INCENTIVI ENERGIA RINNOVABILE (Legge 221/15, 145/18; D.Lgs 115/08, DM 6/7/12, 29/03/18; LR 16/10) (energy03)
Soggetti interessati:
Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare (MATTM); Ministero Politiche Agricole, Agroalimentari, Forestali (MIPAAF); Direzione per sicurezza ambientale delle attività minerarie ed energetiche del Ministero Sviluppo Economico (MISE), in qualità di Autorità competente; AGEA; ENEA; Gestore Servizi Elettrici (GSE); Regione; chiunque produce energia da impianti rinnovabili.
Iter procedurale:
Legge 221/15 art. 13 inserisce sia sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione o da biomassa non alimentare, sia sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili in impianti a biogas o biomassa, ai fini di accesso alle incentivazioni per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Entro 90 giorni da comunicazione da parte gestori di impianti esistenti della volontà di utilizzare tali sottoprodotti, Regione adegua autorizzazione unica di cui a D.Lgs. 387/03 e GSE adegua qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR).
Legge 221/15 modifica art. 10 del D.Lgs. 115/08 consente ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC alimentati da recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione, di usufruire dei titoli di efficienza energetica alle condizioni, modalità, misure definite in specifica scheda adottata da MISE.
Legge 208/15 al comma 910 modifica il comma 423 della Legge 266/05, stabilendo che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali (fino a 2.400.000 kw/anno) e fotovoltaiche (fino a 260.000 kw/anno), nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale (provenienti prevalentemente dal fondo), effettuata da imprenditori agricoli costituisce a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31/12/2015 attività connessa ai sensi di articolo 2135 del Codice Civile, e pertanto produce reddito agrario. Produzione di energia oltre tali limiti, determina reddito per persone fisiche, società semplici, o altri soggetti, ai fini IRPEF ed IRES, calcolato applicando ad ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA (inerente a componente riconducibile a valorizzazione di energia ceduta, con esclusione della quota di incentivi) il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione ad Ufficio delle Entrate.
Legge 208/15 ai commi 149, 150 151 al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi UE 2020 in materia di fonti rinnovabili, consente ad esercenti impianti per produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas, bioliquidi sostenibili, che hanno cessato attività al 01/01/2016 o la cesseranno entro 31/12/2016 di beneficiare (in alternativa all’integrazione dei ricavi di cui al D.Lgs. 28/11) di incentivi fino al 31/12/2020 per l’energia prodotta a pari a 80% di incentivo riconosciuto da MISE con DM 06/07/2012 per impianti di nuova costruzione di pari potenza. Incentivo sarà erogato dal GSE a partire da giorno successivo a quello di cessazione di precedente incentivo.
Entro 31/12/2017 produttori interessati comunicano a MISE: autorizzazioni possedute per esercizio di impianto; perizia asseverata di tecnico attestante “buono stato di uso e produttività di impianto e piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché altri elementi necessari per notifica a Commissione Europea del regime di aiuto”.
D.M. 6/7/2012 definisce le modalità di concessione degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti con fonti rinnovabili (diversi da quelli fotovoltaici) aventi potenza non inferiore a 1 kw che entrano in esercizio dopo il 31/12/2012. In particolare:
Art. 4: beneficiari di tali incentivi, previa loro iscrizione in appositi Registri in posizione tale da rientrare nei limiti di potenza indicati, sono:
- impianti nuovi, o integralmente ricostruiti, o riattivati con potenza inferiore a quella di soglia;
- impianti ibridi con potenza complessiva inferiore a quella di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
- impianti oggetto di interventi di rifacimento (totale o parziale) nei limiti di contingenti fissati;
- impianti oggetto di interventi di potenziamento se la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento risulta inferiore alla soglia vigente per gli impianti alimentati dalla stessa fonte.
Accedono altresì ai suddetti incentivi a seguito della partecipazione a procedure di asta al ribasso:
- impianti di cui alle precedenti lettere a) e b) con potenza superiore a quella di soglia;
- impianti oggetto di interventi di potenziamento se la differenza tra il valore della potenza prima e dopo l’intervento risulta superiore al valore della soglia vigente per gli impianti alimentati dalla stessa fonte.
