IMU, TARI E TEFA SU IMMOBILI

IMU, TARI E TEFA SU IMMOBILI (Legge 147/13, 145/18, 160/19, 69/21)  (tasse05)

Soggetti interessati:

Ministero Tutela Territorio Ambiente e Mare (MATTM), Ministero Economia e Finanze (MEF), Agenzia delle Entrate, Comuni, soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (soggetti affidatari)

Chiunque è in possesso di immobili a titolo di proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione finanziaria di:

a)fabbricato, cioè unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale (compresa area di pertinenza a fini urbanistici in quanto accatastata insieme al fabbricato);

b)abitazione principale, cioè immobile iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare in cui il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare “dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”;

c)abitazione principale è considerata anche:

1)       unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa: adibita ad abitazione principale (con relative pertinenze) di soci assegnatari; destinata a studenti universitari soci assegnatari (anche in assenza di residenza anagrafica);

2)       fabbricato di civile abitazione destinato ad alloggio sociale adibito ad abitazione principale;

3)       casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di un provvedimento del giudice, che si caratterizza come “diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”;

4)       un solo immobile (iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare) posseduto e non concesso in locazione dal personale di servizio permanente di Forze Armate, Forze di Polizia di Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché dal personale di carriera prefettizia per cui non viene richiesta la condizione di dimora abituale e residenza anagrafica;

5)       unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché questa non venga locata;

d)area fabbricabile, cioè area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, o in base alle possibilità effettive edificatorie a seguito di espropriazione per pubblica utilità. Considerati non fabbricabili terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (comprese società agricole) iscritti ad INPS, “su cui persiste esercizio agro-silvo-pastorale mediante attività dirette alla coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura, allevamento di animali”. Comune, su richiesta del contribuente, attesta se area sita nel proprio territorio è fabbricabile o meno;

e)terreno agricolo, cioè terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato (compreso quello non coltivato)

Iter procedurale:

Legge 160/19 ad Art. 1 comma 738 abroga a partire dal 1/1/2020 l’imposta comunale unica (IUC) relativamente alle disposizioni riguardanti IMU (imposta municipale propria) e TASI (tributo per servizi indivisibili), mentre restano ferme le disposizioni inerenti alla TARI (tassa sui rifiuti) stabilite con Legge 147/13  e per quanto concerne la IMU sono definite le nuove disposizioni.

La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, a qualsiasi titolo, di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite), suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione di:

–          aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, non operative

–          aree comuni condominiali non detenute od occupate in via esclusiva

Obbligo di presentare dichiarazione è assolto con pagamento di TARI, da eseguire secondo modalità e termini fissati dai Comuni che al riguardo adotta un regolamento in cui definire

1)       criteri di determinazione della tariffa;

2)       classificazione categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;

3)       disciplina di riduzioni tariffarie;

4)       disciplina di eventuali riduzioni ed esclusioni che tengono conto capacità contributiva di una famiglia in base ad ISEE;

5)       individuazione categorie di attività produttive di rifiuti speciali, a cui applicare eventuali percentuali di riduzione rispetto ad intera superficie su cui attività viene svolta

MATTM, a sua volta, adotta un regolamento in cui definire criteri per “sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico, o sistemi di gestione caratterizzati dall’uso di correttivi a criteri di ripartizione del costo del servizio da parte dei Comuni” (obiettivo è quello di fissare una tariffa commisurata al servizio reso in grado di garantire la copertura integrale dei costi di gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati). Comuni, che già adottano questo sistema, possono, in alternativa alla TARI, prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva”, riscossa dal soggetto gestore del servizio rifiuti urbani.

In caso di pluralità di possessori o detentori, questi sono tenuti in solido ad adempiere al versamento della TARI. In caso di detenzione temporanea (inferiore a 6 mesi/anno), TARI è dovuta solo dal possessore dei locali od aree scoperte (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione). In caso di locali ed aree scoperte (sia quelle in comune, che ad uso esclusivo dei singoli possessori) in multiproprietà o centri commerciali, TARI versata dal soggetto gestore dei servizi comuni, fermo restando gli obblighi derivanti dal diritto tributario per i locali e le aree ad uso esclusivo.

