IMPRESA 4.0 (Legge 160/19; L.R. 25/18) (pmi12)
Soggetti interessati:
Enti locali, Centri/Organismi di ricerca, Università, Associazioni di categoria e di impresa, Cluster tecnologici, Associazioni culturali e cooperative, Organizzazioni sindacali, Enti di formazione accreditati, micro, piccole e medie imprese marchigiane.
Iter procedurale:
Regione, con LR 25/18 come modificata da L.R. 25/20, ha definito strategia per applicare e diffondere nelle Marche il modello di Impresa 4.0, al fine di:
- accrescere il potenziale competitivo dell’economia regionale
- sostenere l’ammodernamento ed il rilancio produttivo, l’attrazione degli investimenti, la creazione di occupazione, attraverso l’abbinamento delle “tradizionali abilità e saperi del mondo manifatturiero ed artigianale con le nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT) e con le nuove tecnologie abilitanti (KET)”
- abbandonare il concetto lineare di “produrre, consumare, scartare” per adottare il concetto circolare di “ridurre, riusare, riciclare”, attraverso la promozione di una sinergia tra ricerca ed innovazione (legate ad ICT e KET) con l’applicazione di metodi e strumenti dell’economia circolare
- accompagnare i processi di innovazione con quelli della formazione permanente a favore dei lavoratori (agevolare il loro aggiornamento e riqualificazione culturale, professionale, tecnica, in modo da non escluderli dal ciclo produttivo connesso ad Impresa 4.0)
Giunta Regionale predispone entro 31 Ottobre il “Piano di Impresa 4.0 innovazione, ricerca e formazione” (Piano), da far approvare entro 31 Dicembre all’Assemblea legislativa, avente validità di almeno 3 anni (da aggiornare periodicamente in modo da adeguarlo all’evoluzione del settore), contenente interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese operanti nella Regione per:
a)trasformare parte del processo produttivo manifatturiero delle Marche in fabbrica digitale, tramite l’uso di ICT e KET. Regione sostiene progetti volti a valorizzare la “creatività, sapori ed abilità dell’artigianato tradizionale”, tramite nuove tecnologie digitali, al fine di:
1) sviluppare la produzione digitale, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie per la prototipazione rapida e la manifattura customizzata, o l’acquisizione di conoscenze reperibili in rete open source
2) sostenere l’ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti creativi di qualità nel settore del made in Italy, tramite tecnologie digitali di modellazione e simulazione di processo e prodotto
3) facilitare i processi di contaminazione ed emulazione tra le imprese, anche tramite l’instaurazione di specifici accordi che favoriscono, nell’ambito di filiere, il coinvolgimento delle imprese nelle piattaforme di prova o nella creazione di piattaforme web dedicate
b)integrare e connettere la catena della fornitura di prodotti/servizi fino al cliente finale, in modo da rispondere alle sue esigenze
c)diffondere la cultura digitale, anche tramite la qualificazione delle risorse umane. A tal fine, la Regione sostiene progetti promossi dalle Associazioni di categoria e di impresa, Università, Istituti tecnici ed Enti di formazione accreditati riguardanti:
attivazione di percorsi formativi nell’ambito della formazione continua sulle nuove tecnologie abilitanti (KET) di Impresa 4.0 e loro applicazioni nel settore manifatturiero, tenendo conto delle opportunità/minacce legate alla sicurezza informatica, così da: adeguare i profili professionali di tecnici e lavoratori e da sviluppare nuove figure professionali
istituzione di corsi di specializzazione e dottorati di ricerca dedicati all’innovazione di Impresa 4.0, anche con riferimento alle tematiche sulla sicurezza informatica
attivazione di borse di studio e tirocini per giovani diplomati/laureati, allo scopo di partecipare a corsi di formazione digitale, lavorando in contatto con le imprese del territorio
realizzazione di interventi formativi sulla manifattura innovativa e sul lavoro artigiano digitale, volti a riqualificare il personale in esubero delle imprese a seguito dei processi di riconversione e riorganizzazione produttiva
organizzazione di iniziative seminariali o convegnistiche, destinate a docenti e studenti delle scuole secondarie di 2° grado e finalizzate a sensibilizzarli sui temi della fabbricazione digitale e diffusione delle conoscenze in tema di manifattura innovativa e lavoro artigianale digitale
organizzazione di iniziative seminariali o convegnistiche rivolte a micro, piccole e medie imprese sui temi di Impresa 4.0
d)sostenere gli investimenti di ricerca e sviluppo negli ambiti tematici della manifattura sostenibile, integrata, personalizzata, sicura