Non sono vincolati alle precedenti procedure ed accedono direttamente agli incentivi:
- impianti eolici e quelli alimentati da fonte oceanica con potenza fino a 60 kw
- impianti idroelettrici di potenza nominale fino a 50 kw con soglia elevata a 250 kw se impianti sono realizzati su canali o condotte esistenti (senza incremento di portata derivata) od utilizzano acque di restituzione/scarico, od utilizzano deflusso minimo vitale (al netto della quota destinata alla scala di risulta) senza sottensione di alveo naturale
- impianti alimentati da biomassa di potenza fino a 200 kw ed impianti a biogas di potenza fino a 100 kw
- impianti oggetto di interventi di potenziamento se la differenza tra il valore di potenza prima e dopo l’intervento non risulta superiore ai valori delle precedenti lettere a), b), c)
- impianti previsti nell’ambito dei progetti di riconversione del settore bieticolo saccarifero
- impianti previsti dal D.Lgs. 22/10
- impianti oggetto di interventi di rifacimento aventi potenza complessiva a valle inferiore di valori massimi di potenza di cui alle precedenti lettere a), b), c)
- impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da parte delle Amministrazioni, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere a) e c)
Art. 5 Valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonti rinnovabili, salvo: fonti idroelettriche dove il valore di soglia è fissato in 10 MW; fonti geotermoelettriche dove il valore di soglia è fissato in 20 MW
Potenza dell’impianto è data dalla somma della potenza degli impianti alimentati dalla stessa fonte a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica (nel caso di impianti idroelettrici si considera come unico impianto quello realizzato a seguito di una concessione di derivazione di acqua). Nel caso di più impianti nella disponibilità di un produttore, localizzati nella stessa particella catastale o su particelle catastali contigue, si considerano come un unico impianto di potenza pari alla somma dei singoli impianti
Art. 6 Erogazione degli incentivi decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto e si mantiene per la sua intera vita utile convenzionale (fissata in Allegato I pubblicato su G.U. 159/12), al netto di eventuali fermate disposte dall’Autorità per: problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore; eventi calamitosi riconosciuti; eventuali ritardi nel rilascio di autorizzazione integrale ambientale (ne deriva prolungamento del periodo di concessione degli incentivi pari al periodo complessivo delle fermate)
Art. 7 Per gli impianti in esercizio nel 2013 il valore delle tariffe incentivanti è individuato per ogni fonte, tipologia di impianto e classe di potenza in Allegato 1 pubblicato su G.U. 159/12. Per impianti entrati in esercizio dopo il 2013 tale valore è decurtato del 2% all’anno (decurtazione non applicata per tipologie di impianto con potenza assegnata in base ad asta a livello inferiore a 80% rispetto della sua potenzialità annuale)
Per impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per quelli ibridi, il livello di incentivo è determinato secondo le modalità riportate in Allegato 2 pubblicato su G.U. 159/12
Per gli impianti fino a 1 MW, GSE provvede al ritiro dell’energia elettrica immessa in rete, e ad erogare, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante onnicomprensiva determinata in relazione alla fonte, tipologia di intervento, potenza di impianto, valori riportati in Allegato 1 pubblicato su G.U. 159/12. Per impianti di potenza superiore a 1 MW (anche se soggetti al ribasso di asta), GSE eroga l’incentivo in funzione alla produzione netta di energia immessa in rete, fermo restando che questa rimane nella disponibilità del produttore (A favore di tale procedura possono optare anche impianti di potenza inferiore a 1 MW, una sola volta nel loro ciclo di vita). Diritto ai suddetti incentivi è alternativo all’accesso alle modalità di ritiro di energia di cui al D.Lgs. 387/03
Tariffa incentivante è sempre quella vigente al momento di entrata in esercizio dell’impianto, anche se la sua erogazione avviene a decorrere dalla sua entrata in esercizio commerciale
Art. 8 Per impianti da bioliquidi, l’erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dei criteri di sostenibilità della tipologia dei rifiuti, biomasse o biogas per alimentare l’impianto da parte dell’Amministrazione pubblica, con segnalazione a GSE. Se produttore di energia elettrica usa come materia prima i rifiuti deve fornire a GSE le informazioni necessarie per verificare la natura dei rifiuti usati. Per gli impianti alimentati a biomasse e biogas, GSE verifica, in base a quanto riportato nell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto e dichiarato dal produttore (Modalità riportate in Allegato 3 pubblicato su G.U. 159/12), se l’impianto è alimentato con: prodotti di origine biologica; sottoprodotti di origine biologica; rifiuti la cui frazione biodegradabile è determinata secondo modalità di Allegato 2 pubblicato su G.U. 159/12; rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata e diversi dai precedenti. Se nell’autorizzazione non viene indicato che impianto è alimentato con una sola delle suddette tipologie, GSE individua la tariffa incentivante nel seguente modo:
- se autorizzazione prevede che l’impianto utilizzi più di una tipologia, si attribuisce l’intera produzione alla tariffa incentivante con minore valore tra quelle riferibili alle tipologie usate;
- se autorizzazione non esplicita la tipologia di biomassa usata, si attribuisce la tariffa incentivante avente minore valore tra quelle delle possibili tipologie utilizzabili nell’impianto;
- in caso di impianti a biomasse e biogas con potenza inferiore a 1 MW e qualora dall’autorizzazione risulta che per l’alimentazione dell’impianto possono essere usati sottoprodotti di origine biologica insieme a prodotti di origine biologica (Almeno 30%), si attribuisce all’intera produzione la tariffa incentivante relativa ai sottoprodotti di origine biologica
La tariffa incentivante per gli impianti alimentati a biomassa (con sottoprodotti e prodotti di origine biologica) di potenza compresa tra 1 e 5 MW o per gli impianti oggetto di rifacimento di potenza superiore a 1 MW può essere cumulata con altri premi fino a: 10 €/Mwh se l’esercizio di tali impianti determina una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; 20 €/Mwh se impianti alimentati da biomasse da filiere; 30 €/Mwh se impianti soddisfano i requisiti di emissione in atmosfera di cui ad Allegato 5 pubblicato su G.U. 159/12