Versamento di TARI attuato mediante bollettino di conto corrente postale, o altre modalità di pagamento elettroniche (v. Bonifico bancario). Comune fissa numero e scadenze di pagamento del tributo (almeno 2 rate semestrali, anche di entità differenziata, o un unico pagamento entro 16 Giugno).

MEF con D.M. 21/10/2020 stabilisce che a partire dal 1/1/2021 TARI e TEFA (tributo per esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene di ambiente) possono essere pagati insieme. A tal fine Comuni o soggetti affidatari debbono:

–          includere nell’emissione di “avviso di pagamento PA.GO.PA.” informazioni necessarie ad incasso unificato TARI e TEFA;

–          inviare documento per pagamento di TARI e TEFA, predeterminando gli importi della tassa da pagare

Prestatori dei servizi di pagamento (PSP) provvedono entro giorno successivo ad incasso di TARI e TEFA ad accreditare somme TEFA spettanti a Province, città metropolitane, Comuni, soggetti affidatari (a questi forniti, entro 2 giorni successivi ad incasso, dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi)

Legge 160/19 ad Art. 1 commi da 739 a 783 definisce le disposizioni applicabili ad IMU, valide in tutti i Comuni del territorio italiano (Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell’immobile è “soggetto attivo” ai fini della riscossione di IMU; in caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste immobile al 1 Gennaio dell’anno di imposta) nei confronti dei “soggetti passivi che sono:

–          possessori degli immobili di cui in premessa, in qualità di proprietari o di titolari su questi di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;

–          genitori assegnatari a seguito del provvedimento di un giudice o casa famiglia;

–          concessionari di aree demaniali;

–          locatari a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione dell’immobile (anche da costruire o in corso di costruzione) e per tutta la sua durata

In caso di più soggetti passivi, ognuno è titolare di “autonoma obbligazione tributaria”

Occorre sempre tenere conto nell’applicazione di IMU:

–          che fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad IMU solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data del suo utilizzo

–          che il possesso di un’abitazione principale o assimilata non costituisce il presupposto per l’applicazione di IMU, salvo caso di unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9

–          di “elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di esenzioni/agevolazioni”

Per beni immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale, il versamento di imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per parti comuni di edifici accatastate in forma autonoma come bene comune, il versamento di imposta è effettuato dall’amministratore del condominio costituito per conto di tutti i condomini. Per immobili compresi nel fallimento o liquidazione coatta amministrativa, curatore/commissario liquidatore provvede a versare IMU dovuta per intero periodo di durata della procedura concorsuale entro 3 mesi da data del decreto di trasferimento degli immobili

Soggetti passivi (salvo Stato, Comuni, Regioni, Province, ma compresi Enti di gestione immobili per finalità assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative, sportive) debbono presentare dichiarazione (anche per via telematica) secondo modalità fissate da MEF entro 30 Giugno successivo a quello in cui iniziato possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti a fini di imposta. Dichiarazione valida anche per anni successivi se non intervenute modifiche nei dati che determinano un diverso ammontare dell’imposta dovuta

Versamento di IMU attuato tramite apposito bollettino postale o piattaforma informatica o altre modalità previste da Agenzia delle Entrate.