e)sostenere e valorizzare i nuovi modelli di business (anche in relazione al processo di “servitizzazione” della manifattura), nonchè la creazione e sviluppo di nuove imprese
f)promuovere la nascita nelle Marche del Digital Innovation A tal fine la Regione favorisce progetti di Enti locali, Centri di ricerca, Organismi di ricerca e di trasferimento tecnologico, Università, Associazioni di categoria e di impresa, Cluster tecnologici, incubatori che mettono a sistema le conoscenze scientifiche con le competenze e le esigenze di innovazione delle imprese, al fine di:
1) agevolare la creazione di filiere digitali, favorendo l’erogazione di servizi capaci di creare nuova competitività e crescita nei sistemi economici marchigiani
2) favorire l’incontro e la connessione fra competenze tecniche, manageriali e digitali evolute
3) sostenere la messa a disposizione delle micro, piccole e medie imprese di servizi digitali, atti a facilitarne i contatti con i clienti e gli investitori internazionali
4) facilitare l’emersione di nuove idee imprenditoriali e nuovi modelli di business, al fine di consentire lo sviluppo delle imprese nei settori emergenti, caratterizzati da un’elevata innovazione, anche nell’ambito della sicurezza informatica
5) sostenere la costituzione di reti di imprese virtuali, in grado di favorire l’aggregazione di un sistema industriale frammentario
6) supportare le imprese nelle attività di pianificazione degli investimenti innovativi, favorendone l’accesso agli strumenti di finanziamento (pubblico e privato) a livello regionale, nazionale, UE
g)favorire modelli organizzativi di produzione e di lavoro sostenibili sotto il profilo dell’equilibrio vita/lavoro, benessere del lavoratore, centralità della persona
h)promuovere le contaminazioni tra saperi tradizionali e nuove tecnologie digitali, anche tramite la creazione di Fab Lab ed Academy aziendali, da intendere anche come luoghi di lavoro e di socializzazione nell’intento di rivitalizzare l’economia e l’aspetto sociale del territorio (particolare riferimento alla riqualificazione delle aree industriali dismesse od inutilizzate). A tal fine la Regione promuove accordi con Comuni, Associazioni di categoria e di impresa, Associazioni culturali e cooperative, Organizzazioni sindacali, per realizzare laboratori di fabbricazione digitale (Fab Lab) atti a sviluppare idee innovative e realizzare prodotti altamente specializzati e creativi, tramite nuove tecnologie digitali. I sottoscrittori dei suddetti accordi possono concedere alle imprese (singole od aggregate) o agli Enti riconosciuti, in comodato d’uso o ad altro titolo agevolato, gli immobili a loro disposizione, inutilizzati o dismessi, per realizzare Fab Regione promuove inoltre:
1) accordi con Fab Lab ed Accademy aziendali esistenti nelle Marche, dotati delle tecnologie digitali per Impresa 4.0 o delle relative competenze professionali, per consentire loro di intraprendere percorsi formativi e di auto imprenditorialità
2) creazione di nuovi Fab Lab ed Accademy aziendali, tramite il sostegno all’acquisizione di soluzioni ICT e di strumentazione digitale, capace di innovare la dimensione collaborativa e dinamica nei processi produttivi
Il Piano contiene:
a)studio del contesto territoriale, comprendente:
- analisi e valutazione degli aspetti specifici del sistema produttivo regionale (in particolare dimensione delle imprese marchigiane e loro evoluzione tecnologica nei diversi settori di attività ed ambiti territoriali)
- identificazione dei principali ostacoli allo sviluppo del modello di Impresa 4.0 nel settore manifatturiero
- descrizione dello stato di attuazione degli interventi intrapresi dalla Regione, con eventuali criticità individuate
- individuazione di filiere strategiche su cui concentrare le azioni di supporto ad Impresa 4.0, tenendo conto delle analisi svolte sull’impatto delle tecnologie digitali nei principali settori manifatturieri delle Marche, nell’intento di fissare priorità di intervento nell’erogazione degli incentivi agli investimenti
b)individuazione delle misure e strumenti di intervento rivolti essenzialmente a:
- favorire l’implementazione di sistemi industriali efficienti per la produzione di beni personalizzati (anche ad elevato valore aggiunto)
- incentivare i processi produttivi maggiormente sostenibili al livello economico, ambientale e sociale, utilizzando tecnologie abilitanti (KET)
- sostenere lo sviluppo di sistemi produttivi in grado di: valorizzare le persone e le loro competenze; contribuire al benessere dei lavoratori (grazie anche a soluzioni tecnologiche ed organizzative capaci di far cooperare le macchine con le persone)
