IMPRENDITORIA FEMMINILE (Legge 125/91, 215/92; D

IMPRENDITORIA FEMMINILE (Legge 125/91, 215/92; D.M. 22/7/91)          (giovani  02)

Soggetti interessati:

Imprenditrici femminili, cooperative (costituite per almeno 60% da donne) o società (Almeno 2/3 quote capitale ed organi amministrazione a donne), Associazioni, Enti, centri di formazione (Almeno 70% attività di formazione o consulenza rivolta a donne) che intendono:

a) favorire la creazione e sviluppo di attività imprenditoriali anche in forme cooperative;

b) promuovere la formazione e qualificazione professionale delle donne imprenditrici;

c) agevolare accesso al credito per imprese a conduzione o prevalente partecipazione femminile;

d) promuovere la presenza delle donne nella conduzione di imprese nei settori innovativi

Iter procedurale:

Istituito Fondo nazionale per promuovere imprenditoria femminile e Comitato per imprenditoria femminile con il compito di “promuovere lo studio, ricerca ed informazione sull’imprenditorialità femminile”.

Domande di contributo inviate a Ministero Industria che eseguita istruttoria, tramite Regioni, procede ad erogare finanziamenti agevolati.

Regioni eseguono verifiche periodiche presso beneficiari al fine di accertare mantenimento requisiti prescritti da legge. Al venire meno requisiti, Ministero Industria revoca agevolazioni concesse.

Per i progetti di azioni positive per la parità uomo-donna previste dalla Legge 125/91 domanda inviata a Ministero del Lavoro, allegando progetto di azioni positive e preventivo spesa entro 30 Ottobre per progetti di durata inferiore a 24 mesi ed entro 4 mesi da avvio azione per progetti di durata inferiore a 6 mesi.

Ministero esegue istruttoria e delibera approvazione assegnando priorità a progetti concordati tra datori di lavoro ed Organizzazioni sindacali.

Erogazione contributo nella misura del 40% al momento avvio iniziativa approvata da Ministero, 30% su stato di avanzamento dei lavori e previo parere favorevole Comitato nazionale, saldo a fine lavori previa verifica amministrativa e relazione del Comitato attestante “la corretta utilizzazione dei contributi concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati”.

Controllo spetta ad Ispettorato del lavoro che in caso di mancata attuazione del progetto in tutto od in parte, procede a revoca totale o parziale dei contributi concessi

Entità aiuto:

Contributo 50% (60% nelle aree Obiettivo 2 e 5b) su spese per acquisto impianti ed attrezzature od avvio attività agricole, artigianali, commerciali, industriali, turistiche o introduzione di “qualificazione ed innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa”.

In alternativa al contributo e per identico importo si può richiedere credito di imposta.

Ammessa concessione da parte di Istituti di Credito di prestiti 5 anni ad un tasso pari al 50% (40% nelle aree Obiettivo 2 e 5b) del tasso di riferimento per un importo massimo di 300.000.000. Prestiti garantiti da Fondo interbancario garanzia.

Contributi pari a 30% (40% nelle aree Obiettivi 2 e 5b) su spese sostenute per acquisire servizi di marketing, consulenza tecnologica ed organizzativa, sviluppo sistemi di qualità …

Fondo di 30.000.000.000 per periodo 1992-94.

Contributi pari a 50% su spese per corsi di formazione professionale.

Ammesso cumulo con altri benefici di legge fino a coprire 80% spesa sostenuta

 

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