IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (Legge 296/06, 221/12, 145/18; D.Lgs. 228/01, 99/04, 244/07; D.M. 5/8/10; D.G.R. 16/2/05) (progr13)
Soggetti interessati:
Chiunque intende esercitare un’attività agricola può configurarsi come imprenditore agricolo professionale (IAP) se riveste la qualifica di:
- imprenditore agricolo, inteso come “colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, direttamente od in qualità di socio di una società avente per oggetto sociale esclusivo l’esercizio delle attività agricole, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro” (con esclusione di: pensioni di ogni genere; assegni a queste equiparati; indennità e somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, o in società/associazioni ed altri Enti operanti nel settore agricolo; sono invece comprese, in base al D.Lgs. 102/05, “le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in società agricole di persone e cooperative di capitali, anche a scopo consortile”). Per l’imprenditore che opera in zone svantaggiate i requisiti del reddito e del tempo di lavoro sono ridotti al 25%. Da considerare che le attività agricole di cui all’ 2135 del Codice Civile sono:
- attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali
- attività “dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e del bosco o dall’allevamento di animali”. È ammessa la vendita al dettaglio dei prodotti provenienti in prevalenza dall’azienda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, compresi (secondo quanto stabilito dalla Legge 145/18 art. 1 comma 700) i “prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad 1 o più comparti agronomici, diversi da quelli della propria azienda, purchè direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli, fermo restando che il fatturato di vendita dei propri prodotti risulti superiore a quello dei prodotti acquistati”. Analogamente nel caso di vendita diretta dei prodotti agricoli trasformati in azienda, dove la materia prima lavorata di provenienza aziendale deve prevalere su quella acquistata da terzi
- attività dirette alla fornitura di beni e servizi (comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale forestale), eseguite mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda
- ricezione ed ospitalità (compresa l’attività agrituristica svolta “fuori dai beni fondiari nella disponibilità dell’impresa”)
- organizzazione di attività ricreative e culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistica, ippoturismo finalizzate ad una migliore conoscenza del territorio, nonché attività di degustazione dei prodotti aziendali
- attività agromeccanica, svolta a favore di soggetti terzi con mezzi meccanici aziendali per effettuare: operazioni colturali dirette alle cure e sviluppo di un ciclo biologico (o di una fase di questo); sistemazione e manutenzione dei fondi agro-forestali; manutenzione del verde; ”operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza”; “operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio ed all’industria di trasformazione, se eseguite dallo stesso soggetto che ha effettuato la raccolta”
- giovane imprenditore agricolo professionale, cioè imprenditore con meno di 40 anni che si impegna a: costituire un’azienda agricola valida; condurla per almeno 5 anni; conseguire entro 3 anni la qualifica di IAP; aprire una posizione IVA ed iscriversi alla Camera di Commercio entro 90 giorni dal rilascio dell’attestato
- società di persone e di capitale o cooperative, anche a scopo consortile, che: prevedono nello “statuto, quale oggetto sociale, l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile“; riportano nella denominazione l’indicazione “società agricola”; sono in possesso dei seguenti requisiti:
- nel caso di società di persone (s.s.; s.n.c.): almeno 1 socio dispone della qualifica di IAP. Nel caso società in accomandita (s.a.s.) la qualifica si riferisce ad almeno 1 socio accomandatario;
- nel caso di società di capitali (s.r.l.; s.p.a.; s.a.a.), o di cooperative: almeno 1 amministratore (anche socio in caso di cooperative) dispone della qualifica di IAP (qualifica apportata ad una sola società).
Le società già costituite che vogliono usufruire della qualifica di IAP debbono inserire nella ragione/denominazione sociale l’indicazione “società agricola” ed adeguare statuto e composizione societaria.
- società di persone e società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti da soci (tali società possono, ai fini della determinazione del reddito, applicare, all’ammontare dei ricavi, il coefficiente di redditività del 25%)
Iter procedurale:
Imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società semplici esercenti attività agricola debbono iscriversi alla Sezione speciale del registro imprese della Camera di Commercio.