MEF con decreto da approvare entro 30/6/2020

–          definisce modalità di applicazione dei recuperi da parte dei Comuni (compresa quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale)

–          individua requisiti e termini di operatività dell’applicazione informatica da rendere disponibile ai contribuenti “per la fruibilità degli elementi utili alla determinazione e versamento dell’imposta” (Applicazione di avvale delle informazioni di Agenzia delle Entrate e di altre Amministrazioni pubbliche)

Aliquote di base e regolamenti hanno effetto per anno di riferimento se pubblicati sul sito internet di MEF entro 28 Ottobre, altrimenti applicate aliquote e regolamento di anno precedente (A tal fine Comune deve inserire il prospetto delle aliquote ed il testo del regolamento entro il 14 Ottobre)

Comune può deliberare proprio regolamento attraverso cui:

a)definire “circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti nella normativa statale”

b)stabilire che si considerano regolarmente eseguiti versamenti effettuati dal contitolare, anche per conto di altri

c)stabilire differimento dei termini di versamento per situazioni particolari

d)prevedere diritto al rimborso di imposta pagata per aree divenute successivamente inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni (tenere conto delle modalità e frequenza della varianti apportate agli strumenti urbanistici)

e)determinare periodicamente e per zone omogenee valori in commercio delle aree fabbricabili, al fine di limitare “potere di accertamento del Comune qualora imposta sia versata in base ad un valore non inferiore a quello predeterminato”, riducendo così il contenzioso

f)stabilire esenzione da imposta di immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente territoriale o Ente non commerciale ad esercizio esclusivo di scopi istituzionali/statutari

Per anno 2020 Comune può deliberare aliquote e regolamento di imposta entro 30/6/2020, aventi comunque effetto a partire dal 1/1/2020

Comune designa il funzionario responsabile di IMU avente compiti organizzativi e gestionali in merito a tale imposta, compresa: sottoscrizione  di provvedimenti attinenti ad IMU; rappresentanza in giudizio in caso di controversie relative ad IMU

Comune può affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione di IMU ai soggetti incaricati del servizio di IMU e TASI al 31/12/2019

Entità aiuto:

Legge 69/21 ad Art. 6 sexies stabilisce che a causa di emergenza COVID19 per anno 2021 non è dovuta la 1° rata di IMU degli immobili posseduti e su cui esercitata attività da parte di soggetti passivi titolari di partita IVA ed esercitanti nel territorio nazionale attività di impresa, arte o professione con ricavi inferiori a 10.000.000 € nel 2019 o ai soggetti titolari di reddito agrario che nel 2020 hanno fatto registrare un fatturato medio mensile inferiore di almeno il 30% del corrispettivo per anno 2019. Minori entrate per i Comuni coperte con un fondo istituito presso Ministero Interno e dotato di 142.500.000 € per anno 2021. Tali benefici a favore delle imprese si applicano nell’ambito del “Quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno di economia colpita da COVID19” (Non oltre 120.000 € di aiuti per impresa)

Fino a nuova decisione del Comune, la superficie dell’unità immobiliare iscritta, o iscrivibile al catasto edilizio urbano, soggetta a TARI è “quella calpestabile dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati”, dichiarata o accertata ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (Comune può prendere in considerazione 80% della superficie catastale), mentre per unità immobiliari diverse dalle precedenti, la superficie assoggettabile rimane quella calpestabile. Da tale superficie è esclusa quella dove si formano “in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che ne dimostrano l’avvenuto trattamento”. Comune, con proprio regolamento, può:

a)prevedere per produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, una riduzione del contributo, variabile in proporzione alla quantità di rifiuti avviati al recupero direttamente, o tramite soggetti autorizzati;

b)individuare aree di produzione dei rifiuti speciali non assimilabili e magazzini di materie prime e merci, funzionalmente connessi all’esercizio dell’attività produttiva, a cui si può estendere il divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di una specifica convenzione con il Comune stesso o con l’Ente gestore del servizio, pena sanzioni

TARI corrisposta nel rispetto del principio “chi inquina paga”, in base ad una tariffa commisurata all’anno solare di produzione ed a:

  • “quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e tipologia di attività svolta” (nella modulazione della tariffa occorre assicurare una riduzione per la raccolta differenziata riferibile all’utenza domestica)
  • costo del servizio rifiuti.