- sostenere lo sviluppo di sistemi produttivi ad alta efficienza (“zero difetti”), anche mediante l’uso di strumenti integrati di manutenzione, controllo della qualità, logistica
- supportare l’implementazione di nuovi sistemi produttivi, in grado di “evolversi nel tempo ed adattarsi alle mutevoli condizioni del contesto, determinate dalla turbolenza della domanda, rapidità dei cicli tecnologici, dinamiche competitive”
- promuovere l’introduzione di nuove strategie di produzione e gestione delle filiere, coerenti con l’evoluzione sui mercati e le tecnologie abilitanti (incluse le tecnologie open source), usando soluzioni ICT per: innovare la dimensione collaborativa (anche mediante valutazioni di tipo strategico sul prodotto-processo-sistema); mantenere e preservare l’originalità e la specializzazione dei contenuti culturali presenti nelle lavorazioni ad alto riconoscimento ed attrattività esterna
- agevolare la ricomposizione delle specializzazioni settoriali e di filiera, a livello nazionale ed internazionale, delle imprese di produzione e di servizio presenti nelle Marche
- promuovere la creazione di reti fra le imprese tradizionali delle Marche, le start up innovative, le micro, piccole e medie imprese ad alto contenuto innovativo
- sostenere la costituzione di reti di imprese virtuali, in grado di favorire l’aggregazione del sistema industriale
- favorire l’integrazione sia tra prodotti e servizi (anche al fine della loro personalizzazione), sia tra le imprese eroganti servizi a supporto del prodotto e della sua commercializzazione
- sviluppare nuove capacità e strumenti per migliorare la sicurezza informatica delle imprese e dei cittadini, anche tramite cambiamenti sistematici nei modelli organizzativi, così da prevenire e gestire i rischi connessi alla circolazione delle informazioni, transazioni, infrastrutture critiche
- favorire la razionalizzazione e semplificazione dei controlli per le imprese
c)individuazione dei beneficiari dei suddetti interventi
d)definizione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, o contributi, o sussidi, o ausili finanziari, o qualunque altro tipo di vantaggio economico previsto dalle misure di intervento di cui sopra. In particolare la Giunta Regionale riconosce priorità a:
- impiego di metodi, tecniche, strumenti di misurazione e certificazione dell’impronta ambientale nei processi, prodotti, servizi, in modo da: ottimizzare le risorse usate lungo tutto il ciclo di vita del prodotto; verificare che le modalità di dismissione dei prodotti rispettino i principi della sostenibilità ambientale ed economica
- ricerca su materiali innovativi o sulle tecnologie dei processi organizzativi e produttivi, in grado di offrire soluzioni a migliore impronta ambientale
- ricerca, sviluppo ed applicazione di tecnologie e processi “smart” nei sistemi di controllo per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici e delle risorse
- applicazione di sistemi di progettazione, ingegnerizzazione ed industrializzazione basati sui principi della durabilità, disassemblaggio, riciclabilità, riutilizzabilità
- ricerca, sperimentazione, sviluppo ed attivazione di logistiche e di processi tecnologici per il de-manufactoring, nonché per la raccolta, selezione e trattamento delle materie prime e secondarie derivanti da prodotti a fine ciclo di vita e da scarti di lavorazione, al fine di massimizzare il loro valore residuo attraverso la pratica del riuso
- sperimentazione di “filiere di prossimità”, in grado di ridurre l’uso delle risorse non rinnovabili
- nascita e sviluppo di nuove forme di lavoro, rivolte a modelli di economia circolare sia nei canali tradizionali (“business to business”; “business to consumer”) sia nei nuovi canali (“consumer to consumer”, “consumer to business”, “production consuming”)
- attivazione di percorsi di formazione aziendale sulle opportunità e vantaggi dell’economia circolare
- creazione di piattaforme on-line per la ricerca di nuovi materiali derivati dal riciclo e riutilizzo dei rifiuti
e)individuazione degli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi
f)stima delle risorse finanziarie da erogare alle imprese, distinte in contributi UE e nazionali
g)individuazione delle strutture amministrative regionali competenti in materia, in grado di assicurare una “pronta ed efficiente attuazione delle misure di intervento adottate”
h)definizione degli indicatori di risultato, volti a verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle misure di intervento adottate
Regione promuove inoltre:
