INDENNIZZO DANNI SETTORE APISTICO

INDENNIZZO DANNI SETTORE APISTICO (D.G.R. 10/2/20; D.D.S. 27/2/20, 24/3/20)    (api04)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale Politiche Agroalimentari (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA), apicoltori singoli ed associati:

a)in possesso di: partita IVA; iscrizione a Camera di Commercio; sede legale nelle Marche; almeno 30 arnie (compresi nuclei e sciami) nelle Marche come attestato da BDA (Banca Dati Apistica);

b)non soggetti alla applicazione della clausola Deggendorf che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbono restituire aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione UE;

c)in regola con versamento dei contributi INPS

Iter procedurale:

Giunta Regionale, con D.G.R. 117 del 10/2/2020, e poi Servizio con D.D.S. 32 del 27/2/2020 ha approvato il bando per la concessione di indennizzi per la ridotta produzione di miele nella campagna apistica 2019 a seguito del quale gli apicoltori interessati presentano domanda (Modello predisposto dalla Regione) tramite PEC al Servizio via Tiziano 44 Ancona entro 15/5/2020 (termine prorogato con DDS 83 del 24/3/20), evidenziando:

–         dati identificativi del richiedente, compreso codice IBAN del conto corrente bancario dove far confluire il contributo

–         di non essere destinatario di misure di prevenzione personale o condannato con sentenza definitiva o meno per delitti di criminalità organizzata

–         di essere in regola con anagrafe zootecnica nazionale per aggiornamento di BDA

–         regime da applicare in relazione alla tenuta di acconto del 4% sui contributi corrisposti da Enti pubblici/privati alle imprese

–         di essere in regola con il versamento dei contributi (DURC documento unico di regolarità contributiva)

–         di essere a conoscenza che contributo viene concesso nell’ambito del regime “de minimis” agricolo (cioè non oltre 20.000 € di aiuti complessivi percepiti da impresa in tale regime nei 2 anni precedenti ed anno in corso) e che Servizio eseguirà verifiche al riguardo sul Registro centrale degli aiuti

Allegare alla domanda:

1)                   dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al regime “de minimis” agricolo (Modello predisposto dalla Regione);

2)                   documento di identità del richiedente in corso di validità

Se richiedente non intende interagire direttamente con Servizio può inviare a questo una comunicazione con firma autenticata (allegare documento di identità in corso di validità) indicante: dati del soggetto che ha accettato delega; attività delegate; durata della delega (fino al termine di trattazione della pratica)

Soggetto è tenuto a comunicare a SDA ogni variazione riguardante dati riportati in domanda e nella documentazione allegata

SDA esegue:

–         verifiche di ammissibilità sulle domande pervenute entro 30 giorni respingendo domande pervenute oltre il termine fissato o sottoscritte da persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante di azienda apistica o prive di sottoscrizione

–         istruttoria su tutte le domande ammissibili entro 90 giorni (termine sospeso per 1 sola volta e per non oltre 30 giorni per acquisizione di informazioni/certificazioni non reperibili direttamente presso altre Amministrazioni), eventualmente:

a)chiedendo ulteriori informazioni al richiedente, che deve fornirle entro termine fissato, pena conclusione di istruttoria con documentazione vigente;

b)incrociando dati della domanda con quelli riportati in Misure del PSR o altri regimi di aiuto o rilevati da verifiche eseguite da altri Servizi/Enti, al fine di evitare ogni indebito pagamento di aiuto;

c)visite in azienda per accertare: elementi anagrafici della domanda; regolarità del DURC; assenza di misure di prevenzione personale o di condanne per delitti di criminalità organizzata; conformità dei dati in domanda a quanto presente in BDA; ulteriori elementi conoscitivi in merito di attività apistica

–         comunicazione esito di istruttoria ad interessato, evidenziando: numero di arnie (compresi nuclei e sciami) ammesse e non ammesse; importo di indennizzo concedibile; termine (10 giorni) per presentare memorie scritte al responsabile regionale del procedimento, che decide nel merito entro termine di conclusione del procedimento. Se giudizio rimane negativo, interessato può presentare ricorso entro 60 giorni da notifica al TAR od entro 120 giorni al Capo dello Stato

–         invio delle domande ammissibili all’erogazione dell’indennizzo (evidenziare: codice aziendale di ogni beneficiario; numero di arnie ammesso, compresi nuclei e sciami; importo di indennizzo concedibile) al Servizio per la sua approvazione tramite decreto da pubblicare sul sito www.norme.marche.it e da riportare in SIAN nell’apposita Sezione del Registro aiuti agricoli (evidenziare importo erogato in regime “de minimis”)

Apicoltori beneficiari di indennizzo debbono:

a)comunicare con Servizio/SDA solo tramite PEC all’indirizzo marche.agricoltura@emarche.it

b)consentire in ogni momento e senza restrizioni accesso in azienda ed in apiario per consultazione della documentazione amministrativa ai funzionari incaricati dei controlli

c)restituire subito le somme eventualmente percepite in eccesso

Entità aiuto:

Per anno 2020 stanziati 250.000 € per la concessione di indennizzi erogati nell’ambito del regime “de minimis” agricolo, “a parziale ristoro del costo medio di nutrizione artificiale di soccorso per arnia e della ridotta produzione di miele nella campagna apistica 2019”, in base al numero di arnie (compresi nuclei e sciami) superiore a 30 che risultano presenti in BDA al 31/12/2018. Indennizzo pari a 100% delle spese sostenute per alimentazione straordinaria delle api (escluse spese tecniche per compilazione e presentazione della domanda) fino a 15 €/arnia, fermo restando che in caso domande ammissibili presentano importi superiori alle risorse stanziate si procede ad una riduzione proporzionale dell’indennizzo

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