1/8/2010 le seguenti agevolazioni contributive nel settore agricolo:
a) riduzione contributi previdenziali a carico di datore di lavoro del 75% nei territori montani particolarmente svantaggiati;
b) riduzione contributi previdenziali del 68% nelle zone agricole svantaggiate