a)creazione di un sistema, con la partecipazione delle Associazioni di categoria delle imprese, in grado di diffondere le tecnologie digitali. A tal fine la Regione:
- crea sinergie con il mondo delle imprese avvalendosi del community network regionale
- sostiene, in sinergia con Agenda digitale, lo sviluppo di reti di nuova generazione, per favorire l’accesso alla banda ultralarga nei distretti produttivi e nelle aree rurali ed interne
- consolida il ruolo degli Open Data con la messa a disposizione in rete, tramite portali web, di fonti informative a favore delle Amministrazioni delle aziende pubbliche
- implementa la piattaforma MCloud, quale infrastruttura destinata a fornire ai cittadini ed agli operatori di settore i servizi abilitati dagli Open Data marchigiani
- favorisce l’attivazione di azioni di supporto a favore della Amministrazione pubblica per rinnovare e potenziare l’offerta di servizi basati sugli Open Data (in particolare per venire incontro alle esigenze di sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese manifatturiere)
b)creazione dell’Osservatorio su Impresa 4.0, con il compito di:
1) fornire supporto alla Giunta Regionale nella definizione degli interventi previsti dalla LR 25/18 e della relazione sul loro stato di attuazione e sugli effetti da essi derivati
2) formulare proposte e pareri nella definizione del Piano
3) provvedere all’acquisizione ed elaborazione di dati utili per identificare i principali ostacoli allo sviluppo e diffusione del nuovo modello di Impresa 4.0
4) proporre soluzioni per orientare l’utilizzo delle risorse pubbliche nelle politiche industriali, politiche attive del lavoro e della formazione
Osservatorio, la cui durata coincide con quella della legislatura, è composto da: Dirigente del Servizio Regionale competente; 3 rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese; 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali; 2 rappresentanti delle Università. Osservatorio, costituito dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può avvalersi dell’Ente di eccellenza nella diffusione della cultura economica e nello sviluppo dell’imprenditorialità”, a seguito della stipula di un’apposita convenzione, avente durata di almeno 3 anni, in cui definire: attività da svolgere; modalità e tempi di realizzazione delle analisi e del monitoraggio degli interventi; modalità di utilizzo e di accesso ai dati in possesso della Regione per svolgere gli studi e le analisi di cui sopra
c)istituzione del “Tavolo permanente di coordinamento di Impresa 4.0”, composto da: Assessore competente in materia o suo delegato (che lo presiede); referenti degli strumenti attivati a livello regionale dal Piano Nazionale Industria 4.0. Tavolo è istituito dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definendone i componenti, le modalità di funzionamento, la durata (analoga a quella della legislatura)
d)redazione di una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della LR 25/18 da inviare entro il 31 Marzo all’Assemblea legislativa, contenente:
- interventi attivati, con particolare riferimento a manifattura 4.0, startup, hi-tech, artigianato digitale, percorsi formativi e di specializzazione
- iniziative e strumenti attivati per la definizione della cultura digitale
- risorse stanziate ed utilizzate
- soggetti coinvolti nell’attuazione della LR 25/18
- beneficiari raggiunti e loro caratteristiche
- eventuali criticità rilevate nell’attuazione della LR 25/18
- monitoraggio degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi procedurali ed informativi previsti dalla LR 25/18, al fine di assicurarne una riduzione, con conseguente semplificazione procedurale (anche tramite accordi sottoscritti con gli Enti locali e le altre Amministrazioni pubbliche), per la “piena applicazione del principio di compensazione” (cioè ad ogni nuovo onere amministrativo introdotto deve corrispondere l’eliminazione di uno vigente di peso analogo)
Assemblea legislativa divulga i risultati della valutazione, compresi quelli inerenti agli obiettivi conseguiti con le misure del Piano, tenendo conto degli indicatori riportati nel Piano stesso
Entità aiuto:
Regione, sentita la Commissione consiliare competente, individua forme di agevolazione fiscale (operanti sempre nel rispetto della normativa nazionale ed UE relativa agli aiuti di Stato) o di finanziamento innovativo per sostenere Impresa 4.0.
Al finanziamento della LR 25/18 concorrono risorse UE, nazionali e regionali. Al riguardo Regione Marche ha stanziato 70.000 € per l’anno 2018, 3.453.635 € per l’anno 2019, 7.000.000 € per l’anno 2020. Per gli anni successivi le risorse sono definite in sede di bilancio regionale.