Ai fini dell’erogazione del premio, le competenti Agenzie regionali per protezione ambiente verificano e comunicano a GSE il rispetto delle condizioni per accedere al premio, nonché relativo esito dei controlli a carico dei produttori
Impianti a biomasse, biogas, bioliquidi operanti in cogenerazione ad alto rendimento beneficiano di premio pari a: 40 €/Mwh se impianti alimentati con prodotti di origine biologica o con sottoprodotti di origine biologica il cui valore cogenerato è usato per teleriscaldamento; 10 €/Mwh per altra tipologia di impianti
GSE eroga suddetto premio alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata, a seguito di verifica periodica condotta dallo stesso GSE
ENEA predispone la procedura per calcolo dell’effetto serra conseguente all’uso di biomasse in impianti di produzione di energia elettrica. MATTM approva con decreto tale procedura e stabilisce valori obiettivo di rilevazione delle emissioni gas ad effetto serra, nonché modalità di verifica del rispetto di tali valori
La verifica della provenienza e tracciabilità della materia prima è eseguita da MIPAAF tramite AGEA (per impianti alimentati da biomasse e biogas si verifica la quantità del prodotto e sottoprodotto impiegata nell’anno, anche tramite controllo a campione), con costo a carico dei produttori di energia elettrica
GSE eroga l’incentivo minimo spettante e provvede a versare gli incrementi delle tariffe incentivanti a conguaglio, a seguito della comunicazione di esito positivo dei controlli
Art. 9 Per accedere ai meccanismi di incentivo, responsabile dell’impianto chiede a GSE l’iscrizione al Registro informatico, specificando “fonte e tipologia di appartenenza dell’impianto”. GSE pubblica entro il 31 Marzo bandi per l’iscrizione al Registro (interessati hanno 60 giorni di tempo per inviare domanda), fissando contingenti annuali di potenza (espressi in MW) per: eolico on shore; eolico off shore; idroelettrico; geotermoelettrico; biomasse; biogas, gas di depurazione e di scarica; bioliquidi sostenibili; oceanica (comprese maree e moto ondoso). Viene messo a bando intero contingente disponibile nell’anno, a cui occorre:
- sommare le quote di potenza eventualmente non assegnate nelle precedenti procedure;
- sommare le quote di potenza relative agli impianti ammessi nelle precedenti procedure e per cui l’interessato ha comunicato rinuncia a GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria o è decaduto;
- sottrarre le quote degli impianti aventi potenza inferiore a quella di soglia, diversi dagli impianti di rifacimento entrati in esercizio entro la data di apertura della procedura
Se somma della precedente lettera c) risulta maggiore della somma del contingente disponibile nell’anno comprese la quantità di cui alle lettere a) e b), l’eccedenza rilevata è sottratta dai contingenti disponibili negli anni successivi
Art. 10 Possono chiedere l’iscrizione al Registro soggetti in possesso di: autorizzazione o di titolo concessorio in caso di impianti idroelettrici, geotermoelettrici, eolici off shore; preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato dal proponente. Richiesta va inviata a GSE in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà recante le informazioni di Allegato 3 pubblicato su G.U. 159/12 (non ammessa l’integrazione dei dati dopo la chiusura del Registro)
GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti in ogni Registro e lo pubblica sul proprio sito entro 60 giorni dalla sua chiusura tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- impianti di proprietà di azienda agricola, singola od associata, alimentati da biomasse e biogas con potenza inferiore a 600 kw;
- impianti a biomasse e biogas alimentati con sottoprodotti di origine biologica;
- impianti alimentati da biomasse derivanti da rifiuti muniti della dichiarazione dell’Autorità competente, attestante corretta gestione dei rifiuti in funzione di impianto;
- impianti geotermoelettrici con totale reiniezione del fluido geotermico nella stessa formazione di provenienza;
- impianti idroelettrici nel seguente ordine di priorità:
- realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento della portata derivata;
- utilizzate acque di restituzione di scarico;
- utilizzati salti su briglie o traverse esistenti, senza sottensione di alveo naturale e sottrazione delle risorse;
- utilizzata quota parte del DMV, senza sottensione dell’alveo naturale;
- impianti iscritti in precedenti Registro ma in posizione di graduatoria tale da non rientrare nel limite di potenza previsto;
- minore potenza degli impianti;
- anteriorità del titolo di autorizzazione;
- data di richiesta di iscrizione al Registro anteriore
Se l’applicazione di uno dei suddetti criteri di priorità comporta il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria (non è soggetta a scorrimento) applicando i criteri successivi di priorità
Ammessi agli incentivi solo impianti in posizione utile di graduatoria fino al contingente di potenza disponibile.
Iscrizione in Registro è cedibile a terzi solo dopo l’entrata in esercizio dell’impianto
Art. 11 Impianti iscritti nel Registro debbono entrare in esercizio entro: 16 mesi dalla notifica dell’esito positivo di procedura per eolico on shore e bioliquidi sostenibili; 22 mesi per eolico off shore, biogas e biomasse da prodotti e sottoprodotti di origine biologica; 28 mesi per biomasse da rifiuti, geotermoelettrico, idroelettrico (elevabile a 36 mesi se necessari lavori geologici in galleria); 36 mesi per oceanica (comprese maree e moto ondoso). Il mancato rispetto di tali termini (al netto dei tempi di fermo derivati da: eventi calamitosi attestati da Autorità competente; ritardi causati per il rilascio di autorizzazione integrale ambientale da parte dell’Amministrazione competente) determina la riduzione della tariffa incentivante pari a 0,5% per mese di ritardo fino a 12 mesi. Dopo 12 mesi si ha decadenza dai benefici, con GSE che provvede ad escludere l’impianto dalla relativa graduatoria. Agli impianti realizzati nei tempi previsti, ma che chiedono gli incentivi in periodi successivi si applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante
Art. 12 Il responsabile dell’impianto partecipa, in forma telematica, a procedura pubblica di asta al ribasso dove definito livello di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati con fonti rinnovabili, nei limiti del contingente annuo di nuova capacità produttiva. A tal fine GSE pubblica bando entro 31 Marzo con domande da inviare entro i 60 giorni successivi, fissando il contingente di potenza (espresso in MW) da mettere all’asta a cui:
- sommare quote di potenza non assegnata nel bando precedente;
- sommare quote di potenza degli impianti ammessi nel bando precedente ma a cui interessato ha rinunciato entro i 6 mesi successivi dalla pubblicazione della graduatoria;
- detrarre quote di potenza degli impianti aventi una potenza superiore a quella di soglia entrati in esercizio nei 12 mesi precedenti l’apertura del bando;
- detrarre quote di potenza di impianti diversi da quelli di rifacimento aventi una potenza superiore a quella di soglia entrati in esercizio entro data di apertura del bando
Se la somma delle precedenti lettere c) e d) è superiore al contingente disponibile comprese quantità di cui alle lettere a) e b), eccedenza rilevata viene sottratta ai contingenti disponibili degli anni successivi
Art. 13 GSE:
- almeno 2 mesi prima di pubblicare il bando, chiede ai gestori di rete di evidenziare le zone ad elevato concentrazione di impianti in esercizio dove si rileva criticità di esercizio e si propone di ridurre un’ulteriore capacità produttiva da incentivare;
- almeno 1 mese prima di pubblicare il bando, comunica l’esito della verifica effettuata a MISE che, sentita AEEG, indica a GSE gli eventuali requisiti da introdurre nella procedura d’asta
Possono partecipare alla procedura d’asta soggetti:
- titolari di autorizzazione (o in caso di impianti idroelettrici, geotermoelettrici, eolici off shore aventi titolo concessorio, o in caso di eolico off shore o di impianti con potenza superiore a 20 MW in possesso di giudizio di compatibilità ambientale);
- che hanno accettato preventivo di connessione redatto dal gestore della rete;
- dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative intraprese, come attestato da:
- dichiarazione di un Istituto bancario o di intermediario autorizzato, definita in base a: redditività attesa dell’intervento; capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza (in alternativa impegno di questo a finanziare l’intervento);
- capitalizzazione (capitale sociale interamente versato o impegno a versare un futuro aumento di capitale) pari almeno al 10% dell’investimento previsto
Art. 14 Asta al ribasso è attuata mediante la presentazione di offerte che riducono la percentuale del valore posto a base di asta, pari alla tariffa incentivante vigente per l’ultimo scaglione di potenza alla data di entrata esercizio dell’impianto (per ogni tipologia, tariffa riportata in Allegato 1 pubblicato su G.U. 159/12). Escluse proposte di riduzione inferiore a 2% della base d’asta. Tariffa incentivante minima riconosciuta è quella corrispondente ad una riduzione del 30% della tariffa posta a base di asta, purché siano rispettati i requisiti per partecipare alle procedure d’asta
Art. 15 Richiesta di partecipazione all’asta è inviata a GSE dal titolare dell’autorizzazione alla costruzione e gestione di impianto, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà contenente informazioni di cui ad Allegato 3 pubblicato su G.U. 159/12 a cui allegare:
- cauzione provvisoria (pari a 50% di quella definitiva) avente durata fino alla comunicazione di esito dell’asta;
- impegno a presentare cauzione definitiva a garanzia della realizzazione di impianto entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
- documentazione attestante la solidità finanziaria ed economica del richiedente;
- offerta per la riduzione percentuale del valore posto alla base d’asta
Graduatoria viene redatta in base alla maggiore riduzione percentuale indicata nell’offerta. A parità di riduzione, priorità data a:
- impianti già in esercizio;
- impianti alimentati con biomassa da rifiuti;
- impianti geotermoelettrici con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;
- anteriorità dell’autorizzazione o giudizio di compatibilità ambientale rilasciato per impianti di potenza inferiore a 20 MW
Se applicando uno dei suddetti criteri di priorità si supera il contingente disponibile, si passa ai criteri successivi. Ammessi agli incentivi gli impianti in posizione utile di graduatoria nel limite del contingente di potenza posto all’asta
Graduatoria non soggetta a scorrimento, salvo caso di mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini prescritti, o rinuncia del beneficiario, viene pubblicata da GSE, entro 60 giorni dal termine della procedura d’asta.
Art. 16 Entro 15 giorni dalla notifica dell’esito di asta, GSE restituisce la cauzione provvisoria ai soggetti fuori dalla graduatoria, mentre beneficiari debbono costituire entro 90 giorni la cauzione definitiva a favore di GSE, che entro 15 giorni successivi, restituisce la cauzione provvisoria o provvede ad incamerarla se non rispettati tali termini
Impianti in graduatoria debbono entrare in esercizio entro 40 mesi (28 mesi per eolico off shore e bioliquidi sostenibili), pena la decurtazione della tariffa incentivante pari a 0,5% per mese di ritardo, fino a 24 mesi di ritardo (tempi da considerare al netto dei periodi di fermo, dovuti ad eventi calamitosi riconosciuti dall’Autorità competente)
Cauzione definitiva è svincolata al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto nel rispetto dei termini fissati (Se tali termini non rispettati, si ha decadenza dai benefici ed escussione, da parte di GSE, della cauzione definitiva)
Art. 17 Interventi di rifacimento (parziale o totale) di impianti in esercizio da un periodo almeno pari a 2/3 del loro ciclo vitale utile non beneficiari di altri incentivi alla produzione di energia, sono ammessi agli incentivi nel limite dei contingenti di potenza fissati da MATTM ed a seguito di una procedura avviata da GSE per ogni tipologia di impianto. Se pervengono domande per una potenza complessiva superiore a quella disponibile, GSE pubblica la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità:
- anzianità della data di entrata in esercizio dell’impianto;
- maggiore estensione del periodo di esercizio dell’impianto in assenza di incentivo;
- impianti alimentati con biomassa proveniente da rifiuti;
- impianti eolici;
- impianti geotermoelettrici con reiniezione del flusso geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;
- anteriorità di rilascio dei titoli autorizzativi all’esecuzione del rifacimento dell’impianto
Se l’applicazione di uno dei suddetti criteri il determina superamento di contingente disponibile, si applicano i criteri successivi.
