IMPOSTA SU BIRRA

IMPOSTA SU BIRRA (Legge 232/16 D.Lgs. 504/95; D.M. 4/6/19, 21/3/22)  (luppol06)

Soggetti interessati:

Ministero Economia e Finanze (MEF), Guardia di Finanza (GdF), Agenzia dogana competente (Ad), depositari autorizzati dalle fabbriche di birra (depositari)

Chiunque produce e vende birra, cioè qualsiasi prodotto contenente miscele di birra o bevande non alcoliche avente titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol.

Esclusa birra prodotta da privato e consumata da stesso produttore, familiare e suoi ospiti, purché “non formi oggetto di alcuna attività di vendita”

Iter procedurale:

Per controllo produzione installati misuratori della materia prima, semilavorati, birra lavorata, imballaggi preconfezionati.

Birra condizionata custodita in magazzino, presa in carico da depositario ed accertata da Ad.

Condizionamento della birra eseguita in fabbrica diversa da quella di produzione o in centro di imbottigliamento che è considerato a fini fiscali fabbrica della birra.

In fabbriche con produzione annua inferiore a 10.000 hl. accertamento del prodotto finito effettuato immediatamente a monte del condizionamento in base ad appositi misuratori direttamente da esercente impianto, fermo restando che prodotto finito confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta.

Per imprese aventi produzioni mensili inferiori a 2 hl., GdF stipula convenzione con interessato (valida 1 anno) per versamento accisa in 2 rate semestrale anticipate.

Esclusi da obbligo denuncia depositi fiscale, esercenti birra e bevande fermentate diverse da birra se non destinate a distilleria.

Escluso da documenti accompagnamento, circolazione di birra e bevande fermentate diverse da birra se non destinate a distilleria e birra acquistata in altro Stato membro trasportata da privato nel limite di 110 litri.

Birra diventata non idonea a consumo umano ed avviata a rilavorazione o distruzione oggetto di restituzione accisa. Domanda inviata ad UTF allegando copia verbale attestante avvenuta rilavorazione o distruzione.

MEF, con D.M. 14/6/2019, come modificato da D.M. 21/3/2022, prevede, tra l’altro, che birra immessa in consumo nel territorio nazionale nel 2022 direttamente da fabbrica munita di licenza fiscale con produzione annua compresa tra 10.000 e 30.000 hl., beneficia di riduzione di accisa del 30% (20% per produzione compresa tra 30.000 e 60.000 hl.). Ai fini di applicazione di accisa ridotta, depositario comunica ad Ad: dove ubicato deposito fiscale; estremi di licenza fiscale; volume stimato di birra che intende fabbricare nel 2022 (compreso tra 10.000 e 60.000 hl.). Allegare dichiarazione sostitutiva notorietà attestante: produzione di birra presa in carico nel Registro di magazzino nel 2021 (compresa tra 10.000 e 60.000 hl.); sussistenza di tutti i requisiti prescritti; impegno a comunicare tramite PEC ad Ad ogni eventuale variazione dei dati trasmessi entro 10 giorni da variazioni intervenute

Depositario entro 31/1/2023 presenta ad Ad dichiarazione riepilogativa indicante per il 2022: volume di birra ottenuto e condizionato complessivamente preso in carico nel Registro annuale di magazzino; volume di birra immesso in consumo (evidenziare accisa versata ed aliquota applicata).

Aliquota di accisa ridotta applicata anche a birra immessa in consumo nel 2022:

  • nel territorio dello Stato da soggetto nazionale obbligato che la riceve direttamente da fabbrica di birra, avente sede in altro Stato membro, purché questa:
  1. abbia iniziato a produrre o abbia prodotto nel 2022 un volume di birra compreso tra 10.000 e 60.000 hl.;
  2. sia in possesso dei requisiti prescritti;
  3. presenti entro 31/1/2023 tramite PEC ad Ad:
    • relazione contenente ubicazione del proprio deposito;
    • dichiarazione riepilogativa attestante per anno 2022 per ogni fabbrica da cui ricevuto birra condizionata: relativi codici di accisa; volumi di birra immessi in consumo nel territorio nazionale; accisa versata ed aliquota applicata;
    • certificazione prevista da Reg. 2266/21 da cui rilevare produzione di birra ottenuta nel 2021 e 2022 (sempre compresa tra 10.000 e 60.000 hl.)
  • da fabbrica munita di licenza fiscale che inizia attività nel corso del 2022 con produzione compresa tra 10.000 e 60.000 hl. Al riguardo depositario è tenuto ad:
  1. inviare comunicazione di cui sopra, allegando dichiarazione sostitutiva notorietà attestante sussistenza dei requisiti prescritti;
  2. inviare entro 31/1/2023 tramite PEC ad Ad dichiarazione riepilogativa indicante per il 2022: volume di birra realizzata e condizionata complessivamente presa in carico nel Registro annuale di magazzino; volume di birra immessa in consumo (evidenziare accisa versata ed aliquota applicata)
  • piccola birreria che ha complessivamente preso in carico nel Registro annuale di magazzino un volume di birra compreso tra 10.000 e 60.000 hl.
  • soggetto nazionale obbligato che riceve birra da piccola birreria nazionale con produzione nel 2022 compresa tra 10.000 e 60.000 hl.
  • microbirrifici che producono oltre 10.000 hl. ed adeguano nel 2022 assetto di deposito fiscale a quello configurato da D.M. 153/2001, previa comunicazione di esercente ad Ufficio competente attestante volontà ad adempiere alle prescrizioni impartite.