Nessuna indennità o gettone di presenza è corrisposto ai membri dell’Osservatorio e del Tavolo permanente.
Legge 160/19 Art. 1 commi da 184 a 216 concede agevolazioni per favorire il processo di transizione digitale dell’impresa, in particolare:
comma 184 disciplina gli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 relativamente alla spesa privata in: ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e di sostenibilità ambientale; accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale
comma 185 riconosce alle imprese che, nel periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre 2020 (prorogato al 30 Giugno 2021 qualora entro 31/12/2020 ordine risulta accettato dal venditore e si è proceduto al pagamento di almeno il 20% del costo), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati ad unità produttive ubicate in Italia un credito di imposta definito ai successivi commi “in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”
comma 186 stabilisce che possono accedere al credito di imposta tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione, regime fiscale di determinazione del reddito. Escluse:
a)imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso procedimenti al riguardo
b)imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al Lgs. 281/01
Accesso al beneficio è subordinato al: rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro inerenti ad ogni settore; corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori
comma 187 concede le agevolazioni solo agli investimenti in beni strumentali ed immateriali nuovi attinenti all’esercizio dell’impresa, con esclusione di: beni indicati al D.P.R. 917/86 Art. 164 comma 1; beni soggetti ad aliquota annua di ammortamento inferiore a 6,5%; fabbricati e costruzioni; beni di cui ad Allegato 3 di Legge 308/15; beni gratuitamente devolvibili di imprese operanti in concessione ed a tariffa nei settori di energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento dei rifiuti
comma 188 riconosce per investimenti diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190 un credito di imposta pari a 6% del costo fino ad un massimo di 2.000.000 € Per investimenti effettuati con contratti di leasing costo di riferimento è quello sostenuto dal locatore per acquisto del bene
comma 189 riconosce per investimenti riguardanti beni compresi in Allegato A della Legge 232/16 un credito di imposta pari a 40% del costo fino ad un massimo di 2.500.000 € (20% per quota di investimento superiore a 2.500.000 €, comunque non oltre 10.000.000 €). Per investimenti effettuati con contratti di leasing costo di riferimento è quello sostenuto dal locatore per acquisto del bene
comma 190 riconosce per investimenti riguardanti beni compresi in Allegato B della Legge 232/16 un credito di imposta pari a 15% del costo fino ad un massimo di 700.000 € (incluse le spese sostenute per servizi connessi ai suddetti beni “per quota imputabile per competenza”)
comma 191 stabilisce che credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione tramite 5 rate annuali di pari importo (3 rate nel caso di investimenti di cui al comma 190) decorrenti dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni oggetto di investimento o dell’avvenuta interconnessione dei beni per investimenti di cui ai commi 189 e 190
Al fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie a valutare andamento, diffusione, efficacia delle misure di cui sopra, imprese beneficiarie debbono comunicare dati secondo modalità e termini definiti con decreto dal MISE stesso
Credito di imposta non può mai essere oggetto di cessione o trasferimento “neanche all’interno del consolidato fiscale”
comma 192 stabilisce che credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile di IRAP, mentre è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad “oggetto medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto”
comma 193 stabilisce che, se entro 31 Dicembre del 2° anno successivo a quello di esecuzione di investimento, beni oggetto dia agevolazione sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), credito di imposta è “corrispondentemente ridotto, escludendo da originaria base di calcolo il relativo costo”. Maggiore credito di imposta utilizzato in compensazione deve essere riversato dal beneficiario entro termine per saldo di imposta sui redditi, dovuta “per il periodo di imposta in cui si verificano suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni ed interessi”
comma 194 stabilisce che credito di imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e limitazioni anche agli investimenti eseguiti da esercenti arti e professioni
comma 195 stabilisce che beneficiari del credito di imposta sono tenuti a conservare, pena sua revoca, documentazione attestante “effettivo sostenimento e corretta determinazione dei costi agevolabili”. A tal fine le fatture ed altri documenti contabili debbono contenere “espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi precedenti“.