Impianti in graduatoria debbono entrare in esercizio entro 24 mesi (salvo: eolico on shore entro 16 mesi; bioliquidi sostenibili entro 12 mesi; biomassa e biogas da rifiuti ed impianti idroelettrici con lavori geologici entro 36 mesi) a partire dalla notifica di esito positivo domanda. In caso di mancato rispetto dei precedenti, tariffa incentivante viene ridotta di 0,5% per mese di ritardo (fino a 12 mesi) o del 15% al momento di entrata in esercizio dell’impianto considerato al netto dei periodi di fermo dovuti ad eventi calamitosi riconosciuti dall’Autorità competente. Se impianti oggetto di rifacimento non entrano in esercizio nei tempi prescritti
In ogni procedura messo a disposizione intero contingente annuale a cui:
- sommare le quote di potenza non assegnate nella precedente procedura;
- sommare le quote di potenza relative agli impianti ammessi in precedente procedura, ma di cui beneficiario comunica la rinuncia a GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione di graduatoria;
- detrarre potenza degli impianti entrati in esercizio nei 12 mesi precedenti l’apertura della procedura;
- detrarre le quote di potenza di impianti sottoposti a rifacimento entrati in esercizio prima della apertura della procedura
Se la somma delle precedenti lettere c) e d) è superiore a quella delle lettere a) e b), l’eccedenza va detratta dai contingenti disponibili per gli anni successivi
Art. 18 In Allegato 2 pubblicato su G.U. 159/12 sono individuati: rifiuti per cui si può determinare in modo forfetario la produzione imputabile alle fonti rinnovabili; modalità di calcolo di tale quota. Per altre tipologie di rifiuti, la determinazione della quota di energia elettrica imputabile alle fonti rinnovabili è calcolata in modo analitico secondo le procedure fissate da GSE
Art. 21 Entro 30 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto (caricata dal gestore di rete sul sistema GAUDI’) il soggetto responsabile deve inviare la documentazione riportata in Allegato 3 pubblicato su G.U. 159/12 a GSE che, verificato il rispetto delle disposizioni, assicura al responsabile entro 90 giorni dall’invio della richiesta, al netto dei tempi imputabili, al soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE o ad operatori coinvolti nel caricamento in GAUDI’, stipula del contratto ed erogazione dell’incentivo spettante
Soggetti richiedenti incentivi debbono corrispondere a GSE un contributo per le spese di istruttoria fissato in 100 € + quota variabile calcolata in base alla potenza di impianto (80 € per impianti da 50 a 200 kw; 500 € per impianti da 200 kw a 1 MW; 1.320 € per impianti da 1 a 5 MW; 2.200 € per impianti oltre 5 MW). Contributo è dovuto al momento di: richiesta di iscrizione al Registro; partecipazione alla procedura d’asta; richiesta di tariffa incentivante. In caso di impianti iscritti in Registro o nella graduatoria della procedura d’asta, il contributo non è dovuto se per il medesimo impianto è avanzata richiesta di iscrizione a successivi Registri o alla partecipazione di successive aste.
Per la copertura degli oneri di gestione, verifica, controllo da parte di GSE, soggetti beneficiari di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico sono tenuti a:
- versare a GSE a partire da 1/1/2013, anche mediante compensazione con gli incentivi spettanti, un contributo pari a 0,05 c€/kwh di energia incentivata
- rispettare gli obblighi fiscali vigenti in materia
- stipulare, per ogni singolo impianto, un contratto di diritto privato con GSE (tenuta ad acquisire d’ufficio certificazione antimafia), sulla base del contratto tipo definito da AEEG
Regione può chiedere a GSE una valutazione circa la corrispondenza della fonte di alimentazione dell’impianto con la definizione di fonti energetiche rinnovabili
Art. 22 GSE provvede ogni mese a liquidare gli importi dovuti, in base alle misurazioni inviate dai gestori di rete. A tal fine AEEG:
- definisce le caratteristiche dei misuratori dell’energia elettrica lorda prodotta (dispositivi debbono consentire acquisizione, per via telematica, delle misure da parte dei gestori di rete con cadenza mensile e nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW con dettaglio orario), nonché i requisiti per garantire la manutenzione e sicurezza dei misuratori;
- prevede che la responsabilità del servizio di misurazione dell’energia elettrica prodotta sia a carico del gestore di rete, che è tenuto ad inviare ogni mese a GSE le misure relative alla produzione ed immissione dell’energia elettrica in rete
Consumi attribuibili ai consumi ausiliari, perdite nei trasformatori principali, perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica sono definiti convenzionalmente ed espressi in percentuale di energia elettrica prodotta (nel caso di impianti con potenza inferiore a 1 MW, utilizzare le percentuali riportate in Allegato 4 pubblicato su G.U. 159/12, mentre per altri impianti GSE definisce ed aggiorna, per ogni impianto, tale percentuale)
AEEG:
- definisce, sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica, le modalità di copertura delle risorse necessarie per erogare gli incentivi, assicurando equilibrio di bilancio di GSE
- determina parametri da connettere alla natura ed entità delle attività svolte da GSE, in base alle quali calcolare i costi annuali da riconoscere a questo per le attività svolte
- stabilisce le modalità con cui l’eventuale differenza tra ricavi complessivi ottenuti da GSE a seguito dei corrispettivi versati dai produttori di fonti rinnovabili trova compensazione (positiva o negativa) con il conto alimentato dalla componente tariffaria A3
- definisce il glossario per garantire la coerenza delle definizioni
Art. 23 Accesso al meccanismo dello scambio sul posto è da ritenersi alternativo al meccanismo degli incentivi. AEEG:
- definisce le modalità tecnico economiche dello scambio sul posto, prevedendo che l’energia elettrica immessa sul mercato sia valorizzata ai prezzi di mercato;
- stabilisce i corrispettivi medi forfetari a copertura degli oneri sostenuti per utilizzare la rete, in funzione di: potenza dell’impianto; fonte usata; quantità di energia elettrica scambiata con la rete comunicata al gestore di rete
Art. 24 GSE adotta un regolamento riguardante procedure d’asta, procedure di iscrizione ai registri, rifacimenti parziali o totali sulla cui base definire le attività di controllo e di erogazione degli incentivi di competenza GSE
GSE effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili dell’impianto e se emerge non veridicità delle dichiarazioni applica Art. 23 del D.Lgs. 28/11
GSE e suoi dipendenti, salvo casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando il riconoscimento e l’erogazione degli incentivi è attuata sulla base di false dichiarazioni o documenti prodotti dall’interessato o da terzi
GSE, anche la fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, pubblica sul proprio sito internet aggregandoli:
- dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza ed energia degli impianti entrati in esercizio, ricadenti o meno nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione
- stime del valore dei costi di incentivo
GSE pubblica ogni anno:
- bollettino (aggiornato ogni 6 mesi) in cui riportato l’elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio ed in progetto, specificando: tipologia della fonte; potenza; Comune; categoria di intervento; se inclusi nella graduatoria a seguito della procedura di Registri/asta; incentivi previsti; tariffe erogate. Bollettino contiene anche dati aggregati su:
- impianti vigenti, rispettiva potenza, produzione energetica, controlli eseguiti;
- impianti in progetto e dati sulla loro potenza e producibilità attesa o dichiarata dal produttore, o calcolata da GSE;
- rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali Paesi europei per sviluppare le energie rinnovabili, confrontando costi sostenuti per generare energia rinnovabile in questi;
- sezione specifica del Sistema Informativo in cui riportare dati di sintesi (raggruppati per tipologia di impianto e categoria di intervento) riguardanti gli incentivi erogati e le fonti rinnovabili;
- rapporto sulle energie rinnovabili, in cui illustrati risultati raggiunti in Italia, confronto con il target fissato per il 2020, costi sostenuti e stima dei costi da sostenere in futuro per incentivi
ENEA sottopone a MISE un programma biennale di monitoraggio, concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, nonché costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo dai sistemi innovativi. Consuntivo delle attività con relativi costi sostenuti è approvato da MISE ed inviato ad AEEG e a MATTM
Art. 25 AEEG, ai fini di un monitoraggio costante, definisce le modalità con cui i Ministeri competenti, Regioni, GSE possono accedere al sistema GAUDI’
AEEG aggiorna le deliberazioni inerenti le modalità che gli impianti da fonti rinnovabili sono tenuti a rispettare per accedere agli incentivi ed in particolare:
- per impianti connessi in alta tensione, questi debbono:
- mantenersi connessi alla rete, specie a seguito della variazione della frequenza indicata dal gestore di rete;
- essere in grado di regolare: in diminuzione la potenza attiva dell’impianto in relazione all’aumento della frequenza di rete; potenza reattiva in funzione della tensione di rete (tramite dispositivi automatici);
- essere muniti di dispositivi per il monitoraggio e sistemi di difesa, in grado di eseguire funzioni di distacco automatico, controllo di emergenza;
- mantenersi insensibili a rapidi abbassamenti di tensione;
- potersi connettere alla rete solo se il valore della frequenza è stabile in un intervallo di tempo maggiore, rispetto a quello indicato dal gestore della rete;
- per impianti collegati in media e bassa tensione, questi debbono:
- mantenere connessione con la rete nel campo della variazione di frequenza indicato da AEEG;
- mantenersi insensibili a rapidi abbassamenti di tensione;
- disconnettersi dalla rete a seguito di un comando da remoto;
- prevedere scenari di protezione, che evitano fenomeni di disconnessione intempestiva dell’impianto per periodi transitori di frequenza;
- consentire l’erogazione od assorbimento dell’energia reattiva;
- consentire la riduzione della potenza attiva, in relazione all’aumento della frequenza in rete;
- evitare possibilità di alimentazione su carichi elettrici nella rete in assenza di tensione sulla cabina di rete;
- essere dotati di un sistema in grado di consentire una connessione graduale alla rete, solo se il valore di frequenza è stabile;
- valuta casi in cui GSE può chiedere l’installazione presso gli impianti di dispositivi di misurazione e di trasmissione satellitare dei dati dell’energia prodotta e di quella primaria
AEEG aggiorna suddette deliberazioni, tenendo conto delle zone critiche ad elevata concentrazione di impianti per cui gestori propongono con adeguate motivazioni ulteriore capacità produttiva incentivabile o l’adozione di specifici dispositivi di sicurezza a carico dei realizzatori
AEEG definisce modalità per il ritiro e la cessione sul mercato da parte di GSE dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati
Art. 26 nel caso di impianti alimentati da biogas in regime di cogenerazione ad alto rendimento, che prevedono il recupero dell’azoto dalle sostanze trattate per produrre fertilizzanti, il premio è aumentato di 30 €/Mwh, purché:
- titolare dell’impianto presenta la comunicazione di spandimento, in cui si prevede la rimozione di almeno il 60% dell’azoto totale in ingresso nell’impianto;
