IMPOSTE E CANONI BENI DEMANIALI (D.Leg. 263/93; Legge 724/94, D.G.R.M. 18/12/90) (tasse2)
Soggetti interessati:
Enti, Associazioni, soggetti privati che usufruiscono in concessione o locazione di beni patrimoniali dello Stato, Regioni, Comuni ad uso abitativo o meno
Iter procedurale:
Stato, Regione, Comune concede in affitto beni pubblici di proprietà decennale a:
– Enti, Associazioni per scopi di carattere sociale o pubblica utilità a canoni non inferiori a 100.000
annui ne superiori a 10% del valore di mercato. Tali Enti, Associazioni … debbono comunicare a
Ministero Finanze entro 30/6/95 “consistenza del bene, sua attuale destinazione, eventuale
persistenza delle necessità di interesse pubblico al suo utilizzo”;
– soggetti privati a canoni pari a valore locativo di mercato. Durata contratto 4 anni con adeguamento
annuale del contratto Per 1995 canone aumentato:
a) di 2,5 volte in caso di uso non abitativo;
b) di 2 volte nel caso di abitazione con nucleo familiare avente reddito imponibile 1993 inferiore a
80.000.000 (5 volte se reddito superiore a 80.000.000). Esclusi da aumento: alloggi assegnati a
vedove o familiari di dipendenti pubblici “deceduti per cause di servizio”; nuclei familiari con
reddito inferiore a 40.000.000; Associazioni culturali, sociali, sportive … senza fini di lucro.
Se aumenti risultano troppo onerosi, titolari possono chiedere entro 30/6/1995 risoluzione dei contratti con relative restituzione del bene.
Durata contratto aumentata fino a 19 anni in caso di particolari finalità o per esecuzione opere di ripristino, restauro, ristrutturazione ….
Concessionario si impegna, pena decadenza concessione:
– eseguire a proprie spese lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
– pagare contributi di qualsiasi natura gravanti su immobili, compresa imposta del 5% su canone
annuale od indennizzo di occupazione dovuta da 1/1/1995 e versata entro 31 Gennaio ad Ufficio
Registro unitamente a canone stesso;
– non dare in subconcessione immobile o ridurre canone locazione;
– non rivendicare pagamento alla scadenza di eventuali migliorie apportate.
A partire da 1/1/1995 occorre pagare anche per “superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi che costituiscono un necessario od insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo intercluso”.
Stato, Regione, Comune si riserva di:
– eseguire verifiche periodiche su stato immobile (Almeno ogni 2 anni) e sua destinazione d’uso;
– revoca concessione, con preavviso di 6 mesi, in caso di sopravvenute esigenze o di inosservanza
delle disposizioni di cui sopra. Immobile subito restituito “libero di persone e cose”..
Sanzioni:
In caso di mancato versamento dell’imposta del 5%, Ufficio Registro procede a liquidare imposta maggiorata di interessi di mora + soprattassa
Omessa denuncia possesso immobile: multa pari a 5 volte imposta. Pena ridotta del 75% se ritardo denuncia non oltre 30 giorni.
Incompleta denuncia del possesso di immobile: multa pari a 2 volte imposta.