In relazione agli investimenti di cui ai commi 189 e 190 imprese debbono produrre una perizia tecnica rilasciata da ingegnere/perito industriale iscritto ad Albo, o un attestato di conformità rilasciato da Ente accreditato attestante che beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli Allegati A e B di Legge 232/16 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
Per beni aventi costo unitario inferiore a 300.000 € onere documentale adempiuto tramite dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante
comma 196 stabilisce che precedenti disposizioni sono applicate agli investimenti di cui ai commi 188, 189, 190 effettuati nel periodo 1 Gennaio – 30 Giugno 2020 in relazione ai quali entro il 31 /12/2019: ordine è stato accettato dal venditore; effettuato il pagamento di almeno il 20% del costo
comma 197 stabilisce che MISE esegue un monitoraggio in merito alle fruizioni del credito di imposta
comma 198 concede un credito di imposta alle imprese per investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica 4.0 ed in altre attività innovative anche per il periodo di imposta successivo a quello vigente al 31/12/2019 alle condizioni dei successivi commi 199-206
comma 199 stabilisce che possono accedere al credito di imposta di comma 198 tutte le imprese residenti in Italia (incluse “stabili organizzazioni di soggetti non residenti”), indipendentemente dalla figura giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione e regime fiscale che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili di cui ai commi 200, 201, 202, con esclusione di:
a)imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure concorsuali, o che abbiano in corso un procedimento al riguardo
b)imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del Lgs. 231/01
Impresa può beneficiarie del credito di imposta se: rispetta normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; effettuato corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori
comma 200 stabilisce che sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta quelle individuate con decreto MISE tra: ricerca fondamentale; ricerca industriale; sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito di imposta sono ammesse:
a)spese per personale relative a ricercatori e tecnici titolari di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo o di altro tipo di rapporto nei limiti del loro impiego nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte all’interno dell’impresa. Personale con età inferiore a 35 anni al 1° impiego ed in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico o di un titolo di dottore di ricerca od iscritto a ciclo di dottorato presso Università italiane o straniere, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per essere impiegato solo nel lavoro di ricerca e sviluppo concorre a formare la base di calcolo del credito di imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare
b)quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria, altre spese relative a beni materiali mobili e software usati nei programmi di ricerca e sviluppo anche per realizzare prototipi o impianti pilota per importo normalmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa relativo al periodo di imposta di utilizzo nel limite di 30% delle spese per il personale. Se tali beni sono utilizzati anche per attività ordinarie di impresa, si assume parte delle quote di ammortamento ed altre spese imputabili alla sola attività di ricerca e sviluppo
c)spese per contratti di ricerca extra muros riguardanti diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta. Se tali contratti sono stipulati con Università ed Istituto di ricerca aventi sede in Italia le spese concorrono a formare base di calcolo del credito di imposta per importo pari a 150% del loro ammontare. Se contratti stipulati con imprese/soggetti appartenenti a stesso gruppo di impresa committente si applicano stesse regole vigenti per ricerca e sviluppo interna ad impresa stessa. Maggiorazione per spese di personale di cui alla lettera a) si applica solo in caso soggetti neoassunti qualificati sono impiegati in laboratorio ed altre strutture di ricerca situate in Italia. Spese previste dalla presente lettera sono ammissibili purché soggetti cui vengono commissionate attività di ricerca e sviluppo (anche se appartenenti a stesso gruppo di impresa committente) sono “fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri UE o in Stato aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) o in Stati compresi in elenco di cui al D.M. 4/9/1996
d)quote di ammortamento relative ad acquisto da terzi (anche in licenza d’uso) di privative industriali relative ad invenzioni industriali o biotecnologiche o topografia di prodotto a semiconduttori o a nuova varietà vegetale nel limite massimo di 1.000.000 €, purché: utilizzate “direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta”; derivanti da contratti di acquisto/licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o ubicati negli Stati di cui alla lettera c). Non sono ammissibili spese per acquisto (anche in licenza d’uso) dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti a stesso gruppo dell’impresa acquirente (cioè imprese controllate da stesso soggetto, inclusi soggetti diversi dalle società di capitale)
e)spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti all’attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta nel limite massimo di 20% delle spese per il personale di cui alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste e purché contratti siano stipulati con soggetti residenti in Italia od in uno degli Stati di cui alla lettera c)
f)spese per materiali, forniture ed altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo svolti all’interno della impresa per realizzare prototipi o impianti pilota, ammissibili al credito di imposta nel limite massimo di 30% delle spese per il personale o dei costi dei contratti di cui alla lettera c)