- verificata la conformità del fertilizzante prodotto e che il fertilizzante e il produttore siano iscritti ai rispettivi Registri di cui al D.Lgs. 75/10;
- produzione del fertilizzante avviene senza apporti energetici/termici da fonti non rinnovabili;
- vasche di stoccaggio del digestato e quelle eventuali di alimentazione dei liquami in ingresso sono dotate di copertura impermeabile;
- recupero dell’azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca
Per impianti alimentati da biogas di potenza inferiore a 600 kw, in alternativa al premio di 30 €/Mwh, si può accedere al:
- premio di 20 €/Mwh, se l’impianto opera in assetto cogenerativo, con produzione di fertilizzante e recupero di 30% dell’azoto totale in ingresso all’impianto;
- premio di 15 €/Mwh, se almeno il 40% di azoto all’ingresso dell’impianto viene rimosso senza rispettare le precedenti lettere d) ed e)
Per tali impianti MIPAAF predispone una procedura semplificata, anche tramite l’esecuzione di controlli a campione volti ad accertare il rispetto delle precedenti condizioni
GSE eroga l’incentivo minimo spettante e corrisponde un conguaglio a seguito della comunicazione dell’esito dei controlli
Art. 27 tariffe incentivanti per gli impianti geotermici sono incrementate di:
- 30 €/Mwh in caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza ed emissioni nulle
- 30 €/Mwh per i primi 10 Mw realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di concessione di coltivazione su cui non esistevano altri impianti geotermici
- 15 €/Mwh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e del mercurio presente nel fluido in ingresso nell’impianto
Definita una tariffa incentivante (non cumulabile con quelle di Allegato 1 pubblicato su G.U. 159/12) per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che impiegano tecnologie avanzate non ancora commerciali, pari a 200 €/Mwh per impianti che usano fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,5% in peso sul fluido geotermico e temperatura compresa nella fascia di media entalpia (comunque non oltre 151°C). Tariffa viene ridotta di 0,75 €/Mwh per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico ed il valore di soglia di 151°C in caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano il fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,5% in peso sul fluido geotermico totale e temperatura compresa tra 151°C e 235°C
Tariffa incentivante è riconosciuta per periodo di 25 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto
MATTM definisce le modalità con cui le Agenzie regionali per la protezione ambiente verificano e comunicano a GSE il rispetto delle condizioni di: concentrazione minima di gas; valore di temperatura del fluido; costo a carico dei produttori elettrici
GSE eroga l’incentivo minimo spettante e versa poi il conguaglio a seguito della comunicazione dell’esito del controllo
Art. 28 MISE può adottare provvedimenti per incentivare impianti solari termodinamici di piccola e media taglia, anche alla luce dei risultati derivanti dal monitoraggio degli impianti finanziati con specifici programmi di ricerca/sviluppo industriale
Art. 29 meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6/7/12 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici. Premio per la produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento di Allegato I pubblicato su G.U. 159/12 non è cumulabile con ulteriori incentivi inerenti ad efficienza energetica e produzione di energia termica
Art. 30 a fini dell’accesso agli incentivi, produttori debbono:
- comunicare a GSE entro il mese successivo la data di entrata in esercizio dell’impianto
- presentare domanda per il riconoscimento della qualifica di cui al D.M. 18/12/2008 entro 6 mesi dalla data di entrata in esercizio dell’impianto
GSE definisce modello di rilascio, riconoscimento ed utilizzo della Garanzia di origine di energia elettrica da fonti rinnovabili. Garanzie di origine emesse sono trasferite a titolo gratuito a GSE e considerate nella disponibilità di questo se:
- impianto si avvale del ritiro dedicato dell’energia;
- impianto si avvale del meccanismo dello scambio sul posto;
- impianto si avvale di incentivi onnicomprensivi che prevedono anche il ritiro di energia
AEEG aggiorna i propri provvedimenti per promuovere una maggiore trasparenza nei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica da fonti rinnovabili
DM 29/03/2018 definisce le modalità di verifica e comunicazione in merito al rispetto delle condizioni previste per la concessione agli impianti geotermici di:
- premio per la totale reiniezione, con emissione nulle, del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza. Al riguardo GSE chiede a:
- Amministrazioni competenti al rilascio del titolo minerario un attestato che qualifichi l’impianto come impianto a totale reiniezione
- Autorità competente un attestato di conformità dell’impianto (reso dopo la sua entrata in esercizio) al titolo minerario rilasciato (cioè all’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto geotermico).
Qualora le verifiche forniscono esito positivo, il premio viene concesso, previa comunicazione annuale da parte dell’Autorità competente (inviata a GSE entro 30 Aprile) attestante la conformità di esercizio dell’impianto al titolo minerario posseduto ed alle eventuali prescrizioni impartite dalla stessa Autorità competente. Il premio viene erogato per la produzione elettrica prodotta nelle ore in cui impianto ha funzionato in condizioni diverse dal normale esercizio, generando emissioni nulle in atmosfera. Al riguardo Autorità competente può chiedere al produttore di installare sistemi di monitoraggio che consentono di verificare l’effettivo rispetto delle condizioni di totale reiniezione del fluido geotermico ad emissioni nulle.