Imprenditore agricolo e legale rappresentante società invia richiesta di riconoscimento IAP a Comune di residenza o sede legale (Se esistono unità produttive aziendali in altri Comuni, richiesta di verificare a questi Comuni), allegando:
- dichiarazione sostitutiva notorietà relativa al possesso dei requisiti IAP;
- certificato attribuzione IVA e di iscrizione a Camera di Commercio;
- relazione tecnico economica;
- visure catastali e contratto di affitto;
- modello unico dei redditi;
- nel caso di società: copia dello statuto, visura camerale della società, copia ultimo bilancio approvato, titoli di godimento del fondo di conduzione, posizione IVA, dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante attestante possesso requisiti IAP;
- nel caso di giovane imprenditore: dichiarazione di impegno a formare e condurre per almeno 5 anni azienda agricola valida, documentazione attestante disponibilità fondo per almeno 5 anni (compreso promessa di vendita, contratto di comodato), piano aziendale di previsione.
Comune svolge istruttoria direttamente o tramite Servizio Decentrati Agricoltura (Parere non vincolante), su base documentale o tramite sopralluoghi (Almeno 5% delle richieste pervenute).
Per accertare possesso requisiti del reddito occorre tener presente reddito ricavato da attività agricola svolta con reddito globale da lavoro del richiedente. Il primo è dato da:
- conto economico aziendale redatto in forma analitica o secondo reddito da lavoro standard per “redditi delle attività per le quali immobile fiscale è calcolato sulla base dei redditi catastali”;
- imponibile fiscale desumibile da documentazione ufficiale prodotta per “redditi da lavoro agricolo provenienti da tutte quelle altre attività per le quali imponibile fiscale è determinato sulla base di un bilancio” (v. Agriturismo, partecipazione in società agricola). Se bilancio non esiste (v. Partecipazione a società semplice agricole di persone) conteggiare intero reddito dichiarato da società in base quota di partecipazione;
- premi comunitari di integrazione al reddito (IAP)
Conto economico e/o bilanci sempre corredati da: quadro riepilogativo che evidenzia voci componenti il reddito da lavoro agricolo; relazione aziendale attestante dati anagrafici imprenditore ed informazioni su imprese (ordinamento colturale, dotazione e stato di strutture ed attrezzature, forze lavoro impiegate e ricorso a conto terzi).
Il reddito globale da lavoro è dato da:
- reddito da lavoro dipendente, desumibile da quadro RC del modello unico (Escluso reddito da pensione, assegni a queste equiparati, indennità per cariche pubbliche od in società, Associazioni ed Enti operanti nel settore agricolo)
- redditi da lavoro autonomo desumibile da quadro RE del modello unico
- redditi da impresa desumibile da quadro RF e RG del modello unico
- redditi diversi desumibile da quadro RL del modello unico
Tempo di lavoro annuo massimo è di 2.000 ore/anno. Per calcolare tempo di lavoro, manuale o dirigenziale, dedicato ad attività agricola occorre prendere a riferimento tabella approvata da Regione e riportata su BUR del 20/12/01 (Valori modificati da Regione “in funzione della evoluzione di tecnologie e meccanizzazione”). Ammessa possibilità di presentare per casi specifici, analisi impiego di manodopera redatta da tecnico abilitato. Ore di lavoro assegnate a soggetto se questo risulta iscritto a gestione previdenziale INPS o non iscritto a nessuna gestione previdenziale ma fabbisogno aziendale inferiore a 676 ore/anno, altrimenti non ammesse.
Tempo di lavoro extragricolo:
- lavoratore dipendente a tempo pieno o con contratto che prevede oltre 1000 ore/anno, non può ottenere qualifica IAP
- lavoratore part time: vedere dichiarazione del datore di lavoro ai fini previdenziali attestante ore lavorative soggetto
- nel caso di lavoro autonomo: richiedente autocertifica quantità di lavoro svolto
Professionalità acquisita nel caso di:
- imprenditore conduce azienda come titolare o contitolare da almeno 2 anni
- possesso di laurea o diploma di scuola superiore ad indirizzo agrario
- imprenditore lavorato per almeno 3 anni come coadiuvante o operaio agricolo a tempo pieno (Almeno 104 giornate lavorative) o per almeno 2 anni + frequenza a corso di formazione professionale di almeno 150 ore.