comma 201 stabilisce che sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito di imposta le attività individuate con decreto MISE diverse da di cui al comma 200 volte a realizzare prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (cioè “beni materiali o immateriali o servizi o processi che si differenziano rispetto a quelli già realizzati dall’impresa sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o della ecocompatibilità o della ergonomia o per altri elementi sostanziali nei diversi settori produttivi”). Sono escluse:
– attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti, nonché le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli concorrenziali simili presenti su uno stesso mercato per elementi estetici e secondari;
– attività per adeguare il prodotto esistente alle specifiche richieste del cliente;
– attività per controllo della qualità e standardizzazione dei prodotti
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito di imposta sono ammesse:
a)spese per personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo o di altro tipo nei limiti del suo impiego effettivo nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte all’interno dell’impresa. Personale con età inferiore a 35 anni, al 1° impiego ed in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico o di un titolo di dottore di ricerca od iscritto a ciclo di dottorato presso Università italiane o straniere, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per essere impiegato solo nel lavoro di innovazione tecnologica concorre a formare la base di calcolo del credito di imposta per un importo pari al 150% del suo ammontare
b)quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria, altre spese relative a beni materiali mobili e software usati nei programmi di innovazione tecnologica, anche per realizzare prototipi o impianti pilota per importo normalmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa nel limite massimo di 30% delle spese per il personale. Se tali beni usati anche per ordinarie attività produttive di impresa, si assume parte delle quote di ammortamento imputabili alle sole attività di innovazione tecnologica
c)spese per contratti riguardanti diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito di imposta. Se tali contratti sono stipulati con imprese/soggetti appartenenti a stesso gruppo di impresa committente si applicano regole riportate per attività di design svolta all’interno di impresa. Maggiorazione per spese di personale di cui alla lettera a) si applica solo se soggetti neoassunti qualificati sono impiegati in laboratori ed altre strutture di ricerca situate in Italia. Spese previste dalla presente lettera sono ammissibili purché soggetti a cui vengono commissionati progetti di innovazione tecnologica (anche appartenenti a stesso gruppo di impresa committente) sono “fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri UE, o in Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), o in Stati compresi in elenco di cui al D.M. 4/9/1996”
d)spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti all’attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito di imposta nel limite massimo di 20% delle spese per il personale, purché contratti siano stipulati con soggetti residenti in uno degli Stati di cui alla lettera c)
e)spese per materiali, forniture ed altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica (anche per realizzare prototipi od impianti pilota) ammissibili al credito di imposta nel limite massimo di 30% delle spese per il personale o delle spese per i contratti di cui alla lettera c)
comma 202 stabilisce che sono considerate attività innovative ammissibili al credito di imposta quelle di design ed ideazione estetica definite con decreto MISE svolte da imprese operanti nei settori del tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo, ceramica, ai fini della concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito di imposta sono ammesse:
a)spese per personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo o di altro tipo nei limiti del suo impiego effettivo nelle operazioni di design svolte all’interno dell’impresa. Personale con età inferiore a 35 anni, al 1° impiego ed in possesso di laurea in design (o titoli equiparabili), assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per essere impiegato solo nel lavoro di design ed innovazione estetica concorre a formare la base di calcolo del credito di imposta per un importo pari al 150% del suo ammontare
b)quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria ed altre spese relative a beni materiali mobili usati nelle attività di design (compresa progettazione e realizzazione di campionari) ammissibili al credito di imposta per importo normalmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa nel limite massimo di 30% delle spese per il personale. Se tali beni usati anche per ordinarie attività produttive di impresa, si assume parte delle quote di ammortamento ed altre spese imputabili alle sole attività di design
c)spese per contratti riguardanti diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design ammissibili al credito di imposta solo se stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Se tali contratti sono stipulati con imprese/soggetti appartenenti a stesso gruppo di impresa committente si applicano regole riportate per attività di design svolta all’interno di impresa. Maggiorazione per spese di personale applicata solo se soggetti neoassunti qualificati sono impiegati in laboratori ed altre strutture di ricerca situate in Italia. Spese previste dalla presente lettera sono ammissibili purché soggetti a cui vengono commissionati progetti relativi ad attività di design (anche appartenenti a stesso gruppo di impresa committente) sono “fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri UE, o in Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), o in Stati compresi in elenco di cui al D.M. 4/9/1996”
d)spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti usati solo per svolgere attività innovative ammissibili al credito di imposta nel limite massimo di 20% delle spese per il personale o quelle di cui alla lettera c), purché soggetti cui commissionati progetti relativi all’attività di design (anche appartenenti a stesso gruppo di impresa committente) sono fiscalmente residenti o localizzati in uno degli Stati di cui alla lettera c)
e)spese per materiali, forniture ed altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design ammissibili al credito di imposta nel limite massimo di 30% delle spese per il personale o delle spese per i contratti di cui alla lettera c)
comma 203 stabilisce che il credito di imposta in funzione della relativa base di calcolo, “assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per stesse spese ammissibili” è pari a (“ragguagliato ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore”):
– 12% per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 nel limite massimo di 3.000.000 €
– 6% per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 ed attività di design previste dal comma 202 nel limite massimo di 1.500.000 €
– 10% per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 volte a realizzare prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per conseguire obiettivo di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 1.500.000 €
Nel rispetto dei massimali indicati e purché vi sia separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività è possibile applicare beneficio anche a più attività ammissibili nello stesso periodo di imposta
comma 204 stabilisce che credito di imposta utilizzabile solo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione subordinatamente a: adempimento degli obblighi di certificazione di cui al comma successivo; fornitura a MISE dei dati necessari a “valutare andamento, diffusione ed efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207”
Credito di imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale
Credito di imposta cumulabile con altre agevolazioni riguardanti stessi costi, purché tale cumulo, tenuto conto “anche della sua non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile di IRAP”, non porti al superamento del costo sostenuto
comma 205 stabilisce che ai fini del riconoscimento del credito di imposta, occorre produrre una specifica certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti attestante effettivo sostenimento delle spese ammissibili e loro corrispondenza alla documentazione contabile di impresa (Per imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nel Registro)
Spese sostenute per adempiere ad obbligo della certificazione sono ammissibili al credito di imposta per importo inferiore a 5.000 €, fermo restando i limiti massimi di cui al comma 203
comma 206 stabilisce che imprese beneficiarie debbono redigere e conservare una relazione tecnica, in cui riportare finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte in ogni periodo di imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Relazione è redatta dal responsabile delle attività e firmata dal legale rappresentante dell’impresa (Nel caso di attività commissionate a soggetti terzi, relazione rilasciata ad impresa dal soggetto che esegue l’attività)
comma 207 stabilisce che Agenzia delle Entrate, in base alla certificazione contabile, alla relazione tecnica e ad altra documentazione fornita dall’impresa, esegue controlli volti ad accertare corretta applicazione della disciplina sul credito di imposta. Se accertata indebita fruizione del credito di imposta, Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Se durante le verifiche si rendono necessarie valutazioni di carattere tecnico in merito all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica o altre attività innovative o alla congruità della spesa sostenuta dall’impresa, Agenzia delle Entrate può chiedere parere al MISE
comma 208 assegna a MISE incarico di eseguire monitoraggio sulla fruizione del credito di imposta previsto dai commi da 198 a 207
comma 210 stabilisce che la disciplina del credito di imposta introdotta dalla Legge 205/17 Art. 1 commi da 45 a 56 relativa alle spese di formazione del personale dipendente al fine di fargli acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie digitali di cui al Piano nazionale di Impresa 4.0 è estesa anche alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 secondo le disposizioni di cui ai commi da 201 a 216
comma 211 riconosce a favore delle piccole imprese un credito di imposta pari a 50% delle spese ammissibili fino a 300.000 €/anno (40% fino a 250.000 €/anno per medie imprese; 30% fino a 250.000 €/anno per grandi imprese; 60% fino ai limiti precedenti in caso destinatari dell’attività di formazione “rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati” come definiti da D.M. 17/10/2017)
comma 212 stabilisce che credito di imposta non si applica a: imprese in difficoltà; imprese destinatarie di sanzioni interdittive; imprese non in regola con normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori
comma 213 stabilisce che nel caso le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa sono ammesse al credito di imposta anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori
comma 214 indica come credito di imposta sia utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese solo in compensazione. Imprese beneficiarie del credito di imposta debbono comunicare a MISE dati necessari per “valutare andamento, diffusione ed efficacia delle misure agevolative anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184”
Credito di imposta non può essere oggetto di cessione o trasferimento neppure all’interno del consolidato fiscale
comma 215 stabilisce che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del D.M. 4/5/2018, salvo “condizione concernente stipula e deposito dei contratti collettivi aziendali e territoriali presso Ispettorato del lavoro non più necessari ai fini del riconoscimento del credito di imposta”
comma 216 afferma che per la proroga del credito di imposta alla formazione del personale sono stanziati 150.000.000 € per anno 2021, assegnando a MISE compito di eseguire monitoraggio sulla fruizione del credito di imposta al riguardo