Se dalle dichiarazioni precedenti emerge che sulla birra immessa in consumo nel 2022 è dovuta un’accisa maggiore di quella versata, Ufficio competente notifica al depositario, al soggetto nazionale obbligato, ad esercente di piccola birreria un avviso di pagamento per recupero della maggiore accisa dovuta sui quantitativi globali immessi in consumo nel 2022 quali risultanti dalla dichiarazione riepilogativa per un importo pari alla differenza tra imposta calcolata ad aliquota ridotta nella misura prevista per anno 2022 e quella versata (analoga notifica inviata anche a depositario e soggetto nazionale obbligato che non presentano nei termini dichiarazioni e documenti riportati sopra)

Se fabbrica di birra in cui realizzato e condizionato nel 2022 un volume di birra superiore a 10.000 hl. per cui versata su birra immessa in consumo nel 2022:

  • un’accisa maggiore di quella dovuta, depositario presenta richiesta ad Ufficio competente domanda di rimborso per maggiore accisa versata sotto forma di “accredito a scomputo dei successivi versamenti di accisa dovuta”. Allegare dichiarazione sostitutiva notorietà attestante possesso di tutti i requisiti prescritti
  • un’accisa maggiore rispetto a quella ridotta dovuta, depositario presenta entro 28/2/2023 ad Ufficio competente domanda di rimborso per maggiore accisa versata (pari alla differenza tra imposta versata ed imposta calcolata applicando aliquota ridotta, tenendo conto dei dati riportati nella dichiarazione riepilogativa”) sotto forma di “accredito a scomputo dei successivi versamenti di accisa dovuta”. Allegare dichiarazione riepilogativa attestante volume di birra realizzato e condizionato nel 2022
  • un’accisa maggiore rispetto a quella dovuta nel periodo 1/1/2022 – data di ricezione della comunicazione di Ufficio competente, depositario (o soggetto obbligato nazionale in caso di birra ricevuta da fabbrica di birra ed immessa in consumo nel territorio nazionale tra 1/1/2022 e 31/3/2022) entro 30/6/2022 invia richiesta di rimborso sotto forma di “accredito a scomputo dei successivi versamenti di accisa dovuta”

Entità aiuto:

Legge 232/16 ad art. 1 comma 48 stabilito che a decorrere da 1/1/2017 aliquota accisa su birra pari a 3,02/hl./grado Plato, cioè quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 gr. di mosto da cui birra derivata.

Bevande fermentate diverse da birra: aliquota imposta pari a 0

Volume di ogni partita espressa in hl. da sottoporre a tassazione è data da applicazione “somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per condizionamento” – “perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori a 0,30% quantitativo mensile estratto”

Nel calcolo di accisa ammessa tolleranza di:

  • 0,2 gradi rispetto a valore dichiarato per gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito rilevata in caso di controlli effettuati su lotti condizionati in singola specie di imballaggi. Tolleranze previste da normativa vigente su imballaggi preconfezionati
  • 2% rispetto a valore nominale dichiarato per volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi da imballaggi preconfezionati in caso di imballaggi con gradazione media superiore di 0,2

Sanzioni:

Chiunque confeziona birra avente gradazione media superiore di 0,2-0,4 gradi rispetto a quanto dichiarato od immette in consumo birra in lotti confezionati che differiscono per oltre 5% ettolitri grado dichiarati: arresto da 6 mesi a 3 anni + multa da 2 a 10 volte imposta evasa, comunque non inferiore a 7.500 €. Per lotti confezionati in contenitori diversi da preconfezionamenti che superano tolleranze per grado e volume: riscossione imposta ordinaria su entità birra eccedente 5% di quella dichiarata + multa pari a quella applicata per irregolare tenuta registri se percentuale eccedenze superiori a 9%

 

 

 

 

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