Tariffe sono fissate dal Comune per categorie omogenee, moltiplicando i costi del servizio previsti per l’anno successivo per l’unità di superficie imponibile accertata per 1 o più coefficienti di produttività (quantitativa e qualitativa) dei rifiuti. A partire dal 2016 Comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard, assicurando comunque la “copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” del servizio, con esclusione di: costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono produttori; costo di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche

In caso di mancato svolgimento del servizio, o di esecuzione di questo “in grave violazione del disciplinare di riferimento”, o di interruzione del servizio stesso per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi con situazione di danno o di pericolo a persone o ambiente riconosciuta dall’Autorità sanitaria, tariffa TARI è ridotta fino al 20%.

Nelle zone dove non è eseguita la raccolta dei rifiuti, applicata una tariffa TARI non superiore al 40%, fissata “in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante in una zona perimetrata di fatto servita”.

TARI per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano temporaneamente (cioè per meno di 180 giorni/anno) locali od aree pubbliche, è fissata da Comune in base alla tariffa ordinaria annuale rapportata ai giorni di occupazione  maggiorata di un importo non superiore al 100% della tariffa stessa.

Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni di TARI in caso di:

a)abitazione con unico abitante;

b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

c)locali, diversi da abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuo, ma ricorrente;

d)abitazioni occupate da soggetti residenti, ma con dimora all’estero per oltre 6 mesi;

e)fabbricati rurali ad uso abitativo

Comune può deliberare ulteriori riduzioni/esenzioni, purché venga assicurata la copertura dei costi, tramite il ricorso alle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

TEFA pari a 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Base imponibile di IMU è costituita dal valore dell’immobile. Per i fabbricati iscritti in catasto tale valore è dato da quello ottenuto “applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1 Gennaio dell’anno di imposta, rivalutate del 5%” i seguenti moltiplicatori:

–          160 per fabbricati classificati di categoria A (Escluso A/10), C/2, C/6, C/7

–          140 per fabbricati classificati di categoria B, C/3, C/4, C/5

–          80 per fabbricati classificati di categoria D/5, A/10

–          65 per fabbricati classificati di categoria D (Escluso D/5)

–          55 per fabbricati classificati di categoria C/1

Variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell’anno a seguito di interventi edilizi sul fabbricato producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o di utilizzo

Per fabbricati di categoria D non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e “distintamente contabilizzati”, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita, il valore è determinato al 1 Gennaio o alla data di acquisizione, applicando coefficienti previsti dalla Legge 359/92 aggiornati con decreto MEF

In caso di locazione finanziaria, valore determinato in base a “scritture contabili del locatore”, che è tenuto a fornire al locatario i dati necessari per il calcolo

Per aree fabbricabili, valore è dato da “quello venale in commercio” al 1 Gennaio dell’anno di imposta o alla data di adozione degli strumenti urbanistici (tenere conto di: zona territoriale di ubicazione di immobile; indice di edificabilità; destinazione d’uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno ai fini della costruzione; prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche). In caso di utilizzo edificatorio dell’area, con demolizione di fabbricato esistente e/o interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell’area considerata fabbricabile, “senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione”

In caso di terreni agricoli (anche non coltivati), valore è ottenuto applicando ad ammontare del reddito domenicale risultante in catasto al 1 Gennaio dell’anno di imposta, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135

Base imponibile è ridotta del 50% in caso di:

a)fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi del Lgs. 42/04

b)fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto inutilizzati per il periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni accertate dal tecnico comunale tramite perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione al riguardo. In alternativa si può presentare dichiarazione sostituiva di notorietà di tecnico abilitato attestante la inagibilità o inabitabilità dell’immobile. Comuni possono stabilire “caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione”

c)unità immobiliari (Escluse quelle in categoria catastale A/1, A/8, A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro 1° grado che le usano come abitazione principale, purché contratto risulta registrato ed il comodante possiede 1 sola abitazione in Italia, risiedendo stabilmente nel Comune dove risulta ubicato immobile concesso in comodato. Beneficio si applica:

1)       se comodante, oltre ad immobile concesso in comodato, possiede nel Comune altro immobile adibito a propria abitazione principale (salvo se immobile in categoria A/1, A/8, A/9);