Altri requisiti fissati da Regione Marche per ottenere qualifica IAP:
- possesso al momento della richiesta di posizione IVA, iscrizione a Registro imprese della Camera di Commercio
- conduzione di azienda agricola come titolare o contitolare. Collaboratore familiare, anche se iscritto ad INPS, non riconosciuto come IAP
- azienda economicamente valida, cioè in grado di produrre un reddito netto aziendale pari a 40% del reddito medio da lavoro extragricolo (Ridotto a 30% nelle aziende ricadenti in zona montana e svantaggiata di cui alla Direttiva CE 268/75) con un impiego di lavoro almeno pari a 1.000 ore.
Coadiuvante familiare può acquisire qualifica IAP se: è coniuge o parente entro 3° grado o affine entro 2° grado, convivente con imprenditore o residente nel centro aziendale; presta attività continuativa e prevalente in azienda; costituzione di impresa familiare con indicazione analitica dei singoli componenti; risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata; collaboratore abbia imputato nella propria dichiarazione fiscale annuale quota di reddito non superiore a 49% del reddito totale azienda.
Società sono riconosciute IAP se svolgono esercizio esclusivo di tutte le attività principali e connesse di cui ad art. 2135 del Codice Civile, comprese operazioni di natura creditizia per finanziamento azienda (v. Raccolta risparmio sociale di cooperativa), mentre esclusa concessione fidi e garanzie a favore di terzi.
Reddito di partecipazione e tempo di lavoro prestato all’interno di società agricola di persone è conteggiato nel calcolo di tempo e lavoro della persona. Nella società di capitale e cooperative agricole, attività lavorativa del socio può essere regolata da rapporto contrattuale di tipo subordinato o di collaborazione (Reddito percepito non conteggiato nel lavoro agricolo). Reddito derivante da retribuzione di capitali apportati da socio non rientra nel computo del reddito di lavoro agricolo. Attestazione di socio desumibile da atto costitutivo od elenco soci.
Amministratore di società di capitali anche socio, tempo dedicato e reddito ricavato in qualità di socio conteggiato al fine del riconoscimento, mentre non computate le indennità di carica, per cui se persona non esercita altra attività non può essere riconosciuto come IAP.
IAP (sia come persona fisica, o socio di una società di persone/cooperativa, o amministratore di una società di capitali) deve sempre iscriversi “nella gestione previdenziale ed assistenziale per agricoltura” di INPS, che al riguardo effettua le dovute verifiche. L’iscrizione ad INPS ha validità illimitata (cioè sussiste fino al permanere delle condizioni di IAP).
In base al D.Lgs. 102/05 Regione può rilasciare una qualifica di IAP provvisoria ai soggetti che non possiedono i requisiti di cui in premessa, ma si impegnano ad ottenerli entro 24 mesi (compresa l’iscrizione ad INPS). La qualifica provvisoria è riconosciuta anche alla società composta per almeno 2/3 da giovani imprenditori, che si impegnano a condurre l’azienda per almeno 5 anni e ad aprire la partita IVA entro 90 giorni.
Regione Marche, con DGR 16/02/2005, stabilisce che la qualifica di IAP rilasciata dal Comune ha validità di 365 giorni (in deroga, ai fini della concessione edilizia, la validità può essere prorogata fino all’ultimazione dei lavori autorizzati).
Imprenditore deve sempre segnalare al Comune eventuali modifiche delle condizioni di riconoscimento di IAP.
Entità aiuto:
Società, aventi per oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività di cui all’art.2135 del Codice Civile, sono esentate dal “pagamento dei tributi e diritti per l’aggiornamento della ragione sociale/denominazione negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari”.
Agli IAP iscritti ad INPS, o alle società di persone/capitale, delle cooperative riconosciute come IAP sono concesse le stesse agevolazioni in materia di imposizione indiretta e creditizia stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Tali benefici sono estesi a: società di persone con almeno 1 socio coltivatore diretto; società di capitali con almeno 1 amministratore coltivatore diretto; cooperative con almeno 1 socio amministratore coltivatore diretto.
È ammesso il cumulo dei benefici richiesti dalla società con quelli del coltivatore diretto socio o amministratore
Il fondo agricolo acquistato con agevolazioni fiscali è soggetto al vincolo di inalienabilità (ammessa sua cessione solo ad altro IAP), conduzione diretta e mantenimento del requisito di IAP per almeno 5 anni.