- premio per impianti geotermicoelettrici ad alta entalpia, in grado di abbattere (anche a seguito di rifacimento) almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel liquido di ingresso nell’impianto. Domanda di verifica di tali requisiti inviata ad Autorità competente (per conoscenza a GSE) dai produttori interessati dopo l’entrata in esercizio dell’impianto, evidenziando:
- codice identificativo del progetto (come riportato in banca dati GSE) e data di entrata in esercizio dell’impianto
- sistema proposto per misurare l’abbattimento del livello di idrogeno solforato e di mercurio, nel rispetto di quanto previsto in Allegato I pubblicato su GU 91/18
- ricevuta di avvenuto versamento, a favore dell’Autorità competente, dei costi di verifica delle misurazioni di cui sopra, in base al prezziario definito dalla stessa Autorità
GSE entro 15 giorni invia i documenti tecnici in suo possesso all’Autorità competente che, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, verifica e valida “la catena di misura in condizioni di normale esercizio”, sulla cui base rilevare i livelli di idrogeno solforato e di mercurio in entrata ed uscita. Verifica attuata ogni anno (aggiornata su richiesta dell’Autorità competente o del produttore in caso di modifiche intervenute alle normali condizioni di esercizio dell’impianto, da comunicare con preavviso di almeno 3 mesi ad Autorità competente e GSE). Il premio è riconosciuto solo per le ore in cui l’Autorità competente rileva una riduzione pari almeno al 95% dei livelli di mercurio ed idrogeno solforato (GSE rende pubbliche modalità operative). Premio in questione non è cumulabile né con quello della precedente lettera a), né con quello della successiva lettera c) Entro 30 Aprile l’Autorità competente effettua il calcolo complessivo della riduzione dei livelli di emissione nell’anno precedente e li comunica a GSE.
- tariffa premio per impianti geotermici che fanno ricorso a tecnologie avanzate sperimentali. Il premio è versato a seguito della richiesta di verifica dei requisiti relativi alla concentrazione minima di gas ed alla temperatura del fluido inviata all’Autorità competente (per conoscenza a GSE), specificando: codice identificativo del progetto (come riportato in banca dati GSE); data di entrata in esercizio dell’impianto; ricevuta del versamento dei costi di verifica a favore di Autorità competente. GSE, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda invia i documenti tecnici in suo possesso all’Autorità competente che, entro 60 giorni, accerta:
- temperatura (eventuale media ponderata se l’impianto è alimentato da più pozzi), misurata alla testa del pozzo
- concentrazione percentuale (in peso) del gas nel fluido geotermico totale, misurata (in condizioni di normale esercizio dell’impianto), ad ingresso dell’impianto se il fluido geotermico è monofase, o al “separatore di centrale” se il fluido geotermico è bifase, o come media ponderata se presenti più separatori.
Se la verifica eseguita ha fornito:
- esito positivo, la tariffa premio, calcolata in base ai valori rilevati, è riconosciuta a partire dalla data della domanda e fino alla verifica successiva (effettuata ogni anno e comunque ad ogni modifica delle condizioni di esercizio dell’impianto, da comunicare all’Autorità competente con preavviso di almeno 3 mesi). Autorità competente può eseguire, se ritiene opportuno, ulteriori verifiche, senza oneri a carico dei produttori
- esito negativo, i produttori possono chiedere ulteriori verifiche da attuare entro 60 giorni dalla precedente.
Autorità competente comunica entro 30 giorni a GSE ed al produttore l’esito della verifica e le informazioni necessarie per definire la tariffa premio. Se rilevato che l’impianto ha funzionato, per un certo periodo di tempo, in condizioni diverse dal normale con conseguenti emissioni in atmosfera, GSE effettua conguagli del premio versato.
L.R. 16/10 ad art. 36 stabilisce che: serre fotovoltaiche sono assoggettate alla disciplina della valutazione di impatto ambientale; si applica la disciplina dell’impatto cumulativo agli impianti fotovoltaici a terra con potenza complessiva superiore a 1.000 kW (disciplina non applicata se la potenza dei singoli impianti è inferiore o uguale a 20 kW).
Entità aiuto:
Legge 145/18 art. 1 commi 953-957 stabilisce che “i proventi economici, liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli Enti locali nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 03/10/2010, restano acquisiti nei bilanci dei suddetti Enti locali”. A partire dal 01/01/2019, fatta salva la libertà negoziale delle parti, i suddetti accordi sono rivisti in base al DM 10/09/2010 e gli importi erogati o da erogare concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell’impianto in questione.
Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas con potenza elettrica superiore a 300 Kw realizzati da imprenditori agricoli (anche in forma consortile), nell’ambito del ciclo produttivo della propria azienda e/o allevamento continuano ad usufruire degli incentivi di cui al DM 23/06/2016 purchè:
- alimentati per almeno 80% con reflui e materie prime derivanti dalle aziende agricole titolari dell’impianto e per il 20% restante da loro colture di 2° raccolto
- energia termica prodotta autoconsumata in sito (al servizio dei processi aziendali)
- presentata domanda da parte dei titolari degli impianti iscritti nel Registro di cui al DM 23/06/2016 a seguito del bando annuale (con dotazione di 25.000.000 €) emanato da MATTM, che definisce e pubblica la graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- impianti localizzati, in tutto od in parte, nelle aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati (aree ZVN)
- impianti che richiedono una tariffa incentivante pari al 90% di quella fissata
- data anteriore di presentazione della domanda
Tali benefici decadono alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di incentivazione dei suddetti impianti, salvo per:
- “impianti ad accesso diretto” che entrano in servizio entro 45 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto
- impianti in posizione utile di graduatoria
- impianti partecipanti ai bandi emanati prima della pubblicazione del decreto in questione
Legge 208/15 al comma 911 stabilisce l’esenzione dall’imposta per l’energia elettrica prodotta:
- con impianti azionabili da fonti rinnovabili aventi potenza inferiore a 20 kw
- a bordo di aeromobili, navi, autoveicoli da impiegare negli stessi
- da gruppi elettrogeni mobili delle Forze Armate, o azionati da gas metano biologico
- da piccoli impianti generatori di potenza inferiore a 1 kw
- in officine elettriche dotate di gruppi elettrogeni di soccorso di potenza inferiore a 200 kw
- con impianti azionati da fonti rinnovabili, aventi potenza inferiore a 20 kw, destinata ad essere consumata da soci delle cooperative di produzione e distribuzione in locali diversi dalle abitazioni.