2)       in caso di morte del comodatario, a coniuge in presenza di figli minori

Aliquota di base per abitazione principale classificata in categoria A/1, A/8, A/9 e per relative pertinenze è pari a 0,5% (Comune può aumentarla di 0,1% o diminuirla fino a 0). Da tale imposta occorre detrarre (fino alla sua concorrenza) ammontare di 200 € rapportato al periodo dell’anno durante il quale tale abitazione è stata destinata ad abitazione principale (Detrazione compete in quota proporzionale al periodo di occupazione come abitazione principale da parte di più soggetti passivi). Tale detrazione si applica anche ad alloggi regolarmente assegnati da Istituti autonomi per case popolari (IACP) o da Enti di edilizia residenziale pubblica. In caso componenti del nucleo familiare abbiano stabilito dimora/residenza in immobili diversi situati nel Comune, agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (ammessa non oltre 1 pertinenza per ogni categoria catastale “anche se iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”) si applicano per 1 solo immobile. In caso di più unità immobiliari in possesso di anziani o disabili in Istituti di ricovero o sanitari, Comune decide se agevolazione applicabile ad 1 sola unità immobiliare o meno

Aliquota di base per fabbricati rurali ad uso strumentale è pari a 0,1% (Comune può diminuirla fino a 0)

Fino al 31/12/2021 aliquota di base per fabbricati costruiti e destinati da impresa costruttrice alla vendita è pari a 0,1% fino a quando non vengono locati (Comune può aumentarla fino a 0,25% o diminuirla fino a 0). A partire dal 1/1/2022 tali fabbricati sono esenti da IMU fino a quando non vengono locati/venduti

Per abitazioni locate a canone concordato, Comune può ridurre aliquota di base al 75%

Aliquota di base per terreni agricoli è pari a 0,76% (Comuni possono aumentarla fino a 1,06% o diminuirla fino a 0). Sono esenti da IMU terreni agricoli:

a)posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (comprese società agricole) indipendentemente dalla loro ubicazione;

b)ubicati nei Comuni delle isole minori;

c)“a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile”;

d)ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della Legge 984/77

Legge 145/18 ad Art. 1 comma 705 estende le agevolazioni IMU anche a: familiari coadiuvanti del coltivatore diretto appartenenti allo stesso nucleo familiare iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale dei coltivatori diretti; partecipanti attivi ad esercizio di impresa agricola

Legge 126/20 ad Art. 78 bis fornisce interpretazione autentica in materia di IMU, specificando che si considerano coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale agricola

Per immobili ad uso produttivo classificati in categoria D aliquota di base è pari a 0,86%, di cui 0,76% riservata allo Stato (Comune può aumentarla fino a 1,06% o diminuirla fino a 0,76%). Sono esclusi immobili posseduti dal Comune (in qualità di proprietario o di titolare di un diritto qualsiasi di godimento) che insistono nel suo territorio

Per immobili diversi da abitazione principale, fabbricati rurali, fabbricati costruiti destinati alla vendita, immobili ad uso produttivo, terreni agricoli aliquota di base è pari a 0,86% (Comune può aumentarla fino a 1,06% o diminuirla fino a 0). A decorrere dal 1/1/2020 Comune per immobili soggetti ad IMU può, con delibera pubblicata sul sito internet di MEF, aumentare aliquota massima di 1,06% fino a 1,14% in sostituzione della maggiorazione del tributo per servizi indivisibili (TASI) nella stessa misura applicata per anno 2015 e confermata fino al 2019. Comune negli anni successivi può ridurre tale maggiorazione (Escluso ogni ulteriore aumento)

A partire dal 1/1/2021 Comune:

–          può diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie individuate con decreto MEF da emanare entro 30/6/2020 (con stesso decreto definite modalità di invio a MEF del prospetto delle suddette aliquote)

–          deve deliberare l’approvazione delle aliquote da applicare nel proprio territorio, “accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale”

–          deve “elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa”, pena non efficacia di questa

In caso di discordanza tra prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina di imposta prevale quanto stabilito nel prospetto

Sono esenti da IMU, per il periodo dell’anno in cui sussistono seguenti condizioni, seguenti:

a)immobili posseduti da Stato, Comuni, Regioni, Province, Comunità Montane, Consorzi fra suddetti Enti, Enti del Servizio sanitario nazionale ricadenti nel proprio territorio e destinati solo a compiti istituzionali;

b)fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;

c)fabbricati destinati ad uso culturale;

d)fabbricati e loro pertinenze destinati solo ad esercizio di culto;

e)fabbricati di proprietà della Santa Sede;

f)fabbricati appartenenti a Stati esteri e ad Organizzazioni internazionali per cui è prevista l’esenzione di imposta in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g)immobili posseduti ed utilizzati per attività non commerciali di tipo assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettivo, ricreativo, sportivo

Imposta è dovuta in proporzione alla quota ed ai mesi dell’anno per cui si è protratto il possesso dell’immobile da parte del soggetto passivo (se possesso per oltre 15 giorni, imposta computata sul mese intero)

Soggetti passivi effettuano versamento di IMU al Comune per anno in corso in 2 rate con scadenza al 16 Giugno e 16 Dicembre (Contribuente può versare IMU in unica soluzione entro 16 Giugno). Versamento di 1° rata è pari all’imposta dovuta per il 1° semestre applicando aliquota e detrazione stabilita per anno precedente (Per anno 2020 la 1° rata da versare è pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per anno 2019). Versamento di rata a saldo eseguita in base ad aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicate entro 28 Ottobre nel sito internet di MEF. Nel caso di immobili di cui alla precedente lettera g) il versamento di IMU può essere effettuato in 3 rate, di cui le prime 2 di importo ognuna pari a 50% dell’imposta complessiva dell’anno precedente da versare entro 16 Giugno e 16 Dicembre, mentre la 3° rata da versare a conguaglio dell’imposta dovuta per anno corrente entro 16 Giugno di anno successivo (Possibile effettuare versamento di IMU con eventuale compensazione dei crediti allo stesso Comune, nei confronti del quale è scaturito il credito risultante dalle dichiarazioni presentate dopo 1/1/2020)

IMU relativa ad immobili strumentali è deducibile ai fini del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio della professione, mentre non è deducibile ai fini di IRAP (Imposta regionale attività produttive). Deducibilità ha effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2021 e si applica nella misura del 60% per i periodi di imposta successivi al 31/12/2019 e 31/12/2020

Attività di accertamento e riscossione di IMU per tali immobili è affidata al Comune, a cui spettano le “maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”

Contributo per gestione anagrafe dei contribuenti fissato in 0,56/1000, a valere sui versamenti relativi all’anno di imposta 2020 e successivi, è calcolato in base alla quota di gettito IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Contributo è versato a cura della struttura di gestione mediante trattenuta sugli incassi di IMU secondo modalità definite da Agenzia delle Entrate

Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dalla Legge 232/16 Art. 1 comma 449 in materia di ristoro ai Comuni per il mancato gettito di IMU e TASI derivante dall’applicazione della Legge 208/15 Art. 1 commi da 10 a 16, 53, 54

Sanzioni:

In caso di mancato od insufficiente versamento di IMU: sanzione pari a 30% di importo non versato. Se versamento effettuato con ritardo inferiore a 15 giorni: sanzione ridotta a 1/15 per giorno di ritardo.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione a fini IMU: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato (minimo 50 €).

In caso di dichiarazione infedele a fini IMU: sanzione dal 50% al 100 % del tributo non versato (minimo 50 €).

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal Comune: sanzione da 100 a 500 €. In caso di risposta pervenuta entro 60 giorni dalla notifica: sanzione da 50 a 200 €

Qualora contribuente, entro termine per presentare il ricorso, provvede al pagamento di tributo: sanzione + interessi legali ridotta ad 1/3