Con D.M. 05/08/10 sono individuati i seguenti prodotti agricoli ed attività connesse ai fini dell’imposta sul reddito: produzione di carni e di prodotti della macellazione; produzione di carne essiccata, salata o affumicata; produzione di salsicce e salumi; lavorazione e conservazione di patate (Escluso purè di patate disidratato, patatine fritte, sbucciatura industriale di patate); produzione di succhi di frutta e di ortaggi; lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi; produzione di olio di oliva e di semi oleosi (compreso olio semi di mais); trattamento igienico del latte e produzione di derivati dal latte; lavorazione delle granaglie; produzione di farine e sfarinati derivati da legumi da granella secchi; radici e tuberi; frutta in guscio commestibile; prodotti della panetteria freschi; produzione di vini, grappa ed aceti; produzione di sidro e di altri vini a base di frutta; produzione di malto e birra; disidratazione di erba medica; lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele; produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante congelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia; produzione di filetti di pesce; manipolazione di prodotti derivanti dalle coltivazioni erbacee.
Legge 296/06 consente alla società di persone, società a responsabilità limitata, società cooperative costituite in forma di società agricola di optare per la tassazione in base al reddito catastale agrario, nonché, ai sensi della Legge 244/07, di calcolare il reddito in modo forfettario (pari al 25% dell’ammontare dei ricavi) se trasformano e commercializzano prodotti agricoli dei soci.
Legge 244/07 considera come produttive di reddito agronomico anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti dell’art. 32, comma 2, lettera b) del D.P.R. 917/86
Legge 221/12 afferma che “non costituisce distrazione dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola, la locazione, comodato, affitto di fabbricati di uso abitativo, nonché di terreni e fabbricati ad uso strumentale delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, purché i ricavi derivanti dalla suddetta locazione siano marginali (inferiori al 10%) rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola”, fermo restando l’assoggettamento di tali ricavi al regime di tassazione di cui al D.P.R. 917/1986.
Sanzioni:
In caso di perdita dei requisiti di IAP nei 5 anni successivi all’ottenimento di agevolazioni: decadenza delle agevolazioni stesse + restituzione degli importi già percepiti.
Soggetti interessati:
Chiunque intende esercitare un’attività agricola può configurarsi come imprenditore agricolo professionale (IAP) se riveste la qualifica di:
- imprenditore agricolo, inteso come “colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, direttamente od in qualità di socio di una società avente per oggetto sociale esclusivo l’esercizio delle attività agricole, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro” (con esclusione di: pensioni di ogni genere; assegni a queste equiparati; indennità e somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, o in società/associazioni ed altri Enti operanti nel settore agricolo; sono invece comprese, in base al D.Lgs. 102/05, “le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in società agricole di persone e cooperative di capitali, anche a scopo consortile”). Per l’imprenditore che opera in zone svantaggiate i requisiti del reddito e del tempo di lavoro sono ridotti al 25%. Da considerare che le attività agricole di cui all’ 2135 del Codice Civile sono:
- attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali
- attività “dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e del bosco o dall’allevamento di animali”. È ammessa la vendita al dettaglio dei prodotti provenienti in prevalenza dall’azienda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, compresi (secondo quanto stabilito dalla Legge 145/18 art. 1 comma 700) i “prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad 1 o più comparti agronomici, diversi da quelli della propria azienda, purchè direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli, fermo restando che il fatturato di vendita dei propri prodotti risulti superiore a quello dei prodotti acquistati”. Analogamente nel caso di vendita diretta dei prodotti agricoli trasformati in azienda, dove la materia prima lavorata di provenienza aziendale deve prevalere su quella acquistata da terzi
- attività dirette alla fornitura di beni e servizi (comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale forestale), eseguite mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda
- ricezione ed ospitalità (compresa l’attività agrituristica svolta “fuori dai beni fondiari nella disponibilità dell’impresa”)
- organizzazione di attività ricreative e culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistica, ippoturismo finalizzate ad una migliore conoscenza del territorio, nonché attività di degustazione dei prodotti aziendali
- attività agromeccanica, svolta a favore di soggetti terzi con mezzi meccanici aziendali per effettuare: operazioni colturali dirette alle cure e sviluppo di un ciclo biologico (o di una fase di questo); sistemazione e manutenzione dei fondi agro-forestali; manutenzione del verde; ”operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza”; “operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio ed all’industria di trasformazione, se eseguite dallo stesso soggetto che ha effettuato la raccolta”
- giovane imprenditore agricolo professionale, cioè imprenditore con meno di 40 anni che si impegna a: costituire un’azienda agricola valida; condurla per almeno 5 anni; conseguire entro 3 anni la qualifica di IAP; aprire una posizione IVA ed iscriversi alla Camera di Commercio entro 90 giorni dal rilascio dell’attestato
- società di persone e di capitale o cooperative, anche a scopo consortile, che: prevedono nello “statuto, quale oggetto sociale, l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile“; riportano nella denominazione l’indicazione “società agricola”; sono in possesso dei seguenti requisiti:
- nel caso di società di persone (s.s.; s.n.c.): almeno 1 socio dispone della qualifica di IAP. Nel caso società in accomandita (s.a.s.) la qualifica si riferisce ad almeno 1 socio accomandatario;
- nel caso di società di capitali (s.r.l.; s.p.a.; s.a.a.), o di cooperative: almeno 1 amministratore (anche socio in caso di cooperative) dispone della qualifica di IAP (qualifica apportata ad una sola società).
Le società già costituite che vogliono usufruire della qualifica di IAP debbono inserire nella ragione/denominazione sociale l’indicazione “società agricola” ed adeguare statuto e composizione societaria.
- società di persone e società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti da soci (tali società possono, ai fini della determinazione del reddito, applicare, all’ammontare dei ricavi, il coefficiente di redditività del 25%)
Iter procedurale:
Imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società semplici esercenti attività agricola debbono iscriversi alla Sezione speciale del registro imprese della Camera di Commercio.
Imprenditore agricolo e legale rappresentante società invia richiesta di riconoscimento IAP a Comune di residenza o sede legale (Se esistono unità produttive aziendali in altri Comuni, richiesta di verificare a questi Comuni), allegando:
- dichiarazione sostitutiva notorietà relativa al possesso dei requisiti IAP;
- certificato attribuzione IVA e di iscrizione a Camera di Commercio;
- relazione tecnico economica;
- visure catastali e contratto di affitto;
- modello unico dei redditi;
- nel caso di società: copia dello statuto, visura camerale della società, copia ultimo bilancio approvato, titoli di godimento del fondo di conduzione, posizione IVA, dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante attestante possesso requisiti IAP;
- nel caso di giovane imprenditore: dichiarazione di impegno a formare e condurre per almeno 5 anni azienda agricola valida, documentazione attestante disponibilità fondo per almeno 5 anni (compreso promessa di vendita, contratto di comodato), piano aziendale di previsione.
Comune svolge istruttoria direttamente o tramite Servizio Decentrati Agricoltura (Parere non vincolante), su base documentale o tramite sopralluoghi (Almeno 5% delle richieste pervenute).
Per accertare possesso requisiti del reddito occorre tener presente reddito ricavato da attività agricola svolta con reddito globale da lavoro del richiedente. Il primo è dato da:
- conto economico aziendale redatto in forma analitica o secondo reddito da lavoro standard per “redditi delle attività per le quali immobile fiscale è calcolato sulla base dei redditi catastali”;
- imponibile fiscale desumibile da documentazione ufficiale prodotta per “redditi da lavoro agricolo provenienti da tutte quelle altre attività per le quali imponibile fiscale è determinato sulla base di un bilancio” (v. Agriturismo, partecipazione in società agricola). Se bilancio non esiste (v. Partecipazione a società semplice agricole di persone) conteggiare intero reddito dichiarato da società in base quota di partecipazione;
- premi comunitari di integrazione al reddito (IAP)
Conto economico e/o bilanci sempre corredati da: quadro riepilogativo che evidenzia voci componenti il reddito da lavoro agricolo; relazione aziendale attestante dati anagrafici imprenditore ed informazioni su imprese (ordinamento colturale, dotazione e stato di strutture ed attrezzature, forze lavoro impiegate e ricorso a conto terzi).
Il reddito globale da lavoro è dato da:
- reddito da lavoro dipendente, desumibile da quadro RC del modello unico (Escluso reddito da pensione, assegni a queste equiparati, indennità per cariche pubbliche od in società, Associazioni ed Enti operanti nel settore agricolo)
- redditi da lavoro autonomo desumibile da quadro RE del modello unico
- redditi da impresa desumibile da quadro RF e RG del modello unico
- redditi diversi desumibile da quadro RL del modello unico
Tempo di lavoro annuo massimo è di 2.000 ore/anno. Per calcolare tempo di lavoro, manuale o dirigenziale, dedicato ad attività agricola occorre prendere a riferimento tabella approvata da Regione e riportata su BUR del 20/12/01 (Valori modificati da Regione “in funzione della evoluzione di tecnologie e meccanizzazione”). Ammessa possibilità di presentare per casi specifici, analisi impiego di manodopera redatta da tecnico abilitato. Ore di lavoro assegnate a soggetto se questo risulta iscritto a gestione previdenziale INPS o non iscritto a nessuna gestione previdenziale ma fabbisogno aziendale inferiore a 676 ore/anno, altrimenti non ammesse.
Tempo di lavoro extragricolo:
- lavoratore dipendente a tempo pieno o con contratto che prevede oltre 1000 ore/anno, non può ottenere qualifica IAP
- lavoratore part time: vedere dichiarazione del datore di lavoro ai fini previdenziali attestante ore lavorative soggetto
- nel caso di lavoro autonomo: richiedente autocertifica quantità di lavoro svolto
Professionalità acquisita nel caso di:
- imprenditore conduce azienda come titolare o contitolare da almeno 2 anni
- possesso di laurea o diploma di scuola superiore ad indirizzo agrario
- imprenditore lavorato per almeno 3 anni come coadiuvante o operaio agricolo a tempo pieno (Almeno 104 giornate lavorative) o per almeno 2 anni + frequenza a corso di formazione professionale di almeno 150 ore.
Altri requisiti fissati da Regione Marche per ottenere qualifica IAP:
- possesso al momento della richiesta di posizione IVA, iscrizione a Registro imprese della Camera di Commercio
- conduzione di azienda agricola come titolare o contitolare. Collaboratore familiare, anche se iscritto ad INPS, non riconosciuto come IAP
- azienda economicamente valida, cioè in grado di produrre un reddito netto aziendale pari a 40% del reddito medio da lavoro extragricolo (Ridotto a 30% nelle aziende ricadenti in zona montana e svantaggiata di cui alla Direttiva CE 268/75) con un impiego di lavoro almeno pari a 1.000 ore.
Coadiuvante familiare può acquisire qualifica IAP se: è coniuge o parente entro 3° grado o affine entro 2° grado, convivente con imprenditore o residente nel centro aziendale; presta attività continuativa e prevalente in azienda; costituzione di impresa familiare con indicazione analitica dei singoli componenti; risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata; collaboratore abbia imputato nella propria dichiarazione fiscale annuale quota di reddito non superiore a 49% del reddito totale azienda.
Società sono riconosciute IAP se svolgono esercizio esclusivo di tutte le attività principali e connesse di cui ad art. 2135 del Codice Civile, comprese operazioni di natura creditizia per finanziamento azienda (v. Raccolta risparmio sociale di cooperativa), mentre esclusa concessione fidi e garanzie a favore di terzi.
Reddito di partecipazione e tempo di lavoro prestato all’interno di società agricola di persone è conteggiato nel calcolo di tempo e lavoro della persona. Nella società di capitale e cooperative agricole, attività lavorativa del socio può essere regolata da rapporto contrattuale di tipo subordinato o di collaborazione (Reddito percepito non conteggiato nel lavoro agricolo). Reddito derivante da retribuzione di capitali apportati da socio non rientra nel computo del reddito di lavoro agricolo. Attestazione di socio desumibile da atto costitutivo od elenco soci.
Amministratore di società di capitali anche socio, tempo dedicato e reddito ricavato in qualità di socio conteggiato al fine del riconoscimento, mentre non computate le indennità di carica, per cui se persona non esercita altra attività non può essere riconosciuto come IAP.
IAP (sia come persona fisica, o socio di una società di persone/cooperativa, o amministratore di una società di capitali) deve sempre iscriversi “nella gestione previdenziale ed assistenziale per agricoltura” di INPS, che al riguardo effettua le dovute verifiche. L’iscrizione ad INPS ha validità illimitata (cioè sussiste fino al permanere delle condizioni di IAP).
In base al D.Lgs. 102/05 Regione può rilasciare una qualifica di IAP provvisoria ai soggetti che non possiedono i requisiti di cui in premessa, ma si impegnano ad ottenerli entro 24 mesi (compresa l’iscrizione ad INPS). La qualifica provvisoria è riconosciuta anche alla società composta per almeno 2/3 da giovani imprenditori, che si impegnano a condurre l’azienda per almeno 5 anni e ad aprire la partita IVA entro 90 giorni.
Regione Marche, con DGR 16/02/2005, stabilisce che la qualifica di IAP rilasciata dal Comune ha validità di 365 giorni (in deroga, ai fini della concessione edilizia, la validità può essere prorogata fino all’ultimazione dei lavori autorizzati).
Imprenditore deve sempre segnalare al Comune eventuali modifiche delle condizioni di riconoscimento di IAP.
Entità aiuto:
Società, aventi per oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività di cui all’art.2135 del Codice Civile, sono esentate dal “pagamento dei tributi e diritti per l’aggiornamento della ragione sociale/denominazione negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari”.
Agli IAP iscritti ad INPS, o alle società di persone/capitale, delle cooperative riconosciute come IAP sono concesse le stesse agevolazioni in materia di imposizione indiretta e creditizia stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Tali benefici sono estesi a: società di persone con almeno 1 socio coltivatore diretto; società di capitali con almeno 1 amministratore coltivatore diretto; cooperative con almeno 1 socio amministratore coltivatore diretto.
È ammesso il cumulo dei benefici richiesti dalla società con quelli del coltivatore diretto socio o amministratore
Il fondo agricolo acquistato con agevolazioni fiscali è soggetto al vincolo di inalienabilità (ammessa sua cessione solo ad altro IAP), conduzione diretta e mantenimento del requisito di IAP per almeno 5 anni.
Con D.M. 05/08/10 sono individuati i seguenti prodotti agricoli ed attività connesse ai fini dell’imposta sul reddito: produzione di carni e di prodotti della macellazione; produzione di carne essiccata, salata o affumicata; produzione di salsicce e salumi; lavorazione e conservazione di patate (Escluso purè di patate disidratato, patatine fritte, sbucciatura industriale di patate); produzione di succhi di frutta e di ortaggi; lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi; produzione di olio di oliva e di semi oleosi (compreso olio semi di mais); trattamento igienico del latte e produzione di derivati dal latte; lavorazione delle granaglie; produzione di farine e sfarinati derivati da legumi da granella secchi; radici e tuberi; frutta in guscio commestibile; prodotti della panetteria freschi; produzione di vini, grappa ed aceti; produzione di sidro e di altri vini a base di frutta; produzione di malto e birra; disidratazione di erba medica; lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele; produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante congelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia; produzione di filetti di pesce; manipolazione di prodotti derivanti dalle coltivazioni erbacee.
Legge 296/06 consente alla società di persone, società a responsabilità limitata, società cooperative costituite in forma di società agricola di optare per la tassazione in base al reddito catastale agrario, nonché, ai sensi della Legge 244/07, di calcolare il reddito in modo forfettario (pari al 25% dell’ammontare dei ricavi) se trasformano e commercializzano prodotti agricoli dei soci.
Legge 244/07 considera come produttive di reddito agronomico anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti dell’art. 32, comma 2, lettera b) del D.P.R. 917/86
Legge 221/12 afferma che “non costituisce distrazione dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola, la locazione, comodato, affitto di fabbricati di uso abitativo, nonché di terreni e fabbricati ad uso strumentale delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, purché i ricavi derivanti dalla suddetta locazione siano marginali (inferiori al 10%) rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola”, fermo restando l’assoggettamento di tali ricavi al regime di tassazione di cui al D.P.R. 917/1986.
Sanzioni:
In caso di perdita dei requisiti di IAP nei 5 anni successivi all’ottenimento di agevolazioni: decadenza delle agevolazioni stesse + restituzione degli importi